Soggetti esclusi dalla garanzia. Si ricorda che la garanzia non copre: . i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente; . i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato domi- nio ed il Locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i di- scendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente dell’autovettura e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b). Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al capitolo “Fonti Normative” del contratto di assicurazione ed all’articolo 129 del Codice.
Soggetti esclusi dalla garanzia. Ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni private, la garanzia non copre i danni subiti dal conducente responsabile dell’eventuale sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all’art.129, comma 2 lett. a), b) e c) del predetto Codice e come specificato nell’art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 11) cui si rinvia.
Soggetti esclusi dalla garanzia. La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salve le ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura. Limitatamente ai danni alle cose, sono esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti:
a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
c) ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b;
Soggetti esclusi dalla garanzia. Si ricorda che la garanzia non copre: • i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente; • i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b). Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al capitolo “Fonti Normative” del contratto di assicurazione ed all’articolo 129 del Codice. NOTA INFORMATIVA
Soggetti esclusi dalla garanzia. Si ricorda che la garanzia non copre:
a) il Proprietario dell’autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente dell’autovettura e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Soggetti esclusi dalla garanzia. NOTA INFORMATIVA
Soggetti esclusi dalla garanzia. Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.3 - “Esclusioni”
Soggetti esclusi dalla garanzia. Non è considerato terzo e quindi non beneficia delle prestazioni garantite dalla garanzia di R.C.A., il conducente del veicolo responsabile del sinistro. Non sono inoltre considerati terzi esclusivamente per i danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’art. 2054 terzo comma del Codice Civile ed all’art. 91 comma 2 del Codice della Strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto a).
Soggetti esclusi dalla garanzia. Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l’articolo 2.3) “Soggetti esclusi” delle Condizioni di Assicurazione.
Soggetti esclusi dalla garanzia. Si rimanda all'art. A.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCA della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.