Criteri di cancellazione. Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi, senza un ritardo rilevante ad altri soggetti terzi.
Criteri di cancellazione. Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.
Criteri di cancellazione. Un’attività materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri.
Criteri di cancellazione. Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi. Quando non è possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio se non è stato mantenuto il controllo sulle stesse. Se, al contrario, non è stato mantenuto il controllo, anche solo parzialmente, risulta necessario mantenere in bilancio le attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non vengono stornati dal bilancio. Qualora i flussi di cassa contrattuali di una attività finanziaria siano oggetto di una rinegoziazione o comunque di una modifica, in base alle previsioni dell’IFRS 9, occorre valutare se le predette modifiche abbiano le caratteristiche per determinare o meno la derecognition dell’attività finanziaria. Più in dettaglio, le modifiche contrattuali determinano la cancellazione dell’attività finanziaria e l’iscrizione di una nuova quando sono ritenute “sostanziali”. Per valutare la sostanzialità della modifica occorre effettuare una analisi qualitativa circa le motivazioni per le quali le modifiche stesse sono state effettuate. Al riguardo si distingue tra: • rinegoziazioni effettuate con finalità commerciali a clienti performing per ragioni diverse rispetto alle difficoltà economico finanziarie del debitore. Si tratta di quelle rinegoziazioni che sono concesse, a condizioni di mercato, per evitare di perdere i clienti nei casi in cui questi richiedano l’adeguamento dell’onerosità del prestito alle condizioni praticate da altri istituti bancari. Tali tipologie di modifiche contrattuali sono considerate sostanziali in quanto volte a evitare una diminuzione dei ricavi futuri che si produrrebbe nel caso in cui il cliente decidesse di rivolgersi ad altro operatore. Esse comportano l’iscrizione a Conto Economico di eventuali differenze tra il valore contabile dell’attività finanziaria cancellata e il valore contabile della nuova attività iscritta; • rinegoziazioni per difficoltà finanziaria della controparte: rientrano nella fattispecie in esame le concessioni effettuate a contropa...
Criteri di cancellazione. Le attività materiali sono contabilmente eliminate al momento della vendita o quando non più in uso in maniera permanente e si ritiene che non si otterranno benefici dalla vendita.
Criteri di cancellazione. Le attività immateriali possono essere stornate contabilmente alla dismissione o quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.
Criteri di cancellazione. Le passività finanziarie possono essere stornate contabilmente solamente all’estinzione.
Criteri di cancellazione. Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte.
Criteri di cancellazione. Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi, senza un ritardo rilevante ad altri soggetti terzi Gli interessi derivanti dall'applicazione del meccanismo del costo ammortizzato vengono imputati direttamente a conto economico alla voce "interessi attivi". In caso di vendita o di perdita durevole di valore dello strumento finanziario, i corrispondenti effetti economici verranno imputati alla voce "100. a) Utili/perdite da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato".
Criteri di cancellazione. Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione e qualora non siano attesi benefici economici futuri.