DANNI DI FORZA MAGGIORE. Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati. L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
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DANNI DI FORZA MAGGIORE. I danni di forza maggiore sono disciplinati dall’art.166 del D.P.R. 207/2010. Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore Non sono risarcibili i danni causati da forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d’opera o delle persone delle quali esso è tenuto a risponderealle provviste. Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati. L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
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DANNI DI FORZA MAGGIORE. Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioniNell’ambito del presente Appalto, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i si considerano danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè quelli effettivamente provocati alle opere che si rende necessario apprestare e/o servizi da cause imprevedibili per eseguire i lavori appaltati. L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive quali il Fornitore Aggiudicatario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitare i predetti dannievitarli. I danni che dovessero derivare alle opere e/o servizi a causa della loro arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del Fornitore Aggiudicatario, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’Amministrazione e/o a terzi. I danni che il Fornitore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dall’evento, mediante posta elettronica certificata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
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DANNI DI FORZA MAGGIORE. Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per Sono a carico dell’appaltatore tutte le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro gli adempimenti per evitare il verificarsi di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati danni agli immobili, agli impianti, all’ambiente ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Gli oneri per il ripristino di avanzamento e certificati opere o il risarcimento di pagamentodanni ai luoghi, come gli altri lavori contrattualia cose o a terzi determinati da mancata, al netto del ribasso d’astatardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dalla copertura assicurativa. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i Si considerano danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere che si rende necessario apprestare da cause imprevedibili e per eseguire i lavori appaltati. L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte quali l’appaltatore non abbia omesso le misure preventive normali cautele atte ad evitare i predetti dannievitarli.
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DANNI DI FORZA MAGGIORE. I danni di forza maggiore sono disciplinati dall’ art. 166 del D.P.R. 207/2010. Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati. L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
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DANNI DI FORZA MAGGIORE. L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Generale d’appalto. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l’Appaltatore ne dà denuncia alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno. Il compenso per la riparazione dei danni delle opere è sarà limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioninecessari, computato contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in base alle condizioni opera, di utensili, attrezzature di cantiere e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’astamezzi d’opera. Nessun indennizzo è compenso sarà dovuto quando qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati. L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti dannirisponderne.
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DANNI DI FORZA MAGGIORE. Il compenso Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. L’indennizzo per i danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazionil’occorrente riparazione, computato in base valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’astamezzi l’opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Rimangono altresì L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati. L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danninon sia eseguito l’accertamento dei fatti.
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DANNI DI FORZA MAGGIORE. Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i Si considerano danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè quelli effettivamente provocati alle opere che si rende necessario apprestare e/o servizi da cause imprevedibili per eseguire i lavori appaltati. L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive quali il Fornitore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitare i predetti dannievitarli. I danni che dovessero derivare alle opere e/o servizi a causa della loro arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del Fornitore, la quale altresì è obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’ Amministrazione contraente e a terzi. I danni che il Fornitore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Amministrazione contraente entro cinque giorni dall’evento, mediante raccomandata o posta elettronica certificata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
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Samples: Verbale Di Presa in Consegna
DANNI DI FORZA MAGGIORE. I danni di forza maggiore sono disciplinati secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati. L’Impresa è comunque obbligata tenuta ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
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Samples: Disciplinare Di Gara
DANNI DI FORZA MAGGIORE. Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i Si considerano danni di forza maggiore arrecati a tutte quelli effettivamente provocati ai servizi da cause imprevedibili per le opere provvisionali, cioè quali il Fornitore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. I danni che dovessero derivare alle opere e/o servizi a causa della loro arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del Fornitore, la quale altresì è obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’Ente contraente e a terzi. I danni che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati. L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danniil Fornitore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all’Ente contraente entro cinque giorni dall’evento, mediante raccomandata o posta elettronica certificata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
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