Common use of Contratto a tempo determinato Clause in Contracts

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeter- 10 La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo deter- minato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le dispo- sizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono stipulanti, nel riconoscere che l’utilizzo complessivo i contratti di tutte lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, affermano che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le tipologie di esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. L’assunzione con contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeter- 10 La disciplina avviene ai sensi del D.lgs 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012legge (art. CCNL 10, comma 7, lett. a) D.lgs 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni), per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Fermo restando che i rapporti di lavoro a termine non potranno superare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. In situazioni particolari, in sede aziendale, con accordo tra direzione e R.S.U. e, in mancanza di queste ultime con le XX.XX. territoriali, la percentuale di cui al comma precedente può essere elevata fino al 25%. Sono comunque consentite 5 assunzioni a termine. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. Le aziende, forniranno annualmente alla RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati. L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza, e finalizzata alla priorità nell’assunzione. Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a favore del lavoratore, collegato alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine precedenti, si realizza come segue: • domanda dell’interessato al datore di lavoro in forma scritta entro i termini di legge (art. 5, comma 4-sexies, D.lgs 368/2001); • avere prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi; • luogo della precedenza: medesima unità produttiva e medesimo ambito comunale presso cui è stato prestato il precedente servizio: • criteri di priorità per la scelta: nel caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggior anzianità anagrafica; • il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto che lo origina; • il destinatario della proposta di assunzione che non l’accetti entro 10 giorni dalla data di ricevimento, decade dal diritto di precedenza nell’assunzione. Il congedo di maternità di cui all’art. 7616, comma 1, del T.U. di cui al D.lgs 151/2001, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui sopra. Alle lavoratrici fruitici del suddetto congedo è riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore un trattamento di fine rapporto proporzionato alla durata del contratto stesso e pari al trattamento di fine rapporto previsto dal presente contratto nazionale. Gli istituti a carattere annuale saranno frazionati per sostituzione 365esimi e corrisposti per quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con diritto alla contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto. L’integrazione economica a carico della azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto nonché ai sensi del comma precedente e/o con il cessare dell’indennità economica da parte dell’Inps. Ai fini di quanto previsto dall’art. 5 D.Lgs 368/2001 comma 4 ter vengono considerate stagionali, in aggiunta a quelle indicate nel DPR n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni le seguenti attività: - produzione, distribuzione o commercializzazione di supporti audiovisivi nei tradizionali picchi distributivi (ricorrenze e/o festività); - produzione, distribuzione o commercializzazione di supporti audiovisivi per la stipula spettacoli ricorrenti e/o per attività connesse alla partecipazione di contratti fiere nazionali ed internazionali del settore videofonografico. Ai sensi dell’art. 5, comma 4 quinquies, il lavoratore assunto per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a tempo deter- minato nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di sostegno all’occupazione lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto viene esercitato dall’interessato nei termini previsti dalla legge (art. 5, comma 4-sexies, D.lgs 368/2001). Il diritto di precedenza di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione 5, commi 4- quater e 4- quinquies, deve essere espressamente richiamato nella lettera di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le dispo- sizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutiveassunzione.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeter- 10 La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76all’art.76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione con- servazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo deter- minato determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipen- denti dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori lavora- tori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le dispo- sizioni disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono Il contratto a termine senza indicazione della causale, può avere una durata massima di 12 mesi. Per i contratti di durata superiore, comunque non oltre i 24 mesi, devono essere indicate per iscritto le causali, che l’utilizzo complessivo possono essere: - esigenze temporanee e oggettive non connesse all’attività ordinaria o di tutte sostituzione di altri lavoratori - esigenze legate ad aumenti temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria La durata massima complessiva dei rapporti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro, per mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i 24 mesi, proroghe e rinnovi compresi. Sono fatte salve le tipologie attività stagionali e le eventuali diverse diposizioni previste dai contratti collettivi. Il contratto, anche in caso di durata inferiore a 12 mesi, può essere rinnovato solo in presenza delle causali mentre può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, per i periodi successivi, solo in presenza di causali. Fanno eccezione i contratti a termine per attività stagionali che non richiedono causali né per la proroga né per il rinnovo. In assenza delle causali, in tutti i casi previsti, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine dei 12 mesi. È possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro. Il contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeter- 10 La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012può essere prorogato per massimo 4 volte nei 24 mesi. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo deter- minato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti Il contratto a tempo determinato per quattro lavoratoripuò essere impugnato entro 180 giorni dalla cessazione del contratto. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici Tali norme si applicano ai contratti stipulati dopo l’11 agosto 2018 e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratoriproroghe e rinnovi successivi al 31 ottobre 2018. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttivaNon si applicano alla pubblica amministrazione. In caso di successione riassunzione con mansioni differenti occorre verificare se la formazione sui rischi specifici, precedentemente erogata, sia da integrare. Se il lavoratore è riassunto prima che siano trascorsi 10 giorni per contratti inferiori a 6 mesi o 20 giorni per contratti di contratti durata superiore, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo determinato indeterminato a partire dal secondo contratto. Il limite massimo è pari al 20% sul totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. La possibilità di individuare limiti diversi viene estesa anche alla contrattazione aziendale. E’ prevista una sanzione per violazione del limite percentuale, ma non si applicano le dispo- sizioni il riconoscimento della trasformazione a tempo indeterminato. Tale sanzione è pari al 20% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite è di cui all’art. 21, co. 2 uno e pari al 50% se il numero dei lavoratori assunti in violazione del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutivelimite è superiore a uno.

