CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE
AIRDOLOMITI
ASSISTENTI DI VOLO Pag. 2
PILOTI…………………………………...………………Pag. 49
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI ASSISTENTI DI VOLO ALLE DIPENDENZE DELLA COMPAGNIA DI TRASPORTO AEREO
AIR DOLOMITI S.P.A. Linee Aeree Regionali Europea
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER IL PERSONALE DI CONDOTTA DIPENDENTE DELLA COMPAGNIA DI TRASPORTO AEREO
AIR DOLOMITI S.P.A. Linee Aeree Regionali Europee
STIPULATO TRA
LA DIREZIONE DI AIR DOLOMITI
E
LA R.S.A. VC/ANPAC
E
LA R.S.A. DEI PILOTI AIR DOLOMITI UGL
DECORRENZA 1 GENNAIO 2007
In data si sono incontrate la Società AIR DOLOMITI Linee Aeree Regionali S.P.A. Linee Aeree Regionali Europee, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. , assistita dall’Unione degli Industriali di Verona, | |||||||
rappresentata dal sig. ; | |||||||
la | rappresentanza | LUFTHANSA | , | in | persona | del | sig. |
, da un lato,
e
persona del Com.te ;
, la rispettiva R.S.A. AIR DOLOMITI VC/ANPAC, in
Com.te
del
persona
in
ANPAC
Sindacale
l’Associazione
e la R.S.A. dei Piloti AIR DOLOMITI UGL, assistita da UGL in persona del Pilota
per sottoscrivere le Appendici del Contratto Collettivo di Lavoro, da applicare al Personale di Condotta dipendente.
LUFTHANSA A.G.
Linee Aeree Regionali Europee
Rappresentanza
Air Dolomiti S.P.A.
VC/ANPAC
Rappresentanza
VC/ANPAC
UGL TRAPORTO AEREO
Rappresentanza
UGL Piloti
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della Provincia di Verona
INDICE
PREAMBOLO
ARTICOLO TITOLO PAGINA
PREMESSA 5
1, STRUTTURA E VALIDITA’ DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 6
2, APPLICABILITA’ DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 8
3, PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO 10
PARTE NORMATIVA
ARTICOLO TITOLO PAGINA
4, DIRITTI E DOVERI GENERALI 12
5, ASSUNZIONE 12
6, PERIODO DI PROVA 14
7, PREAVVISO, DIMISSIONI E LICENZIAMENTO 15
8, CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 16
9, CONTRATTO A TEMPO PARZIALE 16
10, LICENZIAMENTI INDIVIDUALI, REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO 17
11, MANSIONI 17
12, LISTA DI ANZIANITÀ 18
13, QUALIFICHE E GRADI 18
14, PASSAGGIO DI QUALIFICA E GRADO 19
15, CORSI COMANDO 19
16, ORARIO DI LAVORO E TEMPO DI SERVIZIO 22
17, TURNI 23
18, RISERVA 24
19, RIPOSI 25
20, FERIE 28
21, MALATTIA ED INFORTUNIO 29
22, ASPETTATIVA 31
23, CONGEDO MATRIMONIALE 32
24, CONGEDO PARENTALE 32
25, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 32
26, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 34
27, TRASFERIMENTI 35
28, SERVIZIO MILITARE 35
29, DONNE PILOTA, PARI OPPORTUNITÀ 35
30, ABILITAZIONI E LICENZE 36
31, RESPONSABILITÀ CIVILE O PENALE 36
32, N.A.
PARTE ECONOMICA
ARTICOLO TITOLO PAGINA
33, PRINCIPI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO 39
34, INQUADRAMENTO E POSIZIONE RETRIBUTIVA 39
35, MINIMI TABELLARI 40
36, INDENNITÀ DI VOLO 41
37, AUMENTI PERIODOCO PER MAGGIORE ANZIANITÀ 45
38, RIVALUTAZIONE ISTAT 48
39, TREDICESIMA MENSILITÀ 48
40, INDENNITÀ PRESENZA VOLO ESTIVA 49
41, TRATTAMENTO DI MISSIONE 49
42, DIARIE 50
43, RETRIBUZIONE DEI RIPOSI NON GODUTI 51
44, INDENNITÀ PER PARTICOLARI MANSIONI,SUPERVISIONE ED ADDESTRAMENTO 52
45, | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 52 |
46, | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE | 52 |
47, | XXXX PER PASSAGGIO MACCHINA | 52 |
APPENDICI | ||
APPENDICE | TITOLO | PAGINA |
APPENDICE 1, | BASI LIGHT E MG PERIFERICI | 55 |
APPENDICE 2, | BIDDING | 67 |
APPENDICE 3, | ASSICURAZIONI | 58 |
APPENDICE 4, | ASSISTENZA SANITARIA AI PILOTI | 60 |
APPENDICE 5, | ALBERGHI | 61 |
APPENDICE 6, | PASTI CREWS | 62 |
APPENDICE 7, | DIVISE E BAGAGLI | 63 |
APPENDICE 8, | CRITERI ASSEGAZIONE FERIE | 65 |
PREMESSA
Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) non rappresenta solo lo strumento principale attraverso il quale viene regolato il rapporto di lavoro tra la Compagnia e il Personale di Condotta ma anche un programma di lavoro comune che tenda a garantire la possibilità di un più agevole conseguimento degli obiettivi aziendali, favorendo la condivisione e lo scambio tra la Compagnia e con tutto il Personale di Condotta.
A tale scopo esso promuove la cooperazione e collaborazione tra Compagnia e Personale di Condotta (per il tramite delle R.S.A.), naturalmente ed ovviamente nel rispetto dei singoli ruoli, al fine di creare quella sinergia delle risorse, indispensabile per consentire ad Air Dolomiti di rispondere, in maniera efficace e produttiva, nel contesto del Gruppo Lufthansa, alle sfide evolutive lanciate dal mercato aereo.
Per perseguire tutto questo le Parti concordano di impegnarsi per garantire:
- La massima uniformità, per quanto possibile, nel trattamento normativo ed economico tra il Personale di condotta facente capo ad Air Dolomiti S.P.A. e quella del Gruppo Lufthansa di appartenenza;
- La massima attenzione a tutto ciò che attiene la formazione professionale e la massima e giusta valorizzazione delle risorse umane interne, che da sempre contribuiscono al buon andamento delle operazioni sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista della qualità commerciale e dell'immagine di Compagnia;
- La massima competenza nella gestione, organizzazione e valutazione per un’ottimale impiego delle Risorse Umane;
- La massima trasparenza e onestà nei rapporti tra la Compagnia e il Personale di Condotta;
- La particolare e rispettosa attenzione alla qualità della vita a cui il Personale di Condotta è sottoposto durante le ore operative come di quelle di riposo condizionato
- Porre una adeguata attenzione alla produttività intesa quale parametro principale di efficienza da perseguire attraverso la massima flessibilità reciproca per poter rispondere in modo immediato alle mutevoli esigenze di un mercato fortemente competitivo e alle logiche strategico – organizzative di appartenenza al gruppo Lufthansa.
Agli scopi di cui sopra le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di approfondire strategie, obbiettivi e prospettive aziendali, qualità e sicurezza dei servizi forniti dalla compagnia, riflessi sulle condizioni di lavoro e professionali del personale anche dopo la fase di mera contrattazione e sottoscrizione del presente CCL, favorendo incontri bilaterali programmati e/o ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
Per quanto sopra descritto le Parti Stipulanti concordano che l’intera “Premessa” forma parte integrante del presente CCL.
ARTICOLO 1, DEFINIZIONI, STRUTTURA E VALIDITA’ DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
1.1 Le seguenti definizioni avranno il significato qui riportato sia che siano utilizzate al singolare che al plurale:
- AD/PNT: il personale di condotta della compagnia;
- Anzianità Aziendale di Compagnia: l’anzianità aziendale che decorre per tutti
gli AD/PNT dalla data di assunzione nella Compagnia;
- Anzianità Aziendale nel Ruolo: l’anzianità aziendale che decorre per tutti i
non comandanti (Piloti e Piloti in Doppia Scale Parametrale) dalla data di assunzione e per i Comandanti dal primo giorno successivo al positivo superamento dell’esame finale “final check” del corso comando;
- CCL: il presente contratto collettivo aziendale;
- Compagnia: la società Air Dolomiti S.P.A., LARE;
- Effettuazione: attività di gestione e/o riprogrammazione del turno, effettuata dopo la pubblicazione dei turni e dovuta a cause impreviste ed imprevedibili;
- Final Check: inteso come controllo finale al simulatore ovvero in linea quale dei due viene svolto per ultimo, prima della assegnazione delle funzioni di Comandante;
- Lista di Avvio al Corso Comando: è la lista basata sull’Anzianità Aziendale di
Compagnia corretta tenendo conto dei requisiti maturati dall’AD/PNT secondo quanto previsto dall’O.M. e dal presente CCL;
- “Main base”: indica come unica sede di lavoro, l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx Villafranca di Verona;
- Parti: le parti del contratto individuale di lavoro, ovvero la Compagnia e il singolo lavoratore del AD/PNT;
- Parti Stipulanti: le parti che hanno stipulato e sottoscritto il presente accordo;
- Pianificazione: attività che include le determinazioni per l’impiego del navigante, fino alla pubblicazione dei turni;
- PNT: il personale di condotta generico;
- Retribuzione Minima Garantita: la retribuzione costituita dal Minimo
Tabellare e dall’Indennità di Volo Minima Garantita entrambe calcolati in base all’Anzianità Aziendale nel Ruolo oltre ad altre ed eventuali;
- R.S.A.: la Rappresentanza Sindacale Aziendale che ha sottoscritto il presente contratto collettivo aziendale.
1.2 Il presente contratto collettivo di lavoro costituisce una normazione unitaria e inscindibile, che disciplina il rapporto di lavoro tra la Compagnia e gli AD/PNT.
Il presente CCL viene semplificato su tre parti distinte, come di seguito specificato.
a. Parte “Normativa”, alla quale fa riferimento tutto ciò che attiene in generale agli articoli di carattere normativo, oltre ad una formale elencazione dei “Diritti e Doveri” ai quali devono attenersi sia la Compagnia che gli AD/PNT.
b. Parte “Economica”, alla quale fa riferimento tutto ciò che attiene agli articoli di natura finanziaria ed economica in generale, nonché la descrizione degli emolumenti spettanti all’AD/PNT.
c. Le “Appendici”, che trattano la trascrizione di disposizioni, oltre a concessioni di carattere generale inerenti l’attività professionale e lo status specifico dei AD/PNT.
1.3 La decorrenza e scadenza del presente contratto sono suddivise come di seguito riportato.
a. La parte “Normativa” avrà validità a partire dal 1° gennaio 2007 per tre (3) anni fino al 31 dicembre 2009.
b. La parte “Economica”, avrà validità a partire dal 1° gennaio 2007 per due (2) anni e mezzo fino al 31 dicembre 2008.
Nello specifico e contingente caso dell’attuale momento storico aziendale di rinnovo della flotta, il termine del 31 dicembre 2009 viene eccezionalmente posticipato 31 dicembre 2010. non è chiaro
c. Le “Appendici”, pur avendo decorrenza anch’esse dalla data del 1 Gennaio 2007, non hanno un termine di scadenza in virtù degli argomenti in esse contenuti, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3.3.
1.4 Successivamente alla disdetta da parte di una o più delle Parti Stipulanti, di una o di entrambe le parti “Normativa” e/o “Economica” la stessa/e parte/i continuerà/anno a rimanere in vigore in ogni sua/loro parte ed istituto fino alla stipula di un nuovo accordo tra le Parti Stipulanti, relativo alla parte/i stessa/e.
ARTICOLO 2, APPLICABILITA’ DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
2.1 Il CCL si applica a tutti gli AD/PNT e regola il rapporto di lavoro tra la Compagnia e l’AD/PNT già assunto alla data della sua sottoscrizione ed a quello assunto successivamente a tale data.
2.2 Il CCL, in ottemperanza al disposto dell’art. 35, terzo comma, della Legge 20 maggio 1970, n° 300, applica i principi dello Statuto dei Lavoratori, vengono inoltre garantiti i diritti di seguito riportati.
a. Assemblea in azienda
Le RSA stipulanti possono indire fuori dall’orario di alvoro, nei locali aziendali adibiti a tale scopo, assemblee sindacali rivolte all’AD/PNT, che sia libero dal servizio. Le RSA sono tenute a presentare all’Azienda, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data di convocazione dell’assemblea stessa, il giorno prefissato per lo svolgimento della stessa, gli argomenti posti all’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti esterni del sindacato che ha costituto la rappresentanza sindacale aziendale.
L’ODG dovrà riguardare argomenti di diretto interesse per l’AD/PNT, inerenti la disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro e delle istituzioni sociali ed assistenziali che ad esso riferiscono.
Compete all’associazione sindacale di categoria di curare il corretto andamento delle assemblee, sia per quanto concerne le modalità di svolgimento, sia per quanto riguarda gli argomenti trattati che dovranno corrispondere a quanto sopra menzionato.
La data, l’ora e il luogo dell’assemblea dovranno essere concordate con la Direzione aziendale, tenuto conto della disponibilità dei locali utilizzati o di eventuali esigenze aziendali tecnico-operative.
La concessione dei locali per assemblee, non potrà comunque superare il
numero di 12 riunioni all’anno, frazionate in un numero di riunioni non superiore a 4 per argomento.
b. Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall’art 25 della legge 20 maggio 1970 n°300.
c. I permessi sindacali
I permessi giornalieri retribuiti spettanti alla R.S.A. degli AD/PNT, indipendentemente dal numero delle stesse presenti in Compagnia, viene fissato nel numero globale di dodici permessi all’anno per ciascuna R.S.A..
