Soggetti esclusi dalla garanzia. Ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni private, la garanzia non copre i danni subiti dal conducente responsabile dell’eventuale sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all’art.129, comma 2 lett. a), b) e c) del predetto Codice e come specificato nell’art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 11) cui si rinvia.
Soggetti esclusi dalla garanzia. Si ricorda che la garanzia non copre: . i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente; . i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
Soggetti esclusi dalla garanzia. Si ricorda che la garanzia non copre:
Soggetti esclusi dalla garanzia. La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salve le ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura. Limitatamente ai danni alle cose, sono esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti:
Soggetti esclusi dalla garanzia. NOTA INFORMATIVA
Soggetti esclusi dalla garanzia. ATTENZIONE La garanzia di Responsabilità Civile non copre alcuni Danni
Soggetti esclusi dalla garanzia. Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.3 - “Esclusioni”
Soggetti esclusi dalla garanzia. Ai sensi dell’art. 129 del C.D.A. sono esclusi dall’assicurazione: • il conducente dell’autovettura assicurata, sia alla sua persona sia alle sue cose, nel caso in cui egli risulti responsabile del sinistro. Limitatamente ai soli danni alle cose di proprietà non risultano garantiti (poiché non considerati terzi), i seguenti soggetti: • il proprietario dell’autovettura assicurata, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di autovettura concessa in leasing; • il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto indicato al punto 1), gli affiliati, gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i soggetti di cui ai punti 1) e 2), quando convivano con essi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; • i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti indicati al punto 3), naturalmente nel caso in cui l'Assicurato sia una società.
Soggetti esclusi dalla garanzia. Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l’articolo 2.3) “Soggetti esclusi” delle Condizioni di Assicurazione.
Soggetti esclusi dalla garanzia. Si rimanda all'art. A.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCA della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.