Controlli di secondo livello Clausole campione

Controlli di secondo livello. I controlli di “secondo livello” sono demandati principalmente alle funzioni Risk Management, Funzio- ne Attuariale, Compliance, Antiterrorismo, e DPO (Data Protection Officer), le quali collaborano, cia- scuna per gli aspetti di propria competenza, alla definizione di regole e policy di attuazione delle strategie di controllo dei rischi ed assistono il management nel processo di individuazione, valutazio- ne, gestione e controllo dei rischi al fine di garantire la coerenza del processo agli obiettivi azienda- li, contribuendo in particolare al monitoraggio dei rischi in essere, ad una valutazione indipendente dei presidi di controllo adottati dalla Compagnia, nonché al monitoraggio della corretta implementa- zione delle azioni correttive proposte. In un’ottica di controllo e prevenzione dei rischi, controlli di “secondo livello” sono svolti anche da altre strutture interne dedicate quali ad esempio, Outsourcing Coordinator, che garantisce la corretta valutazione del progetto di esternalizzazione, e il Information Security Responsible che ha il principa- le ruolo di vigilare sul rispetto delle direttive di sicurezza e delle informazioni aziendali, conducendo periodicamente analisi dettagliate in coordinamento con i vari responsabili delle aree operative e svol- gendo principalmente attività di supporto e di verifica sul rispetto delle direttive di sicurezza. Informazioni sulla funzione di compliance sono incluse nella sezione B.1.6.2.
Controlli di secondo livello. Rientrano in questa categoria i controlli svolti dal Depositario, nonché dalle funzioni di Gestione dei Rischi, Attuariale e di Compliance. La Funzione di Gestione dei Rischi effettua la valutazione dei rischi e verifica le risultanze, in base al modello definito ed approvato dal Consiglio di Amministrazione; la Funzione Attuariale contribuisce all’attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi, svolgendo controlli legati alle passività; la Funzione di Compliance presidia il rischio di non conformità della normativa.
Controlli di secondo livello. ENAV svolge una verifica periodica sull’adeguatezza e l’efficacia del Sistema Anticorruzione attraverso un’attività di monitoraggio che ha come obiettivo la verifica del rispetto delle normative, delle procedure e delle policy nonchè quello di stabilire l’eventuale necessità od opportunità di modificare e aggiornare i presidi di controllo di cui al Sistema Anticorruzione. Il monitoraggio può includere ad esempio i seguenti ambiti: • l’efficacia della formazione e dell’informazione; • l’efficacia dei controlli tramite prove a campione; • l’efficacia della segregazione dei poteri e delle relative responsabilità; • l’efficacia nella risposta agli esiti negativi dei controlli.
Controlli di secondo livello. Fermo restando le competenze di altri enti istituzionali, l’AVEPA è responsabile dei controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro, che saranno effettuati nell’ambito dei controlli in loco delle domande di aiuto per i programmi operativi (articolo 106 del regolamento UE 543/2011). Pertanto, i controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro devono essere svolti nell’ambito dei controlli sulla rendicontazione delle OP/AOP selezionate per i controlli in loco ai sensi dell’articolo 106 del regolamento (UE) n. 543/2011. La frequenza minima dei controlli è stabilita per ogni OP/AOP mediante una analisi dei rischi svolta sulla base di criteri, tra cui quelli indicati nell’articolo 108 del regolamento (UE) 543/2011. I criteri devono consentire di analizzare e valutare il rischio che una OP/AOP abbia realizzato operazioni di ritiro non conformi alla vigente normativa. I controlli di secondo livello devono riguardare almeno il 5% dei quantitativi ritirati. Concorrono al raggiungimento di tale percentuale, i controlli effettuati successivamente presso i destinatari di ritiri con destinazione biodegradazione e alimentazione animale. il campione da assoggettare al controllo in loco è selezionato dal Settore monitoraggio e coordinamento dei controlli, sulla base dei criteri stabiliti nella analisi del rischio. L’unità del campione è il buono di avviamento riportato in un elenco delle operazioni di ritiro rendicontate da una OP/AOP per un dato anno. Qualora a seguito dei controlli di secondo livello emergano irregolarità di rilievo, l’AVEPA deve approfondire tali controlli per l’annualità in questione e aumentano la frequenza dei controlli di secondo livello presso le OP/AOP interessate per la campagna successiva. I controlli di secondo livello sono svolti in loco presso le OP/AOP e i destinatari dei prodotti ritirati e prevedono i tipi di controlli di seguito descritti.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.