Contratti a termine. Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e dal presente articolo. La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 30 mesi compreso l'eventuale periodo di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima,. la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine. Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. L'azienda, nell'assumere lavoratori con contratto a termine, attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine ed il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatta esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le parti potranno convenire l'innalzamento del limite di sette mesi di cui all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all'art. 10, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 mesi. I contratti a termine potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contratti a termine. Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. Il presente articolo disciplina, integrandole, le norme di cui al D.lgs 6 settembre 2001, n. 368 368, all’art. 8 del R.D. 148/31 e dal presente articoloalla normativa vigente in materia. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 30 12 mesi compreso l'eventuale prorogabili per un periodo massimo di proroga ad eccezione di quelli ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostituzione di coloro che hanno dipendenti con diritto alla conservazione del posto. Per quanto concerne il trattamento Le aziende, ove vi sia la necessità di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari procedere a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto nuove assunzioni a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello determinato e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di lavoro con contratto indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima,. la quattordicesima mensilitàtermine nello stesso profilo professionale, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale cui contratto sia ancora in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine. Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. L'azienda, nell'assumere lavoratori con contratto a termine, attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine ed il cui rapporto di lavoro sia cessato corso x xxxxxxx da non più di nove mesi e che ne abbiano fatta fatto esplicita richiesta prima della scritta entro 15 giorni dalla cessazione del medesimo rapporto rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di lavorouna eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all’azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le parti aziende, d’intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno convenire l'innalzamento l’innalzamento del limite di sette mesi mesi, compresa l’eventuale proroga, di cui all'artall’art. 10, comma 8, del D.LgsD.lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all'art. all’articolo 10, comma 7, lett. lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 18 mesi. I contratti Qualora l’assunzione a termine potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 10, comma 7, sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lett.
A) del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte presente articolo saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% lavoro del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 unitàindeterminato. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'artÈ abrogato l’articolo 61 del c.c.n.l. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. N.d23 luglio 1976.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:
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Samples: Ipotesi Di Accordo, Ipotesi Di Accordo
Contratti a termine. Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate A decorrere dal D.Lgs. 6 settembre 20011° gennaio 2012, n. 368 e dal presente articolo. La durata minima per tutti i contratti considerate le esigenze formative, le Casse Rurali potranno inquadrare il personale assunto a termine per il caso la prima volta nel settore nella seconda Area professionale, 2° livello retributivo, per i primi 4 mesi. Con riferimento ai contenuti della dichiarazione delle parti introduttiva alle previsioni di assunzione cui al capitolo IV “Politiche attive per l’occupazione – Assunzioni” del vigente CCNL, a tempo pieno è pari a 30 giorni favore del lavoratore che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per abbia prestato attività lavorativa presso la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del stessa Cassa Rurale con contratto a termine è pari a 30 mesi compreso l'eventuale periodo di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta serviziodi inserimento lavorativo per un periodo minimo, anche frazionato, di complessivi 24 mesi, la Cassa Rurale medesima riconosce un diritto di priorità nelle assunzioni per qualifiche equivalenti. Al prestatore Tale priorità vale per 4 anni interi consecutivi di lavoro calendario, a decorrere dal termine dell’ultimo periodo lavorato. La presente norma ha decorrenza dal 1° gennaio 2007. Ai sensi dell’art. 5, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 368/2001 e con riguardo alle possibilità inerenti alla contrattazione collettiva di prossimità, la limitazione al cumulo complessivo di periodi con contratto a tempo determinato spettano le ferietermine con lo stesso datore di lavoro (36 mesi), la tredicesima,. la quattordicesima mensilità, oltre i quali il trattamento rapporto di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti lavoro si considera a tempo indeterminato, si procedenon trova applicazione per le attività –prevalentemente di sportello- delle Casse Rurali trentine aventi carattere di intensificazione ricorrente, cioè che insistono in determinati e reiterati periodi dell’anno, in rapporto al periodo