Common use of DANNI DI FORZA MAGGIORE Clause in Contracts

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamenti.

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Samples: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Scuole Diverse, www.comune.partinico.pa.it, www.comune.partinico.pa.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavoridella prestazione, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opereprovocati, è limitato all’importo dei lavori necessari necessario per l’occorrente riparazione valutati valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori n le prestazioni in corso, fatti salvi i necessari accertamenti.

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Samples: www.bassovaldarno.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso I danni riconosciuti esclusivamente di esecuzione di ciascun contratto attuativoforza maggiore, in quanto provocati da eventi eccezionali, saranno considerati riconosciuti e compensati all’Appaltatore ai sensi dell’art.20 del Capitolato generale d’appalto. Pertanto non si riconosceranno danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in operamateriali, di manufatti approvvigionati dall’Impresa a pié d'opera, di utensili, macchine di attrezzature di cantiere e mezzi d’opera. In particolare per i materiali ed i manufatti a piè d’opera, questi sino alla loro completa posa in opera rimarranno a rischio e pericolo dell’Impresa, anche se già accettati dal Direttore dei lavori e contabilizzati, per qualunque causa di deterioramento o ponti di servizio eperdita, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta potranno essere rifiutati se al momento dell'impiego non fossero più ritenuti idonei dal Direttore dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun casoAi sensi dell’art.14 del Capitolato generale d’appalto, sotto pena di decadenzarisultano a carico dell’Impresa tutte le misure, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimentocomprese le opere provvisionali, tutti gli adempimenti, nonché le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili, per iscritto. L’appaltatore non potràevitare il verificarsi di danni, sotto nessun pretestodurante l’esecuzione dell’appalto, sospendere o rallentare l’esecuzione alle opere ed ai lavori eseguiti, all’ambiente, alle persone, alle attrezzature, ai materiali ed in genere ad ogni cosa la cui salvaguardia sia messa a rischio dalla realizzazione dei lavori. In particolare non verranno comunque riconosciuti, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compensoanche se determinati da causa di forza maggiore, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contrattoche dovessero verificarsi nella costruzione delle varie opere ove l’Impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto negli articoli del presente capitolato. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni In quest'ultimo caso l’Impresa sarà anzi tenuta a sua cura ripristinare a suo carico e spese senza indugio per non rallentare o sospendere anche i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamentimateriali eventualmente forniti dall'Amministrazione.

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Samples: Accordo Bonario

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati I danni di forza maggiore quelli provocati saranno accertati con la procedura stabilita dall’articolo 107, comma 4, del D.Lgs 50/2016. L'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando sospensioni dei lavori sono iscritte a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, tranne in quelle parti salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei fattilavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Il compensoResta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni gli scoscendimenti, per quanto riguarda i danni le solcature, ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia o altri avvenimenti atmosferici anche di carattere eccezionale, alle operescarpate degli scavi o dei rilevati, è limitato all’importo gli allagamenti nella zona dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni in dipendenza del fatto di contratto. L’Impresa dovrà provvederenon aver l’Impresa mantenuto lo scolo delle acque, in ogni casononchè gli assestamenti, alla riparazione di i ritiri, e altri guasti ecc, dovendo l’Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori n corsospesa, fatti salvi i necessari accertamentiindipendentemente dalle caratteristiche di eccezionalità dell’evento stesso.

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Samples: www.comune.rubiera.re.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali cose. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori e/o dal direttore dell’esecuzione dei servizi che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori o i servizi, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Il compenso per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso la riparazione dei danni sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore limitato all’importo dei lavori o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionaliservizi necessari, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciutecontabilizzati ai prezzi, nonché i e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore. Non saranno considerati danni di servizio eforza maggiore gli scoscendimenti di terreno, in generalele sellature, l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavorifondazione. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo La cattiva esecuzione dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura o dei servizi e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamenticonseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l’Amministrazione indirà.

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Samples: Accordo Quadro Della Durata Di Anni Tre Per La Manutenzione Delle Pertinenze Stradali E Del

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali cose. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto che redigerà apposito verbale. L’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzionilavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Nessun Il compenso per la riparazione dei danni sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o limitato all’importo dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionalilavori necessari, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciutecontabilizzati ai prezzi, nonché i e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore. Non saranno considerati danni di servizio eforza maggiore gli scoscendimenti di terreno, in generalele sellature, di quant’altro occorra all’esecuzione piena l’interramento delle cunette e perfetta dei lavoril’allagamento degli scavi. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente La cattiva esecuzione del contratto e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamenticonseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l’Amministrazione indirà.

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Samples: www.comune.laloggia.to.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso L’onere per il ripristino di esecuzione opere o il risarcimento di ciascun contratto attuativodanni a luoghi, saranno considerati cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di un’adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 15 In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od ed eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando , l’Appaltatore ne fa denuncia al D.L., a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i immediatamente o al massimo entro cinque giorni dalla data da quello dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti. Il compenso, compenso per quanto riguarda i la riparazione dei danni alle opere, è sarà limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati necessari, contabilizzati ai prezzi ed alle e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, e attrezzature dell’Appaltatore. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni Nessun compenso sarà dovuto qualora a sua cura e spese senza indugio per non rallentare determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o sospendere i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamentidelle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: www.comune.bardonecchia.to.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Nel corso In caso di esecuzione danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di ciascun contratto attuativoforza maggiore, saranno l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’appaltatore l’Appaltatore non abbia avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando L’Appaltatore è tenuto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a totale carico dell’appaltatore provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero già verificati. Per i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20/03/1865 n. 2248 degli artt. 138 e perfetta dei lavori139 del Regolamento sui Lavori Pubblici e dell’art. Questi 20 del Capitolato Generale d’Appalto. I danni dovranno essere denunciati immediatamente e dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimentogiorni. Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all’importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, per iscrittovalutati a prezzo di contratto. L’appaltatore Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avrà concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere, Resteranno altresì a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non potràancora misurate, sotto nessun pretestoné regolarmente inserite in contabilità. L’Appaltatore dovrà adottare, sospendere o rallentare l’esecuzione nell’esecuzione dei lavori, tranne tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e delle persone in quelle parti genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell’Appaltante, comprese le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei fattilavori. Il compenso, per quanto riguarda i Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle operesuddette persone oppure a terzi in genere (persone, è limitato all’importo cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall’Appaltatore, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l’Appaltante, nonché le persone suddette da questa indicate. In particolare andranno tenute presenti tutte le disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati lavoratori con particolare riferimento ai prezzi ed alle condizioni di contrattoDD. L’Impresa dovrà provvedereLgs. 626/94, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura 242/96 e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori n corso, fatti salvi i necessari accertamentisuccessive integrazioni.

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Samples: www.comune.arezzo.it