Appears in 2 contracts

Samples: Job, Employment Agreement

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto L'Ente può assumere personale a tempo determinato nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dall’art. 19 e segg. del D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni. I contratti di durata non potrà superare il 20% annuo dell’organico superiore a tempo indeter- 10 La disciplina dodici mesi possono essere stipulati liberamente senza la specificazione di alcuna causale. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza delle causali di cui al presente capo comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2015. In sede di contrattazione aziendale è stata definita con l’accordo possibile prevedere una durata massima anche superiore ai ventiquattro mesi. L’apposizione del termine è priva di riordino dell’apprendistato siglato effetto se non risulta indicata in data 24/3/2012atto scritto che, in copia, deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. CCNL per i dipendenti da aziende È fatto divieto di apporre un termine alla durata del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase contratto di avvio di nuove attività lavoro nei casi previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2015. Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 7619, per sostituzione comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2015 e/o quelle previste dal presente articolo, ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2015, il lavoratore può essere riassunto, anche in assenza dell’intervallo ivi previsto, nelle seguenti ipotesi: a) esigenze di continuità di servizio; b) conclusione di progetti. Il limite massimo dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti che possono essere assunti a tempo deter- minato determinato è pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di sostegno all’occupazione di cui all’artassunzione salva diversa previsione della contrattazione aziendale. 79 Con esclusione del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti personale inquadrato nell’Area A, il servizio prestato a tempo determinato per quattro lavoratoriun periodo superiore a sei mesi costituisce titolo di precedenza agli effetti dell’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 3 mesi successivi alla cessazione del contratto per lo svolgimento delle medesime mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova. Tale periodo non può essere superiore ad un mese per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino i contratti di durata fino a quindici dipendenti è consentita sei mesi e due mesi per quelli di durata superiore. Durante tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti senza preavviso. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto dal lavoratore con un preavviso di 10 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque con il rientro in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti servizio del lavoratore sostituito. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e sommini- strazione normativo previsto dal presente contratto per sei lavoratoriil personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: − le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; − in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. Ferme restando 21 e seguenti del presente contratto, si applica l'art. 5 del D.lgs. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638. La durata della conservazione del posto ed il trattamento economico non possono comunque essere prorogati oltre la data prestabilita della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore a tempo determinato, che abbia superato il periodo di prova, possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi su base annua. Sono comunque fatte salve tutte le misure indicate nei precedenti commialtre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero ivi compreso il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. Il contratto di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori lavoro a tempo determinato effettuate può essere trasformato in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico contratto di lavoro a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le dispo- sizioni di cui all’art. 21indeterminato, co. 2 previo consenso scritto del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutivelavoratore.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizione di legge vigenti in cui si prevede che l’utilizzo complessivo i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di tutte lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui siano specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l’azienda fornirà, ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’unità produttiva di appartenenza I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico dovranno ricevere un’informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per i contratti a tempo indeter- 10 La disciplina determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche: 1. lavorazioni connesse all’aggiudicazione di cui al presente capo è stata definita commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; 2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini; 3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni; 4. attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa il numero dei lavoratori con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato contratto a tempo determinato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi presso l’azienda non può superare il: - 10% per aziende fino a 70 dipendenti; - 5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti. Le frazioni saranno arrotondate all’unità superiore. Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale. La fase di avvio di nuove attività di cui all’artalla lettera a), comma 7 dell’art. 7610 del decreto legislativo n. 368/2001 è di 12 mesi ed è riferita all’inizio di attività produttiva, per sostituzione o di lavoratori assenti servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con diritto alla conservazione D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici. In attuazione del posto nonché per rinvio previsto dall’art. 5, comma 4-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, la stipula durata massima dell’ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di contratti a tempo deter- minato di sostegno all’occupazione 36 mesi di cui all’art. 79 5, comma 4- bis, primo periodo, della citata legge - è pari ad un periodo non superiore a 8 mesi. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del presente CCNLcontratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Nelle singole unità produttive che occupino fino Il trattamento economico di malattia a quindici dipendenti è consentita carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso la stipulazione caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di contratti lavoro. In tutti i casi di contratto a tempo determinato termine stipulato per quattro lavoratoriesigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. Nelle singole unità produttive che occupino più Nel contratto a termine è applicabile il periodo di quindici e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttivaprova. In caso di successione risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla scadenza prevista - ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli articoli 95, 103 e 113 del vigente contratto in materia di contratti preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste, per i lavoratori con qualifica di operaio, dall’art. 95, che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello e in due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non si applicano le dispo- sizioni discriminazione di cui all’art. 216 del Decreto Legislativo n. 368 del 6.9.2001. Per quanto concerne il diritto di precedenza nell’esecuzione di uno o più contratti a termine nella stessa azienda, co. 2 si rinvia a quanto previsto dall’art. 5, commi 4 quater, quinquies e sexies, del D.Lgs. n. 81/2015368/2001, nel caso in come modificato dalla legge n. 247/2007. Secondo quanto disposto dalla normativa di cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutivesopra, il lavoratore dovrà esercitare il diritto di precedenza manifestando la propria volontà al datore di lavoro entro i termini di legge.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizione di legge vigenti in cui si prevede che l’utilizzo complessivo i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di tutte lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui siano specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l’azienda fornirà, ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’unità produttiva di appartenenza I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico dovranno ricevere un’informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per i contratti a tempo indeter- 10 La disciplina determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche: 1. lavorazioni connesse all’aggiudicazione di cui al presente capo è stata definita commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; 2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini; 3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni; 4. attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa il numero dei lavoratori con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato contratto a tempo determinato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi presso l’azienda non può superare il: - 10% per aziende fino a 70 dipendenti; - 5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti. Le frazioni saranno arrotondate all’unità superiore. Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale. La fase di avvio di nuove attività di cui all’artalla lettera a), comma 7 dell’art. 7610 del decreto legislativo n. 368/2001 è di 12 mesi ed è riferita all’inizio di attività produttiva, per sostituzione o di lavoratori assenti servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con diritto alla conservazione D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici. In attuazione del posto nonché per rinvio previsto dall’art. 5, comma 4-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, la stipula durata massima dell’ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di contratti a tempo deter- minato di sostegno all’occupazione 36 mesi di cui all’art. 79 5, comma 4-bis, primo periodo, della citata legge - è pari ad un periodo non superiore a 8 mesi. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del presente CCNLcontratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Nelle singole unità produttive che occupino fino Il trattamento economico di malattia a quindici dipendenti è consentita carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso la stipulazione caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di contratti lavoro. In tutti i casi di contratto a tempo determinato termine stipulato per quattro lavoratoriesigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. Nelle singole unità produttive che occupino più Nel contratto a termine è applicabile il periodo di quindici e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttivaprova. In caso di successione risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla scadenza prevista - ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli articoli 95, 103 e 113 del vigente contratto in materia di contratti preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste, per i lavoratori con qualifica di operaio, dall’art. 95, che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello e in due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non si applicano le dispo- sizioni discriminazione di cui all’art. 216 del Decreto Legislativo n. 368 del 6.9.2001. Per quanto concerne il diritto di precedenza nell’esecuzione di uno o più contratti a termine nella stessa azienda, co. 2 si rinvia a quanto previsto dall’art. 5, commi 4 quater, quinquies e sexies, del D.Lgs. n. 81/2015368/2001, nel caso in come modificato dalla legge n. 247/2007. Secondo quanto disposto dalla normativa di cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutivesopra, il lavoratore dovrà esercitare il diritto di precedenza manifestando la propria volontà al datore di lavoro entro i termini di legge.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo 1. Ai fini dell’attuazione della previsione di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeter- 10 La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012. CCNL legge, per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di cui all’arttempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. 76Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato. L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, nonché alle rappresentanze sindacali dei lavoratori in azienda, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente. 2. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa. 3. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa. 4. L’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti in congedo, ai sensi delle disposizioni del Testo Unico n.151/2001 delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, può avvenire anche con diritto alla conservazione anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del posto nonché per la stipula congedo, al fine di consentire l’affiancamento. 5. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa impresa, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nelle assunzioni a tempo deter- minato indeterminato effettuate dal datore di sostegno all’occupazione lavoro entro i successivi tre mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di cui all’artprecedenza così come previsto dalle norme di legge e contrattuali nei termini sopra indicati deve essere espressamente richiamato nella lettera di assunzione con contratto a tempo determinato. 6. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso Fermo restando la stipulazione disciplina di legge sulle proroghe, la successione di contratti a tempo determinato in capo allo stesso lavoratore con l’eccezione di quelli effettuati per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più attività stagionali, ragioni sostitutive o commesse specifiche, non può superare la durata complessiva di quindici e fino a trenta dipen- denti è consentita 48 mesi in ogni caso la stipulazione un arco di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita di 5 anni, ovvero di 54 mesi in ogni caso la stipulazione complessivamente un arco temporale di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttiva. In 69 mesi nel caso di successione di contratti a termine e contratti di somministrazione. Si identificano come stagionali, oltre a quelle individuate dalle norme di legge, quelle attività richieste da esigenze tecnico-produttive di tipo temporaneo e periodico ricorrenti in determinati periodi dell’anno in quanto connesse alle stagioni climatiche o a stagionalità identificate come tali nei settori “clienti”, quali a titolo esemplificativo, attività dipendenti da esigenze agricole, campagne di vaccinazione. L’individuazione di ulteriori ipotesi di stagionalità dovute a particolari esigenze tecnico-produttive è demandata alla contrattazione collettiva aziendale che, in assenza di rappresentanza sindacale in azienda, sarà realizzata con le XX.XX. firmatarie del CCNL a livello territoriale. 7. fermo restando le previsioni legislative e contrattuali in merito al diritto di precedenza e al relativo onere di informazione da parte dell’azienda, nelle tipologie contrattuali a tempo determinato il lavoratore sarà informato con un congruo preavviso sulle prospettive di prosecuzione dell’attività lavorativa successivamente alla scadenza del termine previsto; 8. a livello aziendale saranno positivamente colte le opportunità di lavoro a tempo parziale purché esse siano compatibili con le esigenze organizzative aziendali. Il numero di lavoratori occupati nell'impresa o nell'unità produttiva con contratto a tempo determinato non si applicano le dispo- sizioni può superare, in media annua, il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione a termine da effettuare. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso sopra è arrotondata all’unità intera superiore e nei casi in cui l’assunzione sia motivata da il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a termine. 9. Il limite di cui al punto precedente non si applica, nei casi di legge e per lo svolgimento di attività stagionali definite dal CCNL e dalla contrattazione aziendale. 10. Potranno essere rinnovati senza soluzione di continuità i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutivesostitutive sino al rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito e quelli per lo svolgimento di attività stagionali sino all’esaurimento delle specifiche esigenze previste dalla legge e dalla contrattazione.

