Controlli in loco Clausole campione

Controlli in loco. 1. Ai sensi del presente Accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettua- re, sul territorio svizzero, i controlli e le verifiche in loco secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/9622 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. I controlli e le verifiche in loco sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifi- che, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle competenti autorità svizzere possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco. 3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità. 4. Qualora i partecipanti dei Settimi programmi quadro CE ed Xxxxxxx s’oppon- gano ad un controllo o a una verifica in loco, le autorità svizzere prestano ai control- lori della Commissione, in conformità con la normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica in loco. 5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell’eseguire i controlli o le verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta ad informare l’autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.
Controlli in loco. I controlli in loco, da effettuarsi prima del pagamento finale, sono di competenza dell’Organismo pagatore ed hanno come obiettivo la verifica completa dell’investimento come da documentazione presentata e approvata all’atto della concessione dell’aiuto. In base a quanto disposto dall’art. 27 del Reg. (CE) n. 1975/2006, il campione deve rappresentare una percentuale pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007 - 2013 per la misura in questione. Tuttavia, annualmente, è necessario effettuare controlli su un campione pari almeno al 4% della spesa dichiarata. La procedura di selezione del campione sarà implementata da AGEA.
Controlli in loco. 4.2.1 Controlli in loco per le misure connesse alla superficie
Controlli in loco. 4.1 Definizione, tipologia, schematizzazione e inquadramento step iter procedurale Operazioni a titolarità Operazioni a regia In itinere Ex post In itinere Ex post Visite in cantiere Visite in sede Visite in cantiere Visite in sede Sul 100% dei progetti a campione
Controlli in loco. La Commissione può chiedere al governo degli Stati Uniti di autorizzare rappresentanti della Commissione a effettuare controlli in loco negli Stati Uniti, a condizione che tali controlli siano svolti su base non discriminatoria nei confronti di altri paesi fornitori. Detti controlli sono effettuati congiuntamente con le autorità competenti degli Stati Uniti. (1) A fini di maggiore chiarezza, se il presente accordo entra in vigore all’inizio del sottoperiodo n di un anno contingentale, il volume relativo all’anno 1 è messo a disposizione in quattro sottoperiodi consecutivi, ripartiti equamente fra tali sottoperiodi, iniziando dal sottoperiodo n di detto anno contingentale e terminando nel sottoperiodo n-1 del successivo anno contingentale. I volumi a partire dall’anno 2 sono messi a disposizione in quattro sottoperiodi consecutivi, ripartiti equamente fra tali sottoperiodi, iniziando dal sottoperiodo n del successivo anno contingentale.
Controlli in loco. L’iter procedurale dei controlli in loco risulta sostanzialmente articolato in quattro differenti step: - estrazione del campione di interventi da sottoporre al controllo in loco; - svolgimento di tutte le attività propedeutiche rispetto all’effettuazione della visita in loco; - effettuazione concreta della visita in loco, volta ad acquisire informazioni aggiuntive non desumibili dalla documentazione amministrativa verificata sotto il profilo strettamente documentale; - formalizzazione degli esiti del controllo condotto. Per quanto riguarda le operazioni a titolarità, tutti i progetti riceveranno almeno due “visite in cantiere” di cui una in itinere, possibilmente prima che la spesa rendicontata superi il 50% del valore di ammissione a finanziamento e la seconda ad opera conclusa (ex post). Per quanto riguarda le operazioni a regia, per entrambe le tipologie di visita, i progetti da controllare in loco o in sede saranno individuati applicando la procedura di campionamento di seguito descritta. Le verifiche in loco possono altresì essere attivate, indipendentemente dai criteri espressi in questo manuale e in aggiunta ad essi con apposita richiesta inviata per conto dell’AR alla Struttura di Controllo.
Controlli in loco. I controlli in loco, da effettuarsi prima del pagamento finale hanno come obiettivo la verifica completa dell’investimento come da documentazione presentata e approvata all’atto della concessione dell’aiuto. In base a quanto disposto dall’art. 50 del Reg. (UE) n. 809/2014, per ogni anno civile è necessario effettuare controlli su un campione pari ad almeno al 5% della spesa finanziata dal FEASR e pagata dall’Organismo Pagatore in quell’anno civile. La procedura di selezione del campione sarà effettuata sul sistema SIAN. Ai sensi dell’art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l’operazione è realizzata per la verifica: - Che l’operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e che siano rispettati tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita; - Dell’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull’esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi; - Che la destinazione o la prevista destinazione dell’operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di aiuto e xxxxx quale il sostegno è stato concesso. L’attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure e sanzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità sono registrate su apposite check list, che sono riportate sul SIAN. I beneficiari hanno l’obbligo di facilitare lo svolgimento del controllo in loco. Ai sensi dell’articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

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  • Controlli Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati. La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio. Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda. L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie del Distretto di riferimento tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.

