CRITERI DI RECUPERO. Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda e lavoratore. Trascorso tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’Azienda di almeno: * 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario; * 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni; * 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine, l’Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore – il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l’Azienda provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione. Nei casi di assenza per: * malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per oltre 3 mesi, * maternità, * servizio militare, * aspettative retribuite e non, che non consentano, nel termine dei 30 mesi sopra previsto, il recupero delle prestazioni aggiuntive effettuate, al lavoratore va erogato il corrispondente compenso per lavoro straordinario. Gli accordi locali in atto in materia di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dal presente articolo. Il lavoratore può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite. Le Federazioni locali devono comunicare mensilmente alle Organizzazioni sindacali locali il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate per singola BCC, nell’ambito di ogni ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni. Al medesimo onere di comunicazione, di cui al comma che precede, sono tenute anche le altre Aziende nei confronti delle Rappresentanze sindacali aziendali. Le parti ritengono che vadano poste in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini ed alle condizioni contrattuali da parte dei lavoratori. Per le ore di prestazioni aggiuntive ancora accantonate a banca delle ore e non recuperate, si darà luogo a livello locale o aziendale ad un confronto finalizzato ad individuare soluzioni condivise.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
CRITERI DI RECUPERO. Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda impresa e lavoratore/lavoratrice. Trascorso tale termine, il lavoratore lavoratore/lavoratrice ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’Azienda all’impresa di almeno: * 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario; * 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni; * 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine, l’Aziendatermine l’impresa, nei successivi 6 mesi, fisserà – - previo accordo con il lavoratore – - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l’Azienda l’impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione. Nei casi di assenza per: * malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per oltre 3 mesiprolungate assenze - quali malattie, * infortuni, maternità, * servizio militare, * aspettative retribuite e non, non - che non consentano, nel termine dei 30 mesi sopra previstoabbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero delle prestazioni aggiuntive effettuateal rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l’impresa, al lavoratore va erogato il corrispondente ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Gli accordi locali in atto in materia Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dal presente articolocessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate. Il lavoratore lavoratore/lavoratrice può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite. Le Federazioni locali devono L’impresa deve comunicare mensilmente alle Organizzazioni organizzazioni sindacali locali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate per singola BCC, nell’ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori lavoratori/lavoratrici che hanno effettuato dette prestazioni. Al medesimo onere È in facoltà di comunicazioneun componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici o a turno da ciascuna di esse, di cui prendere visione delle registrazioni relative al comma che precede, sono tenute anche le altre Aziende nei confronti delle Rappresentanze sindacali aziendalilavoro aggiuntivo. Le parti prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall’impresa e registrate nei modi prescritti dalla legge. Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni: 25% nei giorni feriali; 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato); 55% di notte (fra le 22 e le ore 6); 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali. Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a quello di effettuazione della prestazione. Il lavoratore/lavoratrice può presentare eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l’erogazione. Nota A Verbale Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero previsti dal presente articolo e, a tal fine, ritengono che vadano poste imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori: adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore/lavoratrice interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero; porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini ed e alle condizioni contrattuali da parte dei lavoratoricontrattuali. Per A tal fine le ore di prestazioni aggiuntive ancora accantonate a banca imprese sollecitano la programmazione del recupero delle ore e non recuperatecon cadenza anticipata rispetto al termine di fruizione di 24 mesi. Le Parti si danno, si darà luogo infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi “a livello locale o aziendale ad un confronto finalizzato ad individuare soluzioni condiviserecupero” deve tenere conto, in particolari periodi dell’anno, degli standard di operatività.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
CRITERI DI RECUPERO. Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda e lavoratore. Trascorso tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’Azienda di almeno: * − 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario; * − 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni; * − 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine, l’Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore – il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l’Azienda provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione. Nei casi di assenza per: * • malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per oltre 3 mesi, * • maternità, * • servizio militare, * • aspettative retribuite e non, che non consentano, nel termine dei 30 mesi sopra previsto, il recupero delle prestazioni aggiuntive effettuate, al lavoratore va erogato il corrispondente compenso per lavoro straordinario. Gli accordi locali in atto in materia di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dal presente articolo. Il lavoratore può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite. Le Federazioni locali devono comunicare mensilmente alle Organizzazioni sindacali locali il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate per singola BCC, nell’ambito di ogni ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni. Al medesimo onere di comunicazione, di cui al comma che precede, sono tenute anche le altre Aziende nei confronti delle Rappresentanze sindacali aziendali. Le parti ritengono che vadano poste in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini ed alle condizioni contrattuali da parte dei lavoratori. Per le ore di prestazioni aggiuntive ancora accantonate a banca delle ore e non recuperate, si darà luogo a livello locale o aziendale ad un confronto finalizzato ad individuare soluzioni condivise.
