Eventi di forza maggiore Clausole campione

Eventi di forza maggiore. Gli eventuali ritardi nella prestazione (ad eccezione del pagamento degli importi dovuti) causati da condizioni che esulano dal ragionevole controllo della parte inadempiente non configurano un inadempimento contrattuale. I tempi previsti per l'adempimento saranno estesi di un periodo pari alla durata della condizione che ne ha impedito l'adempimento.
Eventi di forza maggiore. 1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, provi: [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione dell’Accordo Quadro; e [c] che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dal Fornitore stesso. 2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni (a) e (b) del comma 1 del presente articolo, mentre resta a carico del Fornitore provare la sussistenza della condizione (c): (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; 3. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all’Agenzia il verificarsi dell’evento che inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali. L’Agenzia valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l’evento all’Agenzia. 5. Ove l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopraddette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano al Fornitore l’adempimento degli obblighi contrattuali. 6. Il Fornitore deve informare l’Agenzia non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l’adempimento delle proprie obbligazioni. 7. Qualora la durata dell’impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Agenzia e delle amministrazioni contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere l’Accordo Quadro e/o gli Ordinativi di Fornitura. 8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, l’Accordo Quadro e gli Ordinativi di For...
Eventi di forza maggiore. Un qualsiasi ritardo o mancato adempimento di una qualsiasi disposizione del presente Contratto (fatta esclusione del pagamento degli importi dovuti ai sensi del medesimo) causato da condizioni che esulano dal ragionevole controllo della parte adempiente non costituisce una violazione del presente Contratto e i tempi per l'adempimento di siffatta disposizione possono essere prorogati di un periodo pari alla durata delle circostanze che ne hanno impedito l'adempimento.
Eventi di forza maggiore. La convenzione deve prevedere un’adeguata regolamentazione degli “eventi di forza mag- giore”, che possono dar luogo al diritto al riequilibrio o, nei casi più gravi di forza maggiore prolungata, alla risoluzione della concessione. In particolare, in ragione dell’impatto che tali eventi possono avere sull’equilibrio economico-finanziario del progetto, occorrerebbe disciplinare, a titolo esemplificativo, le seguenti casistiche:
Eventi di forza maggiore. Nessun ritardo o inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo potrà dare adito ad azioni di responsabilità o risarcimento, pagamento di penali od interessi, qualora sia determinato da cause di forza maggiore. Si intendono come cause di forza maggiore tutti quegli eventi assolutamente al di fuori del potere di disposizione delle parti, e così, in via esemplificativa e non limitativa, calamità naturali, guerre, rivolte, sabotaggi e danni da ciò derivanti, incendi, esplosioni, espropriazioni, alluvioni, etc. Resta inteso che la pandemia Covid-19 e gli eventi direttamente o indirettamente collegati alla stessa non saranno considerati un evento di forza maggiore ai sensi del presente paragrafo.
Eventi di forza maggiore. Un eventuale ritardo nell’adempimento determinato da condizioni che esulino dal ragionevole controllo della parte adempiente non andrà a costituire un inadempimento del Contratto. I tempi previsti per l'adempimento saranno estesi di un periodo pari alla durata della condizione che ne ha impedito l'adempimento.
Eventi di forza maggiore. Una Parte non sarà responsabile di alcun ritardo o mancato adempimento di qualsiasi obbligo di cui al presente Contratto ove il ritardo o il mancato adempimento siano causati da un evento o da circostanza che soddisfi tutti i seguenti requisiti: (a) sia estraneo al ragionevole controllo della Parte interessata che eserciti la normale diligenza richiesta dalla natura dell’attività posta in essere, (b) non fosse prevedibile al momento della sottoscrizione del presente Contratto, o che, se prevedibile, non avrebbe potuto essere evitato o superato da tale Parte usando la normale diligenza richiesta dalla natura dell’attività posta in essere, e (c) impedisca l'adempimento di tutti gli (o di parte degli) obblighi di una Parte ai sensi del presente Contratto (ciascuno, un "Evento di Forza Maggiore").
Eventi di forza maggiore. 6bis.1 Ai fini del presente Contratto, devono intendersi “Eventi di Forza Maggiore” tutti quegli eventi e circostanze o combinazioni di eventi e circostanze, di carattere straordinario, verificatisi dopo la firma del Contratto, che impediscono, in tutto o in parte, temporaneamente o stabilmente, l’esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto previsti a carico delle Parti ma solo nella misura in cui tali circostanze o eventi: (i) non avrebbero potuto essere previsti al momento della sottoscrizione del Contratto; (ii) non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata dalla Parte impossibilitata, essendo al di fuori del controllo diretto o indiretto della stessa Parte; (iii) non siano imputabili ad un comportamento contra legem della Parte inadempiente. 6bis.2 Nel caso in cui la Manifestazione oggetto del presente Contratto dovesse essere annullata a causa del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore come sopra definito, ciascuna Parte potrà richiedere, secondo i principi ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463, 1464 e 1467 del Codice Civile, la risoluzione del Contratto dandone immediata comunicazione scritta all’altra Parte, tramite raccomandata A/R o PEC. 6bis.3 Le Parti concordano sin da adesso che lo Sponsor non sarà tenuto a corrispondere nulla allo Sponsee qualora la Manifestazione non abbia luogo per qualsiasi motivo quale a mero titolo esemplificativo: atti o fatti non dipendenti dalla volontà o condotta dello Sponsee, eventi climatici, catastrofi, atti di terrorismo o guerre, epidemie, pandemie o per disposizioni delle Autorità governative che vietino la realizzazione della Manifestazione oggetto del Contratto sia a livello nazionale che a livello locale.
Eventi di forza maggiore. Saranno considerati eventi di forza maggiore quelli che comportano danni provocati da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali la Ditta Aggiudicataria non abbia trascurato le normali ed ordinate precauzioni. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Se risulteranno ritardi nell’esecuzione dell’appalto determinati da eventi di forza maggiore non imputabili alla Ditta Aggiudicataria, la stessa dovrà darne immediata comunicazione a VSV che valuterà le motivazioni in tale sede addotte; se sarà riconosciuta la non imputabilità del ritardo a carico della Ditta Aggiudicataria, VSV concederà la proroga senza applicazione di alcuna penalità.
Eventi di forza maggiore. In caso di un Evento di Forza Maggiore XxxXxxxx potrebbe non essere in grado di poter eseguire l'esecuzione degli Ordini Cliente o adempiere ai suoi obblighi sottostanti il contratto con il Cliente. Come risultato il Cliente potrebbe soffrire una perdita finanziaria. AvaTrade non sarà responsabile o imputabile per qualsiasi tipo di perdita o danno derivante da qualsiasi guasto, interruzione, o ritardo nell'eseguire i suoi obblighi sottostanti all'Accordo di Utilizzo laddove tale guasto, interruzione, o ritardo sia dovuto a un evento di Forza Maggiore.