Contratto di inserimento/reinserimento. 1. In applicazione delle disposizioni seguenti, le aziende possono stipulare contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste, a partire dal livello 2, posizione parametrale B, dal sistema di classificazione unica di cui all’art. 15 del presente CCNL. 2. Il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo. 3. E’ ammessa la stipula di contratti di inserimento/reinserimento per le seguenti categorie di persone: a) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; b) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; c) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; d) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; e) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. In particolare, i soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi. 4. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. 5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa. 6. Nella lettera di assunzione sono indicati: 7. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento o reinserimento può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a 1/6 dei giorni calendariali della durata del contratto stesso. 8. In caso di stipulazione di contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste nel livello 3, posizione parametrale B, delle Aree operativo–funzionali conduzione e tecnico–amministrativa, il livello d’inquadramento attribuito nella lettera di assunzione di cui al comma 6 è individuato convenzionalmente nel livello 2, posizione parametrale B, della tabella delle retribuzioni base parametrali in vigore. 9. Il contratto di inserimento/reinserimento ha normalmente una durata variabile da 9 a 18 mesi. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di lavoratori aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, la durata del contratto può variare da 9 a 12 mesi. Per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto di inserimento/reinserimento può variare da 9 a 36 mesi. 10. Il contratto di inserimento o reinserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata di cui al comma 9. 11. Il progetto individuale di inserimento o reinserimento di cui al comma 6 è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. 12. Nel progetto individuale di inserimento/ reinserimento sono indicate: a) la qualificazione da conseguire - alla quale è preordinato il contratto di inserimento o reinserimento di cui al comma 9 – nel livello d’inquadramento, posizione parametrale B, immediatamente superiore a quello attribuito a norma dei commi 6 e 8; b) la durata e le modalità della formazione. 13. Il progetto individuale deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di apprendimento a distanza, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. 14. La formazione antinfortunistica viene impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro. 15. La registrazione sul “libretto formativo del cittadino” delle competenze acquisite dal lavoratore è effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. i) del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 10.10.2005. 16. I risultati dell’attività formativa svolta ai sensi del presente articolo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C) del vigente CCNL. 17. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonché in caso di infortunio sul lavoro il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, è pari a 70 giorni calendariali per i contratti di lavoro di 9 mesi. Per contratti di lavoro superiori a 9 mesi, la durata del trattamento economico predetto è incrementata di 9 giorni calendariali per ogni ulteriore mese di durata del contratto. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 18. Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto riguarda il trattamento economico si applica il trattamento di cui all’art. 27 del vigente CCNL con riguardo al 19. Nei casi in cui il contratto di inserimento o reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento viene computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto fatta eccezione per l’istituto degli aumenti periodici di anzianità. In particolare, il predetto periodo è utile ai fini del periodo di tempo necessario per il passaggio nel livello immediatamente superiore a quello inizialmente attribuito dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A, secondo quanto previsto dall’art. 15 del vigente CCNL. 20. La disciplina di cui al presente articolo è applicabile alle sole aziende che abbiano mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento si venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la data in cui si vorrebbero disporre assunzioni a norma del presente articolo. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di inserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando, nei 18 mesi precedenti, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. 21. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito dalla presente normativa non esclude i lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (straordinario, notturno, festivo, orario di lavoro in regime flessibile, ecc.). 22. Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento di durata superiore a 12 mesi. NOTA A VERBALE
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contratto di inserimento/reinserimento. 1. In applicazione delle disposizioni seguenti, le aziende possono stipulare contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste, a partire dal livello 2, posizione parametrale B, dal sistema di classificazione unica di cui all’art. 15 14 del presente CCNL.
2. Il contratto di inserimento/reinserimento inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
3. E’ ammessa la stipula di contratti di inserimento/reinserimento inserimento per le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
bc) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
cd) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
de) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
ef) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. In particolare, i soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
4. Il contratto di inserimento/reinserimento inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa.
6. Nella lettera di assunzione sono – il cui fac simile è allegato al presente CCNL (Allegato 9) – devono essere indicati:: - la durata del contratto; - l’eventuale periodo di prova; - l’orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale; - il livello d’inquadramento attribuito nella posizione parametrale B, inferiore di un livello rispetto a quello, posizione parametrale B, normalmente spettante per le mansioni assegnate; - il progetto individuale di inserimento o reinserimento.
7. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento o reinserimento può essere soggetto ad un periodo di prova di giorni di effettivo servizio non superiore a 1/6 dei giorni calendariali della durata del contratto stesso.
8. In caso di stipulazione di contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste nel livello 3, posizione parametrale B, delle Aree operativo–funzionali conduzione e tecnico–amministrativa, il livello d’inquadramento attribuito nella lettera di assunzione di cui al comma 6 è individuato convenzionalmente nel livello 2, posizione parametrale B, della tabella delle retribuzioni base parametrali in vigoreallegata al vigente CCNL (Allegato 1/A).
9. Il contratto di inserimento/reinserimento inserimento ha normalmente una durata variabile da 9 a 18 mesi. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di lavoratori aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, la durata del contratto può variare da 9 a 12 mesi. Per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto di inserimento/reinserimento inserimento può variare da 9 a 36 mesi.