quanto legate alla particolare vocazione turistica del territorio di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliticompetenza. Il personale assunto per le predette fattispecie di intensificazione ricorrente dell’attività, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con dopo il secondo contratto a termine. Le termine con il medesimo datore di lavoro gode, fino a dodici mesi successivi, di diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.ltermine., con cadenza semestrale. L'azienda, nell'assumere lavoratori con contratto a termine, attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine ed il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatta esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le parti potranno convenire l'innalzamento del limite di sette mesi di cui all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all'art. 10, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 mesi. I contratti a termine potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:
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Samples: Contratto Integrativo Di Secondo Livello, Contratto Integrativo Di Secondo Livello
Contratti a termine. Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 368, dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni e integrazioni e dal presente articolo. Ai sensi del comma 4 bis dell’art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta, tra le stesse parti, presso la DTL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore agli 8 mesi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 9, lettera h) della legge n. 92/2012, i termini per la riassunzione a tempo determinato vengono ridotti a 20 ed a 30 giorni, oltre che nei casi di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali, rispettivamente nei casi in cui il primo contratto a tempo determinato sia inferiore a 6 mesi, ovvero superiore, limitatamente alle casistiche individuate dall’art. 1, comma 9, lettera h) della legge n. 92/2012. Ai sensi del comma 4 ter dell’articolo 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno. Si individuano come stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All’interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 90 giorni. Limitatamente al settore del soccorso stradale, data la particolarità del servizio, la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio. Le Parti, nella contrattazione di secondo livello, definiranno forme di assunzione, anche a carattere non continuativo, nel rispetto della durata sopra individuata. La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 30 36 mesi compreso l'eventuale l’eventuale periodo di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi 12 mesi, ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 all’articolo 17 del c.c.n.l. 3 luglio 1996vigente CCNL, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima,. , la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa nell’impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dell’apporto dei lavoratori con contratto a termine. Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. RSU se costituite, ai sensi dell'artdell’art. 5 7 del vigente c.c.n.l.CCNL, con cadenza semestrale. L'aziendaIn applicazione dell’art. 5, comma 4 quater, quinquies e sexies del D.Lgs. n. 368/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, come modificato dalla legge n. 92/2012, l'azienda nell'assumere lavoratori con contratto a terminetempo determinato e indeterminato attribuirà precedenza, attribuirà precedenza per le stesse mansioni, ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine termine, ed il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Per le assunzioni a tempo indeterminato, il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni e che siano stati assunti per attività stagionali di cui al 3° e 4° comma del presente articolo. I lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali avranno diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato, per le stesse mansioni, qualora ricorrano i seguenti motivi: - siano stati assunti nella stessa azienda e nelle stesse mansioni con almeno 5 contratti stagionali; - il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di 9 mesi; - che ne abbiano fatta esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Con riferimento a situazioni Il diritto di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le parti potranno convenire l'innalzamento del limite di sette mesi precedenza di cui all'artsopra non è esercitabile dai lavoratori che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa, giustificato motivo e per dimissioni. 10In ogni caso, con l’obiettivo di tutelare e salvaguardare il patrimonio aziendale, valorizzando la conoscenza, l’esperienza e la competenza maturata dai lavoratori nelle attività stagionali, così come individuati dal 3° e 4° comma 8del presente articolo, le Parti stipulanti convengono che la problematica venga monitorata all’interno dell’Ente Bilaterale, sede preposta allo studio, analisi ed attuazione dei fabbisogni formativi al fine di valutare tutte le iniziative utili per definire interventi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di tale categoria di lavoratori nelle aziende del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368settore. Nelle situazioni di cui all'art. all’articolo 10, comma 7, lett. lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 mesi. I contratti a termine potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine termine, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 5 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. dall’articolo 10, commi 7 e 8 comma 7) del D.LgsD. Lgs. n. 368/2001. I contratti a tempo determinato di cui al comma precedente possono essere attivati per le seguenti causali: -‐ sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; -‐ esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell’anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; -‐ maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. I lavoratori con contratto a tempo determinato determinato, ivi compresi quelli di cui al 4° comma del presente articolo, sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. all’articolo 35 della legge n. 300/1970. N.dPer quanto non contemplato nel presente articolo si fa rinvio al D. Lgs. n. 368/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché alla Legge n. 92/2012.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:
