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DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Clausole campione

DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. La data a partire dalla quale le coperture assicurative hanno effetto.
DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. Per ciascun Assicurato, la Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto il Modulo di Adesione. La decorrenza della Copertura Assicurativa è comunicata all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente.
DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell’Impresa e dell’Assicurato e di pagamento del primo premio annuo costante da parte dell’Impresa a condizione che sia stato deliberato e perfezionato almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato. La decorrenza della Copertura Assicurativa è comunicata all‘Impresa di Assicurazione dalla Contraente.
DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. Per ciascun Assicurato, la Copertura Assicurativa decorre: - dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del primo canone mensile di leasing successivo alla decorrenza del Contratto di Leasing, a condizione che sia stato corrisposto all’Impresa di Assicurazione il premio contrattualmente previsto, sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione da parte dell’Impresa Locataria e dell’Assicurato e l’Assicurato abbia sottoscritto la “Dichiarazione di buono stato di salute” presente nel Modulo di Adesione; oppure, - nel caso in cui l’Assicurato debba effettuare accertamenti sanitari, previa comunque accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione: dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del primo canone mensile di leasing (fatturato o meno) successivo alla comunicazione della Contraente all’Impresa Locataria dell’importo Finanziato Netto pari al Debito Residuo corrispondente al canone di cui sopra, a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione da parte dell’Impresa Locataria e dell’Assicurato e che il premio venga corrisposto non oltre la scadenza del secondo canone mensile successivo all’accettazione. La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Leasing sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente.
DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di Perfezionamento del Finanziamento, a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto. Successivamente la Contraente provvede ad inviare in modo tempestivo all’Assicurato una Lettera di Xxxxxxxxx. 8.2 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA La Copertura Assicurativa prevista dal presente Contratto di Assicurazione si intende operante – con le limitazioni di cui all’Art. 9 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione – dalle ore 24 della Data di Decorrenza, a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto. Per maggiori dettagli relativi alla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione e all’efficacia della Copertura Assicurativa si rimanda alla lettura dell’Art. 6 “DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA” delle Condizioni di Assicurazione.

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  • Decorrenza e durata del contratto Il presente Contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del (gg/mm/aaaa) con scadenza alle ore zero del

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Ammontare del contratto 1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro ), di cui: a) euro per lavori veri e propri, di cui: b) euro 2.114,98 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 3. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 9 del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori eccetto per la parte a misura per cui il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

  • Rinnovo del contratto Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. XXXXX provvederà alla consegna del certificato. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

  • Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;

  • Obblighi del Contraente Il Contraente si impegna: - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano una inclusione automatica obbligatoria di tutti i viaggiatori, ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistino un viaggio di propria organizzazione; - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano la facoltà per il viaggiatore di aderire alle coperture offerte dal presente contratto, a proporre a tutta la propria clientela la presente polizza; - a mettere a disposizione di tutti gli assicurati in formato cartaceo o elettronico e prima della sottoscrizione del contratto il “Set informativo” comprensivo di “Scheda di polizza” e il “Questionario per la rilevazione delle esigenze dell’Assicurato” relativo alla presente polizza; - a pubblicare nei cataloghi e/o nei siti le garanzie assicurative previste dalla presente polizza previa accettazione dei testi da parte dell’Impresa.