Common use of Danni a terzi Clause in Contracts

Danni a terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto sul Modulo di polizza, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui all’Art.11. Relativamente alle condutture ed impianti interrati l’indennizzo non potrà superare la somma di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata sulla Modulo di polizza. Per i danni derivanti da un’unica causa che abbia interessato i punti “Danni alle cose assicurate” e “Xxxxx a terzi”, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati. La Società indennizza inoltre: › i danni subiti dalle cose poste in locali interrati o seminterrati. Il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l’intero massimale. In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; › i danni conseguenti a gelo. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00. La Società, in caso di danno arrecato da spargimento d’acqua a seguito di occlusione o rottura accidentale, anche conseguente a gelo, delle condutture pertinenti il fabbricato (escluse quelle interrate) e indennizzabile in base ai punti “Danni alle cose assicurate” e/o “Danni a terzi” rimborsa: › le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua; › le spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato. Il massimo indennizzo in caso di sinistro non potrà superare per annualità assicurativa e per sinistro il 5‰ della somma assicurata alla Sezione I (Incendio – Fabbricato), con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e Euro 20.000,00 per annualità assicurativa. Verrà inoltre applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00. La Società rimborsa, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione: › le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas; › le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie, comprese quelle per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro ed annualità assicurativa il 5‰ della somma assicurata alla Sezione I (Incendio – Fabbricato) con il massimo di Euro 10.000,00. Verrà inoltre applicato lo scoperto 10% con il minimo di Euro 250,00.

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Samples: Insurance Contract

Danni a terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto sul Modulo di polizzasulla Sche- da Cose, somme e garanzie assicurate, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo tito- lo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatariloca- tari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale accidenta- le verificatosi in relazione ai rischi di cui all’Art.11all’Art. 11 - Danni alle cose assicurate. Relativamente alle condutture ed impianti interrati l’indennizzo non potrà superare la somma di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata sulla Modulo di polizza. Per i danni derivanti da un’unica causa che abbia interessato i punti “Danni alle cose assicurate” e “Xxxxx a terzi”, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati. La Società indennizza inoltre: i danni subiti dalle cose poste in locali interrati o seminterrati. Il massimo risarcimento non potrà superare supe- rare la somma di Euro 100.000,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l’intero massimalemas- simale. In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; i danni conseguenti a gelo. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00. La Società, in caso di danno arrecato da spargimento d’acqua a seguito di occlusione o rottura accidentaleacciden- tale, anche conseguente a gelo, delle condutture pertinenti il fabbricato (escluse quelle interrate) e indennizzabile inden- nizzabile in base ai punti - Danni alle cose assicurate” assicurate e/o Danni a terzi” terzi rimborsa: le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua; le spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato. Il massimo indennizzo in In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro ed annualità assicurativa e per sinistro il 5‰ della somma assicurata alla Sezione I (Incendio – Fabbricato), ed elementi naturali - Fabbricato con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e Euro 20.000,00 per annualità assicurativa. Verrà 25.000,00; verrà inoltre applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00200,00. La Società rimborsa, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione: le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas; le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie, comprese quelle necessarie per rendere conformi alle normative normati- ve vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro ed annualità assicurativa il 5‰ della somma assicurata alla Sezione I (Incendio – Fabbricato) ed elementi naturali - Fabbricato con il massimo di Euro 10.000,00. Verrà ; verrà inoltre applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00200,00.

