Copertura dei danni in caso di non colpevolezza Clausole campione

Copertura dei danni in caso di non colpevolezza. Un danno dev’essere notificato senza indugio alla Banca al momento dell’accertamento, al più tardi però entro 30 giorni dal ricevimento dell’estratto conto relativo al periodo contabile. Il modulo di notifica del danno va inviato alla Banca, debitamente completato e firmato, entro 10 giorni dalla sua ricezione. A condizione che l’avente diritto alla carta abbia rispettato tutte le parti delle disposizioni speciali per l’uso della carta Maestro, in particolare gli obblighi di diligenza indicati all’art. V.1.7, e a condizione che non gli si possa imputare alcuna colpa, la Banca si assume, con deduzione di una franchigia del 10 % - al massimo però CHF 300.-- per carta Mae- stro e sinistro - i danni causati da parte di terzi al titolare del conto dall’uso abusivo della carta Maestro in funzione di carta di prelevamen- to di contanti o di pagamento. Vi sono altresì considerati i danni causati da falsificazione o da contraffazione della carta Maestro. Non si consi- derano «terzi» i titolari del conto e i rispettivi procuratori, nonché il co- niuge e le persone che vivono nella stessa economia domestica del ti- tolare del conto e i suoi procuratori. Non sono coperti e non danno adito a pretese di risarcimento i danni dovuti a disturbi tecnici o del servizio che impediscono l’utilizzo della carta o i danni dei quali deve rispondere un’assicurazione e quelli con- seguenti, di qualsiasi natura essi siano. Con l’accettazione del risarcimento, il titolare del conto cede alla Banca le proprie pretese derivanti dal sinistro.
Copertura dei danni in caso di non colpevolezza. Il danno deve essere immediatamente notificato alla Banca non appena viene riscontrato, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento dell’estratto conto sul quale è riportata la contabilizzazione considerata irregolare. A condi- zione che il cliente abbia rispettato tutti i punti delle presenti e delle altre condizioni della Banca e che non gli si possa imputare alcuna colpa, la Banca si fa carico, dopo detrazione di una franchigia del 10 per cento (massimo però 300 CHF per carta ed evento), dei danni derivanti al cliente dall’uso illecito della carta da parte di terzi che hanno utilizzato la carta per il prelievo di contanti o il pagamento. Ivi inclusi sono anche i danni derivanti da falsifi- cazione o contraffazione della carta. Non sono da considerarsi «
Copertura dei danni in caso di non colpevolezza. A condizione che l’avente diritto alla carta abbia rispettato in tutte le sue parti le disposizioni di utilizzo della carta Maestro (in particolare gli obblighi di diligenza indicati alla cifra I.6) e a condizione che non gli si possa imputare alcuna colpa, la banca si assume i danni causati da parte di terzi al titolare del conto derivanti dall’uso abusivo della funzione di carta di prelevamento di contanti o di pagamento. Vi sono altresì considerati i danni causati da falsificazione o da contraffazio- ne della carta Maestro.
Copertura dei danni in caso di non colpevolezza. A condizione che l’avente diritto alla carta abbia rispettato in tutte le sue parti le disposizioni di utilizzo della carta bancaria Banca Cler (in particolare gli obblighi di diligenza indicati alla cifra I.6) e a condizione che non gli si possa imputare alcuna colpa, la banca, dedotta la franchigia del 10% – al massimo però 300 CHF per carta bancaria Banca Cler e avvenimento, si assume i danni causati da parte di terzi al titolare del conto derivanti dall’uso abusivo della carta bancaria Banca Cler. Vi

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).