Convalescenza. Il periodo temporale successivo alla dimissione dall’Istituto di Cura necessario per la guarigione clinica, ovvero per la stabilizzazione dei postumi.
Convalescenza. Il periodo temporale, successivo a un ricovero, compreso tra la fine della fase acuta dell’alterazione della stato di salute e la stabilizzazione o la guarigione.
Convalescenza. In caso di Convalescenza immediatamente successiva alla di- missione dell’Assicurato dall’Istituto di cura, la Compagnia corrisponde una diaria giornaliera di 100 euro al giorno fino ad un massimo di giorni pari alla durata del Ricovero e, co- munque, non superiore a 20 giorni. La Convalescenza deve essere prescritta dai medici che hanno avuto in cura l’Assi- curato o dal medico curante. Per gli Interventi chirurgici effettuati in ambulatorio, la Com- pagnia corrisponde un’indennità pari ad un giorno di Ricovero. Nel caso in cui sia operante anche la garanzia “Diaria da Ri- covero”, l’importo della diaria da convalescenza corrisponde alla somma della diaria giornaliera di 100 euro prevista da questa garanzia e della diaria da ricovero indicata in polizza.
Convalescenza day hospital o day surgery l’indennità viene corrisposta, esclusivamente su prescrizione da parte dei medici della struttura ospedaliera, per un periodo massimo di 7 giorni per evento e annualità assicurativa. L’inden- nità di convalescenza non viene corrisposta dopo i ricoveri per parto.
Convalescenza. Qualora l’Assicurato subisca un Infortunio da cui consegua l’attivazione di una delle seguenti garanzie: la Società corrisponde per ogni Infortunio, un’indennità giornaliera pari al 50% di quella pattuita in scheda di Polizza alla voce Indennità per gessatura per ogni giorno di convalescenza successivo alla data di rimozione dei mezzi di contenzione e solo per i giorni pronosticati dal medico al momento della rimozione stessa, con il massimo di 30 giorni. Nal caso in cui non venga rilasciata prognosi medica l’Indennità è riconosciuta per un totale di 7 giorni.
Convalescenza il periodo successivo ad un ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un infortunio indennizzabile a termini di polizza.
Convalescenza. Per ogni giorno di convalescenza successivo al RICOVERO o DAY HOSPITAL/DAY SURGERY in ISTITUTO DI CURA, la SOCIETÀ paga l’indennità indicata sul simplo di POLIZZA con i LIMITI DI INDENNIZZO indicati nel dettaglio nel successivo capitolo 4 “Ci sono dei limiti di copertura?”. di 48 O G G E T T O D E L C O N T R A T T O L’INDENNIZZO per convalescenza sarà pagato a partire dal giorno successivo a quello della dimissione dall’ISTITUTO DI CURA e fino al giorno della guarigione clinica risultante da specifica documentazione medica, oppure, se precedente, fino al giorno in cui l’ASSICURATO ha potuto attendere alle proprie occupazioni, con il limite massimo di: - 3 volte i giorni di durata del RICOVERO in assenza di FRATTURA OSSEA; - 10 volte i giorni di durata del RICOVERO in presenza di FRATTURA OSSEA.
Convalescenza. Stato intermedio tra la dimissione da ricovero e la completa normalizzazione dell’organismo.
Convalescenza. Per ogni giorno di convalescenza successivo al ricovero o Day Hospital/Day Surgery in Istituto di Cura, l’Impresa corrisponde l’indennità indicata sul simplo di polizza. L’indennizzo per convalescenza sarà corrisposto a partire dal giorno successivo a quello della dimissione dall’Istituto di Cura e fino al giorno della guarigione clinica risultante da specifica documentazione medica, oppure, se precedente, fino al giorno in cui l’Assicurato ha potuto attendere alle proprie occupazioni, con il limite massimo di: - 3 volte i giorni di durata del ricovero in assenza di frattura ossea - 10 volte i giorni di durata del ricovero in presenza di frattura ossea ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE - INFORTUNI
Convalescenza. Il periodo, successivo ad un ricovero, necessario per il recupero dello stato di salute compromesso da un infor- tunio indennizzabile a termini di polizza.