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Samples: Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
CRITERI DI RECUPERO. Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda impresa e lavoratore/lavoratrice. Trascorso tale termine, il lavoratore lavoratore/lavoratrice ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’Azienda all’impresa di almeno: * 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario; * 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni; * 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine, l’Aziendatermine l’impresa, nei successivi 6 mesi, fisserà – - previo accordo con il lavoratore – - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l’Azienda l’impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione. Nei casi di assenza per: * malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per oltre 3 mesiprolungate assenze - quali malattie, * infortuni, maternità, * servizio militare, * aspettative retribuite e non, militare - che non consentano, nel termine dei 30 mesi sopra previstoabbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero delle prestazioni aggiuntive effettuateal rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l’impresa, al lavoratore va erogato il corrispondente ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Gli accordi locali in atto in materia Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dal presente articolocessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate. Il lavoratore lavoratore/lavoratrice può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite. Le Federazioni locali devono L’impresa deve comunicare mensilmente alle Organizzazioni organizzazioni sindacali locali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate per singola BCC, nell’ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori lavoratori/lavoratrici che hanno effettuato dette prestazioni. Al medesimo onere È in facoltà di comunicazioneun componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici o a turno da ciascuna di esse, di cui prendere visione delle registrazioni relative al comma che precede, sono tenute anche le altre Aziende nei confronti delle Rappresentanze sindacali aziendalilavoro aggiuntivo. Le parti prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall’impresa e registrate nei modi prescritti dalla legge. Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni: 25% nei giorni feriali; 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato); 55% di notte (fra le 22 e le ore 6); 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali. La paga oraria viene calcolata dividendo il 90,66% di un dodicesimo dell’ammontare annuale delle seguenti competenze: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; 13ª mensilità, e ove spettino: il 100% dell’indennità per lavori svolti in locali sotterranei; il 100% dell’indennità di turno diurno; il 90,66% degli assegni mensili di anzianità (compresa la differenza annuale per le imprese già destinatarie del ccnl ACRI), per un divisore fisso che si determina moltiplicando l’orario settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per difetto. A far tempo dal 23 marzo 2001, ai fini dell’individuazione della paga oraria utile per il calcolo del compenso per lavoro straordinario, per il personale già destinatario del contratto nazionale ACRI 19 dicembre 1994 - limitatamente al personale in servizio al 1° novembre 1999 - vengono anche considerate, al 100%, l’indennità di reggenza e tutte le voci corrisposte per le mensilità eccedenti le dodici. Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a quello di effettuazione della prestazione. Il lavoratore/lavoratrice può presentare eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l’erogazione. In considerazione della peculiare struttura delle imprese del settore articolate capillarmente sul territorio e avuto, altresì, riguardo alla circostanza che il presente articolo prevede, ai comma 12 e 13, la comunicazione mensile da effettuarsi da parte delle imprese alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici nonché la facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo, le Parti fissano in 12 mesi il periodo di riferimento previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 66 del 2003 per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro - Settore Ispezione del lavoro, competente per territorio. Nota A Verbale Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero previsti dal presente articolo e, a tal fine, ritengono che vadano poste imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori: adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore/lavoratrice interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero; porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini ed e alle condizioni contrattuali da parte dei lavoratoricontrattuali. Per A tal fine le ore di prestazioni aggiuntive ancora accantonate a banca imprese sollecitano la programmazione del recupero delle ore e non recuperatecon cadenza anticipata rispetto al termine di fruizione di 24 mesi. Le Parti si danno, si darà luogo infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi “a livello locale o aziendale ad un confronto finalizzato ad individuare soluzioni condiviserecupero” deve tenere conto, in particolari periodi dell’anno, degli standard di operatività.
