Controlli a distanza. 1. Le Parti stipulanti attiveranno, entro il 31 marzo 2013, una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo. 2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori entro 6 mesi dall’avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di soluzioni condivise.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Controlli a distanza. 1. Le Parti stipulanti attiveranno, attiveranno entro il 31 marzo 2013, 31/3/2008 una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 del 1970 alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.
2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori entro 6 mesi dall’avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di soluzioni condivise.. FEDERCASSE 13
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Controlli a distanza. 1. Le Parti stipulanti attiveranno, entro il 31 marzo 201330 giugno 2016, una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 1970, come modificato dall’art. 23 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.
2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori entro 6 mesi dall’avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di soluzioni condivise.
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Controlli a distanza. 1. Le Parti stipulanti attiveranno, entro il 31 marzo 2013, una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.
2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori entro 6 mesi dall’avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di soluzioni condivise.
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Controlli a distanza. 1. Le Parti stipulanti attiveranno, attiveranno entro il 31 marzo 2013, 31/3/2008 una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 del 1970 alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.
2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori entro 6 mesi dall’avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di soluzioni condivise.. EDERCASSE 13
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