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Organi societari Clausole campione

Organi societari. Il concetto di consiglio di amministrazione proprio del diritto italiano non è conosciuto in Germania almeno per quanto riguarda le GmbH. Secondo la legge tedesca, la GmbH ha uno o più amministratori. Nei confronti di terzi si possono limitare i poteri degli amministratori solamente prevedendo la firma congiunta, mezzo che tuttavia limita, di fatto, l’operatività della società. Nella prassi tedesca si trovano quindi, sia nel caso degli amministratori che dei Prokuristen registrati, due livelli di rapporti: nei confronti dei terzi l’amministratore ha ampi poteri di agire, che vengono però limitati, benché con mero effetto “interno”, con la stipulazione di un patto parasociale tra l’amministratore/procuratore e la società, in cui vengono determinati tutti i limiti operativi della persona. L’organo sovrano della società è, come in Italia, l’assemblea dei soci. Solo per le modifiche dello statuto e per la cessione di quote è necessario l’intervento del notaio. Altre delibere possono essere prese anche a mezzo fax. Mentre il collegio sindacale non è previsto dalla legislazione tedesca, è possibile istituire volontariamente un “consiglio di sorveglianza” (Beirat), istituto obbligatorio invece nella struttura di una società per azioni di diritto tedesco (vedi infra). Nel caso della GmbH i soci possono decidere se il consiglio di sorveglianza debba avere funzioni esclusivamente consultive o se si debba assumere delle competenze proprie dell’assemblea dei soci, laddove la legge ammetta deroghe alla competenza di quest’ultima. Va notato inoltre che in Germania non esistono libri sociali.
Organi societariGli Organi Societari di ciascuna Società del Gruppo ISV (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità: • esaminano e approvano, su proposta del Chief Compliance Officer della USCI, la Politica Anticorruzione del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita e ne curano l’attuazione per il tramite dell’Amministratore Delegato e/o Direttore Generale ove nominato o CEO; • esaminano l’informativa in materia di presidio del rischio di corruzione fornita dal Responsabile aziendale Anticorruzione per ciascuna Società nell’ambito di relazioni periodiche. L’informativa in materia di presidio del rischio di corruzione viene altresì estesa agli Organismi di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.
Organi societari. Di seguito si riportano le principali prescrizioni inerenti gli organi sociali di ANAS secondo il nuovo Statuto di ANAS approvato con Decreto Interministeriale l’8 agosto 2013 e dall’Assemblea degli Azionisti il 9 agosto 2013. a) L’Assemblea dei soci b) Il Consiglio di Amministrazione c) Il Presidente d) Il Collegio Sindacale e) Il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo
Organi societariGli Organi Societari di Fideuram (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità: • esaminano e approvano, su proposta del Chief Compliance Officer di Fideuram, il presente Regolamento Attuativo e ne curano l’attuazione per il tramite dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale; • esaminano l’informativa in materia di presidio del rischio di corruzione fornita dal Chief Compliance Officer nell’ambito delle relazioni periodiche. L’informativa in materia di presidio del rischio di corruzione viene altresì estesa all’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.