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CRITERI DI RECUPERO. Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda impresa e lavoratore/lavoratrice. Trascorso tale termine, il lavoratore lavoratore/lavoratrice ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’Azienda all’impresa di almeno: * 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario; * 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni; * 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine, l’Aziendatermine l’impresa, nei successivi 6 mesi, fisserà – - previo accordo con il lavoratore – - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l’Azienda l’impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione. Nei casi di assenza per: * malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per oltre 3 mesiprolungate assenze - quali malattie, * infortuni, maternità, * servizio militare, * aspettative retribuite e non, non - che non consentano, nel termine dei 30 mesi sopra previstoabbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero delle prestazioni aggiuntive effettuateal rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l’impresa, al lavoratore va erogato il corrispondente ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Gli accordi locali in atto in materia Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dal presente articolocessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate. Il lavoratore lavoratore/lavoratrice può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite. Le Federazioni locali devono L’impresa deve comunicare mensilmente alle Organizzazioni organizzazioni sindacali locali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate per singola BCC, nell’ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori lavoratori/lavoratrici che hanno effettuato dette prestazioni. Al medesimo onere È in facoltà di comunicazioneun componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici o a turno da ciascuna di esse, di cui prendere visione delle registrazioni relative al comma che precede, sono tenute anche le altre Aziende nei confronti delle Rappresentanze sindacali aziendalilavoro aggiuntivo. Le parti prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall’impresa e registrate nei modi prescritti dalla legge. Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni: 25% nei giorni feriali; 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato); 55% di notte (fra le 22 e le ore 6); 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali. Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a quello di effettuazione della prestazione. Il lavoratore/lavoratrice può presentare eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l’erogazione. In considerazione della peculiare struttura delle imprese del settore articolate capillarmente sul territorio e avuto, altresì, riguardo alla circostanza che il presente articolo prevede, ai comma 12 e 13, la comunicazione mensile da effettuarsi da parte delle imprese alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici nonché la facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo, le Parti fissano in 12 mesi il periodo di riferimento previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 66 del 2003 per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro - Settore Ispezione del lavoro, competente per territorio. Nota A Verbale Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero previsti dal presente articolo e, a tal fine, ritengono che vadano poste imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori: adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore/lavoratrice interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero; porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini ed e alle condizioni contrattuali da parte dei lavoratoricontrattuali. Per A tal fine le ore di prestazioni aggiuntive ancora accantonate a banca imprese sollecitano la programmazione del recupero delle ore e non recuperatecon cadenza anticipata rispetto al termine di fruizione di 24 mesi. Le Parti si danno, si darà luogo infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi “a livello locale o aziendale ad un confronto finalizzato ad individuare soluzioni condiviserecupero” deve tenere conto, in particolari periodi dell’anno, degli standard di operatività.
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CRITERI DI RECUPERO. Nei primi 6 mesi dall’espletamento dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda e lavoratore. Trascorso tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’Azienda all'Azienda di almeno: * □ 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario; * □ 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni; * □ 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine, l’Aziendal'Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore – il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l’Azienda l'Azienda provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione. Nei casi di assenza per: * • malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per oltre 3 mesi, * • maternità, * • servizio militare, * • aspettative retribuite e non, che non consentano, nel termine dei 30 mesi sopra previsto, il recupero delle prestazioni aggiuntive effettuate, al lavoratore va erogato il corrispondente compenso per lavoro straordinario. Gli accordi locali in atto in materia di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dal presente articolo. Il lavoratore può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite. Le Federazioni locali devono comunicare mensilmente alle Organizzazioni sindacali locali il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate per singola BCC, nell’ambito nell'ambito di ogni ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni. Al medesimo onere di comunicazione, di cui al comma che precede, sono tenute anche le altre Aziende nei confronti delle Rappresentanze sindacali aziendali. Chiarimento a verbale Le parti condividono che l'applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre ritengono che vadano poste in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini ed alle condizioni contrattuali da parte dei lavoratori. Per le ore di prestazioni aggiuntive ancora accantonate a banca delle ore e non recuperate, si darà luogo a livello locale o aziendale ad un confronto finalizzato ad individuare soluzioni condivise.
