Contratti a tempo determinato. Le parti, con l'obiettivo di favorire l'impiego e il reimpiego dei lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento, individuano nel ricorso alle prestazioni a tempo determinato un'utile strumento di gestione di particolari punte d'attività. Il contratto a termine potrà essere stipulato per una durata complessiva, compresa la proroga, non superiore a 3 anni. Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 20% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva fino a 40 dipendenti, del 15% fino a 70, e del 10% per le altre. Dette percentuali potranno essere aumentate, previo accordo con le rappresentanze sindacali. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 8 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per due lavoratori. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: − nella fase di avvio di nuove attività; − per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, comprese le attivtà previste nell’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modificazioni; − per intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno; − al termine di un periodo di tirocinio o di stage; − con lavoratori di età superiore ai 55 anni; − qualora l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale. Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta all’Ente Bilaterale costituito presso l’associazione per ottenere la necessaria autorizzazione, e su richiesta di questa, a fornire indicazioni analitiche delle tipologie dei contratti a termine. Decorsi 5 giorni senza risposta la domanda si intende accolta. L’Ente Bilaterale, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate. All'atto della richiesta di nullaosta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione presso la costituenda associazione, nonché una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL. Il contratto potrà essere prorogato, per una volta sola, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 368/2001), alle seguenti condizioni: a) che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive; b) con il consenso del lavoratore; c) per la stessa attività lavorativa del contratto iniziale.
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Contratti a tempo determinato. Le parti, con l'obiettivo parti convengono nel riconoscere che i contratti a tempo indeterminato sono e restano la forma comune dei rapporti di favorire l'impiego e il reimpiego dei lavoratori, iscritti nelle liste lavoro. Le parti convengono di collocamento, individuano nel ricorso alle prestazioni poter ricorrere al contratto a tempo determinato un'utile strumento per le casistiche ed alle condizioni previste dalD. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni o integrazioni. I contratti a tempo determinato potranno essere stipulati senza necessità di gestione inserire le motivazioni che giustificano l'apposizione del termine nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga nell'ambito di particolari punte d'attivitàun processo organizzativo determinato dalle seguenti ragioni: - avvio nuova attività/commessa e/o rinnovo e proroga di una commessa esistente; - lancio di un prodotto o di un servizio e l o di una campagna promozionale; - rilevante cambiamento tecnologico e/ o societario (a titolo esemplificativo: cambio di sede; cambio di ragione sociale; rebranding); - fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; - motivi tecnico organizzativi che determinano una temporanea scopertura di una posizione lavorativa a seguito di mobilità interna, intesa come assegnazione temporanea ad altra mansione. Il contratto - momentaneo incremento di volumi legato a termine potrà modifiche contrattuali ejo criticità generate da eventi straordinari; I contratti a tempo determinato ai sensi del presente comma potranno essere stipulato conclusi nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva. I contratti potranno avere la durata massima di 12 mesi, per una durata complessivasola volta e non potranno essere prorogati. Al di fuori di quanto stabilito nel precedente comma, compresa la prorogale aziende superiori a 40 dipendenti, non superiore a 3 anni. Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di con contratto a termine in numero superiore al 2030% dell'organico in forza dei lavoratori a tempo indeterminato in ogni unità produttiva fino alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'utilizzo del contratto a 40 dipendenti, del 15% fino a 70, e del 10% termine; per le altre. Dette percentuali potranno essere aumentate, previo accordo aziende con le rappresentanze sindacali. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 8 40 dipendenti è consentita in ogni caso il numero delle assunzioni a tempo determinato viene effettuato nel limite massimo di 12 persone. Entro tali limiti sarà possibile la stipulazione dei predetti contratti per due lavoratori. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i stipula di contratti a tempo determinato conclusi: − nella fase anche per le causali di avvio di nuove attività; − per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalitàcui al precedente comma, comprese le attivtà previste nell’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 che dovranno essere inserite e successive modificazioni; − per intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno; − al termine di un periodo di tirocinio o di stage; − con lavoratori di età superiore ai 55 anni; − qualora l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati motivate nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale. Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta all’Ente Bilaterale costituito presso l’associazione per ottenere la necessaria autorizzazione, e su richiesta di questa, a fornire indicazioni analitiche delle tipologie dei contratti a termine. Decorsi 5 giorni senza risposta la domanda si intende accolta. L’Ente Bilaterale, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione testo del contratto stesso, . La stipula di contratti a termine potrà avere corso anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate. All'atto della richiesta se le attività da realizzare siano riferibili all'attività ordinaria del datore di nullaosta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione presso la costituenda associazione, nonché una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL. Il contratto potrà essere prorogato, per una volta sola, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 368/2001), alle seguenti condizioni:
a) che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive;
b) con il consenso del lavoratore;
c) per la stessa attività lavorativa del contratto inizialelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Contratti a tempo determinato. Le partiAi sensi dell'art. 23, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, le Parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con l'obiettivo contratti di favorire l'impiego e il reimpiego dei lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento, individuano nel ricorso alle prestazioni a tempo determinato un'utile strumento di gestione di particolari punte d'attività. Il contratto lavoro a termine potrà essere stipulato per una di durata complessiva, compresa la proroga, non inferiore a un mese e non superiore a 3 annidodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230. Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
a) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b), Xxxxx 230/62;
e) assunzione per sostituzione part time post maternità ex art. 57 bis, seconda parte. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8 bis legge 79/83. Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 2010% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva fino a 40 dipendenti, del 15% fino a 70, e del 10% per le altre. Dette percentuali potranno essere aumentate, previo accordo con le rappresentanze sindacaliproduttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 8 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per due tre lavoratori. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato conclusi: − termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (n. 230/62; D.L. 876/77 convertito nella fase di avvio di nuove attività; − per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, comprese le attivtà previste nell’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 L. 18/78 e successive modificazioni; − proroghe), con contratto di formazione e lavoro, nè quelle effettuate ai sensi dell'art. 78, Seconda Parte. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno; − il superamento dei limiti di cui al termine di un periodo di tirocinio o di stage; − con lavoratori di età superiore ai 55 anni; − qualora l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionaleprecedente comma. Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne dame preventiva comunicazione scritta all’Ente ad apposita Commissione costituita presso l'Ente Bilaterale costituito presso l’associazione per ottenere la necessaria autorizzazioneterritoriale e, e su richiesta di questa, a fornire indicazioni analitiche indicazione analitica delle tipologie dei contratti a terminetermine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. Decorsi 5 giorni senza risposta la domanda si intende accolta. L’Ente BilateraleLa Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione del contratto stessodella richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate. All'atto della richiesta di nullaosta nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda l'azien- da dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione presso la costituenda associazionead Associazione aderente alla Confcommercio, nonché nonchè una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNLCCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro. Il contratto potrà essere prorogatoNelle unità produttive in cui sono in atto sospensioni dal lavoro con ricorso alla CIGS, la presente normativa non si applica per una volta sola, solo quando la durata iniziale assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi. Gli accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in vigore del contratto sia inferiore a tre anni, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 368/2001), alle seguenti condizioni:
a) che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive;
b) con il consenso del lavoratore;
c) per la stessa attività lavorativa del contratto inizialesono confermati.
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