Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base Clausole campione

Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base. Identità dell’intermediario(i) finanziario(i) autorizzato(i) ad utilizzare il Prospetto di Base: Il Responsabile del Collocamento ed il Collocatore. Periodo di offerta durante il quale può essere effettuata la successiva rivendita o il collocamento finale delle obbligazioni da parte degli intermediari finanziari: dal 19 settembre 2019 (incluso) al 28 ottobre 2019 (incluso) (salvo un’eventuale chiusura anticipata come descritto sopra nella sezione “Termini e Condizioni dell’Offerta – Condizioni dell’Offerta”). Condizioni a cui è soggetto il consenso:
Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base. Identità dell’(degli) intermediario(i) finanziario(i) autorizzato(i) ad utilizzare il Prospetto di Base: Deutsche Bank S.p.A.: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000, Xxxxxx, Xxxxxx, Finanza & Futuro Banca S.p.A.: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000, Xxxxxx, Xxxxxx, e gli altri collocatori come saranno comunicati ogni volta ai potenziali investitori mediante pubblicazione sul sito web dell’Emittente (xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx) in conformità alla legge applicabile e ai regolamenti della Giurisdizione dell’Offerta Pubblica. Periodo di offerta durante il quale può essere effettuata la successiva rivendita o il collocamento finale di Strumenti da parte degli intermediari finanziari: Condizioni a cui è subordinato il consenso: Il Periodo di Offerta. L’Emittente acconsente all’utilizzo del Prospetto di Base in relazione all’effettuazione di un’offerta di Strumenti Finanziari al pubblico, che richieda la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi della Direttiva Prospetti (una “Offerta Non-esente”) da parte dell’(degli) intermediario(i) finanziario(i) (ciascuno un “Offerente Autorizzato”) nella Giurisdizione dell’Offerta Pubblica. Ciascun Offerente Autorizzato (i) ha il consenso dell’Emittente ad utilizzare il Prospetto di Base in relazione a offerte degli Strumenti Finanziari effettuate nella Giurisdizione dell’Offerta Pubblica, a condizione che esso sia conforme a tutte le leggi e regolamenti applicabili, e (ii) ha il consenso dell’Emittente ad utilizzare il Prospetto di Base in relazione a collocamenti privati degli Strumenti Finanziari che non espongono l’Emittente o qualunque consociata dell’Emittente ad alcun obbligo aggiuntivo di effettuare qualsiasi deposito, registrazione, segnalazione o analogo requisito presso qualsivoglia autorità di vigilanza de settore finanziario o altro ente statale o semi-statale o borsa valori, ovvero espongano qualsivoglia funzionario, amministratore o dipendente dell’Emittente o di qualunque consociata dell’Emittente a responsabilità personale, laddove tali collocamenti privati siano condotti in conformità con le leggi applicabili delle giurisdizioni di riferimento degli stessi.
Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base. Salvo quanto previsto ai successivi paragrafi, l'Emittente acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base, durante il Periodo di Offerta, per una rivendita successiva o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte di intermediari finanziari.
Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base. Identità dell’intermediario(i) finanziario(i) autorizzato(i) ad utilizzare il Prospetto di Base: Goldman Sachs International e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Inoltre, ove l’Emittente nomini ulteriori intermediari finanziari dopo la data delle presenti Condizioni Definitive e pubblichi i relativi dettagli sul proprio sito internet (xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx), ciascun intermediario finanziario i cui dettagli siano stati pubblicati, nella misura in cui tali intermediari finanziari siano autorizzati a collocare le Obbligazioni ai sensi della Direttiva relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari (Direttiva 2004/39/CE) (ciascuno un “Offerente Autorizzato” e congiuntamente gli “Offerenti Autorizzati”).
Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base. Non Applicabile
Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base. L'Emittente concede il consenso ad uno o più intermediari finanziari, individuati di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative ad ogni singola emissione, all'utilizzo del presente Prospetto di Base ai fini di una successiva rivendita e collocamento dei Certificates. Le Condizioni Definitive relative ad ogni singola emissione indicheranno il periodo d'offerta durante il quale gli intermediari finanziari individuati potranno procedere ad una successiva rivendita e collocamento dei Certificates. Le condizioni a cui è soggetta la successiva rivendita e collocamento dei Certificates applicate dagli intermediari finanziari individuati di volta in volta nelle Condizioni Definitive, verranno fornite nel momento in cui l'offerta è presentata dall'intermediario finanziario individuato.
Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base. L'Emittente acconsente all'utilizzo del presente Prospetto di Base in relazione alla rivendita o al collocamento delle Notes nel caso in cui sia richiesta la pubblicazione di un prospetto ai sensi delle Direttiva Prospetti (una "Offerta Non Esente") subordinatamente alle seguenti condizioni: - il consenso è valido solamente durante il periodo di offerta dal 15/02/2016 al 11/03/2016 e, con riferimento alle Notes distribuite in Italia mediante “offerta fuori sede”, dal 15/02/2016 al 04/03/2016 (il Periodo di Offerta); - il consenso fornito dall’Emittente per l’utilizzo del Prospetto di Base ai fini dell'Offerta Non Esente è un consenso individuale (un Consenso Individuale) in relazione a: - Banca Popolare Sondrio, Piazza Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio; - Equita Sim S.p.A., Via Turati, 9 – 00000 Xxxxxx; - ICCREA Banca S.p.A., Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 41/47 – 00178 Roma; (ciascuno un Offerente Autorizzato Iniziale) e, qualora l'Emittente nomini eventuali intermediari finanziari aggiuntivi successivamente al 26/01/2016 e pubblichi i relativi dettagli sul proprio sito web http://.xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx, ciascun intermediario finanziario i cui dettagli vengono così pubblicati (ciascuno, un Offerente Autorizzato Aggiuntivo); - il consenso si applica esclusivamente all'utilizzo del presente Prospetto di Base ai fini delle Offerte Non Esenti di Notes in Italia. Le informazioni relative alle condizioni dell'Offerta Non Esente saranno fornite agli investitori da qualunque Offerente Autorizzato Generale nella giurisdizione in cui sarà effettuata l'offerta.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

  • Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 3 e Quartiere 1 a sud dell’Arno, ammonta a €.250.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.