RITARDATA CONSEGNA. Il Fornitore consegnerà i Beni nel rispetto delle date o degli orari, e almeno secondo i tempi di consegna, specificati nel Contratto. Qualora la Consegna dei Beni o la fornitura dei Servizi non rispettassero la/le data/e di consegna convenuta/e, il Cliente potrà:
7.1 risolvere il Contratto, in tutto o in parte;
7.2 rifiutare successive consegne dei Beni o la fornitura di Servizi;
7.3 recuperare dal Fornitore le spese ragionevolmente sostenute dal Cliente (o da ogni Controllata del Cliente danneggiata) per ottenere i Beni e/o i Servizi sostitutivi da un altro fornitore;
7.4 chiedere il risarcimento danni per eventuali costi, spese e penali sopportati dal Cliente (o da ogni Controllata del Cliente danneggiata) che siano attribuibili al ritardo da parte del Fornitore; e
7.5 richiedere le penali come convenute nel Contratto; e rimane convenuto che il Cliente potrà scegliere uno o più rimedi e il ristoro dei costi o dei danni in forza delle Clausole dalla 7.3 alla 7.5 non impedirà al Cliente il ristoro di altri costi o danni ai sensi di altre previsioni della presente Clausola 7.
RITARDATA CONSEGNA. In caso di ritardo nella consegna della merce o nell’esecuzione dell'ordine non dovuto a circostanze di forza maggiore, l'Acquirente avrà diritto di applicare una penalità per ritardo pari, salvo diversa misura pattuita nell’ordine/contratto, all'1% del prezzo della merce non consegnata per ogni settimana di ritardo o frazione. L'Acquirente avrà facoltà di applicare la penale mediante ritenuta sul residuo del prezzo scaduto o in scadenza. Resta salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni nonché il diritto dell’Acquirente di risolvere l’ordine/contratto in caso di ritardo superiore a 7 giorni.
RITARDATA CONSEGNA. In caso di possibili ritardi il Fornitore deve sempre avvertire tempestivamente e per iscritto il Servizio Acquisti o Produzione IPG. In ogni caso i ritardi nella consegna o nella prestazione (anche se parziali) che siano imputabili al Fornitore, autorizzano IPG ad applicare ai sensi dell’art.1382 c.c. in capo al Fornitore una penale pari al 2% del valore della merce, dei prodotti o dei servizi non consegnati o non prestati. Salva la risarcibilità del maggior danno patito da IPG, tale penale andrà moltiplicata per il numero di settimane di calendario di ritardo, sino ad un massimo del 10% del valore dell’ordine. Qualora il ritardo nella consegna o nella prestazione superasse le 25 giornate lavorative, IPG - fatta in ogni caso salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito, potrà a sua scelta: a) ritenere risoluto di pieno diritto l’ordine, previa comunicazione scritta in capo al Fornitore. IPG è in ogni caso esonerata dall’offerta di cui all’art.1517 c.c. b) approvvigionare altrove ed in qualunque tempo il prodotto od il servizio oggetto della fornitura (e ciò anche all’infuori dei casi previsti dall’art.1516 c.c.), rischio e pericolo del Fornitore su cui graveranno pure gli eventuali maggiori costi.
RITARDATA CONSEGNA. 6.1. In caso di ritardo nella consegna della merce o nell’esecuzione dell’ordine non dovuto a circostan- ze di forza maggiore di cui all’art. 16 delle presenti Condizioni, l’Acquirente avrà diritto di applicare una penalità per ritardo pari, salvo diversa misura pattuita nell’Ordine, all’1% dell’importo com- plessivo dell’Ordine per ogni settimana di ritardo o frazione.
6.2. L’Acquirente avrà facoltà di applicare la penale mediante ritenuta sul residuo del prezzo scaduto o in scadenza.
6.3. Resta salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni nonché il diritto dell’Acquirente di risolvere l’Ordine in caso di ritardo superiore a trenta (30) giorni.
