Contrattazione integrativa. Ai sensi dell’art. 22 comma 4 lett. c) del CCNL, alla contrattazione integrativa a livello della singola istituzione scolastica sono demandate le seguenti materie: c.1) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; c.2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto; c.3) criteri per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; c.4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; c.5) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990; c.6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti; c.8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); c.9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Contrattazione integrativa. Ai sensi dell’art1. 22 La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 4 lett3 del d.lgs. c) 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del CCNL, alla contrattazione integrativa a livello della singola istituzione scolastica sono demandate presente contratto le seguenti materie:
c.1) attuazione , in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: - l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c.2) lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1); - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto;
c.3) d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); - i criteri per l’attribuzione dei di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 d.lgs. n.165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c.4) personale (art. 22 c. 4 lett. c3); - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c.5) 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4); - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
c.6) 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5); - i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c.7) familiare (art. 22 c. 4 lett. c6); - i criteri generali per di ripartizione delle risorse per la formazione del personale assegnati alla scuola Polo nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale nazionale di formazione dei docenti;
c.8) docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); - i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
c.9) ; - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolasticascolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Contrattazione integrativa. Ai sensi CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008 Il testo dell’art. 22 comma 4 lett10 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. c) del CCNLIl contratto integrativo è stipulato, alla dai soggetti indicati dall’art. 12, in ciascuna sede di contrattazione integrativa a livello della singola istituzione scolastica sono demandate di cui al successivo allegato D.
2. La contrattazione integrativa ha per oggetto le seguenti materie:
c.1) attuazione a. criteri per l’organizzazione del lavoro anche in conse- guenza di innovazioni tecnologiche e della normativa domanda dei servizi;
b. articolazione dell’orario di lavoro e reperibilità;
c. misure per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna nel settore di competenza;
d. specificazione e adattamento dei criteri previsti dal pre- sente contratto in materia ordine alla retribuzione di sicurezza nei luoghi rendimento e di posizione;
e. linee di indirizzo e criteri per la garanzia del migliora- mento dell’ambiente di lavoro;
c.2) criteri f. specifici accordi per l’applicazione dell’istituto delle progressioni professionali orizzontali;
g. qualità ed efficienza dei servizi e delle linee di attività, compresa la ripartizione valorizzazione delle risorse del fondo di Istitutoumane e dei relativi strumenti premianti;
c.3) criteri per l’attribuzione dei compensi accessorih. incentivazione alla produttività e all’efficienza, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa con la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-creazione di progetti e gruppi di lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personalespecifici;
c.4) i criteri generali per 3. Salvo esplicito rinvio del contratto regionale, la determinazione dei compensi finalizzati con- trattazione integrativa non può stipulare accordi su materie regolate dal contratto regionale, né su materie riservate alla valorizzazione del personalelegge.
4. Non possono essere sottoscritti contratti integrativi che comportino, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1anche a carico di esercizi successivi, comma 127, della legge n. 107/2015;
c.5) criteri e modalità impegni di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
c.6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
c.8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c.9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolasticacontratto regionale.
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Contrattazione integrativa. Ai sensi dell’art1. 22 comma 4 lett. c) del CCNL, alla La contrattazione integrativa a livello si svolge tra i soggetti indicati nell’art. 8. Essa si avvale delle risorse dell’apposito Fondo unico previsto dall’art. 71 e persegue la finalità di incrementare la produttività e la qualità del servizio nonchè di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di programmi e progetti orientati al miglioramento della singola istituzione scolastica sono demandate produttività e della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione della produttività e della qualità del lavoro, basate su indicatori e standard di riferimento ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico fra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art. 72.
3. In sede di contrattazione integrativa sono, inoltre, regolate le seguenti materie:
c.1a) attuazione della normativa individuazione, ridefinizione e ricollocazione dei profili professionali coerenti con le declaratorie di area;
b) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione di cui all’art. 52, comma 1, lett. b) e 53;
c) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del personale in materia linea con i processi di innovazione;
d) accordi di mobilità ai sensi dell’art. 35 e seguenti del D. lgs. n. 29/1993;
e) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro;
f) pari opportunità, per le finalità indicate nell’art. 7 del presente Ccnl, nonché per quelle indicate dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
g) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
c.2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto;
c.3) criteri per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c.4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c.5) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
c.6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
c.8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c.9h) riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di riqualificazione dei servizi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
i) criteri generali per le attività socio-assistenziali del personale;
j) articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, sulla base delle esigenze dell’attività del CNEL e conformemente a quanto stabilito dall’art. 41.
4. La contrattazione attinente agli accordi di mobilità e ai riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
5. Le componenti retributive con valenza incentivante da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei piani e programmi e sono quindi graduate sulla base della verifica dei processi risultati raggiunti tenendo conto del sistema di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi controllo e di contabilità previsto dal regolamento di organizzazione del CNEL.
6. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative indicati nell’art. 10, sulle materie demandate alla contrattazione integrativa non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi senza esito trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e la libertà di iniziativa.
7. I contratti collettivi integrativi di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti rispetto a supporto dell’attività scolasticaquanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001
Contrattazione integrativa. Ai sensi dell’art1. 22 comma 4 lettIl contratto collettivo integrativo è stipulato in ogni Direzione Generale dai soggetti indicati all’articolo 12 e sulle materie indicate ai successivi commi.
2. c) del CCNL, alla In sede di contrattazione integrativa a livello della singola istituzione scolastica sono demandate disciplinate le seguenti materie:
c.1a) attuazione criteri per l'organizzazione del lavoro anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche e della normativa domanda dei servizi;
b) articolazione dell'orario di lavoro e reperibilità;
c) misure per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna nel settore di competenza;
d) specificazione e adattamento dei criteri previsti dal presente contratto in materia ordine alla retribuzione di sicurezza nei luoghi rendimento e di posizione;
e) linee di indirizzo e criteri per la garanzia del miglioramento dell’ambiente di lavoro;
c.2) criteri per la ripartizione 3. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati nell’art. 6, decorsi trenta giorni dall’inizio delle risorse del fondo di Istituto;
c.3) criteri per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitaritrattative, eventualmente destinate prorogabili su accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie oggetto di contrattazione integrativa.
4. Salvo esplicito rinvio del contratto regionale, la contrattazione integrativa non può stipulare accordi su materie regolate dal contratto regionale, né su materie riservate alla remunerazione del personale;legge.
c.4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale5. Non possono essere sottoscritti contratti integrativi che comportino, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1anche a carico di esercizi successivi, comma 127, della legge n. 107/2015;
c.5) criteri e modalità impegni di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
c.6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
c.8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c.9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolasticacontratto regionale.
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Contrattazione integrativa. Ai sensi Sono oggetto di contrattazione d’Istituto le materie dell’art. 22 comma 4 lett. c) 6 del CCNL, alla contrattazione integrativa a livello della singola istituzione scolastica sono demandate le seguenti materieCCNL del 29.11.2007:
c.1a) attuazione della normativa modalità di utilizzazione del personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavororapporto al piano dell’offerta formativa;
c.2b) criteri per la ripartizione riguardanti le assegnazioni del personale docente ed A.T.A. alle sezioni staccate e ai plessi. Ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle risorse del fondo di Istitutoprestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
c.3) criteri per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c.4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c.5c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990146/90, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
c.6d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. N. 165/2001, al personale docente ed A.T.A.;
f) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente ed A.T.A., nonché i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi docente e delle finalità definiti a livello nazionale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Piano Nazionale fondo di formazione dei docenti;istituto
c.8g) criteri generali per l’utilizzo tutte le altre materie esplicitamente previste dai contratti di strumentazioni tecnologiche livello superiore Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in orario diverso da quello ogni caso prevedere impegni di serviziospesa superiori ai fondi a disposizione della scuola: Le clausole discordanti non sono valide; Il CCDI, al fine fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni, sia di carattere normativo che economico, derivanti dalla stipula di contratti collettivi nazionali, ha la durata di un anno e si intende tacitamente prorogato, previa revisione, per le materie in esso disciplinate, salvo formale disdetta di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto delle parti da comunicarsi alla disconnessione);
c.9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolasticarestante parte almeno un mese prima della relativa scadenza.
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Contrattazione integrativa. Ai sensi dell’art1. 22 comma 4 lettSono oggetto di contrattazione integrativa, di informazione preventiva e successiva, le materie previste dal CCNL vigente del 29 novembre 2007 e dalla normativa vigente di cui al D.Leg.vo 150/2009 e 141/2011.
2. c) del CCNL, alla La contrattazione integrativa d’istituto non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a livello della singola istituzione scolastica disposizione dell’istituto. Le clausole discordanti non sono demandate valide.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
c.1) a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
b. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei sui luoghi di lavorolavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
c.2) c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto;
c.3) criteri d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitaricomunitari (art. 6, eventualmente destinate alla remunerazione del personaleco. 2, lett. l);
c.4) x. xxxxxxxx per i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personaledocenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015co. 2);
c.5) criteri e e. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
f. modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
c.6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c.7) criteri generali per ripartizione retribuzione delle risorse per la formazione prestazioni del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
c.8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello ATA eccedenti l’orario di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare purché debitamente autorizzate dal Dirigente (diritto alla disconnessioneart. 51, co. 4);
c.9) riflessi sulla qualità del lavoro g. indennità e sulla professionalità compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