I permessi di cui sopra, possono essere richiesti al solo scopo di effettuare attività sindacale.
Tali permessi dovranno essere richiesti in forma scritta alla Compagnia almeno 15 giorni prima tramite la propria RSA.
La concessione di permessi sindacali non darà atto a trattenute di ordine salariale e verrà retribuito con una indennità pari al valore di una diaria nazionale intera.
Non rientrano nel montante annuale di cui al punto precedente i permessi concessi a seguito di richiesta di incontro da parte della Compagnia o attribuiti dalla stessa per permettere lo svolgersi di attività sindacale.
In questi casi i permessi verranno considerati come “Ufficio” e rientreranno in quella tipologia retributiva.
d. Garanzia sulle prestazioni indispensabili
Vengono recepite le disposizioni di cui alla legge n°146/90 con le modifiche ed integrazioni apportate dalla successiva legge 83 dell’11 aprile 2000.
2.3 Le Parti Stipulanti si danno reciprocamente atto che i contenuti economico-normativi del CCL sono strettamente correlati al quadro legislativo/regolamentare, attualmente vigente, per ciò che concerne l’impiego del personale navigante.
In caso di modifiche del predetto quadro legislativo/regolamentare e/o l’introduzione di una nuova legislazione/regolamentazione, le Parti Stipulanti concordano sulla necessità di procedere congiuntamente ad una eventuale revisione di quegli articoli dell’impianto contrattuale che potrebbero comportare oneri e/o penalizzazione attualmente non previsti per entrambe o una singola delle Parti Stipulanti.
2.4 Le Parti Stipulanti si danno reciprocamente atto che i contenuti economico-normativi del presente CCL sono strettamente correlati alla tipologia dei velivoli ATR 45/72 e BAE 146, attualmente impiegati in Compagnia.
In caso di cambio e/o l’introduzione di nuovi velivoli le Parti Stipulanti concordano sulla necessità di procedere congiuntamente ad una eventuale revisione di quegli articoli dell’impianto contrattuale che potrebbero comportare oneri attualmente non previsti e/o penalizzanti per entrambe o una singola delle Parti Stipulanti.
In particolare, con l’introduzione in linea di velivoli con 100 o più posti le Parti Stipulanti procederanno alla revisione dell’impianto contrattuale per gli articoli di interesse con particolare riferimento alla revisione dell’articolo 5 (Assunzione).
2.5 Il CCL, le cui disposizioni sono correlate ed inscindibili tra loro nell’ambito di ciascun istituto, sostituisce integralmente, a far data dal 01 gennaio 2007per le materie dallo
stesso regolate, il precedente CCL scaduto il 31dicembre .2006 abrogandolo in toto, gli eventuali regolamenti di Compagnia, qualora contrastanti e gli accordi precedentemente stipulati tra le Parti.
2.6 Il presente CCL, per le materie e norme dallo stesso regolate, si intende prevalente rispetto all’OM, che pertanto deve recepire in modo complessivo, aggiornato ed esaustivo tutte le disposizioni contrattuali.
ARTICOLO 3, PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO
3.1 Le Parti Stipulanti il CCL, in considerazione dell’interesse dell’utenza ed al fine di migliorare le relazioni sindacali, si impegnano al rispetto della procedura prevista nel presente articolo.
3.2 Le Parti Stipulanti potranno, anche disgiuntamente, dare disdetta della parte “Normativa” e/o di quella “Economica” contenuta nel presente Contratto, minimo 90 giorni calendariali prima della relativa naturale scadenza.
In assenza di disdetta entro il predetto termine, il CCL per la parte “Normativa” e/o “Economica” si intenderà prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti Stipulanti non dia disdetta minimo 90 giorni calendariali, prima della scadenza dell’anno di proroga.
Successivamente alla disdetta, il CCL resterà in vigore in ogni sua parte, “Normativa” e/o “Economica”, ed istituto sino alla sottoscrizione di un nuovo CCL.
3.3 Le Parti Stipulanti potranno, anche disgiuntamente, richiedere modifiche e/o abrogazione in toto o anche parziale di una singola o più “Appendici”, motivandone le ragioni, dandone la disdetta con un preavviso di 30 giorni calendariali.
Le modifiche e/o abrogazioni richieste verranno negoziate dalle Parti Stipulanti e le eventuali conseguenti modificazioni e/o abrogazioni saranno tradotti in un accordo che sarà inserito quale parte integrante del CCL nelle “Appendici” e ne seguirà la naturale scadenza.
Successivamente alla disdetta le Appendici continueranno a rimanere in vigore in ogni loro istituto fino alla stipula del nuovo accordo che le modifichi o ne disponga l’espressa abrogazione. Una volta modificata una appendice non potrà essere disdettata nuovamente dalla stessa parte contrattuale per un periodo pari ad almeno 24 mesi.
3.4 Le Parti Stipulanti si impegnano a presentare le rispettive piattaforme contrattuali per il rinnovo del CCL in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa almeno un mese prima della scadenza.
3.5 Durante i tre mesi antecedenti e per due mesi successivi a detta scadenza e comunque per un arco temporale complessivo pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma per il rinnovo, le Associazioni Sindacali si asterranno dal ricorso ad azioni sindacali in relazione al rinnovo stesso.
3.6 Le Parti Stipulanti danno espressamente atto che tutte le modifiche al presente contratto diverranno efficaci ove approvate per iscritto dalla Compagnia e della
R.S.A., anche senza l’intervento delle altre Parti Stipulanti.
PARTE NORMATIVA
ARTICOLO 4, DIRITTI E DOVERI GENERALI
4.1. I Diritti e i doveri dell’ AD/PNT iniziano dalla data di assunzione presso la Compagnia e terminano con le dimissioni del relativo AD/PNT fatti salvi quei diritti e doveri destinati a procrastinarsi oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.
4.2. Le Parti sono tenute all’osservanza, oltre che del CCL, del “Codice Etico” e dell’Operation Manual (OM) di Air Dolomiti S.p.A., delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
L’AD/PNT ha l’obbligo di prestare la sua opera al meglio tenendo una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità, senza causare colpevolmente dei ritardi nello svolgimento delle proprie mansioni, tutelando gli interessi della Compagnia e fornendo una attiva collaborazione, osservando le direttive della Compagnia, richiamata al punto 4.2 del CCL.
4.3. L’AD/PNT si impegna a svolgere l’attività professionale in modo esclusivo per la Compagnia.
Qualunque deroga deve essere espressamente autorizzata dalla Compagnia.
4.4. E’ obiettivo primario delle Parti Stipulanti garantire che tutte le valutazioni e/o provvedimenti adottati nei confronti del singolo AD/PNT avvengano con la massima trasparenza possibile.
L’AD/PNT avrà sempre diritto di accedere alla propria documentazione e di richiederne, a proprie spese, copia alla Compagnia.
ARTICOLO 5, ASSUNZIONE
5.1 L’assunzione di AD/PNT dovrà avvenire alle condizioni stabilite nel presente contratto.
5.2 L’assunzione di un AD/PNT sarà effettuata in conformità alle disposizioni di legge, al CCL e ai regolamenti vigenti.
La data di assunzione quale AD/PNT, determina l’inserimento nella lista di Anzianità di Compagnia.
5.3 Anche ai sensi dell’art. 904 del Codice della Navigazione, del D.Lgs. n. 152 del 1997 e D.Lgs. 181 del 2000, all’atto dell’assunzione la Compagnia dovrà consegnare all’AD/PNT una lettera di assunzione contenente quanto di seguito riportato.
a. l’identità delle parti, Compagnia e AD/PNT (nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio);
b. il contratto collettivo applicabile, di cui dovrà essere consegnata una copia;
c. la sede di lavoro;
d. la data di inizio del rapporto di lavoro: tale data verrà considerata come la data di assunzione anche ai fini dell’Anzianità di Compagnia;
e. la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
f. la durata del periodo di prova, se previsto; qualora non evidenziato, l’assunzione si intende effettuata senza previsione del periodo di prova;
g. il grado e la qualifica assegnata ai sensi del CCL;
h. l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione dei termini di pagamento;
i. l’importo iniziale del mancato preavviso, le eventuali penali, con l’indicazione dei periodi massimi di pagamento.
j. i dati della registrazione effettuata nel libro matricola;
Per quelle informazioni già previste contratto dal CCL , la Compagnia, nella predetta dichiarazione lettera di assunzione, potrà fare diretto rinvio alle norme di tale contratto specificando la norma richiamata.
La lettera di assunzione dovrà essere restituita in copia alla Compagnia da parte dell’AD/PNT, dopo debita sottoscrizione per ricevuta ed accettazione del contenuto.
5.4 L’AD/PNT è tenuto a consegnare tempestivamente alla Compagnia, ufficio personale, i documenti richiesti all’atto dell’assunzione ed ogni altra informazione e documentazione che potrà avere riflessi sul rapporto di lavoro.
La Società farà riferimento al domicilio comunicato per inviare ogni comunicazione scritta che non possa essere trasmessa tramite altri strumenti di comunicazione aziendale.
L’AD/PNT comunicherà per iscritto alla Compagnia ogni eventuale cambio di residenza e/o variazione del proprio nucleo famigliare nonché numero telefonico.
Le comunicazioni si intendono validamente effettuate al domicilio indicato.
Eventuali svantaggi derivanti da una colposa ritardata comunicazione sono a carico dell’AD/PNT.
5.5 L’assunzione di un AD/PNT dovrà avvenire sulla linea ATR.
Alla eventuale dismissione della linea ATR le parti concorderanno nuovamente la linea di destinazione dei nuovi assunti.
5.6 Il nuovo AD/PNT entrerà a far parte della Compagnia con la qualifica di Pilota di 2^ in doppia scala parametrale (DSP) sul velivolo ATR.
5.7 L’assunzione diretta di Comandanti a tempo indeterminato non è possibile.
5.8 Nel caso di assunzioni di AD/PNT a tempo indeterminato di nazionalità/madre lingua non italiana, gli stessi dovranno essere in possesso delle abilitazioni e “type rating” previsti dalla normativa “JAR”.
5.9 Al momento dell’assunzione tutti i candidati dovranno dimostrare la conoscenza
parlata e scritta della lingua italiana secondo una adeguata procedura di verifica.
Nota esplicativa
Questa regola non si applica ai PNT del Gruppo LH qualora vengano assegnati alla Compagnia velivoli da 100 o più posti, nel qual caso la regola stessa sarà rivista e ridiscussa secondo quanto previsto all’articolo 2.4. Non c’è clausola di reciprocità.
5.10 Nessuno può essere assunto senza l’iscrizione all’E.N.G.A.
5.11 All’atto dell’assunzione verrà consegnata all’AD/PNT copia del CCL e verrà fornita dettagliata informativa, circa le condizioni per l’adesione alla cassa di previdenza complementare di categoria e sulle coperture assicurative.
5.12 Tutta la manualistica professionale sarà scritta in inglese, così come le comunicazioni operative agli AD/PNT.
5.13 L’assunzione di un AD/PNT potrà avvenire anche con un Contratto a tempo determinato e/o su una linea diversa da quella ATR, solo dopo accordi scritti e siglati con le RRSSAA.
In tal caso il rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di legge in materia e dalle norme del CCL in quanto applicabili.
ARTICOLO 6, PERIODO DI PROVA
6.1 La durata del periodo di prova non può essere superiore a 6 (sei) mesi e deve essere chiaramente indicata dalla lettera d’assunzione.
In assenza di espressa indicazione il Contratto Individuale di Xxxxxx si intenderà stipulato senza fissazione di un periodo di prova.
Fatto salvo interruzioni di cui all’articolo 6.7, dovute a cause di servizio o di forza maggiore, non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
6.2 Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del CCL.
6.3 Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto può avere luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso né indennità.
Il recesso deve comunque avvenire con comunicazione scritta.
6.4 Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova avvenga per dimissioni, la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
6.5 Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova avvenga per licenziamento la retribuzione è corrisposta sino alla fine del mese in cui è stata notificata la risoluzione del rapporto di lavoro.
6.6 Qualora alla scadenza del periodo di prova la Compagnia non proceda alla risoluzione del rapporto, l’assunzione si intenderà confermata d’ufficio.
6.7 Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il periodo di prova verrà sospeso per un periodo massimo complessivo di 6 (sei) mesi.
Durante il periodo di sospensione l’AD/PNT ha diritto comunque al trattamento economico di malattia e infortunio come previsto nell’articolo 22.
L’AD/PNT sarà ammesso a completare il periodo di prova solo qualora la ripresa del servizio si verifichi entro il suddetto periodo massimo di sospensione.
Superati i predetti limiti temporali sarà facoltà della Compagnia procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Il trattamento economico dovuto spettante da CCL fino alla data di scadenza del periodo di prova.
ARTICOLO 7, PREAVVISO, DIMISSIONI E LICENZIAMENTO
7.1 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto (per le dimissioni dell’AD/PNT o per decisione unilaterale della Compagnia), superato il periodo di prova, da una delle due Parti contraenti, purché questa ne dia regolare preavviso all’altra, osservando le modalità di cui ai punti seguenti.
a. Il licenziamento dell’AD/PNT può avvenire esclusivamente sulla base delle normative in vigore e secondo quanto stabilito nell’articolo 10.
b. Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati dalle parti interessate per il tramite di lettera A/R o utilizzando altra forma legalmente riconosciuta, come atto ufficiale, dalla vigente legislazione Italiana.
c. In caso di dimissioni di AD/PNT verrà richiesto, fino a quattro (4) anni di anzianità di servizio, il rispetto di un periodo di preavviso minimo di 120 giorni.