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CRITERI DI RECUPERO. Nei primi entro 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive dalla relativa prestazione il recupero può potrà essere effettuato previo accordo tra Azienda azien- da e lavoratore. Trascorso ; • trascorso tale termineperiodo, e fino a 24 mesi dalla relativa prestazione, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo presceltorecu- pero, previo semplice preavviso all’Azienda all’azienda di almeno: * - 1 giorno lavorativo, : per il caso recupero frazionato di recupero orarioore; * - 5 giorni lavorativi, : per il caso di recupero tra da 1 e a 2 giorni; * - 10 giorni lavorativi, : per il caso recupero di recupero superiore a più di 2 giorni. Resta fermo che • trascorso il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre termine dei 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale terminemesi, l’Azienda, l’azienda nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore col lavora- tore – il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite con- fluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l’Azienda l’azienda provvederà ad indicareindica- re, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione. Nei casi E se l’azienda non fissa entro i termini previsti il recupero? Qualche azienda, IN DIFETTO rispetto al contratto che le chiede di assenza per: * malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per fissare le o- re oltre 3 i 24 mesi, * maternitàlascia “scadere” le ore, * servizio militarema questo non è corretto, * aspettative retribuite e non, NON VI è MAI STATO A LIVELLO LOCALE UN INCONTRO CHE ABBIA CONDIVISO TALE COM- PORTAMENTO. “Le Parti condividono che l’applicazione della presente disciplina non consentano, nel termine dei 30 mesi sopra previsto, il recupero delle prestazioni aggiuntive effettuate, al lavoratore va erogato il corrispondente compenso per lavoro straordinario. Gli accordi locali in atto in materia di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti può prescindere dal presente articolo. Il lavoratore può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite. Le Federazioni locali devono comunicare mensilmente alle Organizzazioni sindacali locali il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate per singola BCC, nell’ambito di ogni ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni. Al medesimo onere di comunicazione, di cui al comma che precede, sono tenute anche le altre Aziende nei confronti delle Rappresentanze sindacali aziendali. Le parti ritengono che vadano poste porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini ed alle condizioni contrattuali da parte dei lavoratori. Per le ore di prestazioni aggiuntive ag- giuntive ancora accantonate a banca delle ore e non recuperate, si darà luogo a livello locale o aziendale ad un confronto con- fronto finalizzato ad individuare soluzioni condivise.” Non si parla di una loro scadenza, anzi, il contratto stabilisce che se per motivi di as- senza particolari (Es. Malattia) le ore che non possono essere recuperate queste vanno PAGATE. In poche parole, non vanno mai perse… RIFORMIAMO LA FINANZA PER UN’ECONOMIA CIVILE E SOLIDALE SIAMO NELLA PIÙ GRAVE CRISI ECONOMICA CHE SI RICORDI. Un evento prodotto e alimentato dall’esplosione incontrollata e senza regole di un industria finanziaria globalizzata che ha immaginato di dare vita ad un economia di carta basata sull’indebitamento. Inevitabilmente la mega bolla finanziaria ha investito l’economia reale e sta producendo disastrosi effetti occu- pazionali con il rischio di un rapido processo di disgregazione sociale. Le cause di questa crisi sono ben identificabili: dipendenza dal modello fossile di stili di vita che bruciano petrolio, deregulation spinta dei mercati finanziari, esplosione dell’indebitamento e delle attività finanziarie,compressione del reddito delle famiglie con conseguente ricorso al credito, nascita di una casta di su- per manager globale che ha contribuito a distorcere il ruolo dei mercati borsistici come punto d’incontro tra i risparmiatori (singoli e collettivi) e le imprese.
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Samples: Contratto Integrativo Regionale
CRITERI DI RECUPERO. Nei primi 6 4 mesi dall’espletamento dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda azienda e lavoratore/lavoratrice. Trascorso tale termine, il lavoratore lavoratore/lavoratrice ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’Azienda all'azienda di almeno: * – 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario; * – 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni; * – 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 10 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine, l’Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore – il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l’Azienda provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione. Nei casi di assenza per: * malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per oltre 3 mesiprolungate assenze – quali malattie, * infortuni, maternità, * servizio militare, * aspettative retribuite e non, militare – che non consentano, nel termine dei 30 mesi sopra previstoabbiano impedito l'effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero delle prestazioni aggiuntive effettuateal rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l'azienda, al lavoratore va erogato il corrispondente ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Gli accordi locali in atto in materia Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dal presente articolocessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate. Il lavoratore lavoratore/lavoratrice può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite. Le Federazioni locali devono L'azienda deve comunicare mensilmente alle Organizzazioni organizzazioni sindacali locali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate per singola BCC, nell’ambito nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori lavoratori/lavoratrici che hanno effettuato dette prestazioni. Al medesimo onere E' in facoltà di comunicazioneun componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici o a turno da ciascuna di esse, di cui prendere visione delle registrazioni relative al comma che precede, sono tenute anche le altre Aziende nei confronti delle Rappresentanze sindacali aziendalilavoro aggiuntivo. Le parti ritengono prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall'azienda e registrate nei modi prescritti dalla legge. Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni: - 25% nei giorni feriali; - 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato); - 55% di notte (fra le 22 e le ore 6); - 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali. La paga oraria viene calcolata dividendo il 90,66% di un dodicesimo dell'ammontare annuale delle seguenti competenze: - stipendio; - scatti di anzianità; - importo ex ristrutturazione tabellare; - 13ª mensilità, e ove spettino: - il 100% dell'indennità per lavori svolti in locali sotterranei; - il 100% dell'indennità di turno diurno; - il 90,66% degli assegni mensili di anzianità (compresa la differenza annuale per le aziende già destinatarie del ccnl ACRI), per un divisore fisso che vadano poste si determina moltiplicando l'orario settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per difetto. Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a quello di effettuazione della prestazione. Il lavoratore/lavoratrice può presentare eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi dalla data in essere cui avrebbe dovuto effettuarsi l'erogazione. A far tempo dalla data di completamento della redazione del testo coordinato del presente contratto, ai fini dell'individuazione della paga oraria utile per il calcolo del compenso per lavoro straordinario, per il personale già destinatario del contratto nazionale ACRI 19 dicembre 1994 – limitatamente al personale in servizio al 1° novembre 1999 – verranno anche considerate, al 100%, l'indennità di reggenza e tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini ed alle condizioni contrattuali da parte dei lavoratori. Per voci corrisposte per le ore di prestazioni aggiuntive ancora accantonate a banca delle ore e non recuperate, si darà luogo a livello locale o aziendale ad un confronto finalizzato ad individuare soluzioni condivisemensilità eccedenti le dodici.
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