DECORRENZA E DURATA DELLA LICENZA D'USO S4U Clausole campione

DECORRENZA E DURATA DELLA LICENZA D'USO S4U. La Licenza d'uso di S4U ha decorrenza dall'avvenuta conclusione della vendita della Web Application/ software da parte di S4U che, in caso di acquisto eseguito tramite procedure predisposte on line, farà riferimento alla data dell'inoltro dell'ordine, mentre in caso di ac - quisto eseguito tramite personale di S4U, alla data di accettazione di eventuale modulo o relazione d'ordine. La sua durata resterà vari- abile e dipendente dal periodo concordato e indicato al successivo comma (Cfr. Comma 41.05 - DURATA E COSTI), e comunque legata al pagamento del canone concordato per lo stesso periodo. Alla scadenza del periodo stabilito, la licenza d’uso concessa si intenderà rinnovata tacitamente, alle stesse condizioni e per uguale peri- odo, salvo disdetta che entrambe le parti potranno effettuare dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., nei termini concordati tra le parti. Il cliente potrà comunque esimersi dalla detta clausola del tacito rinnovo rinunciando comunque ad ogni garanzia relativa al mantenimento dei servizi tutti, anche di essenziale importanza alla funzionalità delle soluzioni fornite/somministrate, indicando espres- samente, al momento dell’accettazione, tale volontà di non rinnovo tacito. L’eventuale nota indicata dal cliente è integrata sin d’ora alle condizioni del presente contratto e prevale sulle condizioni del tacito rinnovo, fatte salve tutte le rinunce indicate.
DECORRENZA E DURATA DELLA LICENZA D'USO S4U. La Licenza d'uso di S4U ha decorrenza dall'avvenuta conclusione della vendita della Web Application/ software da parte di S4U che, in caso di acquisto eseguito tramite procedure predisposte on line, farà riferimento alla data dell'inoltro dell'ordine, mentre in caso di ac - quisto eseguito tramite personale di S4U, alla data di accettazione di eventuale modulo o relazione d'ordine., mentre la sua durata rest- erà variabile sulla base delle condizioni in seguito indicate. La Licenza d’uso e quindi il relativo software concesso, potrà avere durata precisa se concordata tra le parti una tempistica ben definita (specificatamente indicata nel modulo o relazione d'ordine o preventivo in - tegrato per accettazione - es. - Licenza d’uso annuale), o durata indeterminata ma definibile di scadenza da parte di S4U oltre il periodo di garanzia (Cfr. CGS - Comma 40.03 - GARANZIE E LIMITAZIONI DELLE RESPONSABILITA' DI S4U). In particolare, la li- cenza d’uso si dice indeterminata ma definibile da S4U oltre il periodo di garanzia poiché oltre il detto periodo quest'ultima consentirà al cliente, sino al maturare dei 10 anni dalla concessione iniziale, il continuo uso del software, cessando però, oltre il periodo di garan - zia, ogni forma di garanzia sul funzionamento ed escludendosi, la stessa, da eventuali obblighi di ogni genere dovuti. Resta inteso che, oltre il periodo di garanzia, la licenza d'uso è concessa se innovazioni tecnologiche e cambiamenti di vario genere subentrati, incidenti sulle logiche e le funzionalità del software, non interverranno a generare fenomeni di obsolescenza o di alterazione strutturale/fun- zionale rispetto alle logiche e alle funzionalità del software a monte disposte. In ogni caso, superati i 10 anni sarà solamente volontà di S4U poter concedere l’ulteriore prolungamento della durata della licenza d'uso, eventualmente concessa sin d’ora per proroghe di durata annuale e senza alcun tacito rinnovo. - Relativamente ad eventuali componenti software o moduli software integrati in tempi successivi alla conclusione iniziale della licenza d’uso, si stabilisce che ogni singola componente o modulo software è integrabile anche successivamente ma comunque entro il termine di durata della licenza d’uso. In tali circostanze si stabilisce inoltre che, per qualsiasi integrazione, la decorrenza della detta Licenza d’uso sarà sempre dalla data di acquisizione del primo modulo software e mai potrà slittare a data successiva sol perché ampliate e aggi- unte...

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  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.