Common use of Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure Clause in Contracts

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 13 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 e 7comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’artalla lett. 7, a) del citato comma 64, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 910, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 64, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), vz). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 64, lettere a), b), c), d), e) f), g) ), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 910, l'amministrazione interessata l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 6 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 79, commi 6 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e 7materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 79, comma 65 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 79, comma 5 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’Azienda o Ente convoca la delegazione sindacale i soggetti sindacali di cui all'art. 79 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del negoziatonegoziato del contratto integrativo triennale, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. L’avvio del negoziato per le materie oggetto di contrattazione integrativa annuale avviene entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 912 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 79, comma 65, lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 79, comma 65, lettere a), b), c), d), e) f), g) hl), jm), (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 912 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata l'Azienda o Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsD. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneAzienda o Ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni Azienda o Enti sono tenute tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 9 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) del CCNL 21 maggio 2018.

Appears in 4 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 e 7comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’artalla lett. 7, a) del citato comma 64, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 910, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 64, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 64, lettere a), b), c), d), e) f), g) ), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 910, l'amministrazione interessata l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsD. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 78, commi 6 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e 7materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 78, comma 65 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 78, comma 5 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’Azienda o Ente convoca la delegazione sindacale i soggetti sindacali di cui all'art. 78 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 910 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 78, comma 65, lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 78, comma 65, lettere a), b), c), d), e) f), g) hl), jm) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 910 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata l'Azienda o Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsD. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneAzienda o Ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni Azienda o Enti sono tenute tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 77 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), commi 6 e 7comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, 7 lett. a) del citato comma 6, 4 possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 5 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell’ambito di tale sessione negoziale, l’Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). 5. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 99 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 64, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), uz), vaa) e ad). 56. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 64, lettere a), b), c), d), e) f), g) ), h), i), j), u), v), w), ab), ac), ae) ed e af) il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 99 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 67. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 78. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 89. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 8 del CCNL 21.05.2018.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 78, commi 6 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e 7materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 78, comma 65 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 78, comma 5 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’Azienda o Ente convoca la delegazione sindacale i soggetti sindacali di cui all'art. 78 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 910 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 78, comma 65, lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 78, comma 65, lettere a), b), c), d), e) f), g) hl), jm) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 910 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata l'Azienda o Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsD. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneAzienda o Ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni Azienda o Enti sono tenute tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.. Art. 10‌

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L’amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 5, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'artall’art. 7, 7 per l'avvio l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo l’accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) ), f), g) h), j) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordodell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 165 del 2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 bis del d. lgsD. Lgs. 165/2001165 del 2001. A tal fine, l'Ipotesi l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazionel’amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute L’amministrazione è tenuta a trasmettere, per via telematica, all'ARAN all’A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 9. Il contratto collettivo integrativo può essere oggetto di interpretazione autentica, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui al comma 6, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e 7materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, comma 65 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’Azienda o Ente convoca la delegazione sindacale i soggetti sindacali di cui all'art. 7… (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del negoziatonegoziato del contratto integrativo triennale, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. L’avvio del negoziato per le materie oggetto di contrattazione integrativa annuale avviene entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 910 (Clausole di raffreddamento) del CCNL del 21.5.2018, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 65, lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.,

