Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizione di legge vigenti in cui si prevede che l’utilizzo complessivo i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di tutte lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui siano specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l’azienda fornirà, ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’unità produttiva di appartenenza I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttivadovranno ricevere un’informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase al fine di avvio di nuove attività di cui all’art.76prevenire i rischi connessi al lavoro. Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di i contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato indeter- 10 La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76all’art. 76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato deter- minato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato indeter- minato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni dispo- sizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono stipulanti, nel riconoscere che l’utilizzo complessivo i contratti di tutte lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, affermano che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le tipologie di esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. L’assunzione con contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttivaavviene ai sensi del D.lgs 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini dell’attuazione della previsione di legge (art. 10, ad esclusione dei contratti conclusi comma 7, lett. a) D.lgs 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni), per la fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di cui all’art.76, tempo fino a 12 mesi per sostituzione l’avvio di lavoratori assenti una nuova unità produttiva. Tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Fermo restando che occupino fino i rapporti di lavoro a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un termine non potranno superare il numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di dei lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28indeterminato, sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 20% dell’organico del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell’unità produttivaal 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. In situazioni particolari, in sede aziendale, con accordo tra direzione e R.S.U. e, in mancanza di queste ultime con le XX.XX. territoriali, la percentuale di cui al comma precedente può essere elevata fino al 25%. Sono comunque consentite 5 assunzioni a termine. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. Le aziende, forniranno annualmente alla RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati. L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza, e finalizzata alla priorità nell’assunzione. Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a favore del lavoratore, collegato alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine precedenti, si realizza come segue: • domanda dell’interessato al datore di lavoro in forma scritta entro i termini di legge (art. 5, comma 4-sexies, D.lgs 368/2001); • avere prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi; • luogo della precedenza: medesima unità produttiva e medesimo ambito comunale presso cui è stato prestato il precedente servizio: • criteri di priorità per la scelta: nel caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggior anzianità anagrafica; • il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto che lo origina; • il destinatario della proposta di assunzione che non l’accetti entro 10 giorni dalla data di ricevimento, decade dal diritto di precedenza nell’assunzione. Il congedo di maternità di cui all’art. 16, comma 1, del T.U. di cui al D.lgs 151/2001, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui sopra. Alle lavoratrici fruitici del suddetto congedo è riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore un trattamento di fine rapporto proporzionato alla durata del contratto stesso e pari al trattamento di fine rapporto previsto dal presente contratto nazionale. Gli istituti a carattere annuale saranno frazionati per 365esimi e corrisposti per quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine. In caso di successione di contratti malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a tempo determinato termine è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e comunque non si applicano estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto. L’integrazione economica a carico della azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente e/o con il cessare dell’indennità economica da parte dell’Inps. Ai fini di quanto previsto dall’art. 5 D.Lgs 368/2001 comma 4 ter vengono considerate stagionali, in aggiunta a quelle indicate nel DPR n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni le disposizioni seguenti attività: - produzione, distribuzione o commercializzazione di supporti audiovisivi nei tradizionali picchi distributivi (ricorrenze e/o festività); - produzione, distribuzione o commercializzazione di supporti audiovisivi per spettacoli ricorrenti e/o per attività connesse alla partecipazione di fiere nazionali ed internazionali del settore videofonografico. Ai sensi dell’art. 5, comma 4 quinquies, il lavoratore assunto per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto viene esercitato dall’interessato nei termini previsti dalla legge (art. 5, comma 4-sexies, D.lgs 368/2001). Il diritto di precedenza di cui all’art. 215, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015commi 4- quater e 4- quinquies, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutivedeve essere espressamente richiamato nella lettera di assunzione.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 in cui si prevede che l’utilizzo complessivo i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di tutte lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore tessile abbigliamento, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui sono specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato in forza che si rendessero disponibili nell’unità produttivaproduttiva di appartenenza. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase al fine di avvio di nuove attività di cui all’art.76prevenire i rischi connessi al lavoro. Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di i contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche, anche se di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino durata inferiore a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.7 mesi:
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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione, Verbale Di Accordo
Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono Il contratto a termine senza indicazione della causale, può avere una durata massima di 12 mesi. Per i contratti di durata superiore, comunque non oltre i 24 mesi, devono essere indicate per iscritto le causali, che l’utilizzo complessivo possono essere: - esigenze temporanee e oggettive non connesse all’attività ordinaria o di tutte sostituzione di altri lavoratori - esigenze legate ad aumenti temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria La durata massima complessiva dei rapporti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro, per mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i 24 mesi, proroghe e rinnovi compresi. Sono fatte salve le tipologie attività stagionali e le eventuali diverse diposizioni previste dai contratti collettivi. Il contratto, anche in caso di durata inferiore a 12 mesi, può essere rinnovato solo in presenza delle causali mentre può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, per i periodi successivi, solo in presenza di causali. Fanno eccezione i contratti a termine per attività stagionali che non richiedono causali né per la proroga né per il rinnovo. In assenza delle causali, in tutti i casi previsti, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine dei 12 mesi. È possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro. Il contratto a tempo determinato non potrà superare può essere prorogato per massimo 4 volte nei 24 mesi. Il contratto a tempo determinato può essere impugnato entro 180 giorni dalla cessazione del contratto. Tali norme si applicano ai contratti stipulati dopo l’11 agosto 2018 e a proroghe e rinnovi successivi al 31 ottobre 2018. Non si applicano alla pubblica amministrazione. In caso di riassunzione con mansioni differenti occorre verificare se la formazione sui rischi specifici, precedentemente erogata, sia da integrare. Se il lavoratore è riassunto prima che siano trascorsi 10 giorni per contratti inferiori a 6 mesi o 20 giorni per contratti di durata superiore, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato a partire dal secondo contratto. Il limite massimo è pari al 20% annuo dell’organico sul totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nell’unità produttivaal 1° gennaio dell’anno di assunzione. La possibilità di individuare limiti diversi viene estesa anche alla contrattazione aziendale. E’ prevista una sanzione per violazione del limite percentuale, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di contratti ma non il riconoscimento della trasformazione a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’artindeterminato. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti Tale sanzione è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un pari al 20% della retribuzione se il numero di dei lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue violazione del limite è di uno e pari al 50% se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite è superiore a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutiveuno.
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Samples: www.cislmilano.it, www.fimcremona.com
Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono A partire dalla comune considerazione che l’utilizzo complessivo la situazione occupazionale in Coop Consumatori Nordest è caratterizzata da elevate percentuali di tutte stabilizzazione che la Cooperativa si impegna a mantenere, le tipologie di parti sono concordi nel ritenere il contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a una leva gestionale necessaria, nei termini previsti dal CCNL in corso di validità cui si rimanda, che concorre alla definizione del bacino di riferimento per la trasformazione e tempo indeterminato in forza nell’unità produttivaCoop Consumatori Nordest unitamente alle altre forme contrattuali praticabili. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le parti peraltro convengono sulla necessità di definire opportunità certe e criteri trasparenti di possibile conversione del proprio rapporto di lavoro in tipologie contrattuali con più alta valenza in termini di stabilità occupazionale o a tempo indeterminato. A tal fine le parti confermano la validità della definizione di graduatorie cui i lavoratori avranno su richiesta diritto di accesso, e di criteri di priorità, non di prevalenza, rispetto alla possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Coloro che per effetto di successive assunzioni a termine siano chiamati a svolgere attività lavorativa in negozi o reparti diversi, ma che per caratteristiche dimensionali e di prodotto/servizio possono essere considerati omogenei, saranno sottoposti ad esclusione dei contratti conclusi un periodo di prova corrispondente alla metà di quello contrattualmente previsto. Sarà cura della Cooperativa definire i criteri di riferimento per l’applicazione di quanto sopra, fermo restando che qualora per effetto di successive assunzioni a termine la fase prestazione lavorativa venga svolta in una situazione diversa e non omogenea rispetto alle precedenti, si darà corso per intero al periodo di avvio prova contrattualmente previsto. l lavoratori che hanno svolto un rapporto di lavoro a termine in Coop Consumatori Nordest per un periodo superiore a 60 gg. annui, potranno richiedere di avere priorità rispetto a nuove attività assunzioni a termine. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo per il rapporto di cui all’art.76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di contratti lavoro a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano valgono le disposizioni contenute nel CCNL nei termini di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutivevalidità anche temporali dello stesso.
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Samples: uiltucsemiliaromagna.it
Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizioni di legge vigenti in cui si prevede che l’utilizzo complessivo i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di tutte lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui sono specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato in forza che si rendessero disponibili nell’unità produttivaproduttiva di appartenenza. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase al fine di avvio di nuove attività di cui all’art.76prevenire i rischi connessi al lavoro. Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di i contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche: – lavorazioni connesse all’aggiudicazione di sostegno all’occupazione commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; – particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini; – sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni; Le Parti, inoltre, in applicazione dell’art. 5, comma 4 bis, terzo periodo del decreto legislativo, n. 368/2001, così come modificato dalla legge n. 247/2007, concordano che la durata massima dell’ulteriore successivo contratto a termine (cd. Deroga assistita) – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino all’5, comma 4-bis, primo periodo, della citata legge – non sia superiore a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive8 mesi.
