Valutazione del danno. L’ammontare del sinistro è concordato direttamente tra la Compagnia e l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.
Valutazione del danno. L’ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra la Compagnia, o persona da questa incaricata, e l’Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando una delle Parti lo richieda, mediante periti nominati uno dalla Compagnia e l’altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o l’Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Valutazione del danno. L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx.
Valutazione del danno. L'ammontare del danno è determinato direttamente dall'Impresa - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata. In caso di controversie di natura medico legale sull'ammontare offerto a titolo di indennizzo o sull'indennizzabilità del sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre medici. Ogni Parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio. Il Collegio dei Medici definisce se ed in quale misura è dovuto l'indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Il Collegio Medico risiede nel Comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.
Valutazione del danno. 4.1 L’assicurato o gli aventi diritto sono tenuti a mettere a disposizione spontaneamente, per la valutazione del sinistro, le informazioni e documenti necessari, come certificati medici, incluse diagnosi, attestati di morte, rapporti di polizia, fatture originali ecc. In caso di malattia o infortunio, i medici curanti devono essere liberati dal segreto professionale.
4.2 Per giudicare malattie gravi, notevoli disturbi di gra- vidanza e lesioni gravi, è determinante il certificato medico.
4.3 Le malattie e le lesioni gravi dell’animale da compa- gnia, nonché il decorso di guarigione sfavorevole imprevisto, devono essere accertati dal veterinario. Quando si verifica un sinistro in base a un decorso sfavorevole di guarigione imprevisto, vengono ero- gate le prestazioni nel contesto di questa assicura- zione.
4.4 Per i disturbi psichici è richiesto un certificato medi- co da uno psichiatra.
Valutazione del danno. Difficoltà economica nella del valutazione “ritorno di immagine” atteso dallo sponsor Divulgazione notizia stipulazione nuovo contratto Risoluzione del contratto in caso di minore esposizione mediatica Sanzioni disciplinari/tributarie Doping Clausola risolutiva per comportamenti a sfondo razzista Clausola relativa a comportamenti di fair play
Valutazione del danno. L’assicurato o gli aventi diritto sono tenuti a mettere a disposizione spontaneamente, per la valutazione del sinistro, le informazioni e documenti necessari.
Valutazione del danno. L’ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle lastre danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche.
Valutazione del danno. Il mancato raggiungimento di risultati sportivi non comporta inadempimento, però tenere conto dei parametri ex artt. 1175 e 1375 c.c. – buona fede (v. Cassaz. n. 12801/06) Difficoltà nella valutazione economica del “ritorno di immagine” atteso dallo sponsor Natura di un contraente
Valutazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita: