Criteri di cancellazione. Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi. Quando non è possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio se non è stato mantenuto il controllo sulle stesse. Se, al contrario, non è stato mantenuto il controllo, anche solo parzialmente, risulta necessario mantenere in bilancio le attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non vengono stornati dal bilancio. Qualora i flussi di cassa contrattuali di una attività finanziaria siano oggetto di una rinegoziazione o comunque di una modifica, in base alle previsioni dell’IFRS 9, occorre valutare se le predette modifiche abbiano le caratteristiche per determinare o meno la derecognition dell’attività finanziaria. Più in dettaglio, le modifiche contrattuali determinano la cancellazione dell’attività finanziaria e l’iscrizione di una nuova quando sono ritenute “sostanziali”. Per valutare la sostanzialità della modifica occorre effettuare una analisi qualitativa circa le motivazioni per le quali le modifiche stesse sono state effettuate. Al riguardo si distingue tra: • rinegoziazioni effettuate con finalità commerciali a clienti performing per ragioni diverse rispetto alle difficoltà economico finanziarie del debitore. Si tratta di quelle rinegoziazioni che sono concesse, a condizioni di mercato, per evitare di perdere i clienti nei casi in cui questi richiedano l’adeguamento dell’onerosità del prestito alle condizioni praticate da altri istituti bancari. Tali tipologie di modifiche contrattuali sono considerate sostanziali in quanto volte a evitare una diminuzione dei ricavi futuri che si produrrebbe nel caso in cui il cliente decidesse di rivolgersi ad altro operatore. Esse comportano l’iscrizione a Conto Economico di eventuali differenze tra il valore contabile dell’attività finanziaria cancellata e il valore contabile della nuova attività iscritta; • rinegoziazioni per difficoltà finanziaria della controparte: rientrano nella fattispecie in esame le concessioni effettuate a controparti in difficoltà finanziaria (misure di forbearance) che hanno la finalità di massimizzare il rimborso del finanziamento originario da parte del cliente e quindi evitare o contenere eventuali future perdite, attraverso la concessione di condizioni contrattuali potenzialmente più favorevoli alla controparte. In questi casi, di norma, la modifica è strettamente correlata alla sopravvenuta incapacità del debitore di ripagare i cash flow stabiliti originariamente e, pertanto, in assenza di altri fattori, ciò indica che non c’è stata in sostanza una estinzione dei cash flow originari tali da condurre alla derecognition dell’attività. Conseguentemente, le predette rinegoziazioni o modifiche contrattuali sono qualificabili come non sostanziali. Pertanto, esse non generano la derecognition dell’attività finanziaria e, in base al par. 5.4.3 dell’IFRS 9, comportano la rilevazione a Conto Economico della differenza tra il valore contabile ante modifica ed il valore dell’attività finanziaria ricalcolato attualizzando i flussi di cassa rinegoziati o modificati al tasso di interesse effettivo originario. Al fine di valutare la sostanzialità della modifica contrattuale, oltre a comprendere le motivazioni sottostanti la modifica stessa, occorre valutare l’eventuale presenza di elementi che comportano l’alterazione dell’originaria natura del contratto in quanto introducono nuovi elementi di rischio o hanno un impatto ritenuto significativo sui flussi contrattuali originari dell’attività in modo da comportare la cancellazione dello stesso e la conseguente iscrizione di una nuova attività finanziaria. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, l’introduzione di nuove clausole contrattuali che mutano la valuta di riferimento del contratto, che consentono di convertire/sostituire il credito in strumenti di capitale del debitore o che determinano il fallimento del Test SPPI. Gli interessi derivanti dai crediti detenuti verso banche e clientela sono classificati nella voce “Interessi attivi e proventi assimilati” e sono iscritti in base al principio della competenza temporale, sulla base del tasso di interesse effettivo, ossia applicando quest’ultimo al valore contabile lordo dell’attività finanziaria salvo per: • le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Come evidenziato in precedenza, per tali attività finanziarie viene applicato il tasso di interesse effettivo corretto per il credito al costo ammortizzato dell'attività finanziaria dalla rilevazione iniziale; • le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate ma sono diventate attività finanziarie deteriorate in una seconda fase. Per tali attività finanziarie viene applicato il tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria in esercizi successivi. Se vi è un miglioramento del rischio di credito dello strumento finanziario, a seguito del quale l'attività finanziaria non è più deteriorata, e il miglioramento può essere obiettivamente collegato a un evento verificatosi dopo l'applicazione dei requisiti di cui alla precedente lettera b), negli esercizi successivi si calcolano gli interessi attivi applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo. Giova precisare che la Banca applica il criterio richiamato alla precedente lettera b) alle sole attività deteriorate valutate con metodologia analitica specifica. Sono, pertanto, escluse le attività finanziarie in stage 3 valutate con modalità analitica forfettaria, per le quali gli interessi sono calcolati sul valore lordo dell’esposizione. Le rettifiche e le riprese di valore sono rilevate ad ogni data di riferimento nel Conto Economico alla voce 130.“Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”. Gli utili e perdite risultanti dalla cessione di crediti sono iscritti nel Conto Economico alla voce “Utili/perdite da cessione o riacquisto”. Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi e dai proventi assimilati relativi ai titoli sono iscritte per competenza, sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle voci di Conto Economico relative agli interessi. Gli utili o le perdite riferiti ai titoli sono rilevati nel Conto Economico nella voce “100. Utili/perdite da cessione o riacquisto” nel momento in cui le attività sono cedute. Eventuali riduzioni di valore dei titoli vengono rilevate a Conto Economico alla voce “130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”. In seguito, se i motivi che hanno determinato l’evidenza della perdita di valore vengono rimossi, si procede all’iscrizione di riprese di valore con imputazione a Conto Economico nella stessa voce.
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Criteri di cancellazione. Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse a esse connessi o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente è oggetto di cessione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici diritti contrattuali connessi alla proprietà dell’attività finanziaria. La presente categoria include le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: ▪ l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Business model “Hold to Collect”); ▪ i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” superato). In particolare, vengono inclusi in questa voce: ▪ gli impieghi verso banche; ▪ gli impieghi verso clientela; ▪ i titoli di debito. Le riclassificazioni delle attività finanziarie, ad essa connessi. Quando eccezione dei titoli di capitale per cui non è possibile accertare ammessa alcuna riclassifica, non sono ammesse verso altre categorie di attività finanziarie salvo il sostanziale trasferimento dei rischi e beneficicaso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. In tali casi, che devono essere assolutamente non frequenti, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio se non è stato mantenuto il controllo sulle stesse. Se, al contrario, non è stato mantenuto il controllo, anche solo parzialmente, risulta necessario mantenere in bilancio le attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non vengono stornati dal bilancio. Qualora i flussi di cassa contrattuali di una attività finanziaria siano oggetto di una rinegoziazione o comunque di una modifica, in base alle previsioni dell’IFRS 9, occorre valutare se le predette modifiche abbiano le caratteristiche per determinare o meno la derecognition dell’attività finanziaria. Più in dettaglio, le modifiche contrattuali determinano la cancellazione dell’attività finanziaria e l’iscrizione di una nuova quando sono ritenute “sostanziali”. Per valutare la sostanzialità della modifica occorre effettuare una analisi qualitativa circa le motivazioni per le quali le modifiche stesse sono state effettuate. Al riguardo si distingue tra: • rinegoziazioni effettuate con finalità commerciali a clienti performing per ragioni diverse rispetto alle difficoltà economico finanziarie del debitore. Si tratta di quelle rinegoziazioni che sono concesse, a condizioni di mercato, per evitare di perdere i clienti nei casi in cui questi richiedano l’adeguamento dell’onerosità del prestito alle condizioni praticate da altri istituti bancari. Tali tipologie di modifiche contrattuali sono considerate sostanziali in quanto volte a evitare una diminuzione dei ricavi futuri che si produrrebbe nel caso in cui il cliente decidesse di rivolgersi ad altro operatore. Esse comportano l’iscrizione a Conto Economico di eventuali differenze tra il valore contabile dell’attività finanziaria cancellata e il valore contabile della nuova attività iscritta; • rinegoziazioni per difficoltà finanziaria della controparte: rientrano nella fattispecie in esame le concessioni effettuate a controparti in difficoltà finanziaria (misure di forbearance) che hanno la finalità