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Contratti a termine. Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni e dal presente articolo. Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta, tra le stesse parti, presso la DPL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore agli 8 mesi. Ai sensi del comma 4-ter dell'art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno. Si individuano come stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All'interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 6 mesi. La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 30 36 mesi compreso l'eventuale periodo di proroga proroga, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi 12 mesi, ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima,. , la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine. Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze Rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. L'aziendaIn applicazione dell'art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, l'azienda nell'assumere lavoratori con contratto a termine, tempo determinato e indeterminato attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine termine, ed il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatta fatto esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Con riferimento Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a situazioni termine nelle stesse mansioni. Per le assunzioni a tempo indeterminato, il diritto di difficoltà occupazionale precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per specifiche aree geografiche licenziamento o dimissioni e che siano stati assunti per attività stagionali di cui al 3º e 4º comma del presente articolo. In ogni caso, con l'obiettivo di tutelare e salvaguardare il patrimonio aziendale, valorizzando la conoscenza, l'esperienza e la competenza maturata dai lavoratori nelle attività stagionali, così come individuati dal 3º e 4º comma del presente articolo, le parti potranno convenire l'innalzamento stipulanti convengono che la problematica venga monitorata all'interno dell'istituendo Ente bilaterale/Osservatorio nazionale, sede preposta allo studio, analisi ed attuazione dei fabbisogni formativi al fine di valutare tutte le iniziative utili per definire interventi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di tale categoria di lavoratori nelle aziende del limite di sette mesi di cui all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368settore. Nelle situazioni di cui all'art. 10, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 mesi. I La percentuale massima di contratti a termine potranno essere termine, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, attivati secondo quanto previsto dagli arttin ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità. 1 e Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 10, comma 7, 7 del D.Lgs. n. 368/2001, . I contratti a fronte tempo determinato di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche cui al comma precedente possono essere attivati per le seguenti casistichecausali: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato determinato, ivi compresi quelli di cui al 4º comma del presente articolo, sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni. N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 20 giugno 2013 prevede quanto segue:
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Contratti a termine. Le assunzioni 1 - La disciplina del contratto a tempo determinato sono disciplinate termine è regolata dal D.Lgsd.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e dal presente articolo. La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-timesuccessive modifiche e integrazioni.
2 - Le aziende, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 30 mesi compreso l'eventuale periodo di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di lavoro delle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie la presente Sezione, forniranno informazioni sul numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato spettano le feriepresenti in azienda, la tredicesima,e sui programmi aziendali in materia.
3 - Ai sensi dell’art. la quattordicesima mensilità5, il trattamento comma 4 bis e dell’art. 10, comma 7 del d.lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di fine rapporto particolari motivazioni e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri relative specifiche esigenze da esplicitare nell’accordo sindacale di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminatosecondo livello, si procede, in rapporto al periodo rinvia alla contrattazione integrativa aziendale la possibilità di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine. Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. L'azienda, nell'assumere lavoratori rideterminare il limite massimo degli assunti con contratto a termine, attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti stabilito dall’art. 1 dello stesso decreto legislativo, nonché l'intervallo temporale fra un contratto a termine ed il cui rapporto e quello successivo e la durata massima della successione di rapporti di lavoro sia cessato a tempo determinato.
