CONSEGNA E CONDIZIONI DI TRASPORTO Clausole campione

CONSEGNA E CONDIZIONI DI TRASPORTO. Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso ciascuna Sede di Arpa Piemonte agli indirizzi indicati in fase d’ordine (e riportati a solo scopo indicativo nell’art. 2 del presente Capitolato) nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00, esclusi prefestivi e festivi, fatta salva la pattuizione diversa dell’orario concordato con la singola Sede. Le bombole dovranno essere scaricate e depositate all’interno degli appositi box di ciascuna struttura Arpa. Potrebbero verificarsi variazioni di indirizzo delle sedi di consegna e ritiro bombola; in tal caso saranno segnalate alla ditta affidataria con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla Struttura interessata e comunque indicate in fase d’ordine. Parallelamente alla consegna delle bombole ordinate, la Ditta dovrà provvedere al ritiro delle bombole vuote all’interno degli appositi box di ciascuna struttura Arpa. Ciascun ordine, con riferimento ai codici Arpa e non a quelli della ditta aggiudicataria, verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata o fax dalla struttura ordinante. Gli ordinativi saranno trasmessi tra le ore 8,30 e le ore 14 di tutti i giorni lavorativi (giorni solari esclusi sabato, domenica e festivi). Le richieste effettuate oltre i suddetti orari si intenderanno come ricevute alle ore 8,30 del giorno lavorativo successivo. Le miscele di gas dovranno essere consegnate entro e non oltre i 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, fatta eccezione per miscele certificate LAT, i cui tempi di consegna dovranno essere dichiarati dalla ditta partecipante in sede di offerta. Il fornitore aggiudicatario, soltanto in casi ove ricorrano eccezionali ed imprevedibili eventi di forza maggiore o straordinarie esigenze aziendali, potrà, previo accordo formalizzato con il punto ordinante, richiedere il differimento del termine di consegna di cui sopra, senza che tale ritardo venga considerato una violazione contrattuale. Il punto ordinante rilascerà il proprio parere favorevole alla richiesta di differimento del temine di consegna, subordinatamente alla verifica che la stessa ritardata consegna non crei alcun danno all’Agenzia e alle sue attività istituzionali. Il nuovo termine concordato non sarà più considerato differibile. Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria fosse impossibilitata a garantire la prosecuzione della fornitura a causa, ad esempio, della ce...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).