Common use of Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Clause in Contracts

Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da 18 componenti. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati dei lavoratori ed i delegati delle aziende in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 9 consiglieri. 2. L’elezione avviene sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, da ciascuna parte istitutiva e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori o dei delegati delle aziende. In alternativa, le liste possono essere presentate da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori associati ovvero da almeno due terzi dei delegati delle aziende associate. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri eleggibili. Costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti e costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei membri presenti delle rispettive componenti. Quest’ultima maggioranza è richiesta, a partire dal terzo scrutinio, anche nel caso di presentazione di una sola lista. I consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse di Fon.Te.. 3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti (lavoratori e aziende) deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione 5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Appears in 2 contracts

Samples: Statute, Statute

Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione è Amministrazione costituito da 18 componenti. In attuazione del principio 12 componenti di pariteticità, i delegati cui metà eletti dall’Assemblea in Rappresentanza dei/delle lavoratori/lavoratrici e metà eletti in rappresentanza dei lavoratori ed i delegati delle aziende in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 9 consiglieridatori di lavoro associati. 2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: a. i rappresentanti in Assemblea delle imprese e dei/delle lavoratori/lavoratrici e degli altri aderenti eleggono disgiuntamente i propri Consiglieri sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, da ciascuna parte istitutiva e presentate dai rispettivi delegati. Le liste devono essere sottoscritte da almeno un terzo 1/3 dei delegati dei lavoratori o dei delegati delle aziende. In alternativa, le liste possono essere presentate da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori associati ovvero da almeno due terzi dei delegati delle aziende associate. Le liste della componente di appartenenza e sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri eleggibiliConsiglieri da eleggere nell’ambito di ciascuna componente. Costituiscono il Ogni delegato può sottoscrivere soltanto una lista; b. entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, della lista che, ai primi due scrutininell’ambito di ciascuna componente, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto abbia riportato il maggior numero di voti e costituiscono voti; c. i Consiglieri possono essere eletti fra gli Associati, ovvero fra soggetti esterni. Fondo Pegaso, il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei membri presenti delle rispettive componenti. Quest’ultima maggioranza è richiesta, a partire dal terzo scrutinio, anche nel caso di presentazione di una sola lista. I consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse di Fon.Te..nostro domani inizia ora 14‌‌ 3. Tutti i membri del Consiglio gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. Almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti (lavoratori e aziende) deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco. 5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazioneAmministrazione. 56. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre 3 mandati consecutivi.

Appears in 1 contract

Samples: Statuto

Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione Amministrazione è costituito da 18 componentidodici componenti effettivi e sei supplenti di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati. 2. In L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: in attuazione del principio di pariteticità, i delegati dei lavoratori ed i delegati componenti dell’Assemblea in rappresentanza degli aderenti e quelli in rappresentanza delle aziende in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione imprese provvedono disgiuntamente all’elezione dei rispettivi 9 consiglieri. 2. L’elezione avviene componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite liste di candidati presentatecandidati. Tali liste, disgiuntamente, da ciascuna parte istitutiva e purché sottoscritte da almeno un terzo dei delegati componenti in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori o dei delegati associati e delle aziende. In alternativaimprese associate, le liste possono essere presentate da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori associati ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero da almeno due terzi dei delegati delle aziende associatecomponenti dell’Assemblea. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri eleggibili. Costituiscono il componenti del Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che, eleggibili. La lista a cui vengono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componentivotanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. A partire dal terzo scrutinio Se a nessuna lista viene riconosciuto tale quorum minimo, l’elezione viene ripetuta. Ove si debba giungere alla terza votazione, si procede al ballottaggio tra fra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto hanno riportato il maggior numero di voti e costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei membri presenti delle rispettive componenti. Quest’ultima maggioranza è richiesta, a partire dal terzo scrutinio, anche nel caso di presentazione di una sola lista. I consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse di Fonvoti.Te.. 3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti (lavoratori e aziende) deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione. 5. Almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione eletti in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1, alle lettere da a) a f) del D.M. 79/2007. 6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre 3 mandati consecutivi.