RITARDATA CONSEGNA. Nel caso in cui i ritardi siano attribuibili a Satisloh, il Cliente dovrà darne notifica in forma scritta a Satisloh indicando una nuova data di consegna adeguata. Se Satisloh fallisce nuovamente nel consegnare entro tale scadenza, il Cliente sarà autorizzato a risolvere il Contratto.
RITARDATA CONSEGNA. In caso di ritardo nella consegna del/i Bene/i e/o nella prestazione del/i Servizio/i, Pirelli avrà il diritto di applicare una penale per il ritardo pari – salvo diversa misura eventualmente pattuita nell’/negli Ordine/i o nel/nei Contratto/i – allo 0.5% per settimana completa di ritardo fino ad un massimo del 5% del prezzo del Bene non consegnato o del Servizio non completato entro il termine pattuito. In aggiunta alla penale sopra prevista Pirelli avrà il diritto al risarcimento integrale di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione, derivanti dal ritardo nella consegna del/i Bene/i o nel completamento del/i Servizio/i.
RITARDATA CONSEGNA. Qualora il concessionario ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine convenuto, sarà applicata una penale pari al 10% del valore della cauzione per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento di eventuali danni a norma del precedente articolo.
RITARDATA CONSEGNA. In caso di ritardo nella consegna del bene e/o nella prestazione del Servizio, MAPFRE avrà il diritto di applicare una penalità per il ritardo pari allo 0.5% per settimana completa di ritardo fino ad un massimo del 5% del prezzo del Bene non consegnato o del Servizio non completato entro il termine pattuito, salvo diversa misura eventualmente pattuita nell’Ordine o nel Contratto cui l’Ordine si riferisce. In aggiunta alla penale sopra prevista MAPFRE avrà il diritto al risarcimento di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione, derivanti dal ritardo nella consegna dei Beni o nel completamento del Servizio.
RITARDATA CONSEGNA. 9.1 In ogni caso, qualora la G2 S.r.l. xxxxxxx un ritardo nella consegna dovrà informare tempestivamente la Committente Acquirente indicando una nuova data di consegna.
9.2 In caso di ritardo nella consegna, la Committente Acquirente rinuncia sin da ora ad ogni pretesa risarcitoria o di rimborso anche parziale del prezzo.
9.3 In caso di mancata consegna entro il termine stabilito nella conferma d’ordine, la Committente Acquirente non potrà risolvere il contratto prima di aver diffidato la G2 S.r.l., concedendogli un termine utile per la consegna di almeno trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida.
9.4 In tal caso l’eventuale risarcimento del danno non potrà superare il valore dei beni oggetto di fornitura.
RITARDATA CONSEGNA. 7.1 Il Fornitore consegnerà i Beni nel rispetto delle date o degli orari, e almeno secondo i tempi di consegna, specificati nel Contratto.
7.2 Qualora la Consegna dei Beni o la fornitura dei Servizi non rispettassero la/le data/e di consegna convenuta/e, il Cliente potrà: (i)risolvere il Contratto, in tutto o in parte; (ii)rifiutare successive consegne dei Beni o la fornitura di Servizi; (iii)recuperare dal Fornitore le spese ragionevolmente sostenute dal Cliente (o da ogni Controllata/Collegata danneggiata) per ottenere i Beni e/o i Servizi sostitutivi da un altro fornitore; (iv)chiedere il risarcimento danni per eventuali costi, spese e penali comunque definiti sopportati dal Cliente (o da ogni Controllata/Collegata danneggiata) che siano attribuibili al ritardo da parte del Fornitore; (v)richiedere le penali convenute nel Contratto.
7.3 Rimane convenuto che il Cliente potrà scegliere uno o più rimedi e il ristoro dei costi o dei danni in forza delle Clausole di cui al punto 7.2 non impedirà al Cliente il ristoro di altri costi o danni ai sensi di altre previsioni del Contratto.