  • Controllo Il controllo della merce viene effettuato dai Responsabile delle Farmacie dell’Azienda o dai loro delegati. L’amministrazione accetta la merce salvo verifica. La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati. Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia. L’Azienda Sanitaria Locale n° 7, e per essa il Servizio della Farmacia, ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto. In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni. Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

  • Informativa in corso di contratto L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Verifiche e controlli 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati dal Fornitore e comunicati al Cliente nella fase di cui al precedente punto 8.4, con le modalità e nei tempi ivi concordati. Restano a carico esclusivo del Cliente i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi. 8.7. Resta fermo quanto previsto in relazione ai diritti di ispezione del Titolare del trattamento e delle autorità nelle Clausole Contrattuali Tipo eventualmente sottoscritte ai sensi del precedente punto 7, che non potranno considerarsi modificate da alcuna delle previsioni contenute nel presente Accordo o nei relativi DPA – Condizioni Speciali. 8.8. Il presente punto 8 non è applicabile ai Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente. 8.9. Le attività di verifica che interessino eventuali Responsabili Ulteriori dovranno essere svolte nel rispetto delle regole di accesso e delle politiche di sicurezza dei Responsabili Ulteriori.

  • Obblighi in materia di sicurezza Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

  • VIGILANZA E CONTROLLI La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore L’appaltatore dovrà garantire, con oneri e spese totalmente compensati nel prezzo offerto in sede di gara: 1. la fornitura in forma digitale (pdf) della documentazione tecnica in lingua italiana (schede tecniche) attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni con quelle descritte nel presente Capitolato, comunque, con i requisiti di conformità previsti nel presente Capitolato e delle certificazioni attestanti la conformità dei prodotti alle normative di riferimento; 2. la fornitura delle dichiarazioni e delle certificazioni richieste dal presente capitolato e dovute per legge per beni oggetto di fornitura e per le opere di installazione anche degli impianti accessori; 3. la fornitura, non temporanea ma definitiva, dei codici e delle password relative a tutti i dispositivi forniti, entro 30 giorni lavorativi dal collaudo positivo. A mero titolo di esempio, sono ricompresi i codici e le password necessarie e utili all’accesso al sistema operativo, ai log files, alla configurazione dei beni, al collegamento con i software e/o altri dispositivi, all’esecuzione delle manutenzioni di primo livello, ecc.; 4. sono altresì compresi gli oneri eventuali dovuti alla particolarità dei luoghi di installazione (ambiente ospedaliero), che potranno rendere necessario eseguire talune opere in orari serali e/o in giornate semifestive e festive, il tutto allo scopo di rendere minima l’interferenza con la normale attività dell’ospedale. Inoltre, sia per tutto il periodo di garanzia che per tutto il servizio di manutenzione full risk successivo ad essa, dovrà: • qualora si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti forniti, provvedere al ritiro immediato del prodotto e alla sua sostituzione con uno nuovo, senza alcun onere per l’Azienda appaltante; • in caso di sostituzione del bene, provvedere alla sostituzione con altro della stessa linea di beni e accessori offerti in appalto e presenti in catalogo; • sostenere tutte le spese per trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d’opera, installazione, ecc. anche dei beni sostituiti e/o delle parti di ricambio; • assicurare il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature, come accertato all'atto del collaudo: in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, l’appaltatore dovrà sostituire tali componenti con nuovi identici o con caratteristiche migliori rispetto a quelli della fornitura originale. Resta inteso che, per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico o software che presenti rotture o logorii o difetti che comunque diminuiscano il rendimento delle Apparecchiature, l’appaltatore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali (eventualmente anche del software) nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti; • provvedere al ritiro, trasporto e smaltimento dei materiali sostituiti presso i locali dell’Azienda con oneri a completo proprio carico; • provvedere all’esecuzione della formazione così come specificato nel presente Capitolato. Si precisa che le parti di ricambio fornite in sostituzione, a seguito di riparazioni e/o manutenzioni preventive, diventeranno parte integrante dell’Apparecchiatura e pertanto di proprietà dell’Azienda; mentre le parti sostituite dovranno essere ritirate e smaltite con oneri a carico dell’Appaltatore

  • Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 37, comma 10 lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 37 alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 37. Per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.