Appears in 1 contract

Samples: Employment Agreement

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeter- 10 La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo deter- minato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le dispo- sizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizioni di legge vigenti in cui si prevede che l’utilizzo complessivo i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di tutte lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui sono specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeter- 10 La disciplina indeterminato che si rendessero disponibili nell’unità produttiva di cui appartenenza. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al presente capo è stata definita con l’accordo fine di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012prevenire i rischi connessi al lavoro. CCNL Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo deter- minato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratoriesclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche: – lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; – particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini; – sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni; Le Parti, inoltre, in applicazione dell’art. Nelle singole unità produttive 5, comma 4 bis, terzo periodo del decreto legislativo, n. 368/2001, così come modificato dalla legge n. 247/2007, concordano che occupino più la durata massima dell’ulteriore successivo contratto a termine (cd. Deroga assistita) – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di quindici e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le dispo- sizioni 36 mesi di cui all’art. 21all’5, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015comma 4-bis, nel caso in cui l’assunzione primo periodo, della citata legge – non sia motivata da ragioni sostitutivesuperiore a 8 mesi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. 8.1 Le Parti convengono Stipulanti concordano che la valorizzazione delle risorse interne, da parte della Compagnia, deve avere la massima priorità, rappresentando la migliore politica in termini di impiego delle risorse umane in quanto la progressione ottimale, in termini di professionalità, può avvenire solo ed unicamente dopo lunga e maturata esperienza nello stesso contesto lavorativo. Ciò premesso si potranno verificare casi e situazioni particolari e contingenti ove la Compagnia necessita di dover attingere direttamente al mercato esterno per l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a AD/PNT. per un tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeter- 10 La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo deter- minato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno ritenuto necessario ma comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttivadefinito. In questo contesto l’assunzione di un AD/PNT, che dovrà essere motivata da comprovate esigenze tecniche, produttive, organizzative e/o sostitutive, potrà avvenire anche con prefissione di termine purché: - venga convocata la R.S.A. per discutere le ragioni, i termini di tale assunzione e venga raggiunto un accordo a proposito; - nel caso di successione accordo il rapporto di contratti a tempo determinato non si applicano le dispo- sizioni lavoro sarà regolato dalle disposizioni di cui all’artlegge in materia, ivi incluso l’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, 368/2001 e successive modifiche e dalle norme del presente CCL; - nel caso di mancato accordo, la Compagnia non potrà procedere unilateralmente all’assunzione di PNT a tempo determinato. 8.2 Escluso dal precedente articolo 8.1 è il caso dell’assunzione del personale di condotta a tempo determinato di PNT con meno di 1.500 ore di volo inserito nel processo aziendale di conseguimento del “type rating” su velivolo ATR e conseguente esperienza in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutivelinea per un periodo predeterminato massimo di un anno. Il numero massimo di tale tipologia di PNT non può in ogni caso essere superiore al 10% del numero complessivo dei F/O e piloti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizioni di legge vigenti in cui si prevede che l’utilizzo complessivo i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di tutte le tipologie lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. L’assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non potrà superare il 20% annuo dell’organico risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui sono specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a tempo indeter- 10 La disciplina determinato e sulle tipologie di cui attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’unità produttiva di appartenenza. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al presente capo è stata definita con l’accordo fine di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012prevenire i rischi connessi al lavoro. CCNL Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per i dipendenti da aziende contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche: 1. lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; 2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del Terziario della Distribuzione normale portafoglio ordini; 3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni; 4. attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa; il numero dei Servizi minato lavoratori con contratto a tempo determinato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi presso l’azienda non può superare il:  10% per aziende fino a 70 dipendenti;  5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti. Le frazioni saranno arrotondate all’unità superiore. Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale. La fase di avvio di nuove attività di cui all’artalla lettera a), comma 7 dell’art. 7610 del decreto legislativo n. 368/2001 è di 12 mesi, per ed è riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea o modulo di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, o al lancio di un nuovo marchio. Tali periodi potranno essere incrementati mediante accordo aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le Parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici. In applicazione di quanto previsto dal comma 3, art. 5, D. Lgs 368/2001, come novellato dal D.L. 76/2013 e successive modifiche e integrazioni, le Parti convengono che, in relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività svolta dalle aziende che applicano il presente CCNL, caratterizzate dalla estrema fluttuazione del mercato, indipendentemente dalla causale del primo contratto a termine, le disposizioni in materia di intervallo fra contratti, non trovano applicazione nella ipotesi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per di lavoro. Ulteriori casi potranno essere individuati dalla contrattazione aziendale. Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, lett. b), del D. Lgs. 368/2001, come novellato dal D.L. 76/2013 e successive modifiche e integrazioni, le ragioni che giustificano l’apposizione del termine non sono richieste nelle seguenti ipotesi:  assunzione di soggetti percettori dell’A.s.p.i. con requisiti normali e/o ridotti e/o dell’indennità di mobilità;  assunzione di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga;  assunzione di soggetti con un’invalidità permanente certificata di almeno il 20%;  assunzione di soggetti inoccupati con più di 50 anni di età;  assunzione di soggetti iscritti alle liste di cui alla legge n. 68/1999. I requisiti di cui sopra, è sufficiente sussistano all’atto dell’assunzione, anche nel caso di proroga del rapporto purché la stipula proroga abbia ad oggetto, in via prevalente, la stessa attività lavorativa oggetto del rapporto iniziale. Ulteriori ipotesi potranno essere individuate dalla contrattazione aziendale. Il periodo di contratti comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a tempo deter- minato determinato con un minimo di sostegno all’occupazione 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. In tutti i casi di contratto a tempo determinato stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. Nel contratto a tempo determinato è applicabile il periodo di prova. Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell’arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione. In caso di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato – rispetto alla scadenza prevista – ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli artt. 82 – 89 – 99 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste per i lavoratori con qualifica di operaio dall’art. 82, che sono confermate per i lavoratori di primo, secondo e terzo livello in 6 giorni (48 ore), per i lavoratori di quarto e quarto super livello in 12 giorni (96 ore). Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art. 79 6 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici Decreto Legislativo n. 368 del 6.9.2001 e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttivasuccessive modificazioni. In caso via esemplificativa, tenuto conto della specificità della produzione dell’Occhialeria, fortemente legata al settore della moda e alle sue strutturali fluttuazioni, caratterizzata quindi da una instabilità della domanda e dall’oscillazione della produzione ad essa connessa, le Parti ritengono che gli incrementi della produzione che abbiano carattere temporaneo o dei quali non sia prevedibile l’eventuale stabilizzazione nel tempo, costituiscono “ragione produttiva” ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 368/2001 e successive modificazioni che giustifica l’apposizione del termine al contratto individuale di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le dispo- sizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutivelavoro.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo Il contratto a termine può essere stipulato per qualsiasi tipo di tutte mansione senza più necessità di indicare la causale. Resta ferma la durata massima di 36 mesi comprensiva di eventuali proroghe. Per il calcolo dei 36 mesi di lavoro, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, vengono considerati tutti i contratti conclusi con lo stesso datore di lavoro per mansioni di pari livello e categoria legale (non più per lo svolgimento di mansioni equivalenti) e i periodi di missione (sempre per mansioni di pari livello e categoria legale) svolti nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato. Se il limite dei 36 mesi è superato per effetto di un unico contratto o successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. E’ possibile stipulare un ulteriore contratto oltre la durata massima di 36 mesi: fatte salve le tipologie diverse disposizioni dei contratti collettivi anche aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è possibile superare i 36 mesi limitatamente ad un solo contratto individuale della durata massima di 12 mesi stipulato presso la direzione territoriale del lavoro. Il contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeter- 10 La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012può essere prorogato per massimo 5 volte nei 36 mesi. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi minato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove Non viene chiarito che le proroghe debbano riferirsi alla medesima attività di cui all’art. 76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo deter- minato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttivalavorativa. In caso di successione riassunzione con mansioni differenti occorre verificare se la formazione sui rischi specifici, precedentemente erogata, sia da integrare. Se il lavoratore è riassunto prima che siano trascorsi 10 giorni per contratti inferiori a 6 mesi o 20 giorni per contratti di contratti durata superiore, è confermata la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato del secondo contratto. Viene confermato il limite del 20% sul totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. La possibilità di individuare limiti diversi viene estesa anche alla contrattazione aziendale. La sanzione per violazione del limite percentuale, pur non si applicano le dispo- sizioni comportando il riconoscimento della trasformazione a tempo indeterminato, viene confermata. Tale sanzione è pari al 20% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite è di cui all’art. 21, co. 2 uno e pari al 50% se il numero dei lavoratori assunti in violazione del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutivelimite è superiore a uno.