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Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di modifiche alla disciplina previgente apportate dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018 riguardano in primo luogo la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico determinato, con riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti, o di periodi di missione in somministrazione a tempo indeterminato in forza nell’unità produttivadeterminato, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase lo svolgimento di avvio mansioni di nuove attività pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di cui all’art.76interruzione (art. 19, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione commi 1 e 2, del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgsd.lgs. n. 81/2015). Più precisamente, nel le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, mentre in caso di durata superiore tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in cui l’assunzione presenza di specifiche ragioni che giustificano un’assunzione a termine. Tali condizioni, sono rappresentate esclusivamente da: - esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; - esigenze di sostituzione di altri lavoratori; - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. Per stabilire se ci si trovi in presenza di tale obbligo si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia motivata da ragioni sostitutivela durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende eventualmente prorogare. Si consideri l’esempio di un primo rapporto a termine della durata di 10 mesi che si intenda prorogare di ulteriori 6 mesi. In tale caso, anche se la proroga interviene quando il rapporto non ha ancora superato i 12 mesi, sarà comunque necessario indicare le esigenze innanzi richiamate in quanto complessivamente il rapporto di lavoro avrà una durata superiore a tale limite, come previsto dall’articolo 19, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015.
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Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizioni di legge vigenti in cui si prevede che l’utilizzo complessivo i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. - assunzione di lavoratori sospesi con l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria o di analoghi ammortizzatori sociali, nell’ambito della durata degli stessi; - assunzione di lavoratori percettori dell’indennità di mobilità o dell’ASPI; - assunzione di giovani dai 30 ai 34 anni; - assunzione di lavoratori con più di 50 anni se uomini e di 45 anni se donne; - assunzione lavoratori iscritti nelle liste di cui alla legge 68/99; - tutte le tipologie di assunzione specificamente individuate nei contratti collettivi aziendali stipulati con l’assistenza delle articolazioni territoriali delle parti stipulanti il contratto nazionale. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui siano specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, ovvero la sussistenza delle condizioni soggettive indicate nel precedente comma. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l’azienda fornirà, ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’unità produttiva di appartenenza. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttivadovranno ricevere un’informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase al fine di avvio di nuove attività di cui all’art.76prevenire i rischi connessi al lavoro. Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di i contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato indeter- 10 La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012. minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76all’art. 76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato deter- minato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato indeter- minato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni dispo- sizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo Il contratto a termine può essere stipulato per qualsiasi tipo di tutte mansione senza più necessità di indicare la causale. Resta ferma la durata massima di 36 mesi comprensiva di eventuali proroghe. Per il calcolo dei 36 mesi di lavoro, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, vengono considerati tutti i contratti conclusi con lo stesso datore di lavoro per mansioni di pari livello e categoria legale (non più per lo svolgimento di mansioni equivalenti) e i periodi di missione (sempre per mansioni di pari livello e categoria legale) svolti nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato. Se il limite dei 36 mesi è superato per effetto di un unico contratto o successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. E’ possibile stipulare un ulteriore contratto oltre la durata massima di 36 mesi: fatte salve le tipologie diverse disposizioni dei contratti collettivi anche aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è possibile superare i 36 mesi limitatamente ad un solo contratto individuale della durata massima di 12 mesi stipulato presso la direzione territoriale del lavoro. Il contratto a tempo determinato non potrà superare può essere prorogato per massimo 5 volte nei 36 mesi. Non viene chiarito che le proroghe debbano riferirsi alla medesima attività lavorativa. In caso di riassunzione con mansioni differenti occorre verificare se la formazione sui rischi specifici, precedentemente erogata, sia da integrare. Se il lavoratore è riassunto prima che siano trascorsi 10 giorni per contratti inferiori a 6 mesi o 20 giorni per contratti di durata superiore, è confermata la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del secondo contratto. Viene confermato il limite del 20% annuo dell’organico sul totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nell’unità produttivaal 1° gennaio dell’anno di assunzione. La possibilità di individuare limiti diversi viene estesa anche alla contrattazione aziendale. La sanzione per violazione del limite percentuale, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di contratti pur non comportando il riconoscimento della trasformazione a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’artindeterminato, viene confermata. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti Tale sanzione è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un pari al 20% della retribuzione se il numero di dei lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue violazione del limite è di uno e pari al 50% se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite è superiore a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutiveuno.
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Samples: www.cislmilano.it
Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76all’art. 67, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
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