10. Il contratto di inserimento o reinserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata di cui al comma 9.
11. Il progetto individuale di inserimento o reinserimento di cui al comma 6 è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
12. Nel progetto individuale di inserimento/ reinserimento sono indicate:
a) la qualificazione da conseguire - alla quale è preordinato il contratto di inserimento o reinserimento di cui al comma 9 – nel livello d’inquadramento, posizione parametrale B, immediatamente superiore a quello attribuito a norma dei commi 6 e 8;
b) la durata e le modalità della formazione.
13. Il progetto individuale deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di apprendimento a distanza, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
14. La formazione antinfortunistica viene impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro.
15. La registrazione sul “libretto formativo del cittadino” delle competenze acquisite dal lavoratore è effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. i) del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 10.10.2005.
16. I risultati dell’attività formativa svolta ai sensi del presente articolo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C) del vigente CCNL.
17. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonché in caso di infortunio sul lavoro il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, è pari a 70 giorni calendariali per i contratti di lavoro di 9 mesi. Per contratti di lavoro superiori a 9 mesi, la durata del trattamento economico predetto è incrementata di 9 giorni calendariali per ogni ulteriore mese di durata del contratto. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
18. Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto riguarda il trattamento economico si applica il trattamento di cui all’art. 27 del vigente CCNL con riguardo al
19. Nei casi in cui il contratto di inserimento o reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento viene computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto fatta eccezione per l’istituto degli aumenti periodici di anzianità. In particolare, il predetto periodo è utile ai fini del periodo di tempo necessario per il passaggio nel livello immediatamente superiore a quello inizialmente attribuito dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A, secondo quanto previsto dall’art. 15 del vigente CCNL.
20. La disciplina di cui al presente articolo è applicabile alle sole aziende che abbiano mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento si venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la data in cui si vorrebbero disporre assunzioni a norma del presente articolo. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, fac simile è allegato al termine del rapporto di inserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando, nei 18 mesi precedenti, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
21. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito dalla presente normativa non esclude i lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (straordinario, notturno, festivo, orario di lavoro in regime flessibile, ecc.).
22. Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento di durata superiore a 12 mesi. NOTA A VERBALEAllegato
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Contratto di inserimento/reinserimento. 1. In applicazione delle disposizioni seguenti, le aziende possono stipulare contratti con- tratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste, a partire dal livello 2, posizione parametrale B, dal sistema di classificazione classifi- cazione unica di cui all’art. 15 del presente CCNL.
2. Il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare rea- lizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
3. E’ È ammessa la stipula di contratti di inserimento/reinserimento per le seguenti categorie di persone:
a) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
b) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
c) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
d) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione occu- pazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanzefi- nanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
e) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. In particolare, i soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
4. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto as- sunto a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativalavo- rativa.
6. Nella lettera di assunzione sono indicati:: - la durata del contratto; - l’eventuale periodo di prova; - l’orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale; - il livello d’inquadramento attribuito nella posizione parametrale B, inferiore di un livello rispetto a quello, posizione parametrale B, normalmente spet- tante per le mansioni assegnate; - il progetto individuale di inserimento o reinserimento.
7. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento o reinserimento può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a 1/6 dei giorni calendariali della durata del contratto stesso.
8. In caso di stipulazione di contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste nel livello 3, posizione parametrale B, delle Aree operativo–-funzionali conduzione e tecnico–-amministrativa, il livello d’inquadramento attribuito nella lettera di assunzione di cui al comma 6 è individuato in- dividuato convenzionalmente nel livello 2, posizione parametrale B, della tabella delle retribuzioni base parametrali in vigore.
9. Il contratto di inserimento/reinserimento ha normalmente una durata variabile da 9 a 18 mesi. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di lavoratori lavo- ratori aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, la durata del contratto può variare da 9 a 12 mesi. Per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto di inserimento/reinserimento può variare da 9 a 36 mesi.
10. Il contratto di inserimento o reinserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata du- rata di cui al comma 9.
11. Il progetto individuale di inserimento o reinserimento di cui al comma 6 è definito de- finito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento l’ade- guamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
12. Nel progetto individuale di inserimento/ reinserimento sono indicate:
a) la qualificazione da conseguire - alla quale è preordinato il contratto di inserimento in- serimento o reinserimento di cui al comma 9 – nel livello d’inquadramento, posizione parametrale B, immediatamente superiore a quello attribuito a norma dei commi 6 e 8;
b) la durata e le modalità della formazione.
13. Il progetto individuale deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di apprendimento a distanzadi- stanza, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
14. La formazione antinfortunistica viene impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro.
15. La registrazione sul “libretto sul“libretto formativo del cittadino” delle cittadino”delle competenze acquisite dal lavoratore è effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo se- condo quanto previsto dall’art. 2, lett. i) del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 10.10.2005.
16. I risultati dell’attività formativa svolta ai sensi del presente articolo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C) del vigente CCNL.
17. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonché in caso di infortunio sul lavoro il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, è pari a 70 giorni calendariali per i contratti di lavoro di 9 mesi. Per contratti di lavoro superiori a 9 mesi, la durata del trattamento economico predetto è incrementata di 9 giorni calendariali per ogni ulteriore mese di durata del contratto. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Tale trattamento, unitamente all’obbligo di conservazione del posto, non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
18. Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto riguarda il trattamento economico si applica il trattamento di cui all’art. 27 del vigente CCNL con riguardo alri- guardo al livello di inquadramento, posizione parametrale B, attribuito e, per quanto compatibili, le norme che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo determinato.
