CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE Clausole campione

CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE. I Singoli impianti oggetto della Concessione saranno consegnati dall'Amministrazione concedente nello stato di fatto in cui si trovano e funzionanti. All'atto della consegna dei Singoli impianti, sarà stilato, in contraddittorio tra l’Amministrazione concedente e il Concessionario, un verbale di consegna attestante la valutazione dello stato iniziale degli Impianti e di eventuali locali che il Concessionario prenderà in carico. Dovranno, inoltre, far parte del verbale di consegna: a) la documentazione tecnica relativa all'intero Singolo impianto, di cui agli allegati A e B al Capitolato rispetto alla quale si attesteranno gli eventuali errori, o la non piena disponibilità, l’effettivo stato di conservazione e funzionamento dei manufatti, delle apparecchiature.; b) la copia dei contratti di fornitura dell’energia elettrica; c) la lettura dei contatori dell’energia elettrica; d) la copia delle polizze assicurative. A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumerà per tutti i Singoli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della Concessione. Per i Singoli impianti non a norma a tale data le suddette responsabilità saranno trasferite al Concessionario contestualmente all’emissione dei certificati di conformità degli Impianti stessi, come previsto all’art. 8 del Capitolato, da effettuarsi entro e non oltre i specificare mesi successivi alla stipulazione del contratto di Concessione. Il Concessionario dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, all’avviamento delle pratiche per la voltura a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano i Singoli impianti oggetto della consegna. Qualora, per cause non imputabili a sua negligenza, la voltura non potesse avvenire entro il termine stabilito per la consegna degli Impianti, le fatture saranno liquidate direttamente dall’Amministrazione concedente. L'importo di dette fatture sarà portato in detrazione sul primo pagamento utile. L'Amministrazione concedente consegnerà al Concessionario la documentazione in suo possesso, sia di natura amministrativa, rilasciata dalle autorità competenti come previsto dalle normative vigenti, sia di natura tecnica, necessaria per una corretta gestione dell’Impianto e delle apparecchiature presenti. Il Concessionario provvederà alla regolarizzazione della documentazione incompleta o mancante, entro il termine di specificare mesi dalla...
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE. Gli impianti oggetto del presente Capitolato saranno consegnati dal Committente nello stato di fatto in cui si trovano. Con apposito verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra Committente ed Appaltatore per la valutazione dello stato delle apparecchiature, l’Appaltatore prenderà in carico gli impianti, diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ad esso consegnato.
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE. E’ fatto obbligo all’Appaltatore prendere in consegna gli impianti, o quant’altro oggetto del presente capitolato, nel loro stato di fatto. Di detta presa in consegna verrà redatto apposito verbale, a cura dell’Appaltatore ed in contraddittorio con la Committenza Università degli Studi di Siena, nel quale verranno descritti gli impianti (e il loro funzionamento) affidati all’Appaltatore. Dovranno, tra l’altro, far parte del predetto verbale: a) le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti (compresi i locali interessati), delle apparecchiature e degli impianti; b) la verifica del funzionamento delle apparecchiature. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre per ogni ingresso agli impianti o ai locali tecnici un blocchetto portachiavi dei locali stessi, in modo tale da fornire alla stazione appaltante la relativa chiave unica di apertura.
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE. ART. 32 -
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE. Prima dell'inizio della gestione, verrà nominato dall'Amministrazione un referente tecnico al quale competerà il controllo e la sorveglianza di tutta l'attività del gestore e la tenuta di tutti i rapporti inerenti all'esecuzione del contratto. All'inizio della gestione verrà redatto apposito verbale di consegna, a cura dell’Appaltatore, nel quale verranno analiticamente descritti gli impianti (e il loro funzionamento) oggetto di consegna a quest’ultimo da parte dell’Amministrazione. Verranno individuate tutte le apparecchiature dettagliate da marca, numero di matricola, dimensione e quant'altro ritenuto necessario per la sua identificazione. Dovranno, inoltre, far parte del verbale a cura dell’Appaltatore: a) la documentazione grafica dell'intero impianto; b) le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti; c) la verifica del perfetto funzionamento delle apparecchiature; d) la copia dei contratti di pubbliche forniture; e) la copia delle polizze assicurative (furto, incendio, responsabilità civile).
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE. E’ fatto obbligo all’Appaltatore prendere in consegna gli impianti, o quant’altro oggetto del presente capitolato, nel loro stato di fatto. Di detta presa in consegna verrà redatto apposito verbale, a cura dell’Appaltatore ed in contraddittorio con la Committenza Università degli Studi di Siena, nel quale verranno descritti gli impianti (e il loro funzionamento) affidati all’Appaltatore. Dovranno, tra l’altro, far parte del predetto verbale: a) le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti (compresi i locali interessati), delle apparecchiature e degli impianti; b) la verifica del funzionamento delle apparecchiature. E’ fatto obbligo all’Appaltatore alla presa in consegna di: a) esporre, presso ogni impianto, una targa facilmente individuabile e leggibile, dove saranno indicate le generalità e il domicilio della ditta responsabile dell’esercizio e della manutenzione; b) di eseguire un rilievo (in ogni edificio o parte di esso, dove sono presenti impianti di rivelazione), dell’impianto in esame con la numerazione dei vari sensori (numerazione uguale a quella della centrale di controllo), pulsanti, targhe, ecc. riportando tutte queste informazioni in tavole grafiche (file e/o lucidi forniti dall’Amministrazione appaltante alla ditta aggiudicataria dell’appalto) da affiggere vicino alla centrale con note esplicative di pronto intervento e da restituire a questa Amministrazione compilate ed aggiornate dopo il primo giro semestrale.
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE. E’ fatto obbligo all’Appaltatore prendere in consegna gli impianti, o quant’altro oggetto del presente capitolato, nel loro stato di fatto.

Related to CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori avrà inizio previa convocazione dell’esecutore, sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione, con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento. Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione appaltante, si applicheranno le vigenti norme in materia. A seguito della consegna delle aree, l’Appaltatore procederà all’installazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori, senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del disposto dell’articolo 129, commi 1 e 4, del Regolamento Generale. A tal fine, il Direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente. Detta consegna dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti: - Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; - Polizza “CAR”; - Polizza RCVT, contro gli infortuni; - Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici; - Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere. Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante. Prima dell'inizio dei lavori di cui all’articolo che segue, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante: a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; c) L’elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata; d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola; f) Copia del registro infortuni; g) Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.