4 - Le Società armatoriali operanti specificamente nei settori delle navi passeggeri/da non più crociera, navi Ro/Ro e Ro/Ro pax sono caratterizzate da uno stretto collegamento dell’occupazione con l’andamento dei flussi di nove mesi e attività che ne abbiano fatta esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavorovariano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, anche con riferimento
5 - Ai sensi dell’art. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le parti potranno convenire l'innalzamento del limite di sette mesi di cui all'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all'art4 ter e dell’art. 10, comma 7, lett. a) b), del D.Lgsd.lgs. 6 settembre 2001n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, n. 368le disposizioni di cui all’art. 1, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 mesi. I contratti a termine potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli artt. comma 1 e 10all’art. 5, comma 7, commi 3 e 4 bis del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte richiamato decreto legislativo non si applicano ai contratti di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti lavoro a tempo determinato individuati dall'art. 10finalizzati allo svolgimento delle attività stagionali nelle società armatoriali operanti nel settore delle navi passeggeri, commi 7 navi Ro/Ro e 8 del D.Lgs. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. N.dRo/Ro pax.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:
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Samples: Sezione Per Il Personale Di Terra Uffici E Terminals Delle Società Di Navigazione
Contratti a termine. Le assunzioni parti stipulanti si richiamano all’accordo europeo UNICE - CEEP - CES del 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i con- tratti a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgsrappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni set- tori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. 6 settembre 2001, n. 368 e dal presente articolo. La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 30 mesi compreso l'eventuale periodo di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di lavoro L’assunzione con contratto a tempo determinato spettano le ferieavviene pertanto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il personale assunto e termine non può eccedere il limite del 20 per cento, la tredicesima,. la quattordicesima mensilitàin media annua, il trattamento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio del- l’anno di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per assunzione; i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica parziale sono sempre considerati in forza dei criteri pro- porzione all’orario di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione lavoro di cui al periodo lavorativo prestato, contratto individuale. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del possibile stipulare un contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a terminedeterminato. Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. L'azienda, nell'assumere lavoratori con contratto a termine, attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine ed il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatta esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le parti potranno convenire l'innalzamento del limite di sette mesi proporzioni di cui all'art. 10, al precedente comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all'art. 10, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 mesi. I contratti a termine potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche: - sostituzione di lavoratori impegnati si intendono in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 unitàriferimento al singolo appalto. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato individuati dall'artcon causali escluse a norma di legge. 10Ai fini dell’attuazione della previsione di legge, commi 7 e 8 per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 6 mesi per l’avvio di un nuovo servizio. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale. Il termine del D.Lgs. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi. In questi casi le proroghe sono computabiliammesse, ove fino ad un massimo di quattro volte, nell'arco dei complessivi ventiquattro mesi. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o suc- cessivamente prorogato ai sensi del comma precedente, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto abbia si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio del- l’astensione, come previsto all’art. 4, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 151/2001. L’assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro l’integrazione economica a carico del- l’azienda per i lavoratori assunti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata superiore del contratto e comunque cessa con la scadenza del termine apposta al contratto e/o con il cessare dell’indennità economica da parte dell’Inps. La disciplina legale degli intervalli di tempo per la successione di contratti a 9 mesitermine, agli effetti come da accordo nazionale del 05/03/2013, non trova applicazione nei seguenti casi di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segueassunzione a termine:
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Contratti a termine. Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal Il presente articolo disciplina, integrandole, le norme di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 368, all'art. 8 del R.D. n. 148/1931 e dal presente articoloalla normativa vigente in materia. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 30 12 mesi compreso l'eventuale prorogabili per un periodo massimo di proroga ad eccezione di quelli ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostituzione di coloro che hanno dipendenti con diritto alla conservazione del posto. Per quanto concerne il trattamento Le aziende, ove vi sia la necessità di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari procedere a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto nuove assunzioni a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello determinato e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di lavoro con contratto indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima,. la quattordicesima mensilitàtermine nello stesso profilo professionale, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale cui contratto sia ancora in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine. Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. L'azienda, nell'assumere lavoratori con contratto a termine, attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine ed il cui rapporto di lavoro sia cessato corso x xxxxxxx da non più di nove mesi e che ne abbiano fatta fatto esplicita richiesta prima della scritta entro 15 giorni dalla cessazione del medesimo rapporto rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di lavorouna eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le R.S.A./R.S.U. o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le parti aziende, d'intesa con le strutture competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l., potranno convenire l'innalzamento del limite di sette mesi mesi, compresa l'eventuale proroga, di cui all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all'art. 10, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 18 mesi. I contratti Qualora l'assunzione a termine potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli arttsia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lett. 1 e 10, comma 7, A) del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte presente articolo saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% lavoro del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 unitàindeterminato. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'artE' abrogato l'art. 10, commi 7 e 8 61 del D.Lgsc.c.n.l. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. N.d23 luglio 1976.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:
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Contratti a termine. Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e dal presente articolo. La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 30 mesi compreso l'eventuale l’eventuale periodo di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. all’articolo 11 del c.c.n.l. CCNL 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima,. , la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa nell’impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dell’apporto dei lavoratori con contratto a termine. Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. RSU se costituite, ai sensi dell'art. 5 dell’art.5 del vigente c.c.n.l.CCNL, con cadenza semestrale. L'azienda, L'azienda nell'assumere lavoratori con contratto a termine, termine attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine ed il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatta fatto esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le parti potranno convenire l'innalzamento l’innalzamento del limite di sette mesi di cui all'art. 10all’art.10, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all'art. all’articolo 10, comma 7, lett. lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 mesi. I contratti a termine potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli artt. articoli 1 e 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche: - • sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - • esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno dell’anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - • maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. dall’articolo 10, commi 7 7) e 8 8) dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. all’articolo 35 della legge n. 300/1970. N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:
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Samples: CCNL Autonoleggio
Contratti a termine. Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. Il presente articolo disciplina, integrandole, le norme di cui al D.lgs 6 settembre 2001, n. 368 368, all’art. 8 del R.D. 148/31 e dal presente articoloalla normativa vigente in materia. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 30 12 mesi compreso l'eventuale prorogabili per un periodo massimo di proroga ad eccezione di quelli ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostituzione di coloro che hanno dipendenti con diritto alla conservazione del posto. Per quanto concerne il trattamento Le aziende, ove vi sia la necessità di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari procedere a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto nuove assunzioni a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello determinato e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di lavoro con contratto indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima,. la quattordicesima mensilitàtermine nello stesso profilo professionale, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale cui contratto sia ancora in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine. Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. L'azienda, nell'assumere lavoratori con contratto a termine, attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine ed il cui rapporto di lavoro sia cessato corso x xxxxxxx da non più di nove mesi e che ne abbiano fatta fatto esplicita richiesta prima della scritta entro 15 giorni dalla cessazione del medesimo rapporto rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di lavorouna eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all’azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le parti aziende, d’intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno convenire l'innalzamento l’innalzamento del limite di sette mesi mesi, compresa l’eventuale proroga, di cui all'artall’art. 10, comma 8, del D.LgsD.lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all'art. all’articolo 10, comma 7, lett. lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 18 mesi. I contratti Qualora l’assunzione a termine potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 10, comma 7, sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lett.
A) del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte presente articolo saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% lavoro del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore)indeterminato. È abrogato l’articolo 61 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, con un minimo di 4 unitànonché la lett. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 10, commi A) dell’articolo 7 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. N.ddell’accordo nazionale 27 novembre 2000.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:
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Samples: Labor Agreement