Appears in 1 contract

Samples: Statute

Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione è Amministrazione costituito da 18 componenti. In attuazione del principio sedici componenti dei quali: a) otto nominati da UniCredit di pariteticità, i delegati cui almeno uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed i delegati delle aziende in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 9 consiglieriPensionati fruenti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale; b) sette eletti dagli Iscritti attivi; c) uno eletto dai Pensionati fruenti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale. 2. L’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al 1° comma lett. b) e c), avviene sulla base mediante la presentazione di apposite “liste di candidati presentateelettorali”: a) una o più liste predisposte congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, disgiuntamente, da ciascuna parte istitutiva e sottoscritte ovvero predisposte da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori il 4% degli Iscritti attivi, composte ciascuna da sette candidati effettivi e sette supplenti; b) una o dei delegati delle aziende. In alternativa, le più liste possono essere presentate predisposte da almeno un terzo il 3% dei delegati dei lavoratori associati Pensionati fruenti di pensione diretta ovvero da almeno due terzi dei delegati delle aziende associate. Le liste sono di rendita a capitalizzazione individuale, composte da un numero candidato effettivo e da due supplenti, appartenenti alle precitate categorie. Qualora nessuna delle liste presentate direttamente dai Pensionati fruenti di candidati pari al numero pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale raggiunga il 3%, viene ammessa alla consultazione per l’assegnazione dei consiglieri eleggibili. Costituiscono il Consiglio posti di Amministrazione i candidati delle listeConsigliere effettivo e di Consiglieri supplenti, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associateriservati alle predette categorie, che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste la lista che nella precedente votazione abbiano ha ottenuto il maggior numero di voti sottoscrizioni. I criteri per la composizione e costituiscono il Consiglio la presentazione delle liste sono definiti nel Regolamento di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati cui ai commi 3° e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei membri presenti delle rispettive componenti4° dell’art. Quest’ultima maggioranza è richiesta, a partire dal terzo scrutinio, anche nel caso di presentazione 31. Ciascun candidato può figurare nell’ambito di una sola lista. I consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i consiglieri eletti in rappresentanza L’elezione dei lavoratori associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse di Fon.Te.. 3. Tutti i membri componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti (lavoratori e aziende) deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità Amministrazione di cui all’art. 2, al precedente 1° comma 1, lettere da a) a f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 79/2007 e successive modificazioni ed integrazionilett. 4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione 5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Appears in 1 contract

Samples: Pension Fund Statute

Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione è costituito Amministrazione composto da 18 componentiun numero minimo di 12 membri ad un numero massimo di 16 membri, dei quali: a. 50% dei Consiglieri nominati dalla Capogruppo in rappresentanza delle Società associate; b. 50% dei Consiglieri eletti dagli iscritti in rappresentanza degli iscritti. 2. In Il numero dei membri del Consiglio viene proposto dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea dei delegati entro tre mesi dalla scadenza del mandato sulla base di possibili rilevanti variazioni strutturali relative alle Società associate. 3. I rappresentanti dei lavoratori in seno al Consiglio di Amministrazione vengono eletti, in attuazione del principio di pariteticità, i delegati dei lavoratori ed i delegati delle aziende in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 9 consiglierisecondo le modalità stabilite dall’allegato Regolamento elettorale. 2. L’elezione avviene sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, da ciascuna parte istitutiva e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori o dei delegati delle aziende. In alternativa, le liste possono essere presentate da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori associati ovvero da almeno due terzi dei delegati delle aziende associate. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri eleggibili. Costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti e costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei membri presenti delle rispettive componenti. Quest’ultima maggioranza è richiesta, a partire dal terzo scrutinio, anche nel caso di presentazione di una sola lista4. I consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i consiglieri Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati iscritti e i Consiglieri nominati in rappresentanza delle società associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse di Fonnell’interesse del Fondo.Te.. 35. Tutti i I membri del Consiglio e il Responsabile del Fondo devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. Almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti (lavoratori e aziende) deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione 56. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, carica e possono essere eletti rieletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi. 7. In caso di protrazione del mandato oltre la scadenza per cause di forza maggiore, il Consiglio di Amministrazione dovrà limitare la sua attività alla gestione dei compiti di ordinaria Amministrazione. 8. I Consiglieri eletti tra i Delegati decadono dalla carica di Delegati in seno all’Assemblea.

Appears in 1 contract

Samples: Statuto Del Fondo Pensione

Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione è Amministrazione costituito da 18 componentidodici componenti effettivi e sei supplenti di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati. 2. In L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: in attuazione del principio di pariteticità, i delegati dei lavoratori ed i delegati componenti dell’Assemblea in rappresentanza degli aderenti e quelli in rappresentanza delle aziende in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione imprese provvedono disgiuntamente all’elezione dei rispettivi 9 consiglieri. 2. L’elezione avviene componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite liste di candidati presentatecandidati. Tali liste, disgiuntamente, da ciascuna parte istitutiva e purché sottoscritte da almeno un terzo dei delegati componenti in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori o dei delegati associati e delle aziende. In alternativaimprese associate, le liste possono essere presentate da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori associati ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero da almeno due terzi dei delegati delle aziende associatecomponenti dell’Assemblea. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri eleggibili. Costituiscono il componenti del Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che, eleggibili. La lista a cui vengono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componentivotanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. A partire dal terzo scrutinio Se a nessuna lista viene riconosciuto tale quorum minimo, l’elezione viene ripetuta. Ove si debba giungere alla terza votazione, si procede al ballottaggio tra fra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto hanno riportato il maggior numero di voti e costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei membri presenti delle rispettive componenti. Quest’ultima maggioranza è richiesta, a partire dal terzo scrutinio, anche nel caso di presentazione di una sola lista. I consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse di Fonvoti.Te.. 3. Tutti i membri del Consiglio gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. Almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti (lavoratori e aziende) deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco. 5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione. 56. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Appears in 1 contract