19. Nei casi in cui il contratto di inserimento o reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento reinseri- mento viene computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto fatta eccezione per l’istituto degli aumenti periodici di anzianità. In particolare, il predetto periodo è utile ai fini del periodo di tempo necessario per il passaggio nel livello immediatamente superiore a quello inizialmente attribuito dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale pa- rametrale A, secondo quanto previsto dall’art. 15 del vigente CCNL.
20. La disciplina di cui al presente articolo è applicabile alle sole aziende che abbiano ab- biano mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno al- meno il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento si venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la data in cui si vorrebbero disporre assunzioni a norma del presente articolo. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di inserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando, nei 18 mesi precedenti, sia venuto a scadere un solo contratto con- tratto di inserimento.
21. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito dalla presente normativa non esclude i lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente eventual- mente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva del- l’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (straordinario, notturnonot- turno, festivo, orario di lavoro in regime flessibile, ecc.).
22. Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento di durata superiore a 12 mesi. NOTA A VERBALEFerma restando, a partire dall’1.1.2013, l’abrogazione del contratto di inserimento prevista dall’art. 1, commi 14 e 15, della legge n. 92/2012 e successive modifiche, la disciplina contenuta nel presente articolo si applica ai contratti di inserimento in- staurati a tutto il 31.12.2012.
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Contratto di inserimento/reinserimento. 1. In applicazione delle disposizioni seguenti, le aziende possono stipulare contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste, a partire dal livello 2, posizione parametrale B, dal sistema di classificazione unica di cui all’art. 15 14 del presente CCNL.
2. Il contratto di inserimento/reinserimento inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
3. E’ ammessa la stipula di contratti di inserimento/reinserimento inserimento per le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
bc) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
cd) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
de) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
ef) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. In particolare, i soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
4. Il contratto di inserimento/reinserimento inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa.
6. Nella lettera di assunzione sono – il cui fac simile è allegato al presente CCNL (Allegato 9) – devono essere indicati:
7. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento o reinserimento può essere soggetto ad un periodo di prova di giorni di effettivo servizio non superiore a 1/6 dei giorni calendariali della durata del contratto stesso.
8. In caso di stipulazione di contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste nel livello 3, posizione parametrale B, delle Aree operativo–funzionali conduzione e tecnico–amministrativa, il livello d’inquadramento attribuito nella lettera di assunzione di cui al comma 6 è individuato convenzionalmente nel livello 2, posizione parametrale B, della tabella delle retribuzioni base parametrali in vigoreallegata al vigente CCNL (Allegato 1/A).
9. Il contratto di inserimento/reinserimento inserimento ha normalmente una durata variabile da 9 a 18 mesi. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di lavoratori aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, la durata del contratto può variare da 9 a 12 mesi. Per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto di inserimento/reinserimento inserimento può variare da 9 a 36 mesi.
10. Il contratto di inserimento o reinserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata di cui al comma 9.
11. Il progetto individuale di inserimento o reinserimento di cui al comma 6 è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
12. Nel progetto individuale di inserimento/ reinserimento sono indicateinserimento – il cui fac simile è allegato al presente CCNL (Allegato 10) – devono essere indicati:
a) la qualificazione da conseguire - alla quale è preordinato il contratto di inserimento o reinserimento di cui al comma 9 – nel livello d’inquadramento, posizione parametrale B, immediatamente superiore a quello attribuito a norma dei commi 6 e 8;
b) la durata e le modalità della formazione.
13. Il progetto individuale di inserimento deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di apprendimento a distanza, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
14. La formazione antinfortunistica viene impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro.
15. La registrazione sul In attesa della definizione delle modalità di attuazione del cosiddetto “libretto formativo del cittadino” delle competenze acquisite dal lavoratore è effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. i) del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 10.10.2005.del
16. I risultati dell’attività formativa svolta ai sensi del presente articolo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C) del vigente CCNL.
17. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonché in caso di infortunio sul lavoro il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, è pari a 70 giorni calendariali per i contratti di lavoro di 9 mesi. Per contratti di lavoro superiori a 9 mesi, la durata del trattamento economico predetto è incrementata di 9 giorni calendariali per ogni ulteriore mese di durata del contratto. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
18. Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto riguarda il trattamento economico si applica il trattamento di cui all’art. 27 25 del vigente CCNL con riguardo alal livello di inquadramento, posizione parametrale B, attribuito e, per quanto compatibili, le norme che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo determinato.
19. Nei casi in cui il contratto di inserimento o reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento viene computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto contratto, fatta eccezione per l’istituto degli aumenti periodici di anzianità. In particolare, il predetto periodo è utile ai fini del periodo di tempo necessario per il passaggio nel livello immediatamente superiore a quello inizialmente attribuito dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A, secondo quanto previsto dall’art. 15 14 del vigente CCNL.
20. La disciplina di cui al presente articolo è applicabile alle sole aziende che abbiano mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento si venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la data in cui si vorrebbero disporre assunzioni a norma del presente articolo. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di inserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando, nei 18 mesi precedenti, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
21. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito dalla presente normativa non esclude i lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (prolungamento orario, straordinario, notturno, festivo, orario di lavoro in regime flessibile, ecc.).
22. Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento di durata superiore a 12 mesi.
23. NOTA A VERBALELa disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall’ 1.12.2004.
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Contratto di inserimento/reinserimento. 1. ) In applicazione delle disposizioni seguenti, le aziende possono stipulare contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste, a partire dal livello 2, posizione parametrale B, dal sistema di classificazione unica di cui all’artall'art. 15 14 del presente CCNL.
2. ) Il contratto di inserimento/reinserimento inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativo.
3. E’ ) È ammessa la stipula di contratti di inserimento/reinserimento inserimento per le seguenti categorie di persone:
(a) soggetti d'età compresa tra i 18 e i 29 anni;
(b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
b(c) lavoratori con più di 50 anni di età d'età che siano privi di un posto di lavoro;
c(d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due 2 anni;
d(e) donne di qualsiasi età residenti in una area un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
e(f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. In particolare, i soggetti di cui alla lettera lett. b) sono individuati in coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
4. ) Il contratto di inserimento/reinserimento inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
5. ) In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende s'intende assunto a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’attività d'inizio dell'attività lavorativa.
6. ) Nella lettera di assunzione sono - il cui facsimile è allegato al presente CCNL - devono essere indicati:: - durata del contratto; - eventuale periodo di prova; - orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale; - livello d'inquadramento attribuito nella posizione parametrale B, inferiore di un livello rispetto a quello, posizione parametrale B, normalmente spettante per le mansioni assegnate; - progetto individuale di inserimento o reinserimento.
7. ) Il lavoratore assunto con contratto di inserimento o reinserimento può essere soggetto ad un periodo di prova di giorni di effettivo servizio non superiore a 1/6 dei giorni calendariali della durata del contratto stesso.
8. 8) In caso di stipulazione di contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste nel livello 3, posizione parametrale B, delle Aree operativo–-funzionali conduzione e tecnico–-amministrativa, il livello d’inquadramento d'inquadramento attribuito nella lettera di assunzione di cui al comma 6 è individuato convenzionalmente nel livello 2, posizione parametrale B, della tabella delle retribuzioni base parametrali in vigoreallegata all'art. 24 del presente CCNL.
9. ) Il contratto di inserimento/reinserimento d'inserimento ha normalmente una durata variabile da 9 a 18 mesi. Per i contratti di inserimento d'inserimento finalizzati al reinserimento di lavoratori aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, la durata del contratto può variare da 9 a 12 mesi. Per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto di inserimento/reinserimento d'inserimento può variare da 9 a 36 mesi.
10. ) Il contratto di inserimento d'inserimento o reinserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata di cui al comma 9.
11. ) Il progetto individuale di inserimento o reinserimento di cui al comma 6 è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
12. ) Nel progetto individuale di inserimento/ reinserimento sono indicateinserimento - il cui facsimile è allegato al presente CCNL - devono essere indicati:
(a) la qualificazione da conseguire - alla quale è preordinato il contratto di inserimento o reinserimento di cui al comma 9 – - nel livello d’inquadramentod'inquadramento, posizione parametrale B, immediatamente superiore a quello attribuito a norma dei commi 6 e 8;
(b) la durata e le modalità della formazione.
13. ) Il progetto individuale di inserimento deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed e organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di apprendimento a distanza, in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
14. ) La formazione antinfortunistica viene impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro.
15. La registrazione sul “) In attesa della definizione delle modalità di attuazione del cosiddetto "libretto formativo del cittadino” ", la registrazione delle competenze acquisite dal lavoratore è sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. i) del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 10.10.2005.
16. ) I risultati dell’attività dell'attività formativa svolta ai sensi del presente articolo sono oggetto di informazione ai sensi dell’artdell'art. 1, lett. C) 1 del vigente CCNL.
17. ) In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonché in caso di infortunio sul lavoro lavoro, il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, è pari a 70 giorni calendariali per i contratti di lavoro di 9 mesi. Per contratti di lavoro superiori a 9 mesi, la durata del trattamento economico predetto è incrementata di 9 giorni calendariali per ogni ulteriore mese di durata del contratto. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Tale trattamento, unitamente all'obbligo di conservazione del posto, non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
18. ) Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto riguarda il trattamento economico si applica il trattamento di cui all’artall'art. 27 24 del vigente CCNL con riguardo alal livello d'inquadramento, posizione parametrale B, attribuito e, per quanto compatibili, le norme che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo determinato.
19. ) Nei casi in cui il contratto di inserimento o reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento viene computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto contratto, fatta eccezione per l’istituto l'istituto degli aumenti periodici di anzianità. In particolare, il predetto periodo è utile ai fini del periodo di tempo necessario per il passaggio nel livello immediatamente superiore a quello inizialmente attribuito dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A, secondo quanto previsto dall’artdall'art. 15 14 del vigente CCNL.
20. ) La disciplina di cui al presente articolo è applicabile alle sole aziende che abbiano mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento si sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la data in cui si vorrebbero disporre assunzioni a norma del presente articolo. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di inserimentod'inserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma xxxxx non si applicano quando, nei 18 mesi precedenti, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimentod'inserimento.
21. L’applicazione ) L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito dalla presente normativa non esclude i lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dalla utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva della effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (prolungamento orario, straordinario, notturno, festivo, orario di lavoro in regime flessibile, ecc.).
22. ) Ai fini dell’artdell'art. 35 della 35, legge n. 300/1970300/70, è utile il numero dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento di durata superiore a 12 mesi. NOTA A VERBALE.
23) La disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall'1.1.05.
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Contratto di inserimento/reinserimento. 1. In applicazione delle disposizioni seguenti, le aziende possono stipulare contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste, a partire dal livello 2, posizione parametrale B, dal sistema di classificazione unica di cui all’art. 15 del presente CCNL.
2. Il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
3. E’ ammessa la stipula di contratti di inserimento/reinserimento per le seguenti categorie di persone:
a) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
b) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
c) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
d) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
e) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. In particolare, i soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
4. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa.
6. Nella lettera di assunzione sono – il cui fac simile è allegato al presente CCNL (Allegato 4) – devono essere indicati:: - la durata del contratto; - l’eventuale periodo di prova; - l’orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale; - il livello d’inquadramento attribuito nella posizione parametrale B, inferiore di un livello rispetto a quello, posizione parametrale B, normalmente spettante per le mansioni assegnate; - il progetto individuale di inserimento o reinserimento.
7. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento o reinserimento può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a 1/6 dei giorni calendariali della durata del contratto stesso.
8. In caso di stipulazione di contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste nel livello 3, posizione parametrale B, delle Aree operativo–funzionali conduzione e tecnico–amministrativa, il livello d’inquadramento attribuito nella lettera di assunzione di cui al comma 6 è individuato convenzionalmente nel livello 2, posizione parametrale B, della tabella delle retribuzioni base parametrali in vigore.
9. Il contratto di inserimento/reinserimento ha normalmente una durata variabile da 9 a 18 mesi. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di lavoratori aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, la durata del contratto può variare da 9 a 12 mesi. Per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto di inserimento/reinserimento può variare da 9 a 36 mesi.
10. Il contratto di inserimento o reinserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata di cui al comma 9.
11. Il progetto individuale di inserimento o reinserimento di cui al comma 6 è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
12. Nel progetto individuale di inserimento/ reinserimento sono indicate– il cui fac simile è allegato al presente CCNL (Allegato 5) – devono essere indicati:
a) la qualificazione da conseguire - alla quale è preordinato il contratto di inserimento o reinserimento di cui al comma 9 – nel livello d’inquadramento, posizione parametrale B, immediatamente superiore a quello attribuito a norma dei commi 6 e 8;
b) la durata e le modalità della formazione.
13. Il progetto individuale deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di apprendimento a distanza, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
14. La formazione antinfortunistica viene impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro.
15. La registrazione sul “libretto formativo del cittadino” delle competenze acquisite dal lavoratore è effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. i) del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 10.10.2005.
16. I risultati dell’attività formativa svolta ai sensi del presente articolo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C) del vigente CCNL.
17. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonché in caso di infortunio sul lavoro il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, è pari a 70 giorni calendariali per i contratti di lavoro di 9 mesi. Per contratti di lavoro superiori a 9 mesi, la durata del trattamento economico predetto è incrementata di 9 giorni calendariali per ogni ulteriore mese di durata del contratto. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Tale trattamento, unitamente all’obbligo di conservazione del posto, non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
18. Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto riguarda il trattamento economico si applica il trattamento di cui all’art. 27 del vigente CCNL con riguardo alal livello di inquadramento, posizione parametrale B, attribuito e, per quanto compatibili, le norme che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo determinato.
19. Nei casi in cui il contratto di inserimento o reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento viene computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto fatta eccezione per l’istituto degli aumenti periodici di anzianità. In particolare, il predetto periodo è utile ai fini del periodo di tempo necessario per il passaggio nel livello immediatamente superiore a quello inizialmente attribuito dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A, secondo quanto previsto dall’art. 15 del vigente CCNL.
20. La disciplina di cui al presente articolo è applicabile alle sole aziende che abbiano mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento si venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la data in cui si vorrebbero disporre assunzioni a norma del presente articolo. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di inserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando, nei 18 mesi precedenti, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
21. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito dalla presente normativa non esclude i lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (straordinario, notturno, festivo, orario di lavoro in regime flessibile, ecc.).
22. Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento di durata superiore a 12 mesi. NOTA A VERBALE.
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Contratto di inserimento/reinserimento. 1. In applicazione delle disposizioni seguenti, le aziende possono stipulare contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste, a partire dal livello 2, posizione parametrale B, dal sistema di classificazione unica di cui all’artall'art. 15 del presente CCNL.
2. Il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
3. E’ ' ammessa la stipula di contratti di inserimento/reinserimento per le seguenti categorie di persone:
a) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
b) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
c) lavoratori che desiderino riprendere un’attività un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
d) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
e) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. In particolare, i soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
4. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’attività dell'attività lavorativa.. /
6. Nella lettera di assunzione sono indicati:: - la durata del contratto; - l'eventuale periodo di prova; - l'orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale; - il livello d'inquadramento attribuito nella posizione parametrale B, inferiore di un livello rispetto a quello, posizione parametrale B, normalmente spettante per le mansioni assegnate; - il progetto individuale di inserimento o reinserimento,
7. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento o reinserimento può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a 1/6 dei giorni calendariali della durata del contratto stesso.