Contratti a termine. Le assunzioni Resta inteso che il rapporto di lavoro a tempo determinato sono disciplinate dal indeterminato costituisce la normale modalità di impiego nelle aziende di credito cooperativo. Valutato il contenuto del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 368/01 e dal presente articolocon riferimento all’art. La durata minima per tutti i 31 del C.C.N.L. 07.12.2000 si formulano le seguenti ulteriori fattispecie di contratti a termine per il caso di assunzione lavoro a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente determinato: • assunzione per sostituire anche più lavoratori assenti per ferie in aziende fino a 60 giorni nel caso 20 dipendenti; • aspettative ulteriori a quelle previste dalla Xxxxx; • assunzioni per integrazione d’orario riferite a lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziale; • assunzioni per esigenze dovute ad assenza contemporanea per malattia di lavoro part-timepiù soggetti, fino al definitivo rientro dalla malattia di ciascuno di questi; • per esigenze connesse ad eccezione erogazione straordinaria di quelli attivati servizi creditizi e di altri prodotti bancari, aventi carattere non continuativo per la sostituzione frequenza ed intensità; • per obiettiva intensificazione dell’attività lavorativa dovuta a motivi di lavoratori che hanno diritto alla conservazione carattere contingente; • per fasi operative urgenti o rilevanti, connesse con modificazioni organizzative, progetti di fusione, istituzione e trasferimenti di dipendenze, avviamento di nuove dipendenze e/o unità operative, cambiamenti di assetti informatici, non approntabili sulla base di normali programmi di lavoro; • per intensificazione stagionale o comunque ricorrente dell’attività, per esempio in connessione a flussi turistici. In tale fattispecie, è previsto a carico di ciascuna Cassa Rurale - B.C.C. - Banca di Credito Cooperativo di effettuare una preventiva comunicazione scritta alle XX.XX. firmatarie del postopresente accordo. La durata massima del Le Casse Rurali - B.C.C. possono assumere con contratto a termine è pari a 30 mesi compreso l'eventuale periodo un numero di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione lavoratori nella misura stabilita dall’art. 31 del posto. Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima,. la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procedeCCNL, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine. Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. L'azienda, nell'assumere lavoratori con contratto a termine, attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine ed il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatta esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le parti potranno convenire l'innalzamento del limite di sette mesi di cui all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nelle situazioni di cui all'art. 10, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 mesi. I contratti a termine potranno essere attivati secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La misura percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore)dell’organico, con un minimo di 4 unitàdue dipendenti.. In occasione degli incontri fissati per l’Osservatorio locale, è prevista verifica annuale sui dati del ricorso al presente istituto. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti A tale scopo, la Federazione Trentina delle Cooperative si attiverà presso le associate per avere l’evidenza delle tipologie di assunzioni a tempo determinato individuati dall'artdeterminato. 10Nota a verbale Le Parti, commi 7 e 8 del attese le modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili368/01, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti procederanno ad una verifica congiunta dell’assetto complessivo della materia alla luce delle eventuali novità apportate dalla contrattazione collettiva di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. N.dprimo livello.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:
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Contratti a termine. Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni e dal presente articolo. Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta, tra le stesse parti, presso la DPL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore agli 8 mesi. Ai sensi del comma 4-ter dell'art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno. Si individuano come stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All'interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 6 mesi. La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 30 36 mesi compreso l'eventuale periodo di proroga proroga, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi 12 mesi, ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima,. , la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine. Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze Rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. L'aziendaIn applicazione dell'art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, l'azienda nell'assumere lavoratori con contratto a termine, tempo determinato e indeterminato attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine termine, ed il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatta fatto esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Con riferimento Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a situazioni termine nelle stesse mansioni. Per le assunzioni a tempo indeterminato, il diritto di difficoltà occupazionale precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per specifiche aree geografiche licenziamento o dimissioni e che siano stati assunti per attività stagionali di cui al 3º e 4º comma del presente articolo. In ogni caso, con l'obiettivo di tutelare e salvaguardare il patrimonio aziendale, valorizzando la conoscenza, l'esperienza e la competenza maturata dai lavoratori nelle attività stagionali, così come individuati dal 3º e 4º comma del presente articolo, le parti potranno convenire l'innalzamento stipulanti convengono che la problematica venga monitorata all'interno dell'istituendo Ente bilaterale/Osservatorio nazionale, sede preposta allo studio, analisi ed attuazione dei fabbisogni formativi al fine di valutare tutte le iniziative utili per definire interventi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di tale categoria di lavoratori nelle aziende del limite di sette mesi di cui all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368settore. Nelle situazioni di cui all'art. 10, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 mesi. I La percentuale massima di contratti a termine potranno essere termine, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, attivati secondo quanto previsto dagli arttin ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità. 1 e Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 10, comma 7, 7 del D.Lgs. n. 368/2001, . I contratti a fronte tempo determinato di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rientrano nelle suddette fattispecie anche cui al comma precedente possono essere attivati per le seguenti casistichecausali: - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato; - maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico. La percentuale massima di contratti a termine attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 4 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001. I lavoratori con contratto a tempo determinato determinato, ivi compresi quelli di cui al 4º comma del presente articolo, sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. N.dPer quanto non contemplato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:
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