Requisiti dell’Organismo di Vigilanza. Il CdA della Società, pertanto, nella scelta dei membri dell’Organismo di Vigilanza deve valutare i seguenti elementi:
Requisiti dell’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza della Fondazione, affinché possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, in ossequio anche a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalla giurisprudenza rilevante in materia, risponde ai seguenti requisiti: • autonomia e indipendenza: tali requisiti sono fondamentali atteso che l’OdV non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali ed operative che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. Questi possono essere preservati garantendo all’Organismo un’indipendenza gerarchica, la più elevata possibile, ed una struttura di tipo plurisoggettivo, con un’attività di reporting al vertice della Fondazione; • onorabilità e assenza di conflitti di interessi: non può essere nominato membro dell’OdV (e, se nominato, decade) chi versa nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2399 c.c. lett. a), b) e c), in quanto compatibili; • professionalità, intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività assegnata; • continuità d’azione consistente nel: – vigilare costantemente sul funzionamento e l’osservanza del Modello esercitando i propri poteri di controllo; – disporre di un budget adeguato alle attività di verifica12.
Requisiti dell’Organismo di Vigilanza. Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l’Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:
Requisiti dell’Organismo di Vigilanza. 4.2 Identificazione, nomina, cause di ineleggibilità, durata e revoca dell’Organismo di Vigilanza
Requisiti dell’Organismo di Vigilanza. Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dal Decreto l’Organismo di Vigilanza deve soddisfare i seguenti requisiti: • autonomia ed indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell’OdV “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” (ivi compreso l’organo dirigente). L’OdV deve pertanto essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, “è indispensabile che all’OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”; • professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l’OdV per poter svolgere l’attività che la norma gli attribuisce. In particolare, l’OdV nel suo complesso dovrà avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico; • continuità di azione: da parte dell’OdV per garantire l’efficace attuazione del Modello organizzativo. L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale o di risorse specialistiche del network KPMG, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell’Organismo stesso. L’Organismo può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, che sono oggetto di successiva relazione. Nello svolgimento delle sue funzioni, l’OdV risponde al Consiglio di Amministrazione.
Requisiti dell’Organismo di Vigilanza. Sulla base di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e tenendo nel debito conto le Linee guida di Confindustria, sono garantite l’autonomia e l’indipendenza, la professionalità e la continuità di azione dell’Organismo di Vigilanza. L’autonomia e l’indipendenza, delle quali l’OdV deve necessariamente disporre, sono assicurate dalla circostanza che l’Organismo di Vigilanza opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della corporate governance societaria, riportando informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché interloquendo con il Presidente e l’Amministratore Delegato. Inoltre, le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere del Consiglio di Amministrazione di vigilare sull’adeguatezza dell’intervento posto in essere dall’OdV al fine di garantire l’efficace adozione e attuazione del Modello. La professionalità è assicurata: - dalle specifiche competenze ed esperienze professionali, sia nel campo giuridico, in particolare nel settore della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e nel diritto penale, sia nella gestione ed organizzazione aziendale e nell’analisi dei rischi e del sistema di controllo, maturate dai componenti dell’Organismo di Vigilanza; - dalla facoltà riconosciuta all’OdV di avvalersi, al fine dello svolgimento del proprio incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia dei responsabili delle Strutture aziendali e/o del Gruppo Autostrade per l’Italia e/o di eventuali terzi che, di volta in volta, si rendono necessari. La continuità di azione è garantita dalla circostanza che l’OdV opera stabilmente presso la Società, riunendosi regolarmente per lo svolgimento dell’incarico assegnatogli, e dal fatto che i suoi membri hanno una contezza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo così in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato il 20/07/2021 dal CdA di R.A.V. La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata all’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa e al possesso dei requisiti di onorabilità. In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità o di decadenza da componente dell’Organismo di Vigilanza: - avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con Amministratori o Sindaci di R.A.V.; - essere titola...
Requisiti dell’Organismo di Vigilanza. Le caratteristiche dell’Organismo, affinché possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto sono, fra gli altri: • autonomia e indipendenza: tali requisiti sono fondamentali affinché l’Organismo di Xxxxxxxxx non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali ed operative che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. Questi possono essere preservati garantendo all’Organismo un’indipendenza gerarchica, la più elevata possibile, ed una struttura di tipo plurisoggettivo, con un’attività di reporting al vertice aziendale; • continuità d’azione; l’Organismo deve: o vigilare costantemente sul funzionamento e l’osservanza del Modello esercitando i propri poteri d’indagine;