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Samples: Insurance Policy

Danni a terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto sul Modulo di polizza, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente stazione appaltante non è responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati che possano essere arrecati al personale o alle attrezzature e mezzi dell’Appaltatore da parte di terzi estranei all’organico del Committente medesimo. L’Appaltatore è edotto che i lavori in appalto saranno eseguiti in edifici con permanenza continuativa di pubblico, e che prospettano su vie di traffico. L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni arrecati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti persone o a cose, tanto del Committente quanto terzi estranei, a lui imputabili in conseguenza quanto derivanti da cause di un qualsiasi natura che risultino generate dal proprio personale, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. È fatto accidentale pertanto obbligo all’Appaltatore l’osservanza delle disposizioni contenute nel DPR n. 81/2008 e nelle altre norme vigenti e l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, restandone unico responsabile e tenuto al risarcimento dei danni che ne dovessero derivare dall’inosservanza. L’Appaltatore è inoltre obbligato alla stipula di polizza assicurativa ex art. 103, c. 7 d.lgs. 50/2016 nonché a provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione delle cose danneggiate. La copertura assicurativa non esime l’Appaltatore dall’obbligo di provvedere a quanto sopra. L’accertamento e la determinazione dell’entità dei danni sarà effettuato dalla Direzione dei Lavori alla presenza dell’Appaltatore previa convocazione in via ufficiale. In assenza dell’Appaltatore o di suo rappresentante delegato la Direzione dei Lavori procederà in maniera autonoma alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore. Resta sollevata la Committenza nonché il personale preposto alla Direzione dei lavori e sorveglianza da ogni più ampia responsabilità. Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l’evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, in relazione modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni. Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai rischi prezzi e alle condizioni di cui all’Art.11contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Relativamente alle condutture ed impianti interrati l’indennizzo Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l’appaltatore non potrà superare la somma di Euro 5.000,00 sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun compenso però sarà dovuto per sinistro ed annualità assicurativadanni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni della direzione dei lavori. In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata sulla Modulo di polizza. Per i danni derivanti da un’unica causa che abbia interessato i punti “Danni alle cose assicurate” e “Xxxxx a terzi”, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati. La Società indennizza inoltre: › i danni subiti dalle cose poste in locali interrati o seminterrati. Il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 ad eccezione degli autoveicoli L’onere per i quali sarà operante l’intero massimale. In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; › i danni conseguenti a gelo. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00. La Società, in caso di danno arrecato da spargimento d’acqua a seguito di occlusione o rottura accidentale, anche conseguente a gelo, delle condutture pertinenti il fabbricato (escluse quelle interrate) e indennizzabile in base ai punti “Danni alle cose assicurate” e/o “Danni a terzi” rimborsa: › le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua; › le spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato. Il massimo indennizzo in caso di sinistro non potrà superare per annualità assicurativa e per sinistro il 5‰ della somma assicurata alla Sezione I (Incendio – Fabbricato), con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e Euro 20.000,00 per annualità assicurativa. Verrà inoltre applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00. La Società rimborsa, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione: › le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas; › le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Sono escluse tutte le spese diverse opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da quelle sopraelencate necessariemancata, comprese quelle per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. In caso tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro ed annualità assicurativa il 5‰ della somma assicurata alla Sezione I (Incendio – Fabbricato) con il massimo di Euro 10.000,00. Verrà inoltre applicato lo scoperto 10% con il minimo di Euro 250,00adeguata copertura assicurativa.

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Samples: Accordi Quadro Multifornitore

Danni a terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto sul Modulo di polizza, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui all’Art.11. Relativamente alle condutture ed impianti interrati l’indennizzo non potrà superare la somma di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata sulla Modulo di polizza. Per i danni derivanti da un’unica causa che abbia interessato i punti “Danni alle cose assicurate” e “Xxxxx Danni a terzi”, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati. La Società indennizza inoltre: › i danni subiti dalle cose poste in locali interrati o seminterrati. Il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l’intero massimale. In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00; › i danni conseguenti a gelo. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00. La Società, in caso di danno arrecato da spargimento d’acqua a seguito di occlusione o rottura accidentale, anche conseguente a gelo, delle condutture pertinenti il fabbricato (escluse quelle interrate) e indennizzabile in base ai punti “Danni alle cose assicurate” e/o “Danni a terzi” rimborsa: › le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua; › le spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato. Il massimo indennizzo in caso di sinistro non potrà superare per annualità assicurativa e per sinistro il 5‰ della somma assicurata alla Sezione I (Incendio – Fabbricato), con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e Euro 20.000,00 per annualità assicurativa. Verrà inoltre applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00. La Società rimborsa, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione: › le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas; › le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie, comprese quelle per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro ed annualità assicurativa il 5‰ della somma assicurata alla Sezione I (Incendio – Fabbricato) con il massimo di Euro 10.000,00. Verrà inoltre applicato lo scoperto 10% con il minimo di Euro 250,00.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni