Continuità d’azione Clausole campione

Continuità d’azione. L’Organismo di Xxxxxxxxx svolge in modo continuativo - anche attraverso la presenza di un componente interno - le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, curandone l’aggiornamento. Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale; l’OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni di Molteni & C. - senza necessità di alcun consenso preventivo - al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello. Il CdA valuta la sussistenza dei menzionati requisiti professionali e personali in capo ai suoi componenti. A tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti - nel corso della relativa riunione del Consiglio di Amministrazione - adeguate informazioni in merito alla presenza dei requisiti sopra indicati. (i) sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari; (ii) sull’idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed (iii) sull’opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate
Continuità d’azione. L’OdV di DACI svolge in maniera continuativa la propria attività di vigilanza sul Modello. In particolare, in DACI è previsto un programma di intervento dell’OdV che comporta la fissazione di riunioni mensili per raccogliere tutti i flussi informativi dalla Società. Il CdA viene informato di tali attività con due relazioni a cadenza semestrale. L’OdV è privo di mansioni operative che possano portare l’OdV stesso ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari. Peraltro, l’OdV sollecita tempestivamente il CdA ad intraprendere gli eventuali interventi correttivi o di aggiornamento che si rendessero necessari a fronte di modifiche organizzative della Società o di innovazioni normative, ovvero nel caso in cui fosse commesso un reato nell’interesse dell’ente, che evidenziasse lacune organizzative o di vigilanza da rimediare attraverso una modifica del Modello. Si può avvalere a tal fine delle articolazioni organizzative dell’ente e di consulenti esterni. All’OdV non spettano, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società. Le modalità di nomina e revoca dei componenti dell’OdV e la durata in carica, oltre ai requisiti soggettivi dei componenti, sono meglio indicate nel Regolamento ODV approvato il 24.10.2017 che attualmente è oggetto di aggiornamento. L’OdV è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento o sull’osservanza del Modello organizzativo, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del decreto 231 e, segnatamente, per l’espletamento dei seguenti compiti: - verifica dell’efficacia del Modello rispetto alla prevenzione e all’impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto; - vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni; - formulazione delle proposte all’organo dirigente (CdA) per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da: • significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso; • rilevanti modificazioni dell’assetto interno della società, delle attività d’impresa o delle relative modalità di svolgimento; • modifiche normative; • segnalaz...
Continuità d’azione. L’OdV deve svolgere in maniera continuativa le attività necessarie a garantire una costante attuazione del Modello. L’OdV grazie alla presenza di un componente interno risulta nelle condizioni di operare costantemente nella sua attività di vigilanza.

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