Contabilità e pagamenti. 1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. La società aggiudicataria emetterà fattura per ogni singolo ordinativo che non potrà avere importo inferiore a 1/10 dell’importo a base d’asta riferito al singolo lotto, a consuntivo delle prestazioni. La fattura dovrà essere emessa esclusivamente successivamente alla verifica di conformità Il pagamento di ogni singola fattura, emessa successivamente alla verifica di conformità, avrà luogo entro trenta (trenta) giorni solari dalla data di protocollazione della fattura commerciale, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXXXX – Partita IVA 02629780921 mediante ordine di bonifico,con spese e/o costi connessi, a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. In caso di subappalto è fatto obbligo all’aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della stessa. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione. L'Amministrazione, in caso di mancata ottemperanza clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessa.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Contabilità e pagamenti. 1. Il pagamento è del corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto sarà stabilito secondo quanto previsto all’art. 4 co. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con emissione di fatture rilasciate ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive integrazioni e modificazioni, e subordinato a: − accertamento della regolarità delle prestazioni svolte; − verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente. L’Amministrazione universitaria effettuerà il pagamento dell’intero importo contrattuale a seguito dell’avvenuta fornitura, montaggio, messa in funzione (come da certificato di consistenza finale) e dell’avvenuto collaudo positivo. In caso di contestazione e fino alla stipulazione risoluzione della stessa, l’Amministrazione universitaria si riserva di sospendere il pagamento della fattura contestata. L’Università non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte delle ditta appaltatrice dei requisiti sopra indicati. Si fa presente che nel caso di pagamenti per “stati di avanzamento” e quindi di acconti, ai sensi dell’art. 4 co. 3 del contrattoDPR 5/10/2010 n. 207 e s.m.i., verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo progressivo dello stato di avanzamento. La società aggiudicataria emetterà fattura per ogni singolo ordinativo che non potrà avere importo inferiore a 1/10 dell’importo a base d’asta riferito al singolo lottoLe ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a consuntivo delle prestazioni. La fattura dovrà essere emessa esclusivamente successivamente alla verifica dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di conformità Il pagamento collaudo o di ogni singola fattura, emessa successivamente alla verifica di conformità, avrà luogo entro trenta previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”. Dovendo la stazione Appaltante acquisire d’ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (trenta) giorni solari dalla data DURC), qualora uno di protocollazione della fattura commercialequesti segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXXXX – Partita IVA 02629780921 mediante ordine il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di bonifico,con spese e/o costi connessi, a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza (ai sensi dell’art. 4 co.2 del DPR 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.). il pagamento di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo quanto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. In caso di subappalto inadempienze accertate tramite il DURC, è fatto obbligo all’aggiudicataria di trasmetteredisposto dalla stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della stessa. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione. L'Amministrazione, in caso di mancata ottemperanza clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, direttamente agli enti previdenziali e non giudiziale. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessaassicurativi.
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Samples: Fornitura Di Un Densitometro Osseo
Contabilità e pagamenti. 1. Il La contabilizzazione delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.
2. I lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 3, ed elaborate ogni due mesi. La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa appaltatrice dei lavori.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 207/2010, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato alla stipulazione all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del contrattodocumento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
6. La società aggiudicataria emetterà stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC ove previsto, verrà determinata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza richiamata all’articolo 6 comma 2 del presente Accordo Quadro, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore.
7. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura per ogni singolo ordinativo che non potrà avere importo inferiore a 1/10 dell’importo a base d’asta riferito al singolo lotto, a consuntivo delle prestazioni. La fattura dovrà essere emessa esclusivamente successivamente alla verifica dopo la consegna del certificato di conformità Il pagamento di ogni singola fattura, emessa successivamente alla verifica di conformità, avrà luogo debitamente firmato dal Responsabile della Stazione Appaltante.
8. I pagamenti saranno disposti entro trenta (trenta) 60 giorni solari dalla data di protocollazione fatturazione (giusta delibera del Cda del 7/3/2013). In ogni caso, il pagamento è subordinato all’avvenuto e constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 15, comma 6, lett. (V) e di cui all’art. 6, per gli impianti disciplinati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
9. Qualora i pagamenti siano ritardati spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 133, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 c.c.
10. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla stazione appaltante quando occorrente. Il CIG, quando comunicato, dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.
11. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della fattura commerciale, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXXXX – Partita IVA 02629780921 mediante ordine di bonifico,con spese e/o costi connessistazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.
12. L’Appaltatore, a carico dell’aggiudicatariapena di nullità assoluta, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che dovrà rispettare non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
13. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del d.P.R. n. 207/2010, oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della Legge legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
14. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban......................................................... sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. ......................................................................, nato a ............................................. il ......................... codice fiscale .................................................... autorizzato a operare su di esso, nel Sig. ......................................................................, nato a ......................... il ......................... codice fiscale autorizzato a operare su di esso.
15. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
16. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell'art8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
17. 118 L’appaltatore, il sub‐appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. In caso di subappalto è fatto obbligo all’aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante sospende il successivo pagamento e la Prefettura‐ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
18. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a favore dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della stessa. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione. L'Amministrazione, in caso di mancata ottemperanza clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessalegge n. 136/2010.
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Samples: Accordo Quadro
Contabilità e pagamenti. 1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i prezzi unitari offerti che costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
2. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L’Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell’eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione.
3. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.
4. Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.
5. L’Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori ed in ogni modo prima del collaudo, due copie dei disegni esecutivi ed elaborati (architettonico, impiantistico, ecc.), eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d’opera nonché copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con file di documentazione fotografica in formato .jpeg dello stato di fatto e dello stato post-lavori, files di disegni in formato .dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc (Word) e .xls (Excel). L’onere relativo alla fornitura ed all’eventuale aggiornamento di cui sopra è compreso e compensato nei prezzi offerti di cui al precedente punto 1. Il pagamento è subordinato format di elaborazione dei files farà riferimento alle prescrizioni indicate dalla Stazione Appaltante.
6. Sono tra l’altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente punto 1, i lavori, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:
a) tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;
b) tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente ACCORDO e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare le opere oggetto dell’appalto complete a regola d’arte, funzionali e pronte per l’uso a cui sono destinate.
7. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovuti alla stipulazione presenza di esercizio delle attività delle sedi stradali interessate dall’accordo, e dall’esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell’esercizio delle predette attività, sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa. L’impresa dovrà adempiere alle indicazioni del contrattoDirettore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l’esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all’operatività degli immobili interessati.
8. La società aggiudicataria emetterà fattura Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno compensati a misura utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza allegata al presente accordo, descritti nel Piano della Sicurezza specifico per ogni singolo ordinativo che modulo d’ordine e non potrà avere importo inferiore saranno soggetti a 1/10 dell’importo ribasso.
9. Tutti gli oneri a base d’asta riferito al singolo lottocarico dell’Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a consuntivo perfetta regola d’arte delle prestazioni. La fattura dovrà essere emessa esclusivamente successivamente alla verifica singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Appaltatore; opere provvisionali e di conformità Il pagamento di ogni singola fatturaprotezione, emessa successivamente alla verifica di conformitàeventuale stoccaggio, avrà luogo entro trenta (trenta) giorni solari dalla data di protocollazione della fattura commerciale, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXXXX – Partita IVA 02629780921 mediante ordine di bonifico,con spese posa in opera e/o costi connessimontaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare perfetta regola d’arte secondo le disposizioni norme di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto legge e regolamenti in vigore e per dare le prestazioni dagli stessi eseguite. In caso di subappalto è fatto obbligo all’aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimistaopere compiute alle condizioni contrattuali, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della stessa. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione. L'Amministrazione, in caso di mancata ottemperanza clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, specifico riguardo alle interferenze generate dall’operatività degli immobili interessati e non giudiziale. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire dall’esecuzione da parte di ciascuna impresa terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo.
10. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in proporzione ogni loro parte e nei termini assegnati.
11. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita di lavori stessi.
12. I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l’uso di illuminazione artificiale od in presenza d’acqua con l’onere dell’esaurimento.