8. In caso di stipulazione di contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste nel livello 3, posizione parametrale B, delle Aree operativo–-funzionali conduzione e tecnico–-amministrativa, il livello d’inquadramento d'inquadramento attribuito nella lettera di assunzione di cui al comma 6 è individuato convenzionalmente nel livello 2, posizione parametrale B, della tabella delle retribuzioni base parametrali in vigore.
9. Il contratto di inserimento/reinserimento ha normalmente una durata variabile da 9 a 18 mesi. Per i contratti di dì inserimento finalizzati al reinserimento di lavoratori aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, la durata del contratto può variare da 9 a 12 mesi. Per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto di inserimento/reinserimento può variare da 9 a 36 mesi.
10. Il contratto di inserimento o reinserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata di cui al comma 9.
11. Il progetto individuale di inserimento o reinserimento di cui al comma 6 è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
12. Nel progetto individuale di inserimento/ reinserimento sono indicate:
a) la qualificazione da conseguire - alla quale è preordinato il contratto di inserimento o reinserimento di cui al comma 9 – - nel livello d’inquadramentod'inquadramento, posizione parametrale B, immediatamente superiore a quello attribuito a norma dei commi 6 e 8;
b) la durata e le modalità della formazione.
13. Il progetto individuale deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di dì disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di apprendimento a distanza, in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
14. La formazione antinfortunistica viene impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro.
15. La registrazione sul “"libretto formativo del cittadino” " delle competenze acquisite dal lavoratore è effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo quanto previsto dall’artdall'art. 2, lett. .
i) del D.Lgs 10.9.2003D.Lgs. 10/9/2003, n. 276 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 10.10.200510/10/2005.
16. I risultati dell’attività dell'attività formativa svolta ai sensi del presente articolo sono oggetto di informazione ai sensi dell’artdell'art. 1, lett. C) del vigente CCNL.
17. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonché nonchè in caso di infortunio sul lavoro il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, è pari a 70 giorni calendariali per i contratti di lavoro di 9 mesi. Per contratti di lavoro superiori a 9 mesi, la durata del trattamento economico predetto è incrementata di 9 giorni calendariali per ogni ulteriore mese di durata del contratto. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Tale trattamento, unitamente all'obbligo di conservazione del posto, non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
18. Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto riguarda il trattamento economico si applica il trattamento di cui all’artall'art. 27 del vigente CCNL con riguardo alal livello di inquadramento, posizione parametrale B, attribuito e, per quanto compatibili, le norme che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo determinato.
19. Nei casi in cui il contratto di inserimento o reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento viene computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto fatta eccezione per l’istituto l'istituto degli aumenti periodici di anzianità. In particolare, il predetto periodo è utile ai fini del periodo di tempo necessario per il passaggio nel livello immediatamente superiore a quello inizialmente attribuito dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A, secondo quanto previsto dall’artdall'art. 15 del vigente CCNL.
20. La disciplina di cui al presente articolo è applicabile alle sole aziende che abbiano mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento si venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la data in cui si vorrebbero disporre assunzioni a norma del presente articolo. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di inserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non si sì applicano quando, nei 18 mesi precedenti, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
21. L’applicazione L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito dalla presente normativa non esclude i lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché nonchè di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (straordinario, notturno, festivo, orario di lavoro in regime flessibile, ecc.).
22. Ai fini dell’artdell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento di durata superiore a 12 mesi. NOTA A VERBALE- Nota a verbale - Ferma restando, a partire dall'1/1/2013, l'abrogazione del contratto di inserimento prevista dall'art. 1, commi 14 e 15, della legge n. 92/2012 e successive modifiche, la disciplina contenuta nel presente articolo si applica ai contratti di inserimento instaurati a tutto il 31/12/2012.
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Contratto di inserimento/reinserimento. 1. In applicazione delle disposizioni seguenti, le aziende possono stipulare contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste, a partire dal livello 2, posizione parametrale B, dal sistema di classificazione unica di cui all’art. 15 del presente CCNL.
2. Il contratto di inserimento/reinserimento inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavororealizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui all’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 276/03 .
32. E’ ammessa la stipula In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di contratti di inserimento/reinserimento inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per le seguenti categorie di persone:
a) “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
b) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
c) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
d) donne di qualsiasi età residenti ”, in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminilebase a quanto stabilito all’art. 1, determinato con apposito comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del Ministro del lavoro e delle politiche socialidecreto legislativo n. 297/2002, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
e) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. In particolare, i soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 dodici mesi.
43. Il contratto di inserimento/reinserimento inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5); • l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal presente CCNL per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento corrispondente a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa.
6. Nella lettera di assunzione sono indicati:
7. Il lavoratore assunto con quello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento inserimento; • l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o reinserimento può a tempo parziale; • la categoria di inquadramento del lavoratore, che non potrà essere soggetto ad un periodo inferiore per più di prova non superiore due livelli rispetto a 1/6 dei giorni calendariali della durata del quella spettante ai lavoratori addetti alle mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto stesso.
