CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE Clausole campione

CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. Il Comune di Cervia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato ai sensi degli art. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del citato T.U.
CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio di ristorazione, l’Amministrazione e l’impresa appaltatrice provvederanno ad effettuare specifici controlli in merito. L’impresa aggiudicataria dovrà consentire in qualsiasi momento e senza alcun preavviso l’accesso a tutti i soggetti autorizzati all’espletamento dei controlli alla stessa riservati. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione appaltante nel corso dell’appalto non escluderanno, comunque le responsabilità dell’appaltatore rispetto ai controlli delle competenti autorità ed agli obblighi previsti in materia dalla legge.
CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione, nel corso dell'appalto in questione può effettuare, tramite propri delegati rappresentanti, verifiche ed ispezioni senza obbligo di preavviso.
CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. L’appaltatore dovrà assicurare tutta l’assistenza necessaria per verificare il compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità di cui al presente capitolato, assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti. L’appaltatore dovrà fornire inoltre all’amministrazione tutti i chiarimenti ed i documenti che saranno richiesti, con la massima tempestività.
CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l’adempimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. Essa farà pervenire all'Aggiudicatario del servizio, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Quest’ultimo non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all’Amministrazione. Su richiesta dell’Amministrazione, l'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni ed a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. L'Amministrazione comunale potrà procedere a qualsiasi verifica o controllo sulla correttezza, sull'efficienza e sulla bontà del servizio svolto dall'Associazione.
CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. L’Amministrazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l’adempimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. Essa farà pervenire all'Aggiudicatario del servizio, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Quest’ultimo non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all’Amministrazione. Su richiesta dell’Amministrazione, l'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE Direzione Centrale per le Politiche Migratorie Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione giustificazioni scritte in relazione a contestazioni ed a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Related to CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

  • Somministrazione di lavoro In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza

  • AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDIMENTO n° 410 del 08-07-2021 Oggetto INT.18 P.T. 2019-2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ASCENSORE MONTALETTIGHE PRESSO IL PADIGLIONE N. 13 “CLINICA MEDICA” CIG 8642844C7C - CUP D15F18001220005. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA DI XXXXXX SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI € 79.277,471 OLTRE IVA DI LEGGE AREA TECNICA PROVVEDIMENTO n° 411 del 09-07-2021 Oggetto Proroga contrattuale dal 01/07/2021 al 31/12/2021 del servizio di rimozione forzata dei veicoli nelle aree interne dell’AOU Careggi all’XXX Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx/Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, CIG n. 455253785F. AREA TECNICA PROVVEDIMENTO n° 412 del 12-07-2021 Oggetto Inserimento in attività assistenziale del ricercatore a tempo determinato di tip. b) dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx presso la SODc Rumatologia del DAI Medico-Geriatrico AREA AMMINISTRATIVA PROVVEDIMENTO n° 413 del 13-07-2021 Oggetto ATTIVAZIONE COMANDO DELLA DR.SSA XXXXXXXXX XXXXXXXXX, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, PRESSO LA DIREZIONE COMPETITIVITÀ TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITÀ DI GESTIONE DELLA REGIONE TOSCANA, A FAR DATA DAL 01.08.2021 FINO AL 31.07.2022 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDIMENTO n° 414 del 13-07-2021 Oggetto Accettazione in comodato d’uso di apparecchiatura da utilizzare nell’ambito di uno studio clinico e approvazione del relativo schema di contratto AFFARI GENERALI PROVVEDIMENTO n° 415 del 13-07-2021 Oggetto INT. 11 P.T. 2021-2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DI COLLEGAMENTI VERTICALI (SCALE E ASCENSORI) NEL PADIGLIONE 25 (C.T.O.) CIG 8830180F0A CUP D18I18000190001. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AREA TECNICA PROVVEDIMENTO n° 416 del 14-07-2021 Oggetto ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, AI SENSI DELL’ART. 42-BIS DEL D.LGS N. 151/2001, DELLA SIG.RA XXXX XXXXXXXXX, OSS A T.I. DI QUESTA AZIENDA, PRESSO L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, PER UN PERIODO DI UN ANNO, DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.