13. Restano a totale carico dell’Appaltatore:
a) le spese per indagini su sotto-servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
b) le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.)
c) le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
d) le spese relative alla sua quota percentuale realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
e) gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di partecipazione all’A.T.I. stessaogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
f) gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
g) tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
h) tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Accordo.
i) Si applicano le disposizioni indicate all’art. 5 del presente capitolato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Contabilità e pagamenti. 1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contrattodelle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato con le modalità previste nel capitolato prestazionale.
2. La società aggiudicataria emetterà fattura per ogni singolo ordinativo che non potrà avere importo inferiore contabilità sarà redatta a 1/10 dell’importo misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base d’asta riferito di gara al singolo lottonetto del ribasso offerto del 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento).
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, a consuntivo delle prestazionileggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207ƒ2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. La fattura dovrà essere emessa esclusivamente successivamente alla verifica di conformità Il Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 207ƒ2010, il pagamento di ogni singola fatturacertificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, emessa successivamente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori e alla verifica della regolarità contributiva qualora l'ammontare superi € 10.000,00.
5. Il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di conformitàavanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore.
6. Qualora necessario, avrà luogo entro trenta nell’ultimo stato di avanzamento lavori, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
7. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall’articolo 133, comma 1, del d.lgs. n. 163ƒ2006 e ss.mm.ii.
8. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. Si applica il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3.4.2013 e art 25 del DL 24.04.2014 n. 66 in materia di fatturazione elettronica.
9. Le fatture inviate dovranno: − riportare la data e il numero dell'ordinativo di spesa; − riportare, in ottemperanza alla vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136ƒ2010 e s.m in vigore dal 07.09.2010 il codice identificativo di gara (trentaCIG); − il conto corrente dedicato indicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sul quale il Comune effettuerà il bonifico.
10. Il pagamento delle rate di acconto e saldo è disposto con le modalità previste all'art. 26 nel capitolato prestazionale.
11. Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 133, comma 1, del d.lgs. n. 163ƒ2006 e ss.mm.ii. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 c.c.
12. Il Codice Identificativo gara (CIG) giorni solari del presente accordo è indicato dalla data Amministrazione Aggiudicatrice nel seguente: 66229230F5.
13. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) verrà indicato di protocollazione volta in volta dalla Amministrazione Aggiudicatrice quando occorrente. Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.
14. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancarioƒpostale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136ƒ2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della fattura commerciale, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXXXX – Partita IVA 02629780921 mediante ordine di bonifico,con spese e/o costi connessiAmministrazione Aggiudicatrice da ogni responsabilità conseguente.
15. L’Appaltatore, a carico dell’aggiudicatariapena di nullità assoluta, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136ƒ2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che dovrà rispettare non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
16. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 163ƒ2006 e ss.mm.ii. e del d.P.R. n. 207ƒ2010, oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della Legge legge n. 136/2010136ƒ2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
17. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatoriIn ottemperanza all’articolo 3, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - comma 1, legge n. 136ƒ2010, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban IT 70 V 05387 65730 000000001861. sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al comma 3 dell'artpresente contratto è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. 118 Xxxxx Xxxxxx, nato a Fidenza il 21ƒ10ƒ1959 codice fiscale ZCCFLV59R2B034C. autorizzato a operare su di esso.
18. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Xxxxx Corrente Bancario dedicato, previa indicazione del D. Lgs. n. 163/2006 - CIG di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto riferimento anche per le prestazioni dagli stessi eseguite. In caso di subappalto è fatto obbligo all’aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della stessa. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione. L'Amministrazione, in caso di mancata ottemperanza clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario dedicato, previa indicazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso CIG di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessariferimento.
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Contabilità e pagamenti. 1. Il I pagamenti delle attività relative ai successivi atti negoziali, affidati all’operatore economico in attuazione del presente Accordo, avverranno al raggiungimento dell’importo del singolo contratto applicativo.