8. In caso di stipulazione di contratti di inserimento o reinserimento finalizzati addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle qualifiche previste nel livello 3, posizione parametrale B, delle Aree operativo–funzionali conduzione e tecnico–amministrativa, quali è preordinato il livello d’inquadramento attribuito nella lettera di assunzione di cui al comma 6 è individuato convenzionalmente nel livello 2, posizione parametrale B, della tabella delle retribuzioni base parametrali in vigore.
9. Il contratto progetto di inserimento/reinserimento ha normalmente una durata variabile da 9 a 18 mesi. Per i contratti di inserimento finalizzati ; • con esclusivo riferimento al reinserimento di lavoratori aventi professionalità coerenti con competenze professionali analoghe a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il contesto organizzativo aziendaleprogetto di inserimento, la durata categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di un livello a quella spettante ai lavoratori addetti alle mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto può variare da 9 o addetti a 12 mesi. Per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento può variare da 9 a 36 mesi; • il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro, è determinato ai sensi del successivo punto 7.
10. Il contratto di inserimento o reinserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata di cui al comma 9.
114. Il progetto individuale di inserimento o inserimento/reinserimento di cui al comma 6 è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
12. Nel progetto individuale di inserimento/ reinserimento sono indicateverranno indicati:
a) la qualificazione da conseguire - alla al conseguimento della quale è preordinato il contratto progetto di inserimento o inserimento/reinserimento di cui al comma 9 – nel livello d’inquadramento, posizione parametrale B, immediatamente superiore a quello attribuito a norma dei commi 6 e 8oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
135. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la durata del contratto non potrà eccedere i 10 mesi, tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di inserimento; in tale caso la formazione teorica di cui al punto 6 non potrà essere inferiore a 16 ore.
6. Il progetto individuale deve prevedere una formazione teorica di 16 non inferiore a 24 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di apprendimento a distanzae-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
14. La formazione antinfortunistica viene dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del contratto di lavororapporto.
157. La registrazione In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul “libretto formativo lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del cittadino” delle competenze acquisite dal lavoratore è effettuata a cura posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del datore rapporto di inserimento/reinserimento. Questo periodo di conservazione del posto di lavoro o si intende riferito a contratti di un suo delegatoinserimento di 18 mesi e viene proporzionalmente ridotto, secondo fermo restando il limite dei settanta giorni di calendario, nel caso di contratti aventi durata inferiore. Nell’ambito di detto periodo, per quanto concerne il trattamento economico, si applica la disciplina contrattuale precedentemente prevista per i contratti di formazione e lavoro, di cui all’Accordo Interconfederale del 31.1.1995. Al fine del computo del limite massimo di durata si applicherà quanto previsto dall’art. 2, lett57 comma 2 del D.Lgs. i) del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 276/03 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 10.10.2005successiv 2 e modificazioni.
16. I risultati dell’attività formativa svolta ai sensi del presente articolo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C) del vigente CCNL.
17. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonché in caso di infortunio sul lavoro il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, è pari a 70 giorni calendariali per i contratti di lavoro di 9 mesi. Per contratti di lavoro superiori a 9 mesi, la durata del trattamento economico predetto è incrementata di 9 giorni calendariali per ogni ulteriore mese di durata del contratto. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
18. Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto riguarda il trattamento economico si applica il trattamento di cui all’art. 27 del vigente CCNL con riguardo al
19. Nei casi in cui il contratto di inserimento o reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento viene computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto fatta eccezione per l’istituto degli aumenti periodici di anzianità. In particolare, il predetto periodo è utile ai fini del periodo di tempo necessario per il passaggio nel livello immediatamente superiore a quello inizialmente attribuito dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A, secondo quanto previsto dall’art. 15 del vigente CCNL.
20. La disciplina di cui al presente articolo è applicabile alle sole aziende che abbiano mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento si venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la data in cui si vorrebbero disporre assunzioni a norma del presente articolo. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di inserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando, nei 18 mesi precedenti, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
218. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito dalla presente normativa per i contratti di inserimento, non esclude i può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminatosubordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (straordinariolavoro a turni, notturno, festivo, orario di lavoro in regime flessibile, ecc.). Resta facoltà della contrattazione aziendale definire l’applicabilità totale o parziale di eventuali premi di risultato e/o di altre voci retributive stabilite dalla contrattazione aziendale.
229. Ai Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini dell’artdegli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale (iter di attestazione) di cui al presente CCNL. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori Per poter assumere con contratto di inserimento/reinserimento il datore di durata superiore lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a 12 mesiscadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con contratto a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati a tempo indeterminato secondo le quantità previste dall’art. NOTA A VERBALE54 comma 3 D.Lgs. 276/03 e successive modifiche.
10. Le Aziende forniranno annualmente alle RSA, ovvero alle RSU, ove costituite i dati quantitativi sui contratti di inserimento/reinserimento.
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Contratto di inserimento/reinserimento. 1. In applicazione delle disposizioni seguenti, le aziende possono stipulare contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste, a partire dal livello 2, posizione parametrale B, dal sistema di classificazione unica di cui all’art. 15 del presente CCNL.