Appears in 1 contract

Samples: Job

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 in cui si prevede che l’utilizzo complessivo i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di tutte lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore tessile abbigliamento, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui sono specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeter- 10 La disciplina indeterminato che si rendessero disponibili nell’unità produttiva di cui appartenenza. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al presente capo è stata definita con l’accordo fine di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012prevenire i rischi connessi al lavoro. CCNL Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per i dipendenti da aziende contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche, anche se di durata inferiore a 7 mesi: 1. lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; 2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del Terziario della Distribuzione normale portafoglio ordini; 3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni; 4. attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa il numero dei Servizi minato lavoratori con contratto a tempo determinato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi presso l’azienda non può superare il: - 10% per aziende fino a 70 dipendenti; - 5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti. Le frazioni saranno arrotondate all’unità superiore. Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale. La fase di avvio di nuove attività di cui all’artalla lettera a), comma 7 dell’art. 7610 del decreto legislativo n. 368/2001 è di 12 mesi, per sostituzione ed è riferita all’inizio di lavoratori assenti attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con diritto D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto nonché cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova. In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla scadenza prevista - ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli articoli 90, 100 e 111 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste per i lavoratori con qualifica di operaio dall’art. 90, che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello e in due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello. Ferma restando la stipula disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di contratti lavoro con contratto a tempo deter- minato determinato si applica il principio di sostegno all’occupazione non discriminazione di cui all’art. 79 6 del presente CCNLDecreto Legislativo n. 368 del 6.9.2001. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti Non è consentita in ogni caso assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la stipulazione propria attività con contratto di contratti a tempo determinato lavoro subordinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più un periodo complessivo di quindici e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso almeno 9 mesi nell’arco dei 2 anni antecedenti la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le dispo- sizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutivedata della nuova assunzione.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo

Contratto a tempo determinato. Le Parti convengono parti si richiamano all’accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 in cui si prevede che l’utilizzo complessivo i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di tutte lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore tessile abbigliamento, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati. L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui sono specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati. Su richiesta, l’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeter- 10 La disciplina indeterminato che si rendessero disponibili nell’unità produttiva di cui appartenenza. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al presente capo è stata definita con l’accordo fine di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012prevenire i rischi connessi al lavoro. CCNL Come previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, per i dipendenti da aziende contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche, anche se di durata inferiore a 7 mesi: 1. lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; 2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del Terziario della Distribuzione normale portafoglio ordini; 3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni; 4. attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa il numero dei Servizi minato lavoratori con contratto a tempo determinato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi presso l’azienda non può superare il: - 10% per aziende fino a 70 dipendenti; - 5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti. Le frazioni saranno arrotondate all’unità superiore. Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale. La fase di avvio di nuove attività di cui all’artalla lettera a), comma 7 dell’art. 7610 del decreto legislativo n. 368/2001 è di 12 mesi, per sostituzione ed è riferita all’inizio di lavoratori assenti attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con diritto D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto nonché cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova. In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla scadenza prevista - ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli articoli 94, 102 e 112 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste per i lavoratori con qualifica di operaio dall’art. 94, che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello e in due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello. Ferma restando la stipula disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di contratti lavoro con contratto a tempo deter- minato determinato si applica il principio di sostegno all’occupazione non discriminazione di cui all’art. 79 6 del presente CCNL. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipen- denti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e sommini- strazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso Decreto Legislativo n. 368 del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeter- minato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le dispo- sizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive6.9.2001.

Appears in 1 contract

Samples: Contract