SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI Clausole campione

SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI. In ottemperanza alle disposizioni dell’Art. 5-ter del Decreto, secondo il quale i fondi pensione devono dotarsi di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi \decisionali, il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione del Rischio e ha approvato la Politica di gestione dei rischi. La Politica di Gestione dei rischi identifica i principi e gli standard minimi inerenti al processo di gestione e controllo dei rischi del Fondo, coerentemente con le disposizioni normative di carattere sovranazionale (Direttiva UE n. 2016/2341 e Linee Guida EIOPA) e di carattere nazionale (art. 5-ter e art. 5-nonies, del Decreto e Delibere Covip) e con gli obiettivi e la propensione al rischio stabilita dal Fondo stesso. La Politica di gestione dei rischi definisce, tra l’altro, i compiti di ciascun organo del Fondo in materia di definizione e monitoraggio dei rischi. La gestione dei rischi è infatti realizzata mediante un processo che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, i diversi organi e soggetti di governo, direzione e controllo presenti nell’organizzazione del Fondo, tra i quali assumono un ruolo rilevante: - la Funzione di Gestione del Rischio facilita l’attuazione del sistema di gestione dei rischi, assicurando la prevenzione, la gestione e la comunicazione dei rischi a cui potrebbe essere esposto il Fondo. La Funzione riporta direttamente al Direttore Generale e concorre, con il Consiglio di Amministrazione, alla valutazione e al controllo dei rischi che potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi del Fondo, assicurando il coordinamento e il raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate. La Funzione è inoltre responsabile della definizione dei criteri e delle metodologie di misurazione e valutazione dei rischi ritenute adeguate al monitoraggio degli stessi, sulla base dei criteri fissati dall’Organo di Governo, e predispone la reportistica periodica sullo stato, sull’evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie da trasmettere al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale. - Il Consiglio di Amministrazione assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l’identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi maggiormente significativi, ivi compresi i rischi derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un’ottica di medio-lungo periodo. Nell’ambito dei ...
SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI. Obiettivi e principi fondamentali del Risk Management Il Sistema di gestione dei rischi della Compagnia è parte integrante del Framework di Governance definito dalla Compagnia ed è altresì insito nelle sue strategie di business. Tale Sistema ha come obiettivo prioritario quello di promuovere la diffusione della cultura del rischio all’interno dell’azienda, fornendo opportuni strumenti a concreto supporto delle decisioni strategiche aziendali, analizzando e gestendo i rischi ai quali potrebbe essere esposta la Compagnia sia in ottica attuale che prospettica. In tale Framework, un ruolo centrale è attribuito alla Funzione di Risk Management, responsabile della definizione e dell’implementazione dell’intero Sistema di Gestione dei Rischi (Enterprise Risk Management, ERM), coerentemente con le linee guida definite dal Gruppo AXA e la Normativa nazionale ed internazionale di riferimento, nonché sulla base delle peculiarità del business gestito a livello locale. Il Sistema di Gestione dei Rischi si fonda sui cinque pilastri di seguito indicati ed è consolidato nel continuo attraverso la continua diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli aziendali: 1. Indipendenza della funzione Risk Management: il Chief Risk Officer (CRO) è indipendente dalle funzioni operative (c.d. “prima linea di difesa”) e dalla funzione Internal Audit (c.d. “terza linea di difesa”). Le funzioni Risk Management, Actuarial Function e Compliance rappresentano la c.d. “seconda linea di difesa” ed hanno l’obiettivo di garantire il monitoraggio dei rischi più significativi per la Compagnia, congiuntamente ad altri Dipartimenti per la gestione, a titolo esemplificativo, del rischio strategico e del rischio reputazionale.
SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI. 41 3.1 Premessa e quadro normativo di riferimento 41 3.2 Principali compiti e responsabilità 42 3.3 Caratteristiche del sistema di gestione dei rischi 44
SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI. La Strategia di Rischio di Cargeas Assicurazioni S.p.A. prevede il continuo miglioramento del Framework di Risk Appetite al fine di rispecchiare adeguatamente il reale profilo di rischio della Compagnia, e la definizione di “Investment and Insurance limits” in linea con la tolleranza al rischio fissata dal Consiglio di Amministrazione. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato con frequenza trimestrale, come previsto dalla normativa. Con la medesima frequenza l’Organo Amministrativo prende visione dei risultati. L’impresa si è dotata di un sistema dei controlli interni, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi aziendali, attuali e prospettici, inerenti all’attività dell’impresa. Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme dei processi richiesti dal Consiglio di Amministrazione e realizzati dal Management e dal personale interno. Il Sistema dei Controlli Interni della Compagnia è parte integrante dell’azienda e coinvolge ogni risorsa, ciascuna per il proprio livello di competenza e responsabilità, nell’ottica di un costante ed efficace presidio dei rischi.
SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI. Il Sistema di gestione dei rischi è l’insieme delle regole, dei processi, delle risorse e degli strumenti utilizzati a supporto della strategia di gestione dei rischi del Gruppo, e consente un’adeguata comprensione della natura e della significatività dei rischi a cui il Gruppo è esposto. Le strategie, gli obiettivi e i processi di gestione dei rischi del Gruppo e le procedure di segnalazione per ciascuna categoria di rischio sono disciplinate da una serie di politiche, quali Politica di Gestione del Rischio Di Liquidità, Politica Liquidativa, Politica di Gestione dei Rischi, Politica di Gestione del Rischio Operativo, Politica di valutazione dei rischi e della solvibilità (ORSA). Tali politiche sono adottate dalle singole Compagnie del Gruppo Assicurativo Modena Capitale. Tutte le strutture aziendali, con il supporto della funzione di Risk Management, devono rilevare in via continuativa i rischi attuali e prospettici. L’individuazione è condotta in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività svolta. Il Risk Management ha il compito di stabilire le metodologie e le procedure di analisi dei rischi, definendo altresì i criteri necessari per l’applicazione dei principi di materialità e proporzionalità nelle fasi del processo di gestione dei rischi stessi. I rischi significativi cui il Gruppo è esposto fanno riferimento all’attività svolta dalla Controllata Assicuratrice Milanese S.p.A.. In particolare, essi sono relativi a: • il rischio assunzione per i contratti che prevedono una durata pluriennale, perché l'effettiva sinistralità potrebbe eccedere quella stimata nel premio incassato; • il rischio di riservazione per i sinistri a riserva, perché l'effettivo processo di trattazione del sinistro potrebbe superare l'importo a costo ultimo messo a riserva; • il rischio mercato che potrebbe ridurre il valore degli attivi a copertura delle riserve tecniche; • il rischio di controparte derivante dalle esposizioni verso istituti di credito. Tutti i rischi materiali e quantificabili, quali il rischio di assunzione, il rischio di riservazione, il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio operativo, sono valutati nell’ambito della Formula Standard Solvency II. Altri rischi quantificabili eventualmente non presenti nel profilo di rischio aziendale al momento della valutazione ma di interesse del business della Compagnia in ottica prospettica (“rischi emergenti”), devono essere monitorati per verificarne la pote...