di massimizzare il rimborso del finanziamento originario da parte del cliente e quindi evitare o contenere eventuali future perdite, attraverso la concessione di condizioni contrattuali potenzialmente più favorevoli alla controparte. In questi casi, di norma, la modifica è strettamente correlata alla sopravvenuta incapacità del debitore di ripagare i cash flow stabiliti originariamente e, pertanto, in assenza di altri fattori, ciò indica che non c’è stata in sostanza una estinzione dei cash flow originari tali da condurre alla derecognition dell’attività. Conseguentemente, le predette rinegoziazioni o modifiche contrattuali sono qualificabili come non sostanziali. Pertanto, esse non generano la derecognition dell’attività finanziaria e, in base al par. 5.4.3 dell’IFRS 9, comportano la rilevazione a Conto Economico della differenza tra il valore contabile ante modifica ed il valore dell’attività finanziaria ricalcolato attualizzando i flussi di cassa rinegoziati o modificati al tasso di interesse effettivo originario. Al fine di valutare la sostanzialità della modifica contrattuale, oltre a comprendere le motivazioni sottostanti la modifica stessa, occorre valutare l’eventuale presenza di elementi che comportano l’alterazione dell’originaria natura del contratto in quanto introducono nuovi elementi di rischio o hanno un impatto ritenuto significativo sui flussi contrattuali originari dell’attività in modo da comportare la cancellazione dello stesso e la conseguente iscrizione di una nuova attività finanziaria. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, l’introduzione di nuove clausole contrattuali che mutano la valuta di riferimento del contratto, che consentono di convertire/sostituire il credito in strumenti di capitale del debitore o che determinano il fallimento del Test SPPI. Gli interessi derivanti dai crediti detenuti verso banche e clientela sono classificati nella voce “Interessi attivi e proventi assimilati” e sono iscritti in base al principio della competenza temporale, sulla base del tasso di interesse effettivo, ossia applicando quest’ultimo al valore contabile lordo dell’attività finanziaria salvo per: • le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Come evidenziato in precedenza, per tali attività finanziarie viene applicato il tasso di interesse effettivo corretto per il credito potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al costo ammortizzato dell'attività finanziaria dalla rilevazione iniziale; • le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate ma sono diventate attività finanziarie deteriorate in una seconda fasedelle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico). Per tali attività finanziarie viene applicato il tasso Il valore di interesse effettivo trasferimento è rappresentato dal fair value al costo ammortizzato dell'attività finanziaria momento della riclassificazione e gli effetti della riclassificazione operano in esercizi successivi. Se vi è un miglioramento del rischio di credito dello strumento finanziario, maniera prospettica a seguito del quale l'attività finanziaria non è più deteriorata, e il miglioramento può essere obiettivamente collegato a un evento verificatosi dopo l'applicazione dei requisiti di cui alla precedente lettera b), negli esercizi successivi si calcolano gli interessi attivi applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo. Giova precisare che la Banca applica il criterio richiamato alla precedente lettera b) alle sole attività deteriorate valutate con metodologia analitica specifica. Sono, pertanto, escluse le attività finanziarie in stage 3 valutate con modalità analitica forfettaria, per le quali gli interessi sono calcolati sul valore lordo dell’esposizione. Le rettifiche e le riprese di valore sono rilevate ad ogni partire dalla data di riferimento nel Conto Economico alla voce 130.“Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”. Gli utili e perdite risultanti dalla cessione di crediti sono iscritti nel Conto Economico alla voce “Utili/perdite da cessione o riacquisto”. Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi e dai proventi assimilati relativi ai titoli sono iscritte per competenza, sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle voci di Conto Economico relative agli interessiriclassificazione. Gli utili o le perdite riferiti ai titoli risultanti dalla differenza tra il costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il relativo fair value sono rilevati a conto economico nel Conto Economico nella voce “100. Utili/perdite da cessione o riacquisto” caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico e a Patrimonio netto, nell’apposita riserva di valutazione, nel momento in cui caso di riclassifica tra le attività sono cedute. Eventuali riduzioni di valore dei titoli vengono rilevate a Conto Economico alla voce “130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”. In seguito, se i motivi che hanno determinato l’evidenza della perdita di valore vengono rimossi, si procede all’iscrizione di riprese di valore Attività finanziarie valutate al fair value con imputazione a Conto Economico nella stessa voceimpatto sulla redditività complessiva.
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Criteri di cancellazione. Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse ad esse connessi o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente è oggetto di cessione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi e dei diritti contrattuali connessi alla proprietà dell’attività finanziaria stessa. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) La presente categoria include le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: ▪ attività finanziaria posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente che mediante la vendita (Business model “Hold to Collect and Sell”); ▪ i benefici termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” superato). Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione, per i quali al momento della rilevazione iniziale è stata esercitata l’opzione per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva. In particolare, vengono inclusi in questa voce: ▪ i titoli di debito che sono riconducibili ad essa connessiun business model Hold to Collect and Sell e che hanno superato il test SPPI; ▪ le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto, che non sono detenute con finalità di negoziazione, per cui si è esercitata l’opzione per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva. Quando Le riclassificazioni delle attività finanziarie, ad eccezione dei titoli di capitale per cui non è possibile accertare ammessa alcuna riclassifica, non sono ammesse verso altre categorie di attività finanziarie salvo il sostanziale trasferimento dei rischi e beneficicaso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. In tali casi, che devono essere assolutamente non frequenti, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio se non è stato mantenuto il controllo sulle stesse. Se, potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al contrario, non è stato mantenuto il controllo, anche solo parzialmente, risulta necessario mantenere fair value con impatto sulla redditività complessiva in bilancio le attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore una delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non vengono stornati dal bilancio. Qualora i flussi di cassa contrattuali di una attività finanziaria siano oggetto di una rinegoziazione o comunque di una modifica, in base alle previsioni dell’IFRS 9, occorre valutare se le predette modifiche abbiano le caratteristiche per determinare o meno la derecognition dell’attività finanziaria. Più in dettaglio, le modifiche contrattuali determinano la cancellazione dell’attività finanziaria e l’iscrizione di una nuova quando sono ritenute “sostanziali”. Per valutare la sostanzialità della modifica occorre effettuare una analisi qualitativa circa le motivazioni per le quali le modifiche stesse sono state effettuate. Al riguardo si distingue tra: • rinegoziazioni effettuate con finalità commerciali a clienti performing per ragioni diverse rispetto alle difficoltà economico altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie del debitore. Si tratta di quelle rinegoziazioni che sono concesse, a condizioni di mercato, per evitare di perdere i clienti nei casi in cui questi richiedano l’adeguamento dell’onerosità del prestito alle condizioni praticate da altri istituti bancari. Tali tipologie di modifiche contrattuali sono considerate sostanziali in quanto volte a evitare una diminuzione dei ricavi futuri che si produrrebbe nel caso in cui il cliente decidesse di rivolgersi ad altro operatore. Esse comportano l’iscrizione a Conto Economico di eventuali differenze tra il valore contabile dell’attività finanziaria cancellata e il valore contabile della nuova attività iscritta; • rinegoziazioni per difficoltà finanziaria della controparte: rientrano nella fattispecie in esame le concessioni effettuate a controparti in difficoltà finanziaria (misure di forbearance) che hanno la finalità di massimizzare il rimborso del finanziamento originario da parte del cliente e quindi evitare o contenere eventuali future perdite, attraverso la concessione di condizioni contrattuali potenzialmente più favorevoli alla controparte. In questi casi, di norma, la modifica è strettamente correlata alla sopravvenuta incapacità del debitore di ripagare i cash flow stabiliti originariamente e, pertanto, in assenza di altri fattori, ciò indica che non c’è stata in sostanza una estinzione dei cash flow originari tali da condurre alla derecognition dell’attività. Conseguentemente, le predette rinegoziazioni o modifiche contrattuali sono qualificabili come non sostanziali. Pertanto, esse non generano la derecognition dell’attività finanziaria e, in base al par. 5.4.3 dell’IFRS 9, comportano la rilevazione a Conto Economico della differenza tra il valore contabile ante modifica ed il valore dell’attività finanziaria ricalcolato attualizzando i flussi di cassa rinegoziati o modificati al tasso di interesse effettivo originario. Al fine di valutare la sostanzialità della modifica contrattuale, oltre a comprendere le motivazioni sottostanti la modifica stessa, occorre valutare l’eventuale presenza di elementi che comportano l’alterazione dell’originaria natura del contratto in quanto introducono nuovi elementi di rischio o hanno un impatto ritenuto significativo sui flussi contrattuali originari dell’attività in modo da comportare la cancellazione dello stesso e la conseguente iscrizione di una nuova attività finanziaria. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, l’introduzione di nuove clausole contrattuali che mutano la valuta di riferimento del contratto, che consentono di convertire/sostituire il credito in strumenti di capitale del debitore o che determinano il fallimento del Test SPPI. Gli interessi derivanti dai crediti detenuti verso banche e clientela sono classificati nella voce “Interessi attivi e proventi assimilati” e sono iscritti in base al principio della competenza temporale, sulla base del tasso di interesse effettivo, ossia applicando quest’ultimo al valore contabile lordo dell’attività finanziaria salvo per: • le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Come evidenziato in precedenza, per tali attività finanziarie viene applicato il tasso di interesse effettivo corretto per il credito valutate al costo ammortizzato dell'attività finanziaria o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione e gli effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla rilevazione iniziale; • le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate ma sono diventate attività finanziarie deteriorate in una seconda fase. Per tali attività finanziarie viene applicato il tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria in esercizi successivi. Se vi è un miglioramento del rischio di credito dello strumento finanziario, a seguito del quale l'attività finanziaria non è più deteriorata, e il miglioramento può essere obiettivamente collegato a un evento verificatosi dopo l'applicazione dei requisiti di cui alla precedente lettera b), negli esercizi successivi si calcolano gli interessi attivi applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo. Giova precisare che la Banca applica il criterio richiamato alla precedente lettera b) alle sole attività deteriorate valutate con metodologia analitica specifica. Sono, pertanto, escluse le attività finanziarie in stage 3 valutate con modalità analitica forfettaria, per le quali gli interessi sono calcolati sul valore lordo dell’esposizione. Le rettifiche e le riprese di valore sono rilevate ad ogni data di riferimento nel Conto Economico riclassificazione. Nel caso di riclassifica dalla categoria in oggetto a quella del costo ammortizzato, l’utile (perdita) cumulato rilevato nella riserva da valutazione è portato a rettifica del fair value dell’attività finanziaria alla voce 130.“Rettifiche/riprese data della riclassificazione. Nel caso invece di valore nette per rischio di credito”. Gli utili e perdite risultanti dalla cessione di crediti sono iscritti nel Conto Economico alla voce “Utili/perdite riclassifica nella categoria del fair value con impatto a conto economico, l'utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nella riserva da cessione o riacquisto”. Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi e dai proventi assimilati relativi ai titoli sono iscritte per competenza, sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle voci di Conto Economico relative agli interessi. Gli utili o le perdite riferiti ai titoli sono rilevati nel Conto Economico nella voce “100. Utili/perdite da cessione o riacquisto” nel momento in cui le attività sono cedute. Eventuali riduzioni di valore dei titoli vengono rilevate a Conto Economico alla voce “130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”. In seguito, se i motivi che hanno determinato l’evidenza della perdita di valore vengono rimossi, si procede all’iscrizione di riprese di valore con imputazione a Conto Economico nella stessa vocevalutazione è riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio.
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Criteri di cancellazione. Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessigruppi di attività non correnti in via di dismissione sono eliminate dallo stato patrimoniale al momento della dismissione. Quando non è possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e beneficiSe un’attività (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio se non è stato mantenuto il controllo sulle stesse. Se, al contrarioperde i criteri per l’iscrizione a norma del principio contabile IFRS 5, non è stato mantenuto si deve più classificare l’attività (o il controllo, anche solo parzialmente, risulta necessario mantenere gruppo in bilancio le attività dismissione) come posseduta per la vendita. Si deve valutare un’attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita (o cessa di far parte di un gruppo in misura pari dismissione classificato come posseduto per la vendita) al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non vengono stornati dal bilancio. Qualora i flussi di cassa contrattuali di una attività finanziaria siano oggetto di una rinegoziazione o comunque di una modifica, in base alle previsioni dell’IFRS 9, occorre valutare se le predette modifiche abbiano le caratteristiche per determinare o meno la derecognition dell’attività finanziaria. Più in dettaglio, le modifiche contrattuali determinano la cancellazione dell’attività finanziaria e l’iscrizione di una nuova quando sono ritenute “sostanziali”. Per valutare la sostanzialità della modifica occorre effettuare una analisi qualitativa circa le motivazioni per le quali le modifiche stesse sono state effettuate. Al riguardo si distingue minore tra: • rinegoziazioni effettuate con finalità commerciali a clienti performing per ragioni diverse rispetto alle difficoltà economico finanziarie del debitore. Si tratta di quelle rinegoziazioni che sono concesse, a condizioni di mercato, per evitare di perdere i clienti nei casi in cui questi richiedano l’adeguamento dell’onerosità del prestito alle condizioni praticate da altri istituti bancari. Tali tipologie di modifiche contrattuali sono considerate sostanziali in quanto volte a evitare una diminuzione dei ricavi futuri che si produrrebbe nel caso in cui il cliente decidesse di rivolgersi ad altro operatore. Esse comportano l’iscrizione a Conto Economico di eventuali differenze tra il valore contabile dell’attività finanziaria cancellata e prima che l’attività (o gruppo in dismissione) fosse classificata come posseduta per la vendita, rettificato per tutti gli ammortamenti, svalutazioni o ripristini di valore che sarebbero stati altrimenti rilevati se l’attività (o il valore contabile della nuova attività iscrittagruppo in dismissione) non fosse stata classificata come posseduta per la vendita; • rinegoziazioni per difficoltà finanziaria il suo valore recupe rabile alla data della controparte: rientrano nella fattispecie successiva decisione di non vendere. Le voci includono rispettivamente le attività fiscali correnti ed anticipate e le passività fiscali correnti e differite rilevate in esame applicazione dello IAS 12. Anche le concessioni effettuate a controparti imposte sul reddito relative alla attività in difficoltà finanziaria (misure via di forbearance) che hanno la finalità di massimizzare il rimborso del finanziamento originario da parte del cliente dismissione vengono calcolate nel rispetto della vigente normativa fiscale e quindi evitare o contenere eventuali future perdite, attraverso la concessione di condizioni contrattuali potenzialmente più favorevoli alla controparte. In questi casi, di norma, la modifica è strettamente correlata alla sopravvenuta incapacità del debitore di ripagare i cash flow stabiliti originariamente e, pertanto, in assenza di altri fattori, ciò indica che non c’è stata in sostanza una estinzione dei cash flow originari tali da condurre alla derecognition dell’attività. Conseguentemente, le predette rinegoziazioni o modifiche contrattuali sono qualificabili come non sostanziali. Pertanto, esse non generano la derecognition dell’attività finanziaria e, rilevate nel conto economico in base al par. 5.4.3 dell’IFRS 9criterio della competenza, comportano coerentemente con la rilevazione a Conto Economico della differenza tra il valore contabile ante modifica ed il valore dell’attività finanziaria ricalcolato attualizzando i flussi di cassa rinegoziati o modificati al tasso di interesse effettivo originario. Al fine di valutare la sostanzialità della modifica contrattuale, oltre a comprendere in bilancio dei costi e dei ricavi che le motivazioni sottostanti la modifica stessa, occorre valutare l’eventuale presenza di elementi che comportano l’alterazione dell’originaria natura del contratto in quanto introducono nuovi elementi di rischio o hanno un impatto ritenuto significativo sui flussi contrattuali originari dell’attività in modo da comportare la cancellazione dello stesso e la conseguente iscrizione di una nuova attività finanziaria. Rientrano in questa fattispeciegenerate, ad esempio, l’introduzione eccezione di nuove clausole contrattuali che mutano la valuta di riferimento del contratto, che consentono di convertire/sostituire