A decorrere dalla scadenza del quarto anno, ovvero dopo la scadenza del 48° dall’assunzione, tale periodo si ridurrà di uno (1) un giorno per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici (15) giorni di servizio prestato dopo la predetta scadenza, fino a un periodo di preavviso minimo di 90 giorni.
Esempio
Un AD/PNT con un’anzianità di 5 anni 6 mesi e 17 giorni, sarà tenuto ad un preavviso pari a 101 giorni, ovvero 120 - 12 – 6 – 1 = 101 giorni.
d. In caso di licenziamento di un AD/PNT il tempo di preavviso sarà in ogni caso di 120 giorni.
7.2 I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e la normale retribuzione mensile viene corrisposta fino al 15 del mese quando la disdetta è data nella prima quindicina e fino alla fine del mese quando la disdetta è data nella seconda quindicina del mese.
7.3 Il preavviso non deve essere osservato quando l’altra parte abbia dato giusta causa alla risoluzione immediata per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro secondo quanto previsto anche dall’articolo 25 “Provvedimenti disciplinari”.
7.4 Qualora una delle parti risolva il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso e senza giusta causa, i termini stessi devono essere sostituiti, per il periodo residuo del mancato preavviso, da una indennità pari alla Retribuzione Minima Garantita (minimo tabellare conglobato, Indennità di Volo minima garantita, ratei della tredicesima mensilità e dell’indennità operativa) che l’AD/PNT avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso residuo.
7.5 Durante il periodo di preavviso, eccetto nel caso di dimissioni presentate dall’AD/PNT, la Compagnia è tenuta ad accordare all’AD/PNT un numero sufficiente di permessi al fine di consentirgli la ricerca di altra occupazione.
ARTICOLO 8, CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
8.1 Le Parti Stipulanti concordano che la valorizzazione delle risorse interne, da parte della Compagnia, deve avere la massima priorità, rappresentando la migliore politica in termini di impiego delle risorse umane in quanto la progressione ottimale, in termini di professionalità, può avvenire solo ed unicamente dopo lunga e maturata esperienza nello stesso contesto lavorativo.
Ciò premesso si potranno verificare casi e situazioni particolari e contingenti ove la Compagnia necessita di dover attingere direttamente al mercato esterno per l’utilizzo di AD/PNT. per un tempo ritenuto necessario ma comunque definito.
In questo contesto l’assunzione di un AD/PNT, che dovrà essere motivata da comprovate esigenze tecniche, produttive, organizzative e/o sostitutive, potrà avvenire anche con prefissione di termine purché:
- venga convocata la R.S.A. per discutere le ragioni, i termini di tale assunzione e venga raggiunto un accordo a proposito;
- nel caso di accordo il rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di legge in materia, ivi incluso l’art. 2 del D.Lgs. 368/2001 e successive modifiche e dalle norme del presente CCL;
- nel caso di mancato accordo, la Compagnia non potrà procedere unilateralmente all’assunzione di PNT a tempo determinato.
8.2 Escluso dal precedente articolo 8.1 è il caso dell’assunzione del personale di condotta a tempo determinato di PNT con meno di 1.500 ore di volo inserito nel processo aziendale di conseguimento del “type rating” su velivolo ATR e conseguente esperienza in linea per un periodo predeterminato massimo di un anno. Il numero massimo di tale tipologia di PNT non può in ogni caso essere superiore al 10% del numero complessivo dei F/O e piloti.
ARTICOLO 9, CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
9.1 La Compagnia non può assumere direttamente personale a tempo parziale.
9.2 L’AD/PNT a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato, può fare richiesta di passaggio a tempo parziale.
La Compagnia valuterà e potrà accogliere le varie richieste sulla base di una graduatoria concordata con la R.S.A, che terrà conto dell’anzianità aziendale, della priorità nella richiesta e dei carichi familiari.
Il totale massimo consentito dei contratti a tempo parziale è del 25% del totale degli AD/PNT in servizio a tempo pieno e indeterminato, alla data del 01 gennaio dell’anno al quale si riferisce la trasformazione in tempo parziale.
9.3 Il lavoro a tempo parziale può essere effettuato anche in forma ciclica e cioè per periodi di lavoro alternati con periodi di non lavoro.
9.4 Nei periodi di lavoro sono applicati tutti i limiti previsti dal presente contratto nonché tutta la parte normativa ed economica.
Durante i periodi di non lavoro non viene corrisposta alcuna retribuzione e resta interrotto il decorso di ogni altro istituto contrattuale.
9.5 L’AD/PNT a tempo parziale potrà chiedere nuovamente il passaggio a tempo pieno. La domanda sarà valutata dalla Compagnia secondo le proprie esigenze organizzative.
L’AD/PNT che chiede di rientrare a tempo pieno ha priorità sulla eventuale assunzione di un PNT a tempo indeterminato/determinato.
9.6 La durata dei periodi e le modalità di effettuazione del lavoro a tempo parziale sono determinate e decise dalla Compagnia a seconda delle esigenze di servizio di comune accordo con le RR.SS.AA..
Le Parti Stipulanti pertanto si danno atto entro 12 mesi dalla firma del presente Contratto di definire le modalità contrattuali per introdurre una o più tipologie di lavoro a tempo parziale.
ARTICOLO 10, LICENZIAMENTI INDIVIDUALI, REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO
10.1 Il licenziamento dell’AD/PNT non può avvenire se non nei casi di cui alla legge 15 luglio 1966 n°604 e successive modifiche ed integrazioni, che si intendono integralmente richiamati.
ARTICOLO 11, MANSIONI
11.1 Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 905 del Codice della Navigazione, l’AD/PNT non è tenuto a prestare servizio diverso da quello per il quale è stato assunto. Tuttavia, a bordo, il Comandante dell'aeromobile nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti, purché non sia inadeguato alla loro categoria e al loro grado.
11.2 In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i componenti l'equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
11.3 L’AD/PNT è tenuto, laddove necessario, ad effettuare le piccole ispezioni di transito e il rifornimento carburante.
ARTICOLO 12, LISTA DI ANZIANITA’
12.1 La Lista di Anzianità di Compagnia del AD/PNT è stabilita esclusivamente in base all’Anzianità Aziendale di Compagnia e quindi in base alla data di assunzione, ed è stabilita indipendentemente dal ruolo di Comandante o Pilota.
12.2 La Lista di Anzianità di Compagnia è lo strumento attraverso il quale avverranno tutti i movimenti interni alla Compagnia.
Alla Lista di Anzianità di Compagnia si farà riferimento per le valutazioni inerenti l’avvio al corso comando, i passaggi macchina e per tutte le situazioni che si presenteranno e vedranno coinvolto l’AD/PNT, salvo che non sia espressamente derogato dal presente contratto.
12.3 L’AD/PNT che svolge le funzioni di comando sul velivolo ATR per la prima volta, garantirà un periodo di permanenza nella linea minimo di anni 3 (tre) dal “final check” prima di essere inserito nuovamente nella lista di anzianità per l’eventuale passaggio ad altro aeromobile in flotta.
12.4 Per eventuali passaggi macchina, l’AD/PNT che, dalla data del conseguimento dell’abilitazione in linea, non potrà garantire un periodo minimo di permanenza di 3 (tre) anni sull’eventuale nuovo aeromobile di impiego, sarà escluso dalla Lista di Anzianità di Compagnia.
Nel caso in cui l’aeromobile dove svolge le proprie funzioni sia dimesso, tale AD/PNT, se per effetto della sua età anagrafica non potrà garantire i tre anni di permanenza, verrà transitato sulla linea ATR. Il passaggio macchina esclude anche per i Corsi Comando? Occorre specificare.
12.5 La Lista di Anzianità di Compagnia deve essere pubblicata, aggiornata e resa direttamente e senza impedimenti consultabile su richiesta di ogni AD/PNT sia esponendola presso l’Ufficio del Personale di Verona che, con l’utilizzo della password personale resa accessibile anche in Entranet nella sezione “Personale”.
Nota a verbale
Viene recepito l’accordo del 26/04/2007 a prescindere dalla permanenza minima di tre anni dal “final check” del corso comando, dal Com.te Veracini in poi, decadrà tale vincolo e si procederà esclusivamente in lista di anzianità di Compagnia. Chiarire meglio.
ARTICOLO 13, QUALIFICHE E GRADI
13.1 Le qualifiche, ai fini retributivi, del AD/PNT sono le seguenti:
- Comandante;
- Pilota;
- Pilota doppia scala parametrale.
13.2 I gradi dell’AD/PNT sono i seguenti
- 1° Comandante: oltre 59 mesi dalla data del “final check”;
- Comandante: dalla data del “final check”;
- 1° Ufficiale: oltre i 59 mesi di Anzianità Aziendale di Compagnia;
- Copilota di 1^: da 13 a 59 mesi di Anzianità Aziendale di Compagnia;
- Copilota di 2^: da 0 a 12 mesi di Anzianità Aziendale di Compagnia.
ARTICOLO 14, PASSAGGIO DI QUALIFICA E GRADO
14.1 Al momento della sua assunzione in Compagnia all’AD/PNT sarà assegnato il grado di Copilota di 2^ e la qualifica di Pilota DSP.
14.2 All’AD/PNT sarà assegnata la qualifica di Pilota ed il grado di Copilota di 1^ con i relativi benefici economici:
- al termine del 12° mese di permanenza in DSP se all’atto dell’assunzione lo stesso aveva una esperienza di volo inferiore a 1500 ore;
- al termine del 6° mese di permanenza DSP se all’atto dell’assunzione lo stesso aveva una esperienza di volo pari o superiore a 1500 ore;
- al termine della abilitazione in linea se lo stesso all’atto dell’assunzione era già in possesso del “tipe rating” sul velivolo ATR.
14.3 Al termine del 59° mese al AD/PNT dall’assunzione, sarà assegnato il grado di Primo Ufficiale.
14.4 Il passaggio di qualifica da Pilota a Comandante avviene secondo le modalità previste all’articolo 15 del CCL.
14.5 Il Pilota addetto a disimpegnare funzioni di Comandante per un periodo complessivo di 6 mesi (180 giorni), anche se non continuativo, consegue di diritto la nomina a Comandante. Nell’ipotesi in cui tali funzioni vengano svolte senza interruzioni, la nomina a Comandante decorrerà a tutti gli effetti, dal giorno del conferimento delle funzioni stesse.
Nell’ipotesi invece di interruzioni per malattia o altra causa, la nomina a Comandante sarà retrodatata di 6 mesi dal momento della fine del periodo delle funzioni.
14.6 La Compagnia ha l’obbligo di comunicare per iscritto all’AD/PNT ogni passaggio di qualifica o grado.
14.7 La fruizione di periodi di aspettativa non retribuita comporterà il protrarsi dei termini utili al riconoscimento al passaggio di cui all’articolo 14.2 e 14.3.
ARTICOLO 15, CORSI COMANDO
15.1 Anche ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 1411 del 1967, il Comando è per la Compagnia una attribuzione fiduciaria e le norme alle quali la Compagnia farà riferimento per l’avvio ai corsi comando, sono unicamente le seguenti:
a. L’avvio al Corso Comando (CC) avverrà secondo l’ordine della Lista di Anzianità di Compagnia fatta salva la possibilità per la Compagnia di avviare al CC un AD/PNT a propria scelta dopo quattro che abbiano superato positivamente il final check del CC. Non vengono previste deroghe. Se il PHF intende, nella introduzione della macchina nuova porre diverse condizioni, allora è mwglio parlarne subito per dare regole chiare, o almeno lasciare aperta una porta ala ridiscussione.
b. La Compagnia provvederà a stilare una Lista di Avvio al CC basata su quanto disposto al punto a), finalizzata alla valutazione per l’avvio al corso comando, nella quale verranno inseriti tutti gli AD/PNT che presentano i requisiti riportati sull’OM parte “D” 2.2.10.
c. Per valutare ed individuare i candidati da avviare al CC, la Compagnia costituirà un’apposita Commissione formata da PHF, PHT e Capo Pilota della linea interessata.
La Commissione così formata analizzerà e valuterà il requisito fiduciario e professionale del candidato al CC previsto dal Codice della Navigazione e redigerà un verbale scritto nel quale verrà stabilita o meno la sua idoneità.
La Commissione prenderà in esame i candidati non appena entreranno nei primi 6 posti della lista di anzianità
d. Il predetto verbale sarà formalmente consegnato al candidato, interessato al CC, tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dalla sua stesura.
e. Il candidato che risulti idoneo, verrà avviato al CC nel rispetto delle procedure già previste nel CCL
f. Nel caso vengano individuate delle carenze, le stesse dovranno essere chiaramente verbalizzate e la Commissione, nel suddetto verbale indicherà e proporrà al candidato un percorso addestrativo e di verifica personalizzato e mirato che, sia con l’ausilio di istruttori o di incaricati di linea, sia con il metodo “self-study”, possa consentire al candidato stesso di colmare le lacune e di raggiungere, nel più breve tempo possibile, il livello addestrativo richiesto per l’avvio al CC.
Il percorso addestrativo avrà la durata massima di 3 mesi dopodiché il candidato inizierà il CC.
g. La Compagnia provvederà ad informare l’AD/PNT per iscritto della data di inizio del CC con un preavviso non inferiore a quindici (15) giorni.
h. Il candidato potrà rinunciare al CC per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia.
In tal caso egli sarà reinserito nella propria posizione nella lista di anzianità per una eventuale successiva valutazione dopo 6 (sei) mesi.
Due rinunce consecutive equivalgono al fallimento del CC.
i. L’AD/PNT potrà richiedere, per iscritto entro la data di inizio del CC, un rinvio dell’inizio del CC fino ad un massimo di 60 giorni successivi a tale data.
La Compagnia, sentite le esigenze personali, concorderà con l’interessato una nuova data di inizio che sarà comunicata per iscritto.
