Crediti formativi. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, è previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo. L’obbligo di aggiornamento, di cui al precedente periodo, si applica agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per i soggetti di cui ai periodi precedenti l’obbligo d’aggiornamento decorre a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo su Gazzetta Ufficiale. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro.
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Crediti formativi. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo all'articolo 3 del D.M. 16/01/9716/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34dell'articolo34, è previsto l’obbligo l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità modalitÄ indicate al punto 7 del presente accordo. L’obbligo di aggiornamento, di cui al precedente periodo, si applica agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per i soggetti di cui ai periodi precedenti l’obbligo d’aggiornamento decorre a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo su Gazzetta Ufficiale. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficialein G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività l'attivitÄ di datore di lavoro. Lo svolgimento di attivitÄ formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attivitÄ formativa per classi di rischio più basse.
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Crediti formativi. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione forma- zione di cui al punto 5 del presente accordo coloro co- loro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione forma- zione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/9716 gennaio 1997, e gli esonerati dalla fre- quenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del de- creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti, così cos`ı come indicato al comma 3 dell’articolo 34, è e` previsto l’obbligo di aggiornamento aggior- namento secondo le modalità modalita` indicate al punto 7 del presente accordo. L’obbligo di aggiornamento, di cui al precedente periodo, si applica agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per i soggetti di cui ai periodi precedenti l’obbligo d’aggiornamento decorre a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo su Gazzetta Ufficiale. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione forma- zione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Conferen- za permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni Re- gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficialein G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Tale esonero è e` ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è e` svolta la formazione for- mazione e quello in cui si esplica l’attività l’attivita` di datore di lavoro. Lo svolgimento di attivita` formative per classi di rischio piu` elevate e` comprensivo dell’attivi- ta` formativa per classi di rischio piu` basse.
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Crediti formativi. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo all'articolo 3 del D.M. 16/01/97. Per tali soggetti16/01/1997, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, è previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo. L’obbligo di aggiornamento, di cui al precedente periodo, si applica agli e gli esonerati dalla frequenza dei corsi, corsi ai sensi dell’articolo dell'articolo 95 del D.Lgs. decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per i soggetti tali soggetti, cosi' come indicato al comma 3 dell'articolo 34, e' previsto l'obbligo di cui ai periodi precedenti l’obbligo d’aggiornamento decorre a partire dalla data di pubblicazione aggiornamento secondo le modalita' indicate al punto 7 del presente accordo su Gazzetta Ufficialeaccordo. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficialein G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Tale esonero è e' ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è e' svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività l'attivita' di datore di lavoro. Lo svolgimento di attivita' formative per classi di rischio piu' elevate e' comprensivo dell'attivita' formativa per classi di rischio piu' basse.
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Crediti formativi. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi con- formi all’articolo 3 del D.M. 16/01/9716/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, è previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo. L’obbligo di aggiornamento, di cui al precedente periodo, si applica agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per i soggetti di cui ai periodi precedenti l’obbligo d’aggiornamento decorre a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo su Gazzetta Ufficiale. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficialein G.U. 14 feb- braio 2006, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro. Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più eleva- te è comprensivo dell’attività formativa per classi di rischio più basse.
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Crediti formativi. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo all'articolo 3 del D.M. 16/01/9716/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo dell'articolo 34, è previsto l’obbligo l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo. L’obbligo di aggiornamento, di cui al precedente periodo, si applica agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per i soggetti di cui ai periodi precedenti l’obbligo d’aggiornamento decorre a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo su Gazzetta Ufficiale. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficialein G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività l'attività di datore di lavoro. Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi di rischio più basse.
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