il credito in strumenti di capitale del debitore quelle relative a partite addebitate o che determinano il fallimento del Test SPPI. Gli interessi derivanti dai crediti detenuti verso banche e clientela sono classificati nella voce “Interessi attivi e proventi assimilati” e sono iscritti in base al principio della competenza temporale, sulla base del tasso di interesse effettivo, ossia applicando quest’ultimo al valore contabile lordo dell’attività finanziaria salvo per: • le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Come evidenziato in precedenza, per tali attività finanziarie viene applicato il tasso di interesse effettivo corretto per il credito al costo ammortizzato dell'attività finanziaria dalla rilevazione iniziale; • le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate ma sono diventate attività finanziarie deteriorate in una seconda fase. Per tali attività finanziarie viene applicato il tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria in esercizi successivi. Se vi è un miglioramento del rischio di credito dello strumento finanziario, a seguito del quale l'attività finanziaria non è più deteriorata, e il miglioramento può essere obiettivamente collegato a un evento verificatosi dopo l'applicazione dei requisiti di cui alla precedente lettera b), negli esercizi successivi si calcolano gli interessi attivi applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo. Giova precisare che la Banca applica il criterio richiamato alla precedente lettera b) alle sole attività deteriorate valutate con metodologia analitica specifica. Sono, pertanto, escluse le attività finanziarie in stage 3 valutate con modalità analitica forfettariaaccreditate direttamente nel patrimonio netto, per le quali gli interessi sono calcolati sul valore lordo dell’esposizione. Le rettifiche e le riprese di valore sono rilevate ad ogni data di riferimento nel Conto Economico alla voce 130.“Rettifiche/riprese di valore nette la rilevazione della relativa fiscalità avviene, per rischio di credito”. Gli utili e perdite risultanti dalla cessione di crediti sono iscritti nel Conto Economico alla voce “Utili/perdite da cessione o riacquisto”. Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi e dai proventi assimilati relativi ai titoli sono iscritte per competenzacoerenza, sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle voci di Conto Economico relative agli interessi. Gli utili o le perdite riferiti ai titoli sono rilevati nel Conto Economico nella voce “100. Utili/perdite da cessione o riacquisto” nel momento in cui le attività sono cedute. Eventuali riduzioni di valore dei titoli vengono rilevate a Conto Economico alla voce “130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”. In seguito, se i motivi che hanno determinato l’evidenza della perdita di valore vengono rimossi, si procede all’iscrizione di riprese di valore con imputazione a Conto Economico nella stessa vocepatrimonio netto.
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Criteri di cancellazione. Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi. Quando non è possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio se non è stato mantenuto il controllo sulle stesse. Se, al contrario, non è stato mantenuto il controllo, anche solo parzialmente, risulta necessario mantenere in bilancio le attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non vengono stornati dal bilancio. Qualora i flussi di cassa contrattuali di una attività finanziaria siano oggetto di una rinegoziazione o comunque di una modifica, in base alle previsioni dell’IFRS 9, occorre valutare se le predette modifiche abbiano le caratteristiche per determinare o meno la derecognition dell’attività finanziaria. Più in dettaglio, le modifiche contrattuali determinano la cancellazione dell’attività finanziaria e l’iscrizione di una nuova quando sono ritenute “sostanziali”. Per valutare la sostanzialità della modifica occorre effettuare una analisi qualitativa circa le motivazioni per le quali le modifiche stesse sono state effettuate. Al riguardo si distingue tra: • rinegoziazioni effettuate effet tuate con finalità commerciali a clienti performing per ragioni diverse rispetto alle difficoltà economico finanziarie del debitore. Si tratta di quelle rinegoziazioni che sono concesse, a condizioni di mercato, per evitare di perdere i clienti nei casi in cui questi richiedano l’adeguamento dell’onerosità del prestito alle condizioni praticate da altri istituti bancari. Tali tipologie di modifiche contrattuali sono considerate sostanziali in quanto volte a evitare una diminuzione dei ricavi futuri che si produrrebbe nel caso in cui il cliente decidesse di rivolgersi ad altro operatore. Esse comportano l’iscrizione a Conto Economico conto economico di eventuali differenze tra il valore contabile dell’attività finanziaria cancellata e