Il pilota manterrà in tale caso la propria posizione nella lista d’anzianità dei candidati.
Un secondo eventuale rinvio volontario sarà considerato a tutti gli effetti come una rinuncia al CC e trattato come indicato al punto “h”.
15.2 L’AD/PNT che non porterà a termine con successo il CC potrà accedere ad un nuovo CC dopo diciotto (18) mesi dal termine della valutazione negativa.
E’ fatto obbligo alla Compagnia di provvedere ad un periodo addestrativo supplementare per colmare le lacune evidenziate entro i tempi utili per l’ulteriore avvio al CC con le modalità indicate all’articolo 15.1 lettera “f”.
15.3 Ciascun AD/PNT ha diritto di accedere al corso di addestramento al comando per almeno due volte.
15.4 La partecipazione e il superamento del CC in Compagnia comporterà gli obblighi di cui all’art. 26, del presente Contratto.
Al pilota che avrà superato con esito positivo il “Final Check” del CC verrà assegnata la nomina di Comandante Facente Funzioni.
Tale funzione comporterà un periodo di prova nella qualifica e nelle mansioni di Comandante della durata massima di sei (6) mesi decorrenti dalla data del “Final Check” durante i quali l’AD/PNT sarà sottoposto ad un ulteriore serie di accertamenti di idoneità come di seguito specificati:
a. Un controllo denominato di “mezze funzioni”: allo scadere del terzo mese l’AD/PNT sarà sottoposto ad un simulatore di quattro (4) ore o, in alternativa, ad un controllo di linea della durata massima di quattro (4) giorni;
b. Un controllo denominato di “fine funzioni”: allo scadere del sesto mese l’AD/PNT sarà sottoposto ad un simulatore di quattro (4) ore e ad un controllo di linea della durata massima di quattro (4) giorni.
L’AD/PNT che superi positivamente i predetti controlli sarà confermato nella qualifica e nelle funzioni di Comandante.
Ove il controllo di “fine funzioni” non venga espletato nel termine di sei (6) mesi decorrenti dalla data del “Final Check” l’AD/PNT si intenderà comunque confermato a tutti gli effetti nella qualifica e nella funzione di Comandante.
15.5 La Compagnia, osservando la lista di avvio al CC, ha la possibilità di abilitare dei Comandanti oltre le normali esigenze denominati “StBy Capitan” che, completato il corso comando positivamente, continueranno ad essere impiegati con il grado di 1° Ufficiale e nel ruolo di pilota, fino al momento dell’inizio delle funzioni da Comandante.
L’abilitazione in qualità di “StBy Capitan” è subordinata alla accettazione da parte dell’AD/PNT interessato il quale si impegna ad accettare la retribuzione e i diritti del
ruolo per il quale continuerà a svolgere attualmente le funzioni.
Conseguentemente per il periodo di permanenza in qualità di “Stby Capitan” l’ultimo capoverso dell’articolo 15.4 rimane sospeso fino all’inizio delle funzioni.
La partecipazione al CC in Compagnia comporterà, in caso di superamento, gli obblighi di cui all’art. 26, del presente Contratto.
L’inizio funzioni quando richiesto avverrà secondo la lista di anzianità e una volta iniziate le funzioni allo “stby capitan” si applicherà quanto previsto all’art.14.6 e per il tempo residuo quanto previsto all’at. 26 del presente CCL.
Prima dell’inizio funzioni in qualità di Comandante lo “Stby Captain” sarà sottoposto ad un periodo di ri-addestramento al posto di sinistra stabilito dal PHT in funzione del periodo totale di permanenza nella posizione di “Stby Captain.
15.6 Eventuali particolari situazioni e/o esigenze e/o necessità operative inerenti i corsi comando verranno valutate congiuntamente, su proposta di una delle Parti, tra il PHF e la RSA.
Eventuali deroghe a quanto previsto nel presente articolo 15 dovranno essere preventivamente concordate con le RRSSAA.
ARTICOLO 16, ORARIO DI LAVORO E TEMPO DI SERVIZIO
16.1 Stabilito che, conseguentemente ad una eventuale introduzione e/o modifica della normativa di riferimento europea/italiana, le parti applicheranno quanto previsto all’articolo 2.3, attualmente i riferimenti legislativi per l’orario di lavoro e il Tempo di Servizio dell’AD/PNT sono:
a. Decreto Legislativo del 19 Agosto 2005, n. 185 inerente l’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile.
b. ENAC-FTL, Regolamento sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per il personale navigante del 19 dicembre 2006.
16.2 Per il AD/PNT il Tempo di Servizio è il periodo trascorso dall’inizio alla fine dell’impiego disposto dalla Compagnia per qualsiasi attività lavorativa ed addestrativa del dipendente.
16.3 Sarà quindi considerato come Tempo di Servizio (FDS):
- Il tempo di riserva;
- Il tempo in cui l’AD/PNT è impegnato in attività di addestramento, formazione professionale, recurrent training di qualsiasi tipo, “type rating”, voli prova e controlli di qualsiasi genere;
- Il servizio di volo, cioè il tempo che intercorre tra il momento in cui l’AD/PNT deve presentarsi in aeroporto per i preparativi (compreso il briefing pre-volo o relativo a check e training flights), comunque non meno di 60 minuti prima dell’orario di “block off” del primo volo della giornata e 30 minuti dopo l’orario di “block on” dell’ultimo volo della giornata, comprensivo di eventuali trasferimenti via terra;
• se il servizio inizia con un trasferimento via aerea o via terra l’orario di inizio servizio sarà quello di presentazione 45 minuti prima della partenza se via aerea, 15 minuti se xxx xxxxx, xxxxx base di armamento o base light; nota che
l’attuale presentazione di 60 prima dei voli nasce dalla necessità di poter gestire eventuali pax stby, mentre i 30 prima del mg auto sono per poter avere comunque un margine per attivare riserve in caso di mancata presentazione. Se alla ditta va bene così, va bene anche a noi. Di certo però la gente non si presenterà 60 prima a meno che l’inizio servizio sia contestuale.
• se il servizio si conclude con un trasferimento via aerea o via terra l’orario di fine servizio sarà quello di arrivo a destinazione nella base di armamento o base light;
- Qualora la giornata lavorativa preveda solamente trasferimenti, il Tempo di Servizio sarà quello intercorso dall’orario di presentazione (45 minuti prima della partenza se via aerea, 15 minuti se via terra), fino all’orario di arrivo a destinazione (posizionamento).
- In caso di assegnazione all’AD/PNT di successivi compiti o nel caso il volo non fosse effettuato, il Tempo di Servizio terminerà nel momento in cui l’equipaggio lascerà l’aeroporto.
Il Comandante provvederà a registrare i tempi di servizio dell’equipaggio.
- Le soste a terra di durata inferiore a 8 ore (al netto del servizio prima e dopo).
- Le soste a terra superiori alle 8 ore (al netto del servizio prima e dopo) qualora non vi sia possibilità di riposo in albergo.
16.4 In aggiunta alle norme contenute nel Regolamento FTL – ENAC, per l’AD/PNT, la Compagnia opererà così da garantire una pianificazione massima di 13 ore di servizio/ 8 ore di volo. In effettuazione varranno i limiti previsti dalla normativa ENAC FTL.
16.5 In deroga a quanto previsto nel regolamento FTL – ENAC, il riposo minimo tra due turni consecutivi sia in programmazione che in effettuazione, sulla “Main base” o “Base light”, non potrà mai essere inferiore alla 12 ore.
16.6 In base al Decreto Legislativo del 19 Agosto 2005, n. 185 l’attività di volo e di servizio dovrà essere perequata tra tutti i Piloti, fatto salvo le richieste effettuate da AD/PNT attraverso il sistema bidding.
A tal fine la Compagnia consentirà alle RR.SS.AA. verifiche periodiche sull’equa distribuzione dell’attività lavorativa con modalità da concordarsi direttamente tra le Parti Stipulanti entro tre mesi dalla firma del CCL.
ARTICOLO 17, TURNI
17.1 L’impiego dell’AD/PNT verrà uniformato alle richieste espresse con il Sistema “Bidding”, secondo le modalità previste in Appendice “2”, “Bidding”.
17.2 La Compagnia potrà, per comprovate esigenze di servizio, variare i turni d’impiego dell’AD/PNT, mantenendo tuttavia inalterate le date dei giorni di riposo mensili inamovibili e le ferie assegnate.
La variazione avverrà con il massimo preavviso possibile.
17.3 La compagnia potrà assegnare, ad ogni singolo AD/PNT in un anno solare un massimo di 4 (quattro) turni da 5 giorni.
I turni da 5 non potranno mai essere assegnati in un numero superiore a 1 (uno) al mese per ogni singolo AD/PNT.
17.4 La Compagnia potrà assegnare ad ogni singolo AD/PNT nel periodo da 01 giugno al 30 settembre una turnazione di 4 (quattro) giorni di impiego seguiti da un singolo riposo ogni 30 (trenta) giorni a scorrere.
17.5 La Compagnia opererà in modo che in pianificazione ed il numero massimo delle tratte di volo continuative, escluse quelle fuori servizio, non sia superiore a quattro (4).
La Compagnia potrà assegnare in pianificazione la quinta tratta solo la dove la dove venga effettuata come servizio “must go”.
17.6 La Compagnia garantirà la pubblicazione dei turni 5 giorni prima dell’inizio del mese interessato.
17.7 Nel caso un turno di impiego venga cancellato con meno di 5gg di preavviso, questo si trasformerà in riserva a meno di disponibilità dell’interessato a fruirne quale riposo. Questo esisteva nel vecchio contratto a protezione di cancellazioni tipo Bae che altrimenti permetterebbero alla compagnia di recuperare riposi on maniera non controllabile dall’interessato.
ARTICOLO 18, RISERVA
18.1 Per riserva si intende il tempo trascorso in condizioni di reperibilità.
18.2 Prima dell’inizio della riserva il membro d’equipaggio deve avere usufruito del riposo previsto a seguito del precedente periodo di servizio/PSV.
18.3 I periodi di riserva devono essere pianificati e/o notificati al membro d’equipaggio in anticipo, con il programma di volo mensile.
18.4 Per l’AD/PNT sono previste due tipologie di riserva:
- riserva “SLOW” (tempo di presentazione 3 ore 30 minuti dalla chiamata);
- riserva “QUICK” (tempo di presentazione 50 minuti dalla chiamata).
18.5 L’orario di presentazione dell’AD/PNT di riserva deve cadere nel periodo stesso della riserva.
18.6 Si intende per Riserva presso l’abitazione o in albergo, quanto di seguito specificato.
a. Il tempo di riserva massimo continuativo programmabile per ciascun membro d’equipaggio è di 14 ore.
b. Quando il periodo di riserva non da luogo all’assegnazione di un servizio di volo (PSV), esso deve essere seguito da un periodo di riposo minimo di 10 ore.
c. Il tempo trascorso di riserva è conteggiato al 50% come servizio e cessa al momento dell’assegnazione di un servizio di volo.
d. Il PSV massimo effettuabile a seguito di assegnazione durante un periodo di riserva corrisponde a quello della fascia oraria di presentazione per il servizio di volo assegnato.
18.7 Riserva in aeroporto.
a. Un membro d’equipaggio è considerato di riserva in aeroporto dal momento della presentazione fino alla fine del periodo di riserva.
b. Il tempo di riserva massimo continuativo programmabile in aeroporto per ciascun membro di equipaggio è di 12 ore.
c. Il tempo trascorso di riserva in aeroporto è conteggiato come servizio per la sua intera durata e cessa al momento dell’inizio del PSV assegnato.
d. Quando il periodo di riserva in aeroporto non da luogo all’assegnazione di un servizio di volo, esso deve essere seguito da un periodo di riposo minimo.
e. Quando il periodo di riserva in aeroporto da luogo all’assegnazione di un servizio di volo, esso deve essere conteggiato al 50% nel periodo di servizio di volo (PSV) per la parte eccedente le prime 6 ore.
f. L’operatore deve attrezzare e fornire al membro di equipaggio in servizio di riserva in aeroporto un luogo di attesa non aperto al pubblico, tranquillo e confortevole.
18.8 Le riserve una volta assegnate non possono essere modificate da un tipo all’altro, ovvero in riposi, fatto salvo la disponibilità dell’interessato e/o per malattia ed infortunio dell’AD/PNT impiegato di riserva “Quick” .
18.9 I turni di riserva devono essere equamente distribuiti, in numero, fra tutti gli AD/PNT. Di norma le riserve previste nel mese devono essere accorpate in un unico blocco nella misura di un minimo di due ed un massimo di 5 giorni. La tipologia del blocco di riserva assegnato dovrà essere uniforme, a meno di motivate eccezioni.
18.10 Tra due riserve dovrà intercorrere un periodo minimo di 10 ore di riposo.
18.11 In caso di chiamata in servizio durante il tempo di riserva, il limite di impiego giornaliero sarà quello previsto dal FTL-ENAC in vigore.
18.12 Durante la riserva “QUICK” e “SLOW” l’AD/PNT è tenuto ad accettare un impiego anche se questo dovrà variare il turno programmato nei giorni seguenti, tuttavia:
- sarà cura della Compagnia, fare in modo, compatibilmente con le esigenze operative che l’AD/PNT interessato riprenda il turno che aveva in programmazione appena possibile;
- detto impiego non potrà interessare i giorni di riposo inamovibili o le ferie programmate, fatto salvo la eventuale disponibilità dell’AD/PNT interessato.