Organi societariIl Consiglio di Amministrazione della Società è composto dai seguenti Amministratori, il cui indirizzo ai fini professionali è presso la sede legale della Società: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx-Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx XxXxxxx Central Quay Riverside IV Xxx Xxxx Xxxxxxxx’s Quay Dublino 2 Irlanda Invesco Investment Management Limited 00 Xxxxxxxxxx Xxxxxx Dublino 2 D02 Y512 Irlanda Invesco Capital Management LLC 0000 Xxxxx Xxxx Suite 700 Downers Grove Illinois 60515 Stati Uniti The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino Riverside Two Xxx Xxxx Xxxxxxxx’s Quay Grand Canal Dock Dublino 2 X00 XX00 Xxxxxxx BNY Mellon Fund Services (Ireland) XXX Xxx Xxxxxxxx XxxxxxxXxxxx Xxxxxx XXXX Xxxxxxx 0 X00 X0X0 Xxxxxxx MFD Secretaries Limited32 Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 0 Xx0 X000 Xxxxxxx Xxxxxx Xxx Ten Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0 X00 X000 Xxxxxxx PricewaterhouseCoopers Xxx Xxxxxxx Xxxx North Wall Quay Dublino 1 Irlanda
Organi societari. L’art. 7 dello Statuto di Italy Investments prevede che la società sia gestita da uno o più ammi- nistratori. Nel caso in cui vi sia più di un amministratore, gli amministratori costituiscono un consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea dei soci. Alla Data di Pubblicazione, il consiglio di amministrazione di Italy Investments è composto da 4 membri che sono stati nominati dai fondatori nell’atto costitutivo in data 12 dicembre 2012. La tabella che segue indica i nomi, la carica e la data e luogo di nascita dei membri del consiglio di amministrazione di Italy Investments: Amministratore Classe A Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Irlanda, 20 aprile 1973 Amministratore Classe A Xxxxxx Xxxxxxxx Londra, Regno Unito, 21 agosto 1979 Amministratore Classe B Xxxxx Xxxxx Ostrava, Repubblica Checa, 25 novembre 1972 Amministratore Classe B Xxxxxx Xxxxxxxxx Liege, Belgio, 3 giugno, 1968 Le due classi di Amministratori differiscono tra loro solo per i poteri di firma. Gli Ammini- stratori di classe “B” possono impegnare la società solo insieme ad uno degli Amministratori di classe “A”. I membri del consiglio di amministrazione di Italy Investments: (i) non detengono Quote del Fondo; (ii) non sono azionisti della Torre SGR; (iii) non svolgono alcun ruolo presso Torre SGR; e/o (iv) non ricoprono alcun ruolo in Europa GP e/o in Europa SIF. Si segnala comunque che Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, membri del con- siglio di amministrazione di Italy Investments, sono anche membri del consiglio di ammini- strazione di Fortezza RE S.à r.l. azionista di maggioranza di Torre SGR. Ai sensi del diritto lussemburghese, Italy Investments non ha l’obbligo di nominare un collegio sindacale. Italy Investments non ha un organo societario con funzioni analoghe a quelle attri- buite al collegio sindacale ai sensi della normativa legale e regolamentare italiana.