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 77 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), commi 6 e 7comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, 7 lett. a) del citato comma 64, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 5 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7(Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell’ambito di tale sessione negoziale, l’Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). 5. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9dall’art- 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 64, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), uz), vaa) e ad). 56. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 64, lettere a), b), c), d), e) f), g) ), h), i), j), u), v), w), ab), ac), ae) ed e af) il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 99 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 67. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 78. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 89. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 8 del CCNL 21.05.2018.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 77(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 77(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 5 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 99 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), vy), z), ad). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere a), b), c), c1), d), e) f), g) h), j), v), x), aa), ab) e ac) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 99 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 8 del CCNL 12 febbraio 2018.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’artagli artt. 745, commi 6 66 e 799 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo Le materie di cui all’art. 745, comma 61, possono essere negoziati lett a), ed all’art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L’amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'artall’art. 7, 7 comma 2 per l'avvio l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v)indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL. 5. Qualora non si raggiunga l'accordo l’accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j) indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordodell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN all’ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e 7materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, comma 65 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono essere sono negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’Azienda o Ente convoca la delegazione sindacale i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 3, lett.b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 99 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 65, lettere d), g), h), i), kj), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), vk) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 65, lettere a), b), c), de), ef) f), g) h), j(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 99 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata l'Azienda o Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsD. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneAzienda o Ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni Azienda o Enti sono tenute tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 5 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 99 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio dall’ inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), vy), z), ad). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere a), b), c), c1), d), e) f), g) h), j), v), x), aa), ab) e ac) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 99 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 8 del c.c.n.l. 12 febbraio 2018.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 78, commi 6 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e 7materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 78, comma 65 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'Azienda e Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 78, comma 5 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’Azienda e Ente convoca la delegazione sindacale i soggetti sindacali di cui all'art. 78 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 910 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 78, comma 65, lettere f), g), h), i), j), k), l)n) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, m), n), o), p), q), r), s), t), u), vlivelli e materie). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 78, comma 65, lettere a), b), c), d), e) f), g) hl), jm) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 910 (Xxxxxxxx di raffreddamento), l'amministrazione interessata l'Azienda o Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsD. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneAzienda o Ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni Azienda o Enti sono tenute tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’artall'art. 7, commi 6 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e 7materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità modalita' di utilizzo di cui all’artall'art. 7, comma 65 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono essere sono negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’artall'art. 7, comma 5 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione l'azienda o ente convoca la delegazione sindacale i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx Fermi restando i principi dell’autonomia dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’artdall'art. 99 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordol'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà liberta' di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’artall'art. 7, comma 65, lettere d), g), h), i), kj), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), vk) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’artall'art. 7, comma 65, lettere a), b), c), de), ef) f), g) h), j(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’artall'art. 99 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata può l'azienda o ente interessato puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’artall'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. decreto legislativo n. 165/2001 è e' fissato in 45 quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45quarantacinque. 6. Il controllo sulla compatibilità compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo dall'organo di controllo competente ai sensi dell’artdell'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è e' inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo l'organo di governo competente dell’amministrazione può dell'azienda o ente puo' autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneazienda o ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni azienda o enti sono tenute tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 77 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), commi 6 e 7comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, 7 lett. a) del citato comma 64, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 5 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell’ambito di tale sessione negoziale, l’Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). 5. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9dall’art- 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 64, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), uz), vaa) e ad). 56. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 64, lettere a), b), c), d), e) f), g) ), h), i), j), u), v), w), ab), ac), ae) ed e af) il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 99 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 67. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 78. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 89. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 8 del CCNL 21.05.2018.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L’amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 5, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'artall’art. 7, 7 per l'avvio l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo l’accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) ), f), g) h), j) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordodell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 bis del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazionel’amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute L’amministrazione è tenuta a trasmettere, per via telematica, all'ARAN all’ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 9. Il contratto collettivo integrativo può essere oggetto di interpretazione autentica, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui al comma 6, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 78, commi 6 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e 7materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 78, comma 65 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 78, comma 5 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’Azienda o Ente convoca la delegazione sindacale i soggetti sindacali di cui all'art. 78 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando Fermx xxxtando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 910 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 78, comma 65, lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 78, comma 65, lettere a), b), c), d), e) f), g) hl), jm) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 910 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata l'Azienda o Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsD.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneAzienda o Ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni Azienda o Enti sono tenute tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Sanità Pubblica

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’artall'art. 7, commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità modalita' di utilizzo di cui all’artall'art. 7, comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’artall'art. 7, comma 5 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’artdall'art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordol'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà liberta' di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’artall'art. 7, comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’artall'art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’artall'art. 9, l'amministrazione interessata può puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’artall'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. decreto legislativo n. 165/2001 è e' fissato in 45 quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45quarantacinque. 6. Il controllo sulla compatibilità compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo dall'organo di controllo competente ai sensi dell’artdell'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è e' inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo l'organo di governo competente dell’amministrazione può dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. . 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bislivelli e materie), comma 1 del d. lgs. 165/2001. A tal fine6, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve possono essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contrattonegoziati con cadenza annuale. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 e 7comma 1. I criteri di ripartizione delle risorse dei Fondi tra le diverse modalità quota destinata a retribuzione di utilizzo posizione e quota destinata a retribuzione di cui all’art. 7, comma 6, risultato possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 76, comma 5 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 76, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v)2. 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j) 3 ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45quarantacinque. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsd.lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’artall’ art. 78, commi 6 e 7comma 1 (Contrattazione collettiva integrativa: materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo La materia di cui all’art. 78, comma 61, possono essere negoziati lett. b) è negoziata con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L’Amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’Amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'artall’art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti) per l'avvio l’avvio del negoziato, negoziato entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi princìpi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 910 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, decisione sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), vindicate dall’art.8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo l’accordo sulle materie di cui indicate all’art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 910 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata l’Amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordodell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici trenta giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazionel’Amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute L’Amministrazione è tenuta a trasmettere, per via telematica, all'ARAN all’A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.. Art. 10‌

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 e 7comma 6. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'Azienda e Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’Azienda e Ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere if), kg), lh), m), n), o), p), q), r), s), t), u), vi) e). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione interessata l'Azienda o Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazioneAzienda o Ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni Azienda o Enti sono tenute tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 78, commi 6 comma 5 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e 7materie) e comunque fino alla stipula del nuovo contratto integrativo aziendale ovvero fino ad intervenuta disdetta della parte pubblica o della maggioranza delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 8 comma 3 lettera b. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 78, comma 65 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti, possono livelli e materie), sono e devono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'Azienda e Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 78, comma 5 4 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’Azienda e Ente convoca la delegazione sindacale i soggetti sindacali di cui all'art. 78 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx Fermo restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 910 (clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 78, comma 65, lettere f), g), h), i), j), k), ln) (contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 78, comma 65, lettere a), b), c), d), e) f), g) hl), j) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.,