ARTICOLO 19, RIPOSI
19.1 Durante il periodo di riposo l’AD/PNT non è tenuto ad essere reperibile.
19.2 L’AD/PNT in servizio di linea ha diritto ad un minimo di dieci (10) giorni di riposo mensili, che assorbono le domeniche e le festività previste dalle vigenti norme di legge, salvo normale pro-ratizzazione nel mese, per assenze dovute a malattia e/o infortunio e/o ferie (solo a livello mensile a non annuale come indicato all’articolo
19.3 Ininfluente o non ben spiegato) salvo quanto disposto dall’art. 19.7.
Qualora la Compagnia conceda all’AD/PNT nel mese solare un numero di giorni di riposo superiore a 10 (non rientrano in questo numero quelli eventualmente recuperati) i giorni eccedenti tale limite non potranno essere computati ne recuperati nel numero dei riposi del mese successivo.
19.3 Il totale minimo di giorni di riposo nell’anno solare non potrà mai, in ogni caso, essere inferiore a 110 (centodieci), oltre alle ferie spettanti a norma dell’art. 20 del CCL, al netto dei giorni di riposo dati nei singoli mesi in eccedenza rispetto ai 10 previsti, salvo eventuale proratizzazione dovuta a malattia/infortunio
Qualora la Compagnia conceda all’AD/PNT nell’anno solare un numero di giorni di riposo superiore ai 110, i giorni eccedenti tale limite non potranno essere computati nel numero di quelli dell’anno successivo.
19.4 Nei periodi di intensa attività, dal 1° giugno al 30 settembre, il numero dei riposi mensili assegnati potrà essere ridotto a 9 (nove). Proratizzabili come indicato nei paragrafi precedenti.
19.5 La Compagnia nella pianificazione dei giorni di riposo assegnerà al AD/PNT dopo un impiego in servizio di volo oltre i 3 giorni un riposo non inferiore a 2 giorni consecutivi. Fatto salvo quanto previsto al 17.4.
19.6 I riposi non potranno essere assegnati fuori dalla “Main base” o “Base light” dell’AD/PNT.
19.7 Qualora la Compagnia non abbia potuto concedere al dipendente i 10 giorni minimi spettanti nel mese come previsto dall’art 19.2, l’AD/PNT avrà diritto a recuperare i giorni di riposo non goduti in aggiunta ai normali 10 minimi spettanti nel mese, entro il secondo mese successivo a quello di mancata fruizione.
In caso la Compagnia non riesca, per ragioni di carattere operativo a procedere al recupero, i giorni di riposo non goduti saranno liquidati con la busta paga relativa al terzo mese successivo a quello di mancata fruizione secondo quanto indicato nella “Parte Economica”, articolo 44.1.
19.8 Il riposo recuperato andrà indicato per esteso sul foglio turni individuali con l’indicazione del mese a cui si riferisce.
19.9 Al termine del volo o serie di voli il riposo fisiologico deve essere quello minimo previsto dalla normativa FTL - ENAC in vigore.
Questo limite minimo deve essere rispettato sia in pianificazione che in attuazione.
19.10 In ciascun mese il Personale di Condotta potrà richiedere 1 (uno) giorno definito “prioritario inamovibile” confermato al momento della richiesta e 2 (due) giorni di riposo specifici prioritari anche consecutivi, che saranno considerati inamovibili quando ufficialmente pubblicati sul programma di volo mensile.
I tre giorni in questione dovranno essere richiesti entro il giorno 10 del mese precedente.
19.11 La Compagnia definirà nel programma mensile dei turni 3 (tre) giorni di riposo semi- inamovibili, la variazione dei quali potrà avvenire con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni. E’ stata tolta l’inamovibiltà dei riposi, precedentemente prevista a questo punto.. E’ stato concordato?
19.12 I riposi programmati su base mensile saranno proratizzati nel caso il dipendente usufruisca nel mese di giorni di ferie o in caso di malattia, come riportato nella seguente tabella:
GIORNI FERIE/MALATTIA | RIDUZIONE RIPOSI |
2-4 | 1 |
5-7 | 2 |
8-10 | 3 |
11-13 | 4 |
14-16 | 5 |
17-19 | 6 |
20-22 | 7 |
23-25 | 8 |
26-29 | 9 |
30-31 | 10 |
19.13 Il giorno di riposo ha inizio alle ore 00.01 e termina alle ore 24.00 locali e può assorbire il riposo fisiologico conseguente all’attività di volo e o di servizio.
19.14 Il servizio antecedente al giorno di riposo non potrà terminare oltre le ore 23.30 locali, contrariamente il giorno di riposo che segue la fine del servizio verrà considerato non goduto e verrà applicato quanto previsto all’art. 19.7. Resta il fatto che il mancato godimento permette di scendere sotto i 10/9gg effettivamente assegnati. Allora il non godimento deve valere solo per gestione, non per programmazione.
19.15 Il servizio successivo al giorno di riposo non potrà iniziare prima delle ore 05.30 locali, contrariamente il giorno di riposo che precede l’inizio del servizio verrà considerato non goduto e verrà applicato quanto previsto all’art. 19.7. vedi sopra.
19.16 Il giorno della visita medica presso l’I.M.L. non sarà considerato né riposo né servizio. In sede di programmazione il suddetto giorno dovrà essere preceduto da almeno uno dei riposi mensili.
19.17 Nel caso in cui il AD/PNT vada in ferie, in malattia a cavallo di due mesi, il numero dei riposi da assegnare nel periodo di servizio di linea, sarà calcolato pro-rata ed il computo avverrà nell’arco dei due mesi.
19.18 Nella programmazione dei mesi in cui sono presenti periodi di ferie, di durata uguale o superiore a 6 giorni, un minimo di 3 riposi consecutivi dovranno essere collegati al periodo di ferie, ove e se richiesti.
19.19 Per l’AD/PNT in “type rating” i riposi minimi mensili potranno essere ridotti ad 8 (otto), durante la fase di “Ground training” ed quella di attività al simulatore di volo senza necessità di recupero o compenso.
19.20 Particolari contingenti situazioni operative che possano influenzare la normale
concessione dei riposi, saranno eventualmente oggetto di una valutazione congiunta con la R.S.A.
Misure maggiormente restrittive in merito non potranno essere prese unilateralmente dalla Compagnia.
ARTICOLO 20, FERIE
20.1 Fermo restando le spettanze ferie maturate dal dall’AD/PNT alla data di sottoscrizione del presente contratto, a far data dal 1 gennaio 2007 l’AD/PNT nel corso di ogni anno solare ha diritto ad un periodo di ferie retribuite la cui durata è fissata in minimo 30 (trenta) giorni di calendario.
Il numero dei giorni di ferie annuali aumenterà in base all’anzianità aziendale secondo la seguente tabella:
Anzianità | Giorni di ferie |
Dall’assunzione alla fine del 4^ anno | 30 |
dall’inizio 5° anno alla fine del 7° | 32 |
dall’inizio 8° anno alla fine del 9° | 34 |
dall’inizio 10° anno alla fine del 12° | 36 |
dall’inizio 13° anno | 38 |
Si intende che la maturazione dei giorni di ferie aggiuntivi avverrà dal momento stesso in cui si matura l’anzianità nella tabella sopra indicata successivo al compimento dell’anno di anzianità.
20.2 Le eventuali ferie non fruite dall’AD/PNT al termine dell’anno solare dovranno essere riassegnate entro il 30 Giugno dell’anno successivo.
20.3 Gli AD/PNT devono specificare il periodo desiderato di godimento delle ferie secondo la seguente tempistica:
- entro il 28 febbraio | periodo | giugno – settembre; |
- entro il 31 agosto | periodo | ottobre – gennaio; |
- entro il 30 novembre | periodo | febbraio – maggio. |
20.4 La Compagnia dovrà inviare comunicazione scritta all’AD/PNT di accettazione o della motivata impossibilità di accettazione delle ferie richieste secondo la seguente tempistica:
- entro il 15 aprile periodo giugno – settembre;
- entro il 15 settembre periodo ottobre – gennaio;
- entro il 15 gennaio periodo febbraio – maggio. E comunque almeno 30gg prima del periodo di fruizione.
20.5 Per quanto riguarda la distribuzione dei periodi di ferie nel corso dell’anno, all’AD/PNT che ne faccia richiesta nei termini previsti, la Compagnia assegnerà 12 (dodici) giorni di ferie minimi (o misura proporzionale in caso di spettanza annua
ridotta), nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
Le modalità di assegnazione sono stabilite in Appendice “8” (Criteri di assegnazione ferie).
20.6 Qualora l’AD/PNT non abbia fatto richiesta delle ferie spettanti, la Compagnia pianificherà le ferie non richieste secondo le proprie esigenze concordandole con l’interessato.
20.7 Le ferie non pianificate devono essere assegnate e comunicate per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo sull’inizio di godimento delle stesse. Possibilmente sino a60gg è già previsto da un accordo dell’agosto 2005..
20.8 In caso di risoluzione del Rapporto di Lavoro nel corso dell'anno, l’AD/PNT non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati; la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni è computata come mese intero.
20.9 II godimento delle ferie, indipendentemente dal numero dei giorni assegnati, deve intendersi interrotto nel caso di sopraggiunta malattia, sempre che l’interessato ne abbia dato tempestiva comunicazione alla Compagnia.
20.10 All’AD/PNT richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, per ragioni di carattere eccezionale, la Compagnia erogherà, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di missione previsto dall’articolo 42.
La Compagnia inoltre, rimborserà le eventuali documentate spese già sostenute a causa dell’anticipata interruzione delle ferie, sempre che l’interessato non abbia diritto al rimborso da parte di terzi.
Se il rientro dalle ferie comporta anche il rientro della famiglia, il rimborso delle spese è da intendersi comprensivo delle spese totali, se documentate, affrontate anche per l’eventuale rientro del proprio il nucleo famigliare.
20.11 Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di godimento delle ferie, non viene computato nella durata delle ferie.
20.12 Il periodo di ferie è computato ai fini dell'anzianità di servizio.
20.13 Il criterio di assegnazione delle ferie è riportato in “Appendice 8”.
ARTICOLO 21, MALATTIA ED INFORTUNIO
21.1 L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata alla Compagnia in particolare all’ufficio “turni coordinamento” via telefono (045/0000000) , non appena insorga lo stato di infermità, sia all’inizio che in caso di eventuale prosecuzione e anche qualora lo stato di malattia fosse insorto durante un turno e quindi fuori dalla propria abitazione (in tale caso il certificato del medico deve riportare in modo chiaro ed inequivocabile la possibilità, in relazione alla patologia, di rientrare con volo “must go”) o durante un periodo di riserva.
Nota esplicativa
In caso di chiusura dell’ufficio al fine di adempiere all’obbligo di comunicazione il personale interessato dovrà rivolgersi all’ufficio IOC al numero 045/8605688.
21.2 L’AD/PNT è tenuto a presentare alla Compagnia (ufficio personale) il relativo certificato medico entro due giorni dalla data di rilascio via fax al numero 045/0000000 o via e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx (si renderà opportuno verificare la leggibilità del documento inviato mediante contatto telefonico 045/8605232 nei giorni d’ufficio), salvo in caso di comprovato impedimento, comunicando con la massima tempestività la durata del periodo di infermità risultante dal certificato medico.
Tale disposizione è valida anche in caso di interruzione del turno.
Il certificato medico originale dovrà sempre essere consegnata direttamente all’Ufficio Personale, ovvero inviato con raccomandata AR in data antecedente alla data di ripresa del servizio.
21.3 Per quanto attiene agli infortuni sia professionali che extra professionali richiedendo un diverso trattamento dal punto di vista normativo e assicurativo il AD/PNT è tenuto a farne specifica segnalazione
21.4 Nel caso di inosservanza da parte dell’AD/PNT di quanto previsto al comma 21.1 e
21.2 e 21.3, l’assenza sarà ritenuta dalla Compagnia come assenza ingiustificata.
21.5 In caso di infortunio, se dipeso esclusivamente per motivi inerenti al servizio e/o in ogni caso per malattia durante il servizio stesso sarà cura della Compagnia provvedere all’assistenza dell’AD/PNT.
Se in tale caso sia richiesto il rientro sulla base di armamento o “Base light” sarà cura della Compagnia provvedere, con i mezzi più idonei, a rendere tale rientro il più veloce e agevole possibile, compatibilmente con quando specificato al punto 21.1.
21.6 Nel caso si renda necessaria la temporanea sosta in albergo, la sistemazione e le eventuali spese per tale sistemazione alberghiera saranno a carico della Compagnia.
21.7 Nel caso si renda necessario il ricovero ospedaliero per le cause di cui al punto 21.5 i costi non coperti dalla cassa previdenziale di categoria denominata “Cassa Marittima” saranno totalmente a carico della Compagnia.
21.8 Nel caso si renda necessario che l’AD/PNT venga raggiunto dai propri famigliari sarà cura della Compagnia, su richiesta dei famigliari e/o dell’AD/PNT stesso, predisporre con procedura di urgenza, i necessari biglietti ZED.
21.9 L’AD/PNT, prima di riprendere l’attività lavorativa, è tenuto a presentare alla Compagnia, ufficio personale, il certificato medico di chiusura della malattia o infortunio in originale.
Tale certificato deve essere rilasciato da un medico della Xxxxx Xxxxxxxxx e deve attestare la ripristinata idoneità al volo dell’AD/PNT.
21.10 La Compagnia ha diritto di fare controllare lo stato di infermità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Qualora l’AD/PNT, durante l’assenza, risieda in luogo diverso da quello comunicato
alla Compagnia all’atto dell’assunzione, ne dovrà dare tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove potrà essere reperito.
21.11 L’AD/PNT assente per malattia o infortunio è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Compagnia, in ciascun giorno, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.
Conseguentemente l’AD/PNT, che per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni od accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, debba lasciare il proprio domicilio e non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia almeno 48 ore prima .
