CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO Clausole campione

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO. Il punteggio economico (PE) sarà determinato, sulla base delle sole offerte ammesse, applicando la seguente formula al corrispettivo complessivo offerto al netto dell’IVA: dove: - PE è il punteggio assegnato all’offerta in esame; - PEmax è il punteggio economico massimo assegnabile pari a 20; - Po è il prezzo offerto - BdA è la base d’asta - Il coefficiente “n” è pari a 7. Il risultato sarà calcolato con arrotondamento a due cifre decimali senza procedere ad alcun ulteriore arrotondamento. Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri. La gara sarà ritenuta valida e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. I prezzi si intendono IVA esclusa. Non si fa luogo a riparametrazione.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO. Il Punteggio Economico dell’offerta i-esima PE(𝑖)sarà calcolato sulla base della seguente formula: 𝑃𝐸(𝑖) = 𝑃𝐸𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 (𝑖) + 𝑃𝐸𝑉𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 (𝑖) + 𝑃𝐸𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝑖) Dove: • 𝑃𝐸(𝑖) è il punteggio economico complessivo assegnato all’i-esima offerta; • 𝑃𝐸𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 (𝑖) è il punteggio economico assegnato all’i-esima offerta relativamente ai servizi previsti nella sezione 1 dello schema di offerta economica; • 𝑃𝐸𝑉𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 (𝑖) è il punteggio economico assegnato all’i-esima offerta relativamente ai voucher inseriti nella sezione 2 dello schema di offerta economica; • 𝑃𝐸𝑆𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝑖) è il punteggio economico assegnato all’i-esima offerta relativamente alla sperimentazione. In particolare: BdA − P (𝑖) 𝝰 Dove: 𝑃𝐸𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.