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 78, commi 6 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e 7materie). I criteri di ripartizione ripar- tizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 78, comma 65 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono posso- no essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L’Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione de- legazione datoriale di cui all’art. 78, comma 5 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’Azienda o Ente convoca la delegazione sindacale i soggetti sindacali di cui all'artall’art. 78 (Contrattazione collettiva integra- tiva: soggetti e materie), per l'avvio l’avvio del negoziatonegozia- to, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati indica- ti dall’art. 910 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 78, comma 65, lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo l’accordo sulle materie di cui all’art. 78, comma 65, lettere a), b), c), d), e) f), g) hl), jm) (Contrattazione collettiva inte- grativa: soggetti e materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio Comparto Sanità Pubblica | Periodo 2016-2018 alla funzionalità dell'azione dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 910 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata l’Azienda o Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato man- cato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordodell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali nego- ziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente eventualmen- te prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli vin- coli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsD. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro en- tro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa trattati- va deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi Tra- scorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere conte- nere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazionestipulazio- ne, presso ciascuna amministrazioneAzienda o Ente, dei successivi succes- sivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni Azienda o Enti sono tenute tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN all’ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e 7materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, comma 65 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’Azienda o Ente convoca la delegazione sindacale i soggetti sindacali di cui all'art. 7… (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 910 (Clausole di raffreddamento) del CCNL del 21.5.2018, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente 14 Eliminato il periodo “l’eventuale elevazione dell’indennità di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all’art. … (Fondo condizioni di lavoro e incarichi)” prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 65, lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.,

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui c ui all’art. 7, commi c ommi 6 e 7. I criteri c riteri di ripartizione delle risorse tra le diverse r ipartizione de lle r isorse tr a l e di verse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando F ermi r estando i principi dell’autonomia negoziale de ll’autonomia ne goziale e quelli q uelli di comportamento c omportamento indicati dall’artda ll’art. 9, qualoraqua lora, decorsi trenta giorni dall’inizio d ecorsi t renta g iorni d all’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad pr orogabili f ino a d un massimo m assimo di ulteriori trenta u lteriori tr enta giorni, non n on si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 60, lettere axxxxxxx x), bx ), cx), dx), ex) fx ), gx ) hx), jx ) ed il protrarsi delle pr otrarsi de lle trattative determini de termini un oggettivo o ggettivo pregiudizio alla funzionalità a lla f unzionalità dell'azione amministrativaa mministrativa, nel rispetto n el r ispetto dei principi p rincipi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del su lle m aterie o ggetto de l mancato accordoa ccordo, fino alla successiva a lla s uccessiva sottoscrizione e prosegue pr osegue le trattative tr attative al fine di d i pervenire in tempi te mpi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata du rata delle sessioni negoziali di cui c ui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il I l controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli c ertificazione de gli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’artc ontrollo c ompetente a i s ensi d ell’art. 40-bis, comma c omma 1 del d. lgs. 165/2001. A tal fineta l f ine, l'Ipotesi l' Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizioneso ttoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organoXx x xxx xx x xxxxxx xx x xxxx xx x xx edetto o rgano, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giornid eve e ssere r ipresa e ntro c inque g iorni. Trascorsi quindici giorni senza s enza rilievi, l’organo l’ organo di governo go verno competente dell’amministrazione può autorizzare il pu ò a utorizzare i l presidente della de lla delegazione trattante di parte d i pa rte pubblica alla a lla sottoscrizione del d el contratto. 7. I contratti collettivi integrativi c ontratti c ollettivi i ntegrativi devono contenere apposite c ontenere a pposite clausole circa tempic irca te mpi, modalità e procedure di p rocedure d i verifica della loro attuazionea ttuazione. Essi conservano E ssi c onservano la loro l oro efficacia fino alla stipulaziones tipulazione, presso ciascuna amministrazionec iascuna a mministrazione, dei de i successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni e ntro c inque gi orni dalla sottoscrizione s ottoscrizione definitiva, il testo te sto del contratto c ontratto collettivo integrativo i ntegrativo ovvero il testo degli te sto de gli atti assunti ai sensi dei se nsi de i commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7… (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7…(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7… (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 5 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7… (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9… (clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7… (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere c1), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), vy), z). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7… (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere a), b), c), c1), d), e) f), g) h), j), v) e x) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9… (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 8 del CCNL 12 febbraio 2018.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 e 7comma 1. I criteri di ripartizione delle risorse dei Fondi tra le diverse modalità quota destinata a retribuzione di utilizzo posizione e quota destinata a retribuzione di cui all’art. 7, comma 6, risultato possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 76, comma 5 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 76, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v)2. 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j) 3 ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsd.lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45quarantacinque. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsd.lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure. 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, commi 6 e 7comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’artalla lett. 7, a) del citato comma 64, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione L’ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all'artall’art. 7, comma 1 per l'avvio l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 910, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 64, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), vz). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo l’accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 64, lettere a), b), c), d), e) f), g) ), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 910, l'amministrazione interessata l’ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordodell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgsD. Lgs. n. 165/2001 165/200110 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgsD.Lgs. 165/2001165/200111. A tal fine, l'Ipotesi l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.efficacia

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro