Attività di verifica e controllo Clausole campione

Attività di verifica e controllo. 1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre agli agenti di Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell’art. 1, comma 179 della L. 296/2006 il Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata le gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal dirigente/Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri. 2. L’Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell’entrata ai sensi dell’art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate. 3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con il Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può attribuire un compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.
Attività di verifica e controllo. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre agli agenti di Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell’art. 1, comma 179 della L. 296/2006 il Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata le gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal dirigente/Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
Attività di verifica e controllo. Il Responsabile è sottoposto al controllo da parte del Titolare sullo svolgimento dell’attività e dei compiti ad esso affidati. Tale controllo potrà essere effettuato dal Titolare anche attraverso periodiche attività di audit, svolte, direttamente o tramite persona/funzione da essa delegata. Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, su sua esplicita richiesta, sullo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite, fornendone evidenza al Titolare per mezzo di una relazione periodica, segnalando le necessità di intervento e proponendo le migliori azioni di verifica da porre in essere. Il Responsabile mette, in ogni caso, a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.
Attività di verifica e controllo. 1. SIA è sottoposta al controllo da parte di PagoPA sullo svolgimento dell’attività e dei compiti ad esso affidati secondo quanto previsto nel Contratto. Tale controllo potrà essere effettuato da SIA, anche attraverso periodiche attività di audit, svolte, direttamente o tramite persona/funzione da essa delegata. 2. SIA si impegna ad informare per iscritto PagoPA, su sua esplicita richiesta, sullo stato di applicazione delle procedure ed Istruzioni impartite, fornendone evidenza a PagoPA secondo le modalità e periodicità concordate dalle Parti. Ciascuna Parte si impegna a cooperare con l’altra segnalando eventuali necessità di intervento e proponendo le migliori azioni da porre in essere. 3. Fermo inoltre quanto previsto nel paragrafo 1, SIA mette a disposizione di XxxxXX tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate da XxxxXX o da altro soggetto da questi incaricato. 4. SIA informa immediatamente XxxxXX qualora, a suo parere, un’Istruzione violi il Regolamento, la Legge Applicabile o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.
Attività di verifica e controllo. Il Titolare avrà facoltà di effettuare attività di verifica e controllo del prodotto. La verifica può essere effettuata sia tramite visita presso il Fornitore o, congiuntamente, presso i suoi sub-fornitori, sia tramite richiesta di idonea documentazione attestante la conformità ai requisiti di sicurezza richiesti contrattualmente nonché dalla normativa di riferimento.
Attività di verifica e controllo. L’Azienda avrà facoltà di effettuare o fare effettuare, eventualmente anche a terze parti, attività di verifica e controllo sull’applicazione, da parte del Fornitore ed eventualmente dei Subfornitori, di quanto sopra esposto e di qualsiasi altra misura di sicurezza che dovrà essere implementata a fronte di nuove politiche definite dall’Azienda. La verifica può essere effettuata sia tramite visita presso il Fornitore o congiuntamente presso il suo sub fornitore, sia tramite richiesta di idonea documentazione attestante la conformità alla normativa. A fronte di difformità rilevate, il Fornitore si impegna ad eseguire gli interventi per il superamento delle stesse previa validazione da parte dell’Azienda delle soluzioni identificate.
Attività di verifica e controllo. 1. È obbligo del comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. 2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. 3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/90 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari. 4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, può invitare il contribuente/utente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio. 5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all’ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell’art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97.
Attività di verifica e controllo. I responsabili degli uffici preposti alla attività di verifica e di controllo di cui alla presente Xxxxxxxxx riferiranno con cadenza semestrale (giugno e dicembre), attraverso relazione scritta al Direttore Generale sulla quantità e sull'esito della attività espletata.
Attività di verifica e controllo. L’esperienza maturata nell’ambito della sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze presso le strutture sanitarie consente di formare i propri operatori in modo che provvedano al controllo di tutti quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili che possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio. Alcuni dei comportamenti rischiosi, per quanto banali, possono rappresentare causa di principio di incendio o di incendio vero e proprio con conseguenze quantomeno economicamente rilevanti. A seconda dei vari ambienti, in particolare presso le aree esterne della Azienda Xxxxx e Xxxxx Campus, le ronde ispettive potranno esser e eseguite anche con l’ausilio di speciali mezzi messi a disposizione, degli operatori, Nelle aree normalmente o temporaneamente precluse agli operatori per attività istituzionali, tipo sale operatorie durante gli interventi, sale bianche, aree a rischio biologico, in caso di accesso, saranno rispettate le procedure di profilassi di igiene imposte dal regolamento ospedaliero (es. vestizione con salva scarpe, mascherina, camici in TNT). Si fa comunque riservo agli stessi di chiedere la collaborazione del personale ospedaliero, al fine di garantire la sicurezza antincendio, sempre e comunque nel rispetto delle procedure ospedaliere. In aggiunta, specifici accorgimenti saranno rispettati nelle Sezioni di radiologia e risonanza magnetica, in particolare riguardo l’impiego esclusivo di dispositivi antincendio amagnetici presenti presso tali aree. Compatibilmente con le attività di vigilanza attiva antincendio, che rimangono comunque prioritarie, il personale potrà svolgere le seguenti mansioni aggiuntive:

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  • Controlli e verifiche l’Azienda Sanitaria esercita la funzione di controllo sul buon andamento dei lavori e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..

  • Verifiche e controlli 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati dal Fornitore e comunicati al Cliente nella fase di cui al precedente punto 8.4, con le modalità e nei tempi ivi concordati. Restano a carico esclusivo del Cliente i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi. 8.7. Resta fermo quanto previsto in relazione ai diritti di ispezione del Titolare del trattamento e delle autorità nelle Clausole Contrattuali Tipo eventualmente sottoscritte ai sensi del precedente punto 7, che non potranno considerarsi modificate da alcuna delle previsioni contenute nel presente Accordo o nei relativi DPA – Condizioni Speciali. 8.8. Il presente punto 8 non è applicabile ai Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente. 8.9. Le attività di verifica che interessino eventuali Responsabili Ulteriori dovranno essere svolte nel rispetto delle regole di accesso e delle politiche di sicurezza dei Responsabili Ulteriori.

  • VIGILANZA E CONTROLLO L'ente che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno di specifici programmi annuali di controllo e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio di controllo (2), secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 del presente Regolamento. I soggetti delegati dal Gestore al controllo, specificatamente individuati, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli di cui al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D cit., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate. (1) delibera regionale n.651 del 1/3/2000 e S.M. (2) art. 26 della l. n. 36 del 1994 così come richiamato dall’art. 49 comma secondo del Dlgs 152/99 e S.M..

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

  • IL DIRIGENTE Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).