Contrattazione decentrata. La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello aziendale e ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell'area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate. A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende: a) l'accordo che può prevedere l'erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti aventi per obiettivo innovazioni sull'organizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti. Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati, entro 30 giorni dalla firma, alla Direzione provinciale del lavoro b) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro; c) la verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a xxxxxxxx che consentano di controllare il rispetto dei contratti nazionali di lavoro; d) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi; e) le seguenti materie espressamente previste: - le categorie e i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per l'articolazione dei contingenti necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero; - la regolamentazione dell'istituto dell'assegnazione e del trasferimento; - i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM; - la modalità di fruizione del diritto allo studio; - i criteri generali per l'utilizzo del lavoro straordinario e supplementare e i criteri per il superamento dei limiti; - la verifica dell'utilizzo dell'istituto della pronta disponibilità e delle ore di lavoro straordinario;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contrattazione decentrata. 1. L’art. 5 (Contrattazione decentrata) del CCPL di data 17 ottobre 2003, come sostituito dall’art. 1 dell’Accordo sindacale di data 10 novembre 2004, è sostituito dal seguente:
1. La contrattazione decentrata e integrativa si realizza svolge a livello aziendale di Dipartimento competente in materia di istruzione con riferimento a: linee di indirizzo e ha come finalità l'obiettivo criteri per la tutela della salute nell'ambiente di concretizzare relazioni sindacali più compiutelavoro, realizzare condizioni nonché in materia di efficienza igiene, sicurezza e buon funzionamento prevenzione; criteri di allocazione delle strutture risorse comunque disponibili per il personale, non finalizzate dal CCPL; criteri per la ripartizione delle risorse da destinare all’attuazione dei progetti nell’ambito delle disponibilità complessive destinate alla produttività; criteri di assegnazione del personale in sede di prima assunzione a tempo indeterminato; linee di indirizzo per l’attività di formazione ed aggiornamento professionale, compresi eventuali piani di riconversione; modalità per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; modalità applicative nella gestione dei permessi sindacali; criteri e dei presidi dell'area privatamodalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali; eventuali ulteriori modalità di applicazione del part-time; riflessi delle innovazioni organizzative sui carichi di lavoro del personale; mobilità interna al comparto del personale destinatario del presente contratto, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche compresa la mobilità presso le sezioni delle Istituzioni scolastiche caratterizzate dalla presenza tra la sede centrale e le rispettive sezioni associate, poste a distanza superiore a 20 km., di gestione del lavoroaltre Istituzioni scolastiche autonome; la stessa non può essere uso in contrasto con vincoli concessione al personale dipendente degli alloggi di servizio per l’espletamento di attività di custodia, portineria, vigilanza e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviatesimili.
2. A livello di struttura aziendale istituzione scolastica/formativa per il personale A.T.A, per il personale assistente educatore e per il personale della formazione professionale e a livello di Dipartimento competente in materia di istruzione relativamente al personale della scuola dell’infanzia provinciale, la contrattazione decentrata si svolge, oltre che sulle materie previste da singole disposizioni contenute nel CCPL, sulle seguenti materie: criteri riguardanti le parti definiscono il contratto aziendale utilizzazioni e le assegnazioni del personale anche alle sezioni staccate e ai plessi, tenuto conto delle indicazioni del progetto di istituto e delle caratteristiche del servizio, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. k); modalità di fruizione dei diritti sindacali a livello d’istituto; attuazione della normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro; criteri generali per la ripartizione delle risorse per i trattamenti accessori legati all’effettivo svolgimento di attività che ricomprende:
a) l'accordo che può prevedere l'erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti aventi per obiettivo innovazioni sull'organizzazione del lavorocomportino specifiche responsabilità o particolari oneri o disagi, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti. Gli accordi aziendali ivi compresi i compensi di cui sopra verranno inviati, entro 30 giorni dalla firma, alla Direzione provinciale all’art. 50 del lavoro
b) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro;
c) la verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a xxxxxxxx che consentano di controllare il rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
d) l'organizzazione del lavoro e le proposte presente accordo; modalità per la sua programmazione ai fini fruizione dei permessi per la formazione; criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; forme di compensazione del miglioramento dei servizi;
e) le seguenti materie espressamente previste: - le categorie tempo di viaggio connesso ad attività non frontali (attività di aggiornamento e collegio docenti); per i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per l'articolazione dei contingenti necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero; - la regolamentazione dell'istituto dell'assegnazione e del trasferimento; - i programmi annuali e pluriennali dell'attività di docenti della formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM; - la modalità individuazione di fruizione del diritto allo studio; - i criteri generali per l'utilizzo del lavoro straordinario ulteriori funzioni rispetto a quelle previste all’art. 18 (CCPL 17 ottobre 2003) e supplementare e i criteri per il superamento dei limiti; - la verifica dell'utilizzo dell'istituto retribuzione per l’alta formazione. La contrattazione decentrata riferita a tale livello prende avvio, di norma, entro 7 giorni dalla ricezione della pronta disponibilità e delle ore richiesta di lavoro straordinario;parte sindacale.”
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Samples: Provincial Agreement