Decesso dell’Utente Clausole campione

Decesso dell’Utente. In caso di decesso del titolare del contratto, gli eredi o gli aventi causa sono tenuti alla voltura dello stesso, entro 180 giorni dall'avvenuto decesso e a provvedere al pagamento di tutte le somme dovute al gestore dall'utente deceduto ai sensi dell’art. 752 c.c..
Decesso dell’Utente. 1. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall’Utente deceduto. Entro 3 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore mediante lettera raccomandata a/r ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto.
Decesso dell’Utente. In caso di decesso del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall’utente deceduto. Entro 12 mesi dall’avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore, mediante lettera raccomandata a/r o presentando idonea dichiarazione allo sportello, provvedendo altresì alla disdetta o alla voltura del contratto. In tal caso, qualora il nuovo intestatario sia un familiare del defunto, convivente presso l’indirizzo di fornitura, la voltura sarà gratuita per quanto riguarda le spese di istruttoria. In ogni caso, si applica quanto previsto dall’art. 15 comma 4.
Decesso dell’Utente. 16.1 In caso di decesso dell’intestatario la disdetta potrà essere presentata da un erede dello stesso, sotto la responsabilità di quest’ultimo.
Decesso dell’Utente. In caso di decesso del titolare del contratto, gli eredi o gli aventi causa sono tenuti ad avvisare l’ACKV, entro 180 giorni dall'avvenuto decesso, mediante lettera raccomandata A/R ovvero a comunicarlo personalmente agli Sportelli ed a provvedere al pagamento di tutte le somme dovute all’ACKV dall'Utente deceduto ai sensi dell’art. 752 c.c. II Gestore, qualora gli eredi o gli aventi causa non provvedano alla voltura, provvederà alla sospensione della somministrazione come previsto dal precedente art. 23.
Decesso dell’Utente. Il decesso dell’Utente mette fine al Contratto Quadro, dal momento in cui l’Emittente ne è messo a conoscenza. Le Operazioni compiute a decorrere dal decesso sono considerate non autorizzate se effettuate senza il consenso degli aventi diritto o del notaio incaricato della successione. Il Conto di unità di Moneta Elettronica resta aperto per il tempo necessario al pagamento della successione e il Distributore/Emittente assicura il pagamento del saldo con il consenso degli aventi diritto o del notaio incaricato della successione.
Decesso dell’Utente. 1. In caso di decesso dell'utente, il contratto è risolto di diritto, a meno che un familiare convivente o un erede non chieda di proseguire il rapporto contrattuale, sottoscrivendo una voltura del contratto stesso.
Decesso dell’Utente. In caso di decesso del titolare del contratto, i suoi successori per causa di morte o scomparsa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme ad esso dovute dall'Utente deceduto. Sono tenuti, inoltre, ad avvisare entro sessanta giorni solari il Gestore dell’avvenuto decesso e provvedere alla voltura o alla cessazione del contratto. In ogni caso è facoltà del Gestore, qualora venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, interrompere la fornitura dell’acqua e procedere alla chiusura o rimozione del contatore.
Decesso dell’Utente. Art. 20 Fallimento dell’utente CAPO III ALLACCIAMENTI
Decesso dell’Utente. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi sono responsabili verso la Società di tutte le somme dovute dall'Utente deceduto. Entro 2 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare la Società mediante lettera raccomandata a/r o tramite i canali di contatto messi a disposizione dalla Società, ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Qualora la Società venga a conoscenza del decesso senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione dellasomministrazione e, qualora sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni e con preavviso di 30 giorni all'Utente o agli aventi causa, alla successiva disattivazione della fornitura e risoluzione contrattuale.