Continuità d’azione Clausole campione

Continuità d’azione. L’Organismo di Xxxxxxxxx svolge in modo continuativo - anche attraverso la presenza di un componente interno - le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, curandone l’aggiornamento. Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale; l’OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni di Molteni & C. - senza necessità di alcun consenso preventivo - al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello. Il CdA valuta la sussistenza dei menzionati requisiti professionali e personali in capo ai suoi componenti. A tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti - nel corso della relativa riunione del Consiglio di Amministrazione - adeguate informazioni in merito alla presenza dei requisiti sopra indicati. ai suoi eventuali mutamenti; condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.
Continuità d’azione. L’Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza delle prescrizioni contenute nel Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è un Organo della Società volto a garantire la dovuta continuità nell’attività di vigilanza; cura l’attuazione del Modello e ne assicura un costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare quella visione d’insieme sull’attività aziendale che ad esso si richiede. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono destinati all’OdV appositi locali, idoneamente attrezzati, anche con strumenti tecnici e informatici, e supportati da idonee misure di sicurezza fisica e logica. L'OdV si riunisce almeno trimestralmente e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti alla riunione. I componenti dell’Organismo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di verifica e controllo. Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l’OdV può, altresì, richiedere la presenza - anche in forma permanente - alle proprie riunioni dei Responsabili di quelle Funzioni aziendali aventi attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati. Delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza è redatto specifico verbale. Nell’adempimento della propria funzione, l’Organismo di Vigilanza ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società e alla relativa documentazione, sia presso gli Uffici centrali sia presso eventuali strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni, l’Organismo di Vigilanza può accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.
Continuità d’azione. L’OdV deve svolgere in maniera continuativa le attività necessarie a garantire una costante attuazione del Modello. L’OdV grazie alla presenza di un componente interno risulta nelle condizioni di operare costantemente nella sua attività di vigilanza. I requisiti di onorabilità e assenza di conflitti di interessi (reali o potenziali) o di relazioni di parentela con il vertice aziendale vanno a rafforzare ulteriormente i concetti di autonomia e indipendenza. Per ciò che concerne l’onorabilità, non possono far parte dell’OdV e, se ne fanno parte, decadono automaticamente, coloro: • che si trovano in stato di interdizione o di sospensione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; • che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n.1423 o della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni; • che sono sottoposti a una misura cautelare personale; • nei cui confronti è esercitata l’azione penale per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, per un reato contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione, contro l’economia pubblica, contro l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio, contro il patrimonio, o previsto dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria o valutaria, dalle leggi che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori immobiliari, di strumenti di pagamento, o per altro delitto per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; • sono stati dichiarati falliti o hanno ricoperto cariche in società sottoposte a procedure concorsuali.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).