Common use of Contratto di somministrazione Clause in Contracts

Contratto di somministrazione. 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 54, comma 3. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria prima. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6 sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

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Contratto di somministrazione. 1. Le amministrazioni Aziende o Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 artt.30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015D.Lgs.n.81/2015, per soddisfare esigenze temporanee ed o eccezionali, ai sensi dell’art. 6dell’art.36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 5457, comma 33 (Contratto di lavoro a tempo determinato). 3. Il ricorso al lavoro somministrato contratto di somministrazione non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché i profili professionali delle categorie A e B ovvero per i seguenti profili: - Ministeriprofili professionali anche delle categorie C e D addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi. E’ rimessa alla valutazione delle Aziende o Enti la possibilità di ricorrere alla forma di flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza. Il contratto di somministrazione non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L’Azienda o Ente può ricorrere a tale flessibilità, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima tenendo conto dell’economicità dello strumento e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria primaprogrammabilità delle urgenze. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, nell’ambito delle disponibilità già destinate dalle aziende per tale specifica finalità. 5. L’amministrazione L’Azienda o Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 dell’art.7 della legge n. 300/1970n.300/1970. 6. Le amministrazioni Aziende o Enti sono tenutetenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008D.Lgs.n.81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, esercitare presso le amministrazioni utilizzatrici, gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia. In conformità alle vigenti disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000, n. 254, è fatto divieto alle aziende di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro somministrato.

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Contratto di somministrazione. 1La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. Le amministrazioni possono stipulare contratti In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazione, è ammessa nei casi previsti dalla legge e nelle ulteriori ipotesi previste dagli accordi aziendali stipulati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria d'intesa con le strutture territoriali delle parti stipulanti il presente contratto, per ciascun anno solare, non superiore a quello corrispondente ai lavoratori somministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (ex art. 20, comma 5-quater, del D.Lgs. 10 Settembre 2003 n. 276, come modificato dai successivi interventi legislativi). È comunque consentita la somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazione per almeno tre lavoratori in ciascun anno solare qualora l'azienda occupi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in numero almeno pari al doppio dei suddetti lavoratori in somministrazione. La somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazione, è inoltre ammessa per l'utilizzo di soggetti che posso accedere al collocamento obbligatorio di soggetti condannati ammessi al regime di semilibertà nonché di soggetti in via di dimissione o dimessi dagli Istituti di Pena. l'apposizione del termine, giusto quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti periodo del d. lgsD.Lgs. n. 81/2015368/2001, per soddisfare esigenze temporanee ed eccezionalicome modificato dalla legge 28 giugno 2012, ai sensi dell’artn. 92. 6, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001. 2. I Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il limite passaggio delle consegne per un periodo massimo di cui all’artn. 3 mesi. 54L'azienda, comma 3a fronte della necessità di inserire personale con contratto di somministrazione di lavoro procederà all'inserimento dei lavoratori previa comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria firmatarie del presente c.c.n.l. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per a) il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria prima. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6 sono fornite informazioni sul numero e sui i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; b) ogni dodici mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla la durata degli stessi, sul il numero e sui profili professionali la qualifica dei lavoratori interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

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Contratto di somministrazione. 1. Le amministrazioni Aziende o Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 artt.30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015D.Lgs.n.81/2015, per soddisfare esigenze temporanee ed o eccezionali, ai sensi dell’art. 6dell’art.36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 54, comma 33 (contratto di lavoro a tempo determinato). 3. Il ricorso al lavoro somministrato contratto di somministrazione non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché i profili professionali delle categorie A e B ovvero per i seguenti profili: - Ministeriprofili professionali anche delle categorie C e D addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi. E’ rimessa alla valutazione delle Aziende o Enti la possibilità di ricorrere alla forma di flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza. Il contratto di somministrazione non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L’ Azienda o Ente può ricorrere a tale flessibilità, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima tenendo conto dell’economicità dello strumento e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria primaprogrammabilità delle urgenze. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione L’Azienda o Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 dell’art.7 della legge n. 300/1970n.300/1970. 6. Le amministrazioni Aziende o Enti sono tenutetenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008D.Lgs.n.81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, esercitare presso le amministrazioni utilizzatrici, gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6 …….. sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

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Contratto di somministrazione. 1Con esclusivo riferimento alle specifiche fattispecie di seguito indicate, il numero di lavoratori occupati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi tassative: a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Le amministrazioni possono stipulare Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno così come individuati dal D.P.R. n. 218 del 6/3/1978. Nel caso in cui il rapporto percentuale di cui ai commi precedenti dia un numero inferiore a 10 le imprese potranno occupare con contratto di somministrazione a tempo determinato fino a 10 prestatori di lavoro. I limiti percentuali di cui al presente articolo, riferiti alle medesime fattispecie, potranno essere modificati a livello aziendale. L’accensione di contratti di somministrazione per la sostituzione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 lavoratrici e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee ed eccezionalilavoratori in congedo, ai sensi dell’artdelle disposizioni del Testo Unico n.151/2001 delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, può avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del congedo, al fine di consentire l’affiancamento. 6, comma 2, Ai fini della informativa da rendere alle RSU inerente l’utilizzo del d. lgs. n. 165/2001. 2. I contratti contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro si richiamano le norme di legge e quelle già definite nel presente CCNL. Nelle imprese nelle quali è in atto il limite premio di partecipazione di cui all’art. 54, comma 3. 34 8 lo stesso verrà applicato ai prestatori di lavoro in somministrazione a tempo determinato secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della contrattazione di secondo livello. Il ricorso al prestatore di lavoro somministrato non in somministrazione deve essere informato sui rischi per la sicurezza, la salute e l’ambiente connessi alle attività poste in essere e addestrato all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale è consentito per il personale che esercita attività assunto in conformità alle disposizioni recate nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni. L’impresa, in ogni caso, osserverà anche nei confronti dei prestatori di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia lavoro in somministrazione tutti gli obblighi di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria prima. 4protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti. I Ai lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, compete un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, pari livello operanti nell’impresa. Le imprese che non hanno titolo a partecipare all’erogazione effettuato la valutazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, rischi ai sensi dell’artdel D.Lgs. 7 della legge n. 300/19709 aprile 2008 n.81 non potranno stipularecontratti di somministrazione. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6 sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

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Contratto di somministrazione. 1. Le amministrazioni Aziende ed Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 artt.30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015D.Lgs.n.81/2015, per soddisfare esigenze temporanee ed o eccezionali, ai sensi dell’art. 6dell’art.36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 5457, comma 33 (Contratto di lavoro a tempo determinato). 3. Il ricorso al lavoro somministrato contratto di somministrazione non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché i profili professionali delle categorie A e B ovvero per i seguenti profili: - Ministeriprofili professionali anche delle categorie C e D addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi. È rimessa alla valutazione delle Aziende ed Enti la possibilità di ricorrere alla forma di flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza. Il contratto di somministrazione non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L’Azienda o Ente può ricorrere a tale flessibilità, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima tenendo conto dell’economicità dello strumento e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria primaprogrammabilità delle urgenze. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, nell’ambito delle disponibilità già destinate dalle Aziende ed Enti per tale specifica finalità. 5. L’amministrazione L’Azienda o Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 dell’art.7 della legge n. 300/1970n.300/1970. 6. Le amministrazioni Aziende ed Enti sono tenutetenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008D.Lgs.n.81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, esercitare presso le amministrazioni utilizzatrici, gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia. In conformità alle vigenti disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000, n. 254, è fatto divieto alle Aziende ed Enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro somministrato.

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Samples: CCNL Sanità Pubblica