La permanenza del AD/PNT nel proprio domicilio, durante le fasce orarie sopra definite, potrà essere verificata nell’ambito e nei limiti delle disposizioni di Legge vigenti.
21.12 Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi d’assenza continuata superiore ai 20 giorni per malattia o per infortunio, l’AD/PNT, prima di riprendere servizio, dovrà sottoporsi ad una visita medica straordinaria presso l’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare o istituto equiparato.
Sarà cura dell’Istituto stesso, salvo diversa disposizione di legge, accertare in questo caso l’idoneità alla ripresa del servizio.
21.13 Nel caso di malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio e non, l’AD/PNT ha diritto per 24 mesi consecutivi o frazionati nell’arco di 36 mesi (di seguito “Periodo di Comporto”):
- alla conservazione del posto di lavoro;
- alla piena decorrenza dell’Anzianità Aziendale di Compagnia e dell’Anzianità Aziendale di Ruolo;
- al rimborso delle spese di cura, per quelle prestazioni che non fanno carico all’Ente che presta l’assistenza sanitaria, salvo quanto previsto in Appendice “4” Assistenza Sanitaria dei Piloti;
- alla retribuzione di cui agli articoli 35 (Minimi Tabellari), 36 (Indennità di Volo Minima Garantita), 37 (Aumenti periodici per maggiore anzianità) e 39 (Tredicesima mensilità) della Parte Economica fino alla guarigione completa, ma non oltre il 24° mese.
21.14 L’AD/PNT che non possa riprendere servizio alla scadenza del Periodo di Comporto, prima di tale scadenza potrà richiedere per iscritto alla Compagnia di fruire di un ulteriore periodo della durata di 12 mesi di aspettativa non retribuita e non valevole ai fini della progressione nell’Anzianità Aziendale.
Nell’ipotesi in cui l’AD/PNT non si avvalga di tale facoltà o nell’ipotesi in cui abbia superato anche gli ulteriori 12 mesi di aspettativa senza che abbia potuto riprendere il servizio ciascuna delle Parti avrà la facoltà di risolvere il rapporto, mediante licenziamento o dimissioni e, in entrambi i casi, all’AD/PNT dovrà essere liquidata l’indennità di mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto.
La malattia sospende il decorso del periodo di preavviso per un periodo pari al Periodo di Comporto.
21.15 La Compagnia in caso di inidoneità permanente e specifica al volo dell’AD/PNT
dichiarata dall’I.M.L., compatibilmente con le sue residue idoneità psico-fisiche ed attitudinali in relazione alle esigenze organizzative e professionali aziendali verificherà la possibilità di riassumere il AD/PNT in Compagnia con mansioni diverse da quelle di navigante.
ARTICOLO 22, ASPETTATIVA
22.1 La Compagnia potrà concedere periodi di aspettativa secondo quanto previsto dalle vigenti norme di Xxxxx.
22.2 In caso di comprovate e gravi ragioni familiari e/o di salute la Compagnia potrà concedere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell’AD/PNT un periodo non inferiore a 60 giorni di aspettativa non retribuita.
22.3 L’aspettativa interromperà l’efficacia di tutti gli istituti contrattuali, ad eccezione dell’impiego a svolgere l’attività professionale in modo esclusivo per i vettori del gruppo LH.
Nota esplicativa
In particolare, a titolo esemplificativo, verranno interrotti, per un periodo corrispondente, tutti gli effetti che derivano dal decorso dell’anzianità, al trattamento assicurativo, alle ferie, agli aumenti dello stipendio e delle indennità, alla tredicesima mensilità, all’indennità di presenza volo, al trattamento di fine rapporto e al preavviso di licenziamento e dimissioni.
ARTICOLO 23, CONGEDO MATRIMONIALE
23.1 All’AD/PNT che contragga matrimonio, è concesso un periodo di congedo di 15 giorni di calendario, con decorrenza dell’intera retribuzione, base fissa e garantita.
23.2 Tale congedo non è computato nel periodo delle ferie annuali.
23.3 La richiesta del congedo matrimoniale, corredata dalla documentazione comprovante l’avvenuta pubblicazione, dovrà essere presentata alla Compagnia entro il giorno 15 del mese precedente la fruizione del congedo richiesto.
23.4 Successivamente alla celebrazione del matrimonio, dovrà essere consegnato alla Compagnia il relativo certificato di matrimonio e la prevista documentazione attestante la nuova composizione del nucleo famigliare.
ARTICOLO 24, CONGEDO PARENTALE
24.1 L’AD/PNT che, avendone i requisiti, intenda fruire dei congedi parentali di cui alla legge 53/2000 e D.L. 151/2001 presenterà alla Compagnia la richiesta compilando la prevista modulistica, entro il giorno 15 10? del mese precedente la fruizione del congedo.
ARTICOLO 25, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
25.1 I procedimenti disciplinari sono disciplinati oltre che dal presente CCL anche dall’articolo 7 della Legge n. 300 del 1970.
La Compagnia potrà adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’AD/PNT, in relazione alla gravità e all’eventuale recidiva della mancanza o dal grado della colpa.
La tipologia dei provvedimenti disciplinari viene di seguito riportata.
a. Rimprovero verbale.
b. Rimprovero scritto.
c. Multa equivalente all’indennità oraria corrispondente a 4 ore di volo.
d. Sospensione dal servizio e del trattamento economico per un periodo non superiore ai 10 giorni.
e. Licenziamento con preavviso e con T.F.R..
f. Licenziamento senza preavviso e con T.F.R..
25.2 Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
La Compagnia, prima di attuare i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 25.1, una volta che abbia acquisito conoscenza dell’infrazione e delle relative circostanze, dovrà inviare all’AD/PNT una contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo dell’infrazione, mediante comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il termine entro cui il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni.
Tale termine non può essere, in nessun caso, inferiore a 10 giorni.
25.3 All’AD/PNT è consentito presentare le proprie giustificazioni scritte entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione da parte della Compagnia.
Tali giustificazioni dovranno essere inserite nel fascicolo personale.
25.4 La Compagnia dovrà comunicare all’AD/PNT l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare a mezzo lettera raccomandata entro il termine tra i due di seguito indicati che cada in data successiva a:
- 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni;
ovvero,
- 10 giorni dal ricevimento delle giustificazioni inoltrate dal lavoratore.
In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni si intenderanno accolte.
25.5 La sospensione di cui alla lettera “d” si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere “a”, “b”, “c”.
25.6 Il provvedimento di cui alla lettera di cui alla lettera “f”, previsto e regolato dall’articolo 7 del CCL, può essere adottato nei confronti del personale colpevole di mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
25.7 Quando sia richiesto dalla natura della mancanza e/o dalla necessità di effettuare degli accertamenti, la Compagnia può disporre la sospensione cautelare del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.
25.8 Nessun rapporto disciplinare fatto da altri membri dell’equipaggio, al Comandante e/o ad altri membri dell’equipaggio, durante il servizio di volo o turno di volo, potrà essere inviato alla Compagnia senza essere stato portato a conoscenza del Comandante e dallo stesso controfirmato per presa visione.
Nota esplicativa
Ferme restando le norme di legge in materia, il provvedimento di sbarco potrà tradursi in sanzione disciplinare tra quelle previste al punto 1, soltanto dopo opportuni accertamenti da esperire nel quadro delle procedure concordate in tema di disciplina.
Tutte le procedure per mancanze disciplinari verificatesi durante un servizio di volo o in sosta fuori sede, prenderanno inizio dopo aver consultato il Comandante interessato.
RTICOLO 26, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
26.1 L’AD/PNT, interessato ad attività formative e di addestramento, che risolva il rapporto per dimissioni prima di due anni dalla data di assunzione o dalla data di inizio del corso di abilitazione al passaggio macchina, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 7.3 e 7.4 del presente CCL, dovrà rimborsare alla Compagnia quanto previsto nell’art. 48, Parte Economica.
26.2 L’AD/PNT Comandante, interessato ad attività formative e di addestramento, che risolva il rapporto di lavoro per dimissioni prima di 24 mesi dalla data della conclusione del CC, coincidente con il “final check”, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 7.3 e 7.4, dovrà rimborsare alla Compagnia quanto previsto nell’art. 48, Parte Economica.
26.3 Le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 26.2 e 26.3 si ridurranno progressivamente di mese in mese per un importo parti alla somma complessivamente dovuta divisa per il numero dei mesi di cui sopra.
Le frazioni di mese pari o superiori a 15 (quindici giorni) verranno computate come mese intero.
Le somme dovute ai sensi dell’art. 48 non saranno soggette ad alcuna rivalutazione ISTAT.
Esempio
A titolo esemplificativo, ove un AD/PNT risolva il contratto decorsi 14 mesi e 15 giorni dalla data di assunzione, sarà tenuto a rimborsare alla compagnia i 9/24 dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 48 del presente CCL.
26.4 Ove la Compagnia intenda avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento delle somme di cui all’art. 48, dovrà darne comunicazione scritta nella lettera di assunzione o prima dell’inizio del corso comando o dell’inizio del corso per il passaggio macchina a mezzo di lettera raccomandata A/R all’indirizzo dell’AD/PNT.
26.5 Le Parti concordano che le fattispecie su indicate non vengano applicate in caso di accertata inidoneità permanente da parte dell’I.M.L o qualora la risoluzione avvenga nel periodo summenzionato ad iniziativa della Compagnia.
ARTICOLO 27, TRASFERIMENTI
27.1 La Compagnia, per comprovate esigenze tecniche e/o organizzative, può trasferire il personale di condotta, da una base di lavoro ad un’altra.
Nel disporre il trasferimento la Compagnia terrà conto di eventuali adesioni volontarie e in seconda istanza della posizione occupata in lista di anzianità, nonché, a parità di posizione nella lista di anzianità, della posizione personale e familiare dell’interessato.
27.2 Rappresentando il trasferimento un fatto oltre che oneroso anche di disagio organizzativo per l’AD/PNT che lo subisce, le parti concordano che il trasferimento avverrà nel rispetto delle seguenti formalità:
- un preavviso non inferiore a 60 giorni calendariale;
- un preavviso non inferiore a 90 giorni calendariale per il lavoratore che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti.
27.3 Per l’effettivo cambio di residenza, l’AD/PNT ha diritto al rimborso delle spese come sotto dettagliato:
a. AD/PNT senza familiari a carico o verso i quali non è tenuto all’obbligo del mantenimento e/o alimentare:
- il rimborso delle spese effettive e documentate per il viaggio e il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
- una sistemazione alberghiera per almeno 30 giorni.
b. All’AD/PNT che abbia familiari a carico verso i quali sia tenuto all’obbligo del mantenimento e/o alimentare oltre a quanto previsto al comma precedente, il rimborso delle spese di viaggio deve essere esteso ai familiari conviventi, mentre non si applica la sistemazione alberghiera per i famigliari.
ARTICOLO 28, SERVIZIO MILITARE
28.1 Nel caso di richiamo in servizio militare l’AD/PNT conserva il posto di lavoro in Compagnia.
28.2 Il periodo di servizio militare per richiamo alle armi viene considerato, agli effetti dell’anzianità, come passato in servizio.
28.3 Per quanto non previsto dal presente articolo, le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
ARTICOLO 29, DONNE PILOTA, PARI OPPORTUNITÀ
29.1 In armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni e risoluzioni comunitarie e con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle leggi 1204/71 e 125/91, la Compagnia è disponibile ad approfondire specifici profili concernenti il personale femminile appartenente alla categoria dei piloti, ferma restando la piena operatività nei confronti di detto personale di tutte le normative di carattere contrattuale in essere.
ARTICOLO 30, ABILITAZIONI E LICENZE
30.1 L’AD/PNT che, al fine di poter svolgere la propria funzione, necessiti del rilascio o rinnovo dell’autorizzazione/licenza/abilitazione da parte delle autorità competenti, è personalmente responsabile per il rilascio ed il rinnovo di tale autorizzazione.
30.2 Qualora le date degli esami relativi al rilascio ed al rinnovo dell’autorizzazione, licenza, abilitazione non potessero essere fissate in tempo utile per cause da imputare alla Compagnia, ciò non dovrà comportare degli svantaggi per il singolo dipendente.
30.3 Per l’AD/PNT, i costi relativi al rilascio, il rinnovo, la proroga e l’integrazione delle licenze, abilitazioni, iscrizioni e documenti richiesti dalla compagnia e rilasciate dalle autorità competenti, sono a carico della Compagnia.
30.4 I costi relativi all’iscrizione all’ENGA sono a carico del singolo AD/PNT.
ARTICOLO 31, RESPONSABILITÀ CIVILE O PENALE
31.1 Al Comandante dell’aeromobile che per motivi professionali sia coinvolto in procedimenti civili o penali, per fatti riguardanti terzi estranei all’Azienda, direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, da parte della Compagnia sarà garantita dalla fase iniziale del procedimento l’assistenza legale ed il pagamento delle relative spese.
La tutela di cui sopra è esclusa nei casi di dolo o colpa grave del Comandante, accertati con sentenza passata in giudicato.
In tale caso il Comandante sarà tenuto a restituire le somme anticipate
PARTE ECONOMICA
In data si sono incontrate la Società AIR DOLOMITI Linee Aeree Regionali S.P.A. Linee Aeree Regionali Europee, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. , assistita dall’Unione degli Industriali di Verona, | |||||||
rappresentata dal sig. ; | |||||||
la | rappresentanza | LUFTHANSA | , | in | persona | del | sig. |
, da un lato,
e
persona del Com.te ;
, la rispettiva R.S.A. AIR DOLOMITI VC/ANPAC, in
Com.te
del
persona
in
ANPAC
Sindacale
l’Associazione
e la R.S.A. dei Piloti AIR DOLOMITI UGL, assistita da UGL in persona del Pilota
per sottoscrivere le Appendici del Contratto Collettivo di Lavoro, da applicare al Personale di Condotta dipendente.