1. Il DS e la RSU concordano le modalità in materia di semplificazione e trasparenza.
2. Per corrispondere al principio di trasparenza viene concordata la consegna ai componenti della RSU, nell’ambito dei diritti all’informazione, della copia dei prospetti completi relativi ai compensi per le attività funzionali all’insegnamento, per le attività di insegnamento straordinarie, delle innovazioni tecnologiche indennità di missione, dei compensi per le funzioni obiettivo. I singoli docenti dell’Istituto potranno prendere visione solo dei compensi loro attribuiti e dei processi di informatizzazione inerenti chiederne spiegazione rivolgendosi ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolasticacomponenti della RSU o direttamente al dirigente scolastico.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipula di contratti che vincolano reciprocamente le parti. Xxxxx restando i termini di cui all’art. 7, commi 6 e 7, del CCNL, la sessione negoziale si avvia entro il 15 settembre e si conclude non oltre il 30 novembre. Ai sensi dell’art. 22 comma 4 lett. c) del CCNLCCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018, alla sono oggetto di contrattazione integrativa a livello della singola istituzione scolastica sono demandate le seguenti materie:
c.1) attuazione integrativa: - l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c.2) ; - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto;
c.3) istituto; - i criteri per l’attribuzione dei di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs D.Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c.4) ; - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge Legge n. 107/2015;
c.5) ; - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione dall’accordo sull’attuazione della legge Legge n. 146/1990;
c.6) ; - i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c.7) ; - i criteri generali per di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale nazionale di formazione dei docenti;
c.8) ; - i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c.9) ; - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica. La contrattazione integrativa si svolge entro i limiti dei finanziamenti assegnati.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Contrattazione integrativa. Ai sensi dell’art1. 22 A livello nazionale la contrattazione integrativa si svolge tra le parti individuate dall’art. 11, comma 4 lett. c1, parte I) del CCNL e sulle materie individuate dall’art. 4, comma 3, lettera A), dello stesso CCNL, oltre che sulle materie regolate dal CCNI.
2. A livello regionale, intendendo nel CCNI per livello regionale, salvo diversa specificazione, anche quello delle province autonome di Trento e Bolzano, la contrattazione integrativa si svolge tra i seguenti soggetti:
a) per l’Agenzia, il direttore regionale o provinciale o un suo delegato;
b) per le organizzazioni sindacali, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL.
3. A livello regionale la contrattazione integrativa ha per oggetto la ripartizione nel relativo ambito delle risorse demandate dalla contrattazione nazionale alla contrattazione integrativa a livello della singola istituzione scolastica sono demandate le di struttura periferica di livello dirigenziale. La contrattazione può svolgersi altresì sulle seguenti materie:
c.1a) attuazione della normativa in materia accordi di sicurezza nei luoghi di lavoromobilità;
c.2b) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istitutoindividuazione dei fabbisogni formativi;
c.3c) criteri per l’attribuzione ricadute delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei compensi accessoriprocessi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c.4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c.5) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
c.6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
c.8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c.9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche del lavoro e dei processi dipendenti in base alle esigenze dell’utenza.
4. A livello di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi struttura periferica di livello dirigenziale, la contrattazione integrativa si svolge tra le parti individuate dall’art. 11, comma 1, parte II), del CCNL e a supporto dell’attività scolasticasulle materie individuate dall’art. 4, comma 3, lettera B), del CCNL.
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Contrattazione integrativa. Ai sensi dell’art1. 22 A livello nazionale la contrattazione integrativa si svolge tra le parti individuate dall’Art. 11, comma 4 lett. c1, parte I) del CCNL e sulle materie individuate dall’Art. 4, comma 3, lettera A), dello stesso CCNL, oltre che sulle materie regolate dal CCNI.
2. A livello regionale, intendendo nel CCNI per livello regionale, salvo diversa specificazione, anche quello delle province autonome di Trento e Bolzano, la contrattazione integrativa si svolge tra i seguenti soggetti:
a) per l’Agenzia, il direttore regionale o provinciale o un suo delegato;
b) per le organizzazioni sindacali, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL.
3. A livello regionale la contrattazione integrativa ha per oggetto la ripartizione nel relativo ambito delle risorse demandate dalla contrattazione nazionale alla contrattazione integrativa a livello della singola istituzione scolastica sono demandate le di struttura periferica di livello dirigenziale. La contrattazione può svolgersi altresì sulle seguenti materie:
c.1a) attuazione della normativa in materia accordi di sicurezza nei luoghi di lavoromobilità;
c.2b) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istitutoindividuazione dei fabbisogni formativi;
c.3c) criteri per l’attribuzione ricadute delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei compensi accessoriprocessi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c.4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c.5) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
c.6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
c.8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c.9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche del lavoro e dei processi dipendenti in base alle esigenze dell’utenza.
4. A livello di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi struttura periferica di livello dirigenziale, la contrattazione integrativa si svolge tra le parti individuate dall’Art. 11, comma 1, parte II), del CCNL e a supporto dell’attività scolasticasulle materie individuate dall’Art. 4, comma 3, lettera B), del CCNL.
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