Related to Organi societari

  • DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti - copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • ASSISTENZA E MANUTENZIONE Il servizio di manutenzione consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un periodo di 36 (trentasei) mesi (in questo caso il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi), ovvero, a fronte di ordinativo che preveda l’adesione all’opzione di estensione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un periodo complessivo di 60 (sessanta) mesi. Gli interventi di manutenzione dovranno essere richiesti dall’Amministrazione al Fornitore mediante il “Call Center”. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il servizio non comprende manutenzione sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione dell’apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dall’apparecchiatura guasta a quella in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro. In caso di sostituzione di componenti dell’apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata. Il Fornitore è obbligato a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il serial number, il “Codice identificativo Consip”, il numero di ticket, la data e l’ora di apertura della chiamata, il numero dell’intervento, la data e l’ora dell’intervento, la data e l’ora dell’avvenuto ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura (o del termine intervento).

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Organizzazione del lavoro 1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano nel rispetto delle specifiche competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo le esigenze funzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioni organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca. 3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti. I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per la corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della salubrità dei luoghi di lavoro. 4. E' consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quanto previsto al successivo comma 7, l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche. 5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione. 6. E’ demandata alla trattativa regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo. 7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in sede aziendale. 8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività' è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione. 9. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti ambulatoriali per ogni ora di attività, fermo restando che il loro numero e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro (ITT) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Auto- nomo. Il rischio coperto è l’Inabilità Tempora- nea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è sogget- ta, in caso di sinistro derivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitata- mente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un primo periodo di franchigia di 30 giorni e ad un secondo periodo di ulteriori 30 giorni imme- diatamente successivi. Il periodo di franchi- gia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante dal certificato medico. Tra- scorso il primo periodo di franchigia sopra in- dicato la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corri- sposto l’ulteriore 50% del massimale stesso. Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d’impiego (PI) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Xxxxxxx che abbia superato il periodo di prova. Il rischio coperto è la per- dita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertu- ra assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. Solo per la liquidazione della seconda quota, di impor- to pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza, la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia di 45 giorni. La Società, senza alcuna franchigia iniziale, corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di poliz- za dal primo giorno di Perdità dell’impiego ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corrisposto l’ulte- riore 50% del massimale stesso. Nel caso in cui il Contraente, successivamente alla Per- dità dell’impiego, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, la seconda quota pari al 50% del massimale non sarà dovuta. Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Pubblico o Non Lavoratore. Il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è soggetta, in caso di sinistro de- rivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicura- tiva è sottoposta ad un primo periodo di fran- chigia di 5 giorni e ad un secondo periodo di ul- teriori 10 giorni immediatamente successivi. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di Ricovero Ospedaliero (con pernottamento ed esclusi i day – hospital). Trascorso il primo periodo di franchigia la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indica- to nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di fran- chigia viene corrisposto l’ulteriore 50% del massimale stesso.

  • RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Organizzazione La Ditta dovrà: 1) comunicare con cadenza trimestrale l’organizzazione in rapporto ai servizi da eseguire, la pianificazione ed il raccordo delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel presente capitolato. 2) partecipare alle verifiche periodiche sull’andamento dei servizi e per la pianificazione delle attività richieste dall’Amministrazione appaltante. 3) garantire l’aggiornamento del personale tramite la frequenza di corsi di aggiornamento su temi inerenti le attività da svolgere. 4) individuare un coordinatore che dovrà garantire il coordinamento di tutte le attività previste nel presente appalto. Tale operatore dovrà avere la qualifica di assistente di Biblioteca o di documentalista o di mediatecario e notevoli capacità organizzative e comunicative. Il coordinatore, nominato dall’aggiudicatario, deve garantire: • il rapporto continuo di informazione e relazione con il personale bibliotecario e/o gli uffici comunali competenti. Una visita ogni due mesi presso la biblioteca, in giorni e in orari in cui sia presente il personale oggetto del presente appalto e, se le Amministrazioni Comunali lo ritenessero necessario, il personale Comunale responsabile della biblioteca; • Riscontrare e proporre soluzioni in merito agli eventuali problemi relativi al mal funzionamento di attrezzature in uso, comunicandoli per iscritto sia al bibliotecario e/o responsabile del servizio del Comune; • Verificare che tutte le attività previste nel progetto vengano regolarmente svolte sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e relazionare agli uffici comunali competenti; • Interagire con il bibliotecario e il personale degli uffici comunali, per l’acquisizione di informazioni circa la soddisfazione o meno dei servizi erogati con conseguente studio di procedure per la soluzione di eventuali problemi espressi. • Agire in stretto collegamento, senza alcun rapporto di subordinazione, con il Responsabile del Procedimento; • Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo fissate dalla Stazione appaltante. Durante i suddetti incontri potranno essere predisposte variazioni al programma di lavoro previsto, sulla base delle esigenze di servizio e per l’effettivo miglioramento dello stesso. L’aggiudicatario si obbliga ad accettare tali variazioni al programma. • Comunicare eventuali attività di formazione e relativa tempistica che il personale della ditta dovrà espletare. Tutte le attività da realizzare, in particolare quelle di promozione, bibliografie, ecc., saranno diffuse per nome dell’Amministrazione Comunale. Le stesse dovranno essere discusse, esaminate e sottoposte al nulla osta del responsabile del servizio del Comune il quale deciderà l’orario ed i giorni di svolgimento delle suddette attività.