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  • Gestione del servizio Nella gestione degli impianti e nella programmazione delle attività il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le condizioni, gli obblighi e le modalità previsti negli atti di gara e nei relativi allegati oltre che nel presente contratto. Il Concessionario è altresì tenuto all’osservanza di ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della concessione, se ed in quanto applicabile. lI servizio di Bar/ristorazione dovrà avere anche la finalità di favorire la socializzazione e gli scambi intergenerazionali tendendo alla più ampia utilizzazione del servizio. Il complesso sportivo dovrà funzionare tutto l'anno, secondo le modalità concordate con gli uffici comunali all’uopo preposti. L’impianto dato in gestione dovrà comunque consentire le prenotazioni provenienti dai richiedenti garantendo le aperture nei seguenti orari minimi, dal lunedì al sabato dalle 14,00 alle 23,00 e la domenica dalle 10,00 alle 18,00, fatti salvi e rispettati i più ampi orari proposti dal Concessionario nella proprio offerta tecnica. Il concessionario potrà ampliare ulteriormente gli orari di apertura rispetto a quelli minimi richiesti e a quelli, maggiori, eventualmente indicati in sede di offerta in gara, previa comunicazione all’Amministrazione Concedente. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il benestare dell’Amministrazione, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza dalla stessa. Il Concessionario non può variare la destinazione d’uso degli impianti o di loro parti né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del Comune. Le pertinenze di servizio possono essere utilizzate dal Concessionario come sede societaria/dell’associazione, costituendo un apposito ufficio in cui devono essere conservati i bollettari, i registri ed ogni altra documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione potrà essere visionata in ogni momento dal Comune, a mezzo di personale preposto. L'uso degli impianti deve essere aperto a tutti i cittadini. Il Concessionario conviene con l’Amministrazione Comunale che gli impianti dovranno mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero dovranno essere realmente aperti alla comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Il Concessionario è tenuto a garantire, senza eccezioni ed in modo tassativo, pena la risoluzione della concessione ed il conseguente risarcimento danni, per ogni stagione sportiva, la riserva di utilizzo degli impianti a favore delle associazioni e/o società sportive di Coriano (settore giovanile e dilettanti) che ne facciano richiesta, per l’espletamento delle seguenti attività: a- partecipazione alle gare di campionati e/o di competizioni ufficiali agonistiche;

  • Gestione delle vertenze La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

  • Gestione dei sinistri A. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicuratore ha la facoltà di assumere e condurre (a nome dell’Assicurato) la difesa di ogni Sinistro da cui potrebbe tenere indenne l’Assicurato. B. L’Assicurato s’impegna a non fare nulla che pregiudichi o possa pregiudicare la posizione dell’Assicuratore in relazione a un Sinistro coperto dalla presente Xxxxxxx. C. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare alcuna transazione in relazione a un Sinistro, comprese le Spese, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore (che non sarà irragionevolmente ritardato o negato), e l’Assicurato dovrà consultare l’Assicuratore prima di qualunque indagine, difesa o transazione in relazione a un Sinistro. L’Assicurato dovrà, a proprie spese, fornire all’Assicuratore e a ogni investigatore o legale rappresentante da esso nominati, tutte le informazioni che questi potranno ragionevolmente richiedere, nonché dovrà prestare piena collaborazione e assistenza nello svolgimento dell’indagine (anche allo scopo di consentire all’Assicuratore di determinare l’obbligo d’indennizzo previsto dalla presente Polizza), difesa, transazione e per evitare o ridurre qualunque effettiva o possibile Spesa, Danno o Sinistro.

  • Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

  • Gestione del contratto La Società dichiara di aver affidato la gestione agenziale del presente contratto alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. con sede in xxx xxx Xxxx x° 000 – 00000 Xxxxxx, anche per il tramite del Broker espressamente incaricato dal Contraente.

  • Ultimazione dei lavori La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • Direzione dei lavori 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto 3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

  • LIQUIDAZIONE DEI DANNI La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.