Samples: Statute

Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione è Amministrazione costituito da 18 componenti14 (quattordici) consiglieri dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, 7 eletti in rappresentanza delle imprese e 7 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a FONDAPI, Presidente e Vicepresidente compresi. 2. In attuazione del principio di pariteticità, pariteticità i delegati dei lavoratori dalle imprese ed i delegati delle aziende dai lavoratori in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione nomina della propria metà dei rispettivi 9 consiglieri. 2. L’elezione avviene , sulla base di rispettive liste di candidati presentate, disgiuntamente, da ciascuna parte istitutiva e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori o dei delegati delle aziende. In alternativa, le liste possono essere presentate da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori associati ovvero da almeno due terzi dei delegati delle aziende associateelettorali. Le liste sono elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri eleggibilieffettivi più i corrispondenti supplenti che dovranno essere specificatamente indicati. Costituiscono In caso di subentro di un supplente, la prima assemblea utile provvederà all’elezione del corrispondente supplente con le modalità previste per l’elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione i candidati delle listeamministrazione. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore a 2/3 dei votanti di ciascuna parte, rispettivamente consegue la totalità dei consiglieri; in rappresentanza dei lavoratori associati difetto, l’elezione verrà ripetuta e delle aziende associatese il quorum non viene ottenuto dopo la seconda votazione, che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede procederà al ballottaggio tra fra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto hanno riportato il maggior numero di voti e costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori nella seconda votazione. Le liste elettorali saranno presentate dalle parti istitutive o dai delegati rappresentanti degli associati e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 dei membri presenti delle rispettive componenti. Quest’ultima maggioranza è richiesta, a partire dal terzo scrutinio, anche nel caso di presentazione di una sola listamedesimi. I consiglieri eletti che all’atto della elezione si trovino in rappresentanza una delle aziende associate ed i consiglieri eletti situazioni di incompatibilità previste dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96, hanno facoltà di optare tra l’una o l’altra delle posizioni incompatibili; in rappresentanza dei lavoratori associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile caso di opzione negativa, subentra il supplente corrispondente; tale opzione va esercitata nei quindici giorni successivi alla elezione e sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse di Foncomunque prima dell’insediamento del Consiglio.Te.. 3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti (lavoratori e aziende) deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione. Non meno di 3 Consiglieri in rappresentanza dei delegati dei lavoratori e di 3 Consiglieri in rappresentanza dei delegati delle imprese devono possedere i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) o b) dell’art. 4 comma 2 del DM Lavoro 211/97. 5. Gli Amministratori I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, anni e possono essere eletti rieletti per non più di tre mandati consecutividue volte consecutive. 6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere di maggiore anzianità di nomina o, a parità, di maggiore età. 7. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di delegato.

Appears in 1 contract

Samples: Statuto

Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il 0.Xx Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione è costituito da 18 componenti. In attuazione del principio componenti di pariteticità, i delegati cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori ed i delegati delle aziende e metà eletti in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione rappresentanza dei rispettivi 9 consiglieri.datori di lavoro associati. 2.L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: 2. L’elezione avviene a. sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, da ciascuna parte dalle Amministrazioni, ai sensi del DPCM 29 ottobre 2008, e dalle XX.XX. firmatarie della fonte istitutiva e a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno un terzo 1/3 dei delegati dei in assemblea designati in rappresentanza delle Amministrazioni ovvero eletti dai lavoratori o dei delegati delle aziende. In alternativa, le associati; b. sulla base di liste possono essere di candidati presentate da almeno un terzo 1/3 dei delegati dei in assemblea designati in rappresentanza delle Amministrazioni ovvero eletti dai lavoratori associati ovvero da almeno due terzi dei delegati delle aziende associateassociati. Le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei consiglieri eleggibili. Costituiscono Consiglieri della lista; in difetto l’elezione verrà ripetuta e se il Consiglio di Amministrazione i candidati delle listequorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede provvederà al ballottaggio tra fra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto hanno riportato il maggior numero di voti e costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei membri presenti delle rispettive componentinella seconda votazione. Quest’ultima maggioranza è richiesta, a partire dal terzo scrutinio, anche nel caso di presentazione di una sola lista. I consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse di Fon.Te.. 3. Tutti i membri del Consiglio 3.Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. Almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti (lavoratori e aziende) deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione 5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Appears in 1 contract

Samples: Statute