2. Il contratto di inserimento/reinserimento inserimento è un contratto di lavoro a tempo determinato diretto a realizzare l’inserimento ovvero o il reinserimento nel mercato del lavorolavoro di determinate categorie di soggetti, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad a un determinato contesto lavorativolavorativo (art. 54, D.Lgs. 276/2003). Esso, com’è noto, è subentrato al contratto di formazione e lavoro (c.f.l.
3), configurando una nuova tipologia contrattuale. E’ ammessa la stipula I destinatari del contratto in parola possono essere ricondotti a due categorie: giovani di contratti di inserimento/reinserimento per le seguenti categorie di persone:
a) età compresa tra i 18 e i 29 anni; lavoratori svantaggiati: disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
b) ; lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
c) ; lavoratori che desiderino desiderano riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due 2 anni;
d) ; donne di qualsiasi età residenti in una area un’area geografica in cui il tasso ad alta disoccupazione femminile; portatori di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
e) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. In particolare, i soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
4handicap. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato inserimento deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato contenere il progetto individuale di inserimento.
5. In mancanza di della forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa.
6indeterminato. Nella lettera di assunzione sono Nel contratto devono essere indicati:
7. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento o reinserimento può essere soggetto ad un : durata , periodo di prova (non superiore a 1/6 dei giorni calendariali della durata del contratto stesso.
8. In caso ); orario di stipulazione lavoro (a tempo pieno o parziale); il livello di contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al inquadramento (per il conseguimento delle qualifiche previste nel livello 3° livello, posizione parametrale B, delle Aree operativo–funzionali aree conduzione e tecnicotecnico –amministrativa, il livello d’inquadramento di inquadramento attribuito nella lettera di assunzione di cui al comma 6 è individuato convenzionalmente nel livello 2° livello, posizione parametrale parametro B, della tabella delle retribuzioni base parametrali in vigore.
9di cui all’art. 24 del vigente CCNL); il progetto individuale di inserimento o reinserimento. Il contratto CCNL contiene un fac simile del progetto individuale di inserimento/reinserimento ha normalmente una durata variabile da 9 a 18 mesi. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di lavoratori aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, la La durata del contratto può variare da 9 a 12 mesi. Per i lavoratori riconosciuti affetti da portatori di grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto di inserimento/reinserimento inserimento può variare da 9 a 36 mesi.
10. Il contratto di inserimento o reinserimento in commento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali : eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata di cui al comma 9.
11massima del rapporto previsto dal CCNL (12 o 36 mesi). Il progetto individuale di inserimento o reinserimento di cui al comma 6 trattamento economico spettante è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
12. Nel progetto individuale di inserimento/ reinserimento sono indicate:
a) la qualificazione da conseguire - alla quale è preordinato il contratto di inserimento o reinserimento di cui al comma 9 – nel livello d’inquadramento, posizione parametrale B, immediatamente superiore a quello attribuito a norma dei commi 6 e 8;
b) la durata e le modalità della formazione.
13. Il progetto individuale deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di apprendimento a distanza, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
14. La formazione antinfortunistica viene impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro.
15. La registrazione sul “libretto formativo del cittadino” delle competenze acquisite dal lavoratore è effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. i) del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 10.10.2005.
16. I risultati dell’attività formativa svolta ai sensi del presente articolo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C) 24 del vigente CCNL.
17. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonché in caso di infortunio sul lavoro il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, è pari a 70 giorni calendariali per i contratti di lavoro di 9 mesi. Per contratti di lavoro superiori a 9 mesi, ferma restando la durata del trattamento economico predetto è incrementata di 9 giorni calendariali per ogni ulteriore mese di durata del contratto. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
18. Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto riguarda il trattamento economico si applica il trattamento corresponsione delle indennità di cui all’art. 27 29 del vigente CCNL con riguardo al
19e delle maggiorazio ni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa (prolungamento orario, straordinario, notturno, festivo, etc.), nonché la corresponsione del TFR di cui all’art. Nei casi in cui 68. Qualora il contratto di inserimento o reinserimento in parola venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento inserimento viene computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto CCNL, fatta eccezione per l’istituto degli aumenti periodici di anzianità. In particolare, il predetto detto periodo è utile ai fini del periodo di tempo necessario per il passaggio nel livello immediatamente superiore a quello inizialmente attribuito dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A, secondo quanto previsto dall’art. 15 14 del vigente CCNL.
20. La disciplina di cui al presente articolo è applicabile alle sole aziende che abbiano mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento si venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la data in cui si vorrebbero disporre assunzioni a norma L’art. 59, comma 2 del presente articoloD.Lgs. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di inserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando, nei 18 mesi precedenti, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
21. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito dalla presente normativa non 276/2003 esclude i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dal computo dei servizi aziendalilimiti numerici previsti da leggi e dal CCNL per l’applicazione di particolari normative ed istituti. Per questo motivo, quali mensa e trasportidetti lavoratori non possono essere computati, ovvero dal godimento ad esempio ai fini delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con misure percentuali previste dall’art. 11, comma 4 del vigente CCNL (rapporto di lavoro a tempo indeterminatotermine). Tuttavia, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (straordinariofa eccezione, notturnoal riguardo, festivo, orario di lavoro in regime flessibile, ecc.).
22. Ai quanto convenuto ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento di durata superiore a 12 mesi. NOTA A VERBALE300/70.
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Samples: CCNL 22.5.2003