Sospensione della somministrazione. Qualora la morosità superi l’ammontare del deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 e il Cliente non abbia nel frattempo provveduto a sanare il proprio inadempimento ed a inviare a ForGreen a mezzo telefax, secondo le indicazioni contenute nella stessa lettera di costituzione in mora, la fotocopia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento, quest’ultimo potrà, trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, richiedere al Distributore Elettrico Locale la sospensione della somministrazione presso il POD disalimentabile, nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato A della delibera ARG/elt 4/08, come sopra citata, per quanto concerne la somministrazione di Energia Elettrica; in particolare, in base all’art. 10.2 dell’allegato A alla delibera ARG/elt 4/08, come sopra citata, nel caso il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e in caso di perdurante mancato pagamento da parte del Cliente oltre tale scadenza, verrà effettuata la sospensione della somministrazione da parte del Distributore Elettrico Locale competente. In caso di reiterata morosità del Cliente, qualora ForGreen proceda, nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione e relativa richiesta di sospensione della fornitura, i termini per provvedere al pagamento dell’insoluto di cui al precedente art. 7.3 sono ridotti e non possono comunque essere: i) inferiori a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure ii) a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte di ForGreen, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure iii) a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Inoltre, per tali casi di reiterata morosità, il termine entro cui si può presentare richiesta di sospensione della fornitura al Distributore, di cui al presente articol...
Sospensione della somministrazione. Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (1455, 1460).
Sospensione della somministrazione. 1. Il Consorzio procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa nei seguenti casi:
a) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore, ai sensi degli artt. 28 e 29 del presente regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 17;
b) qualora il Consorzio non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente regolamento;
c) qualora non risultino pagate n°2 fatture, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 17 ;
d) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Consorzio ex art. 18, comma 2 del presente regolamento;
e) fallimento del cliente.
2. Il Consorzio ha l'obbligo di dare al cliente un preavviso di 30 giorni.
3. Il Consorzio addebiterà al cliente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora previsti al successivo Art.35, comma 3, nonché una penale pari a L.200.000.
4. Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente, è facoltà del Consorzio porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione al cliente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del Consorzio al pagamento del servizio prestato.
Sospensione della somministrazione. 16.1 In caso di mancato pagamento, anche parziale, entro la Data di Scadenza da parte del Compratore anche di una sola fattura emessa dal Venditore relativamente agli importi previsti dal presente Contratto, il Venditore avrà il diritto di sospendere la somministrazione di Gas relativamente al Mese cui la fattura si riferisce e fintanto che il Compratore non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Venditore. In tale evenienza il Venditore sarà sollevato dagli obblighi stabiliti all’Articolo 7.1.1. Inoltre, in caso di mancato pagamento, anche parziale, entro la Data di Scadenza, il Venditore si riserva il diritto di disabilitare il Compratore da ogni Asta, presente su P-GAS, del Venditore stesso.
16.2 Resta inteso che in caso di sospensione della somministrazione di Gas da parte del Venditore a seguito dell’Articolo 16.1, il Compratore sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi previsti all’Articolo 7. Ai soli quantitativi pagati e non ritirati dal Compratore durante il periodo di sospensione si applicherà quanto previsto all’Art. 12.2 “Accettazione in Difetto”.
16.3 Quanto sopra senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi.
Sospensione della somministrazione. Il Servizio Idrico Integrato procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi: a)nel caso di manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art.12; b) qualora non risulti pagata la bolletta, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art.12; c) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Servizio Idrico Integrato; d) fallimento del cliente; e)accertato cambiamento d'utente, qualora il subentrante non provveda alla voltura del contratto entro i termini previsti.
Sospensione della somministrazione. Fatta salva la facoltà di cui all’Art.13.1 il Venditore potrà in caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Compratore - anche solo parziale - entro la Data di Scadenza della Fattura, anche solo di una fattura, ,
1. avvalersi della facoltà di sospendere la somministrazione di Gas relativamente al Mese cui la fattura si riferisce e fintanto che il Compratore non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Venditore; e/o
2. Disabilitare il Compratore da ogni Asta, presente su P-Gas, del Venditore stesso. Resta inteso che in caso di sospensione della somministrazione di Gas da parte del Venditore a seguito dell’Art. 13.2.1, il Compratore sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi previsti dall’Art. 3 e oggetto di fatturazione da parte del Venditore per quanto somministrato fino al momento della sospensione. . Quanto sopra senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi.
Sospensione della somministrazione. In caso di mancato pagamento, anche parziale, del prezzo di cui all’articolo 6 nelle modalità previste all’articolo 11 da parte dell’Acquirente, il Venditore avrà la facoltà di sospendere, senza necessità di alcuna comunicazione, la somministrazione di Gas e ciò sino al momento in cui l’inadempimento dell’Acquirente in relazione a codesta specifica obbligazione perdurerà. In questo caso il Venditore avrà comunque titolo a richiedere il pagamento del prezzo determinato ai sensi dell’articolo 6 del presente Contratto fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del maggior danno subito ed all’esercizio di qualunque altro rimedio e/o azione a tutela dei propri interessi.
Sospensione della somministrazione. Il Gestore procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi: a) nel caso di manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 14; b) qualora non risultino pagate una o più bolletta, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 14; c) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiamo dato comunicazione al Gestore; d) fallimento dell’utente.
Sospensione della somministrazione. ARTICOLO 17 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO ARTICOLO 18 -
Sospensione della somministrazione. La Società procede alla sospensione della fornitura nei seguenti casi: a) nel caso di manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art.14; b) qualora, a seguito del sollecito bonario e della costituzione in mora inviati dalla Società, perduri il mancato pagamento della fattura, secondo le modalità e tempistiche previste dal REMSI; c) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione alla Società; d) fallimento dell'Utente.