2. Ogni singolo pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità nei riguardi dell’operatore economico nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
3. I pagamenti sono subordinati alla stipulazione presentazione di regolare fattura emessa in conformità al credito risultante dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione del contrattocontratto e confermato dal responsabile del procedimento.
4. E’ facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
5. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli successivi atti negoziali, in osservanza della vigente normativa.
6. La società aggiudicataria emetterà fattura per ogni stima che determinerà eventuali costi della sicurezza derivanti da interferenze, da inserire nei singoli successivi atti negoziali, in applicazione del DUVRI, verrà determinata applicando i prezzi indicati dal Prezzario Regionale dei lavori pubblici innanzi indicato; i costi della sicurezza saranno contabilizzati in occasione del singolo ordinativo che non potrà avere importo inferiore a 1/10 dell’importo a base d’asta riferito al singolo lottopagamento.
7. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è il seguente: n. 8153745B39
8. L’operatore economico si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a consuntivo delle prestazionidare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010 come riportato al precedente art. La fattura dovrà essere emessa esclusivamente successivamente alla verifica di conformità Il pagamento di ogni singola fattura, emessa successivamente alla verifica di conformità, avrà luogo entro trenta (trenta) giorni solari dalla data di protocollazione della fattura commerciale, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXXXX – Partita IVA 02629780921 mediante ordine di bonifico,con spese e/o costi connessi, a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite13.
9. In caso di subappalto è fatto obbligo all’aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, ATI orizzontale la mandataria deve emettere fattura in favore della stazione appaltante sospende per l’intero importo dovuto anche relativo a quote di spettanza delle mandanti; il successivo pagamento a dell’importo complessivo è effettuato in favore della stessasola mandataria sulla quale grava l’obbligo di redistribuzione interna alle imprese facenti parte del raggruppamento.
10. In caso di fattura irregolare il termine ATI verticale è possibile, qualora sia previsto nel relativo atto costitutivo, l’emissione di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione distinte fatture in favore della stazione appaltante da parte dell’Amministrazione. L'Amministrazione, delle singole mandanti; in tal caso di mancata ottemperanza clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta il pagamento avverrà direttamente in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. Dal fatturato favore dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessasingoli operatori economici.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione Ordinaria Delle Alberature Di Alto Fusto
Contabilità e pagamenti. 1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contrattodelle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato a chiusura contabilità lavori ogni tre mesi in accordo con l’impresa, ed il pagamento delle fatture avverrà o indicato come di seguito indicato.
2. La società aggiudicataria emetterà fattura per ogni singolo ordinativo che non potrà avere importo inferiore contabilità sarà redatta a 1/10 dell’importo a misura, sulla base d’asta riferito al singolo lottodell’elenco prezzi della Camera di Commercio di Rimini come decurtati in base all’offerta dell’impresa, a consuntivo delle prestazioniin contraddittorio con l’impresa appaltatrice dei lavori.
3. La fattura dovrà essere emessa esclusivamente successivamente alla verifica di conformità Il pagamento di ogni singola fatturacertificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
4. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
5. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa successivamente alla verifica dopo la consegna del certificato di conformità, avrà luogo pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
6. Il pagamento delle fatture è disposto entro trenta (trenta) 60 giorni solari dalla data di protocollazione fatturazione a fine mese, come da espresso accordo riportato in calce al presente contratto.
7. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente:
8. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della fattura commerciale, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXXXX – Partita IVA 02629780921 mediante ordine di bonifico,con spese e/o costi connessistazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.
9. L’Appaltatore, a carico dell’aggiudicatariapena di nullità assoluta, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti con subfornitori o con subcontraenti che dovrà rispettare non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
10. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 50/2016, oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della Legge legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.r.l.
11. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario c/o ………………………… Iban sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al comma 3 dell'artpresente contratto è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel ………………….
12. 118 L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del D. LgsCIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
13. L’appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. In caso di subappalto è fatto obbligo all’aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate 136/2010 procede all’immediata risoluzione del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante sospende il successivo pagamento e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
14. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a favore dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della stessa. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione. L'Amministrazione, in caso di mancata ottemperanza clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessalegge n. 136/2010.
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