LUFTHANSA A.G.
Linee Aeree Regionali Europee
Rappresentanza
Air Dolomiti S.P.A.
VC/ANPAC
Rappresentanza
VC/ANPAC
UGL TRAPORTO AEREO
Rappresentanza
UGL Piloti
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della Provincia di Verona
ARTICOLO 33, PRINCIPI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
33.1 Per il lavoro prestato L’AD/PNT ha diritto alla retribuzione prevista e concordata nel CCL.
33.2 La retribuzione contrattuale è composta da:
- Minimo Tabellare (articolo 35);
- Indennità di volo oraria minima garantita pari a 120 ore di servizio (articolo 36);
- Indennità di volo per le ore eccedenti le 120 ore di servizio (articolo 36.8);
- Indennità per particolari mansioni, supervisione ed addestramento, quando applicabili (articolo 43);
- Diarie (articolo 42);
- Tredicesima mensilità (articolo 39);
- Indennità Presenza Volo Giornaliera Estiva (articolo 40);
- Varie ed eventuali, quando applicabili.
33.3 Il Minimo Tabellare e l’Indennità di Volo e le retribuzioni fisse (stabilite negli articoli 35, 36 e 37) vengono calcolati per ogni mese e pagati in modo tale che all’AD/PNT ne venga garantita la disponibilità bancaria entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, tramite accredito sul conto del dipendente presso il rispettivo istituto bancario o ufficio postale o secondo modalità da concordare con il singolo AD/PNT.
33.4 Le altre competenze previste dagli aticoli 36.8 (ore di servizio mensili eccedenti le 120 ore di servizio minime garantite), 42 (Diarie), 44 (Retribuzioni dei riposi non Goduti), sono pagate dalla Compagnia in modo tale che all’AD/PNT ne venga garantita la disponibilità bancaria entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello a cui si riferiscono, tramite accredito sul conto del dipendente presso il rispettivo istituto bancario.
33.5 La 13^ mensilità (articolo 39), viene pagata in modo tale che all’AD/PNT ne venga garantita la disponibilità bancaria entro il giorno 24 dicembre, tramite accredito sul conto del dipendente presso il rispettivo istituto bancario o ufficio postale.
33.6 Le competenze previste per l’indennità di presenza volo estiva verranno pagate con le retribuzione del mese successivo l’effettiva maturazione, secondo le modalità previste all’articolo 40.2.
33.7 L’AD/PNT riceverà un cedolino paga dal quale si deve chiaramente evincere la composizione della retribuzione.
33.8 Al fine di consentire la possibilità di controllo da parte dell’AD/PNT, gli orari di servizio indicati nel foglio turni individuale mensile di cui all’articolo 17.5, dovranno essere indicati con le corrette percentuali di cui alla tabella dell’articolo 36, lettera “a”.
ARTICOLO 34, INQUADRAMENTO E POSIZIONE RETRIBUTIVA
34.1 Gli inquadramenti retributivi corrispondono alle seguenti 3 qualifiche di cui all’art.
13.1 (Qualifiche e Gradi):
1) Comandante;
2) Pilota;
3) Pilota in Doppia Scala Parametrale.
34.2 L’AD/PNT viene automaticamente inserito nell’inquadramento retributivo di Comandante dal primo giorno successivo al positivo superamento dell’esame finale del corso comando, “final check”, fatto salvo quanto previsto all’articolo 37.4.
34.3 L’AD/PNT verrà automaticamente inserito nell’inquadramento retributivo di Pilota dal primo giorno successivo dalla decorrenza dei termini di cui all’art. 14.3 del CCL (Passaggio di qualifica e grado) o, ricorrendone i requisiti, dal giorno dell’assunzione.
34.4 I valori relativi ai Minimi Tabellari e all’Indennità di volo minima garantita riportati agli articoli 35 e 36 sono riferiti all’anzianità aziendale nel ruolo pari a 0 (zero).
34.5 L’AD/PNT, all'atto della sottoscrizione del CCL, verrà posizionato nell’inquadramento retributivo riferito alla qualifica di appartenenza, in funzione dell'Anzianità Aziendale nel Ruolo dallo stesso maturata, seguendo quanto riportato nella tabella “D” dell’articolo 37 (Aumenti Periodici per Maggiore Anzianità).
34.6 All’atto della sottoscrizione del CCL, anche ai fini dell’anzianità amministrativa oltre a quella di ruolo si terrà conto, per i Comandanti interessati, di quanto previsto dall’accordo del 30 maggio 2006 e del 26 aprile 2007.
34.7 Le frazioni di mese pari o superiore a 15 giorni, verranno considerate nel computo dell’anzianità complessiva maturata in Compagnia, come mese intero.
ARTICOLO 35, MINIMI TABELLARI
35.1 La retribuzione del Minimo Tabellare dell’AD/PNT di Anzianità Aziendale nel Ruolo pari a 0 (zero), è fissata nella seguente misura:
DA VERIFICARE
- Comandante | € 1630,00 |
- Pilota | € 1245.00 |
- Pilota in seconda scala parametrale | € 1002.00 |
35.2 Ai fini esplicativi, si precisa che la retribuzione del minimo tabellare comprende le seguenti voci del CCL scaduto il 31/12/2006:
- Minimi Tabellari Conglobati (articoli 8.1 e 8.2);
- Rivalutazione ISTAT su Minimi Tabellari conglobati relativi ai precedenti anni di validità del CCL scaduto il 31/12/2006, (valore di 4 anni) (articolo 12);
- Aumenti Periodici di Anzianità (Art. 9);
- Indennità di presenza volo (calcolato come valore forfetario di 18 giorni di gettone presenza secondo quanto contenuto nel CCL scaduto il 31/12/2006 (articolo 11).
Tali valori si riferiscono a scatti di anzianità su stipendio, maturati durante il periodo svolto nel ruolo di Comandante e Pilota e recepiscono le seguenti voci si riferiscono alle seguenti voci:
- Articolo 9.2 CCL scaduto il 31/12/2006;
- Articolo 9.3 CCL scaduto il 31/12/2006.
Ai valori così ottenuti del Minimo Tabellare “dato base” verrà applicata una maggiorazione del 4,81% per i Comandanti, del 9,79% per i Piloti e del 0.39% per i Piloti doppia scala parametrale.
35.3 Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva esplicativa con i valori espressi in euro.
COMANDANTE | PILOTA | PILOTA DOPPIA SCALA PARAMETRALE | ||||
Valore Unitario | Valore Complessivo | Valore Unitario | Valore Complessivo | Valore Unitario | Valore Complessivo | |
Minimo Tabellare | 1083,00 | 1022,00 | 851,00 | |||
Istat anni 4 | 99,63 | 94,02 | 80,29 | |||
Gett. pres tot. 18 giorni | 10,15 | 182,70 | 6,55 | 17,90 | 3,82 | 68,76 |
Rec. Anzianità * | 175,11 | |||||
Minimo tabellare (dato base) | 1540,44 | 1133,92 | 998,05 | |||
Nuovo Min. Tabellare ** | 1.630,00 | 1.245,00 | 1002,00 |
Facendo i conti, se le indicazioni sottostanti sono corrette, sono sbagliati gli importi:
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore
Unitario Complessivo Unitario Complessivo Unitario Complessivo
Minimo Tabellare
Istat anni 4
Gett. pres tot. 18 giorni Rec.
Anzianità
*
Minimo tabellare
(dato base)
175,11
1540,44
1233,92
1000,05
68,76
3,82
117,9
6,55
182,7
10,15
80,29
94,02
99,63
851
1022
1083
PARAMETRALE
PILOTA DOPPIA
PILOTA
COMANDANTE
SCALA
Nuovo Min. Tabellare ** | 1.614,54 | 1.353,73 | 1.003,95 |
* Valore forfettario recupero Anzianità artt. 9.2 e 9.3 su stipendio CCL scaduto il 31/12/2006
** Valore ottenuto con maggiorazione del dato base del 4,81% per i Comandanti, del 9,79% per i Piloti e del 0.39% per i Piloti doppia scala parametrale.
35.4 L’adeguamento dei valori retributivi di cui sopra ai sensi dell’art 37 del CCL avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’anno di anzianità aziendale.
ARTICOLO 36, INDENNITA’ DI VOLO
36.1 L’indennità di volo verrà calcolata sulle ore di servizio effettuate dall’AD/PNT (di seguito definite come “Ore di Servizio”).
Ai soli fini del calcolo dell’indennità di volo, le Ore di Servizio verranno calcolate secondo i seguenti due criteri alternativi tra loro.
a. Al fine della corresponsione dell’indennità di volo, il calcolo delle Ore di Servizio, secondo il Criterio di Calcolo denominato ”A”, sarà il totale, risultante dalla somma dei singoli tempi di servizio, definiti nella seguente tabella secondo le modalità previste e stabilite nell’articolo 16.3 (Orario di lavoro e tempo di servizio).
Ai fini del calcolo delle Ore di Servizio di cui al presente Criterio di Calcolo “A”, per ogni singola voce della tabella sotto riportata, prima di calcolarne la prevista percentuale, verrà sempre preso in considerazione il maggiore tra le Ore di Servizio effettivamente effettuate e quelle programmate.
IMPIEGO PERSONALE | SERVIZIO IN % |
Il servizio di volo - Il servizio di volo, cioè il tempo che intercorre tra il momento in cui l’AD/PNT deve presentarsi in aeroporto per i preparativi (compreso il briefing pre-volo o relativo a check e training flights), comunque non meno di 60 minuti prima dell’orario “block off ” del primo volo della giornata e 30 minuti dopo l’orario di “block on” dell’ultimo volo della giornata, comprensivo di eventuali trasferimenti via terra/aereo; - se il servizio inizia con un trasferimento via aerea o via terra l’orario di inizio servizio sarà quello di presentazione 45 minuti prima della partenza se via aerea, 15 minuti se xxx xxxxx, xxxxx base di armamento o base light; - Se il servizio si conclude con un trasferimento via aerea o via terra l’orario di fine servizio sarà quello di arrivo a destinazione o nella base di armamento o nella base light. | 100% |
Tempo di riserva in aeroporto | 100 % |
Tempo di riserva “Quick” | 75 % |
Tempo di riserva “ Slow” | 15 % |
Trasferimenti (MG) via terra/aereo o altro - Qualora la giornata lavorativa preveda solamente trasferimenti, il servizio sarà quello intercorso dall’orario di presentazione (60 minuti prima della partenza se via aerea, 30 minuti se via terra), fino all’orario di arrivo a destinazione (posizionamento; | 100% |
Ufficio, Recurrent Training e ogni tipo di addestramento a terra compresi i corsi per passaggio macchina (esclusi i simulatori) | 30 % |
Attività al Simulatore (di qualunque tipo) * | 100% |
Attività di addestramento in volo * | 100% |
Le soste a terra di durata inferiore a 8 ore (al netto del servizio prima e dopo). | 100% |
Le soste a terra superiori alle 8 ore (al netto del servizio prima e dopo) qualora non vi sia possibilità di riposo in albergo. | 100% |
15% DA VERIFICARE nota che era 30pc sul vecchio contratto,
* Nel caso di Attività al simulatore e addestramento in volo, sarà sempre compreso del tempo di Briefing pari o superiore a 60 minuti prima dell’inizio del simulatore o del volo di addestramento del tempo di De-briefing pari o superiore a 30 minuti dopo il termine del simulatore e dopo il volo di addestramento.
b. In alternativa al Criterio di calcolo “A” delle Ore di Servizio che precede, al fine del computo delle Ore di Servizio verrà presa in considerazione anche il seguente ulteriore criterio di calcolo delle Ore di Servizio denominato Criterio di calcolo “B”.
La Compagnia prenderà quale dato base il tempo di volo (Block-time, vedi nota) programmato (incluse eventuali variazioni) nel mese solare, provvedendo a moltiplicarlo per 2,225.
Il risultato rappresenterà il numero delle Ore di Servizio ottenute applicando il criterio di calcolo “B”..
Nota esplicativa
Si intende per tempo di volo (block time) secondo la definizione di FTL - ENAC: “il periodo di tempo conteggiato dal momento in cui il velivolo inizia a muoversi dall’area di parcheggio per effettuare una tratta di volo (block off) fino al momento in cui, dopo l’atterraggio, si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al completo arresto di tutti i motori (block on)”
Esempio
Nel caso in cui l’AD/PNT abbia programmato 67 ore di volo (block off/block on) le Ore di Servizio calcolate in base al Criterio di Calcolo “B” saranno pari a: 67x2,225) =149,075.
36.2 La Compagnia provvederà a confrontare le ore di servizio ottenute applicando il Criterio di Calcolo “A” e il Criterio di Calcolo “B”.
Il valore più alto tra i due verrà utilizzato come riferimento per il calcolo delle Ore di Servizio ai fini della retribuzione dell’Indennità di Volo.
36.3 L’Indennità di Volo minima garantita è pari a 120 (centoventi) Ore di Servizio che dovranno quindi essere retribuite all’AD/PNT a prescindere dal loro effettivo raggiungimento.
36.4 La retribuzione dell’Indennità di volo mensile minima garantita dell’ AD/PNT di Anzianità Aziendale nel Ruolo pari a 0 (zero) è fissata nella seguente misura:
DA VERIFICARE
- Comandante: | € 3.531,73 |
- Pilota: | € 1704,16 |
- Pilota doppia scala parametrale | € 738,00 |
36.5 Ai fini esplicativi, si precisa che la retribuzione dell’Indennità di Volo minima garantita comprende le voci di seguito riportate CCL scaduto il 31/12/2006.
- Indennità di volo minima garantita;
- Rivalutazione ISTAT su Indennità di Volo minima garantita relativa ai precedenti anni di validità del CCL scaduto il 31/12/2006 (valore di 4 anni);
- Scatti di anzianità su indennità di volo articoli 9.2 e 9.3 CCL scaduto il 31/12/2006.
Tali valori si riferiscono a scatti di anzianità sull’indennità di volo, maturati durante il periodo svolto nel ruolo di Comandante e Pilota e si riferiscono alle seguenti voci:
- Art. 9.2 CCL scaduto il 31/12/2006;
- Art. 9.3 CCL scaduto il 31/12/2006.
Ai valori così ottenuti dell’Indennità di Volo minima garantita “dato base” verrà applicata una maggiorazione del 4,92% per i Comandanti, del 5,87% per i Piloti e del 0.00% per i Piloti doppia scala parametrale.
M
Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva esplicativa con i valori espressi in euro.
* | COMANDANTE | PILOTA | PILOTA D.S.P. |
Indennità di volo minima garantita CCL scaduto il 31.12.2006 | 2872,00 | 1474,00 | 675,00 |
Istat anni 4 a | 264,20 | 135,60 | 63,00 |
Valore forfettario recupero Anzianità artt. 9.2 e 9.3 su Ind. Volo CCL scaduto il 31/12/2006 | 230,00 | ||
Indennita’ di volo (dato base) | 3.366,20 | 1609,60 | 738,00 |
Nuova Indennità di Volo * | 3.531,73 | 1.704,16 | 738,00 |
g
g
i
o
.
* Valore ottenuto con maggiorazione del dato base del 4,92% per i Comandanti, del 5,87% per i Piloti e del 0.00% per i Piloti doppia scala parametrale.
PICCOLE DIFFERENZE
COMANDANTE | PILOTA | PILOTA D.S.P. |
Indennità di volo minima garantita CCL scaduto il 31.12.2006 | 2872 | 1474 | 675 | ||
Istat anni 4 | 264,2 | 135,6 | 63 | ||
Valore forfettario recupero Anzianità artt. 9.2 e 9.3 su Ind. Volo CCL scaduto il 31/12/2006 | 230 | ||||
Indennita’ di volo (dato base) | 3.366,20 | 1.609,60 | 738,00 | ||
Nuova Indennità di Volo * | 3.531,82 | 1.704,08 | 774,31 |
36.6 Per il numero delle Ore di Servizio mensili eccedenti le 120 Ore di Servizio minime garantite, l’indennità di volo oraria sarà retribuita secondo quanto contenuto nelle seguente tabella “C” e indicante il valore di costo orario unitario per ogni ora in eccesso.
Il valore del costo unitario varia in relazione all’Anzianità Aziendale nel Ruolo.
Le Ore di Servizio eccedenti il minimo garantito verranno retribuite moltiplicando tutte le ore in eccesso per il valore in euro corrispondente alla propria fascia di anzianità, come riportato a titolo esemplificativo in corrispondenza di ogni tabella.
Tale dato fornirà il valore di straordinario riconosciuto.
a. Comandanti, ore eccedenti le 120 ore di servizio, tabella “C”
Ore/anni | 0 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | >12 |
Da 120 a 130 | € 24,21 | € 25,96 | € 28,35 | € 31,73 | € 33,86 |
Da 120 a 140 | € 25,37 | € 27,21 | € 29,71 | € 33,26 | € 35,49 |
Da 120 a 150 | € 27,63 | € 29,63 | € 32,35 | € 36,22 | € 38,65 |
Da 120 a 160 | € 28,63 | € 30,71 | € 33,52 | € 37,53 | € 40,05 |
Da 120 a 170 | € 33,75 | € 36,20 | € 39,52 | € 44,24 | € 47,21 |
Da 120 a 180 | € 42,59 | € 45,68 | € 49,88 | € 55,84 | € 59,59 |
Da 120 a 190 | € 51,21 | € 54,92 | € 59,96 | € 67,13 | € 71,64 |
Da 120 a 200 e oltre | € 67,50 | € 72,40 | € 79,04 | € 88,48 | € 94,43 |
Esempio
Com.te anzianità 2 anni, ore di servizio 159, le ore eccedenti le 120 di servizio sono 39, verranno retribuite 39 ore per 28,63 Euro, per un totale di Euro 1116,57
b. Piloti, ore eccedenti le 120 ore di servizio, Tabella “C”
Ore/anni | 0 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | >12 |
da 120 a 130 | € 13,36 | € 15,66 | € 18,73 | € 20,72 | € 22,57 |
da 120 a 140 | € 13,89 | € 16,29 | € 19,48 | € 21,56 | € 23,48 |
da 120 a 150 | € 14,18 | € 16,63 | € 19,89 | € 22,01 | € 23,97 |
da 120 a 160 | € 14,49 | € 16,98 | € 20,31 | € 22,48 | € 24,48 |
da 120 a 170 | € 16,69 | € 19,57 | € 23,41 | € 25,91 | € 28,21 |
da 120 a 180 | € 20,95 | € 24,56 | € 29,38 | € 32,51 | € 35,40 |
da 120 a 190 | € 25,85 | € 30,31 | € 36,25 | € 40,11 | € 43,68 |
Da 120 a 200 e oltre | € 35,00 | € 41,04 | € 49,09 | € 54,32 | € 59,15 |
Esempio
Pilota anzianità 5 anni, ore di servizio 155, le ore eccedenti le 120 di servizio sono 35, verranno retribuite 35 ore per 16,98 Euro, per un totale di Euro 594,30
c. Piloti doppia scala parametrale ore eccedenti le 120 ore di servizio, Tabella “C”
Da 120 fino a 130 ore | 5,72 |
Da 120 fino a 140 ore | 5,77 |
Da 120 fino a 150 ore | 6,00 |
Da 120 fino a 160 ore | 6,75 |
Da 120 fino a 170 ore | 7,32 |
Da 120 fino a 180 ore | 9,00 |
Da 120 fino a 190 ore | 11,05 |
Da 120 fino a 200 ore e oltre | 14,39 |
Esempio
Pilota in 2^ scala parametrale, ore di servizio 138, le ore eccedenti le 120 di servizio sono 18, verranno retribuite 18 ore per 5,77 Euro, per un totale di Euro 103,86
36.7 Nel corso del mese durante il quale si verifichi il godimento delle ferie o l’assenza per malattia o infortunio il limite minimo dell’indennità di volo minima garantita, pari a 120 ore di servizio, verrà calcolata “pro rata”, fermo restando che tale indennità verrà comunque integralmente erogata nel minimo garantito.
Esempio
Se nel mese in corso l’AD/PNT usufruirà di 5 giorni di ferie, l’indennità di volo minima garantita sarà corrisposta a 100 ore di servizio (120 ore diviso 30 giorni e moltiplicato per 5, uguale a 20) le ore eccedenti le 100 saranno considerate straordinario e retribuite secondo quanto previsto all’articolo 36.8.
36.8 Il Pilota facente funzioni di Comandante, percepirà dal primo giorno di funzioni, la indennità di volo corrispondente alla qualifica per la quale sta svolgendo le funzioni medesime.
36.9 Il AD/PNT in servizio di Riserva, se impiegato dalla Compagnia, verrà riconosciuto il tempo trascorso prima della chiamata ai fini del calcolo delle ore di servizio del mese, secondo quanto riportato nella tabella dell’ art. 36.1 e nelle percentuali previste secondo il tipo di riserva.
Esempio
All’AD/PNT viene programmata un riserva “Stand-by” di 14 ore. Se impiegato dopo 7 ore, queste entreranno a far parte del computo delle ore di servizio del mese, secondo il criterio “A” riportato nell’art.36.1.
Essendo la riserva Stand-by considerata al 15%, le 7 ore precedenti la chiamata saranno conteggiate come pari a 1 ore 03 min.
36.12 La gestione amministrativa dei MG periferici viene calcolata come se si operasse dalla “Main Base”.
La normativa relativa a MG periferici è riportata in Appendice 1.2 punto“g”
ARTICOLO 37, AUMENTI PERIODICI PER MAGGIORE ANZIANITÀ
37.1 I Minimi Tabellari e l’Indennità di Volo minima garantita aumenteranno, per ciascun AD/PNT, annualmente in base all’Anzianità Aziendale nel Ruolo, secondo i valori riportati nella tabella “D” che segue.
Gli AD/PNT Comandanti e Piloti assunti presso la Compagnia all’atto della sottoscrizione del presente contratto, verranno posizionati nella rispettiva fascia retributiva riferita alla qualifica di appartenenza, in base all’Anzianità Aziendale nel Ruolo maturata al giorno 1 gennaio 2007.
DA VERIFICARE
x. Xxxxxxxxxx, tabella “D”
ANNO ANZIANITA' | MINIMI TABELLARI | INDENNITA' DI VOLO | MINIMO GARANTITO | ||||
TOTALE | |||||||
0 | € 1.630,00 | € 3.531,73 | € 5.161,73 | ||||
1 | € 1.635,11 | € 3.589,51 | € 5.224,62 | ||||
2 | € 1.639,71 | € 3.659,38 | € 5.299,09 | ||||
3 | € 1.648,31 | € 3.727,69 | € 5.376,00 | ||||
4 | € 1.656,91 | € 3.799,46 | € 5.456,37 | ||||
5 | € 1.665,51 | € 3.830,20 | € 5.495,71 | ||||
6 | € 1.673,11 | € 3.850,86 | € 5.523,97 | ||||
7 | € 1.681,71 | € 3.907,87 | € 5.589,58 | ||||
8 | € 1.690,31 | € 4.037,22 | € 5.727,53 | ||||
9 | € 1.726,85 | € 4.176,50 | € 5.903,35 | ||||
10 | € 1.803,43 | € 4.278,80 | € 6.082,23 | ||||
11 | € 1.856,46 | € 4.408,23 | € 6.264,69 | ||||
12 | € 1.867,45 | € 4.603,73 | € 6.471,18 | ||||
13 | € 1.963,24 | € 4.708,30 | € 6.671,54 | ||||
14 | € 2.063,97 | € 4.814,14 | € 6.878,11 | ||||
15 | € 2.207,03 | € 4.884,07 | € 7.091,10 | ||||
16 | € 2.306,13 | € 4.892,01 | € 7.198,14 | ||||
17 | € 2.388,43 | € 4.902,26 | € 7.290,69 | ||||
18 | € 2.408,96 | € 4.969,27 | € 7.378,23 | ||||
19 | € 2.419,88 | € 4.994,30 | € 7.414,18 | ||||
20 | € 2.440,70 | € 5.009,40 | € 7.450,10 | ||||
21 | € 2.461,58 | € 5.024,56 | € 7.486,14 | ||||
22 | € 2.477,73 | € 5.044,62 | € 7.522,35 | ||||
23 | € 2.483,55 | € 5.074,97 | € 7.558,52 | ||||
24 | € 2.500,51 | € 5.094,46 | € 7.594,97 | ||||
25 | € 2.516,39 | € 5.114,30 | € 7.630,69 | ||||
oltre | € 2.520,08 | € 5.144,94 | € 7.665,02 |
b. Piloti, tabella “D”
ANNO ANZIANITA' | MINIMI TABELLARI | INDENNITA' DI VOLO | MINIMO GARANTITO | ||||
TOTALE | |||||||
0 | € 1.245,00 | € 1.704,16 | € 2.949,16 | ||||
1 | € 1.279,16 | € 1.737,84 | € 3.017,00 | ||||
2 | € 1.314,23 | € 1.763,61 | € 3.077,84 | ||||
3 | € 1.350,26 | € 1.789,77 | € 3.140,02 | ||||
4 | € 1.387,25 | € 1.816,31 | € 3.203,56 | ||||
5 | € 1.425,25 | € 1.852,24 | € 3.277,49 | ||||
6 | € 1.464,27 | € 1.898,04 | € 3.362,31 | ||||
7 | € 1.504,35 | € 1.954,38 | € 3.458,73 | ||||
8 | € 1.557,70 | € 2.012,42 | € 3.570,11 | ||||
9 | € 1.612,92 | € 2.072,19 | € 3.685,11 | ||||
10 | € 1.670,07 | € 2.133,75 | € 3.803,82 | ||||
11 | € 1.729,22 | € 2.197,17 | € 3.926,39 | ||||
12 | € 1.790,45 | € 2.262,48 | € 4.052,93 | ||||
13 | € 1.853,81 | € 2.329,76 | € 4.183,57 | ||||
14 | € 1.919,39 | € 2.399,05 | € 4.318,44 | ||||
15 | € 1.987,27 | € 2.470,42 | € 4.457,69 |
c. Piloti doppia scala parametrale, tabella “D”
MINIMI TABELLARI | INDENNITA' DI VOLO | MINIMO GARANTITO |
TOTALE | ||
€ 1.002,00 | € 738,00 | € 1.740,00 |
37.2 L’adeguamento dei valori retributivi di cui sopra avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’anno di anzianità aziendale.
37.3 L’Anzianità presa in considerazione ai fini del presente articolo è l’Anzianità Aziendale nel Ruolo.
Ai sensi dell’art. 34.1 del CCL il Pilota promosso alla qualifica di Comandante si collocherà indipendentemente dall’Anzianità Aziendale di Compagnia nell’anno 0 della tabella sopra indicata, articolo 37.1 lettera “a” (Comandanti tabella “D”)
37.4 Il Pilota che disimpegni funzioni di Comandante continua a percepire il minimo tabellare corrispondente alla sua qualifica.
Al termine del periodo di funzioni, se avrà conseguito la promozione, gli verrà conguagliato con effetto retroattivo dall’inizio delle funzioni stesse, il suo stipendio