il valore contabile della nuova attività iscritta; • rinegoziazioni per difficoltà d ifficoltà finanziaria della controparte: rientrano nella fattispecie in esame le concessioni effettuate a controparti in difficoltà finanziaria (misure di forbearance) che hanno la finalità di massimizzare il rimborso del finanziamento originario da parte del cliente e quindi evitare o contenere eventuali future perdite, attraverso la concessione di condizioni contrattuali potenzialmente più favorevoli alla controparte. In questi casi, di norma, la modifica è strettamente correlata alla sopravvenuta incapacità del debitore di ripagare i cash flow stabiliti originariamente e, pertanto, in assenza di altri fattori, ciò indica che non c’è stata in sostanza una estinzione dei cash flow originari tali da condurre alla derecognition dell’attività. Conseguentemente, le predette rinegoziazioni o modifiche contrattuali sono qualificabili come non sostanziali. Pertanto, esse non generano la derecognition dell’attività finanziaria e, in base al par. 5.4.3 dell’IFRS 9, comportano la rilevazione a Conto Economico conto economico della differenza tra il valore contabile ante modifica ed il valore dell’attività finanziaria ricalcolato attualizzando i flussi di cassa rinegoziati o modificati al tasso di interesse effettivo originario. Al fine di valutare la sostanzialità della modifica contrattuale, oltre a comprendere le motivazioni sottostanti la modifica stessa, occorre valutare l’eventuale presenza di elementi che comportano l’alterazione dell’originaria natura del contratto in quanto introducono nuovi elementi di rischio o hanno un impatto ritenuto significativo sui flussi contrattuali originari dell’attività in modo da comportare la cancellazione dello stesso e la conseguente iscrizione di una nuova attività finanziaria. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, l’introduzione di nuove clausole contrattuali che mutano la valuta di riferimento del contratto, che consentono di convertire/sostituire il credito in strumenti di capitale del debitore o che determinano il fallimento del Test SPPI. Gli interessi derivanti dai crediti detenuti verso banche e clientela sono classificati nella voce “Interessi attivi e proventi assimilati” e sono iscritti in base al principio della competenza temporale, sulla base del tasso di interesse effettivo, ossia applicando quest’ultimo al valore contabile lordo dell’attività finanziaria salvo per: • le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Come evidenziato in precedenza, per tali attività finanziarie viene applicato il tasso di interesse effettivo corretto per il credito al costo ammortizzato dell'attività finanziaria dalla rilevazione iniziale; • le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate ma sono diventate attività finanziarie deteriorate in una seconda fase. Per tali attività finanziarie viene applicato il tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria in esercizi successivi. Se vi è un miglioramento del rischio di credito dello strumento finanziario, a seguito del quale l'attività finanziaria non è più deteriorata, e il miglioramento può essere obiettivamente collegato a un evento verificatosi dopo l'applicazione dei requisiti di cui alla precedente lettera b), negli esercizi successivi si calcolano gli interessi attivi applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo. Giova precisare che la Banca applica il criterio richiamato alla precedente lettera b) alle sole attività deteriorate valutate con metodologia analitica specifica. Sono, pertanto, escluse le attività finanziarie in stage 3 valutate con modalità analitica forfettaria, per le quali gli interessi sono calcolati sul valore lordo dell’esposizione. Le rettifiche e le riprese di valore sono rilevate ad ogni data di riferimento nel Conto Economico alla voce 130.“Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”. Gli utili e perdite risultanti dalla cessione di crediti sono iscritti nel Conto Economico alla voce “Utili/perdite da cessione o riacquisto”. Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi e dai proventi assimilati relativi ai titoli sono iscritte per competenza, sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle voci di Conto Economico relative agli interessi. Gli utili o le perdite riferiti ai titoli sono rilevati nel Conto Economico nella voce “100. Utili/perdite da cessione o riacquisto” nel momento in cui le attività sono cedute. Eventuali riduzioni di valore dei titoli vengono rilevate a Conto Economico alla voce “130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”. In seguito, se i motivi che hanno determinato l’evidenza della perdita di valore vengono rimossi, si procede all’iscrizione di riprese di valore con imputazione a Conto Economico nella stessa voce.conto economico
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