Uso del Software Clausole campione

Uso del Software. 5.1 Il Cliente prende atto e riconosce che ogni diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sul Software e sulla relativa documentazione, ivi inclusi i diritti di sfruttamento economico, in tutto e in parte, ovunque nel mondo, è e rimane di esclusiva titolarità di TeamSystem e/o dei suoi danti causa (fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione tecnica relativa al Software) e, con il Contratto, non viene in alcun modo ceduto al Cliente. Il Software è concesso in Licenza nei limiti e alle condizioni previste dal Contratto. Pertanto, il Cliente potrà utilizzare il Software esclusivamente nei modi espressamente consentiti dal Contratto e dovrà attenersi a qualsiasi limitazione tecnica presente nel Software che gli consenta di utilizzarlo solo in determinati modi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Cliente non potrà: (i) aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche presenti nel Software; (ii) decodificare, decompilare o disassemblare il Software, salvo che tali attività siano espressamente consentite da previsioni di legge e comunque nei limiti di tali previsioni; (iii) riprodurre, modificare, adattare, personalizzare il Software e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi o crearne lavori derivati; (iv) eseguire copie del Software, salvo quanto previsto dall’art. 7 delle presenti Condizioni Generali o stabilito, in maniera inderogabile, dalla legge; (v) pubblicare il Software, anche per consentirne la duplicazione da parte di terzi; (vi) commercializzare, a qualsiasi titolo, il Software e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi; (vii) utilizzare il Software in contrasto con norme di legge. 5.2 Il Cliente prende atto che il Software può contenere e/o necessitare l’uso di software cosiddetti open source e si impegna ad osservare i termini e le condizioni ad essi specificamente applicabili. Ove necessario, tali condizioni verranno rese idoneamente conoscibili al Cliente da parte della Licenziante. 5.3 Il Cliente prende atto e accetta che: (i) determinate funzionalità di alcuni o tutti i Software oggetto degli Ordini potrebbero essere disponibili esclusivamente mediante l’interfacciamento e l’interazione tra i Software e determinati applicativi cloud e/o piattaforme online di titolarità di TeamSystem o di terzi, il cui utilizzo è oggetto di specifici e separati accordi (i “Software Cloud”); e (ii) TeamSystem si riserva il diritto, previa informativa al Cliente e a propria esclusiva discrezione, di migrare moduli e funzionalit...
Uso del Software. È fatto espresso divieto al Cliente di: a) copiare in tutto o in parte i Software BlendIT in qualsiasi modo e in qualsiasi forma; b) rimuovere o alterare alcun marchio, nome commerciale, numero di serie, indicazioni di copyright o altra notifica di riserva di diritti apposti o inseriti nel Software BlendIT e nel materiale a corredo; c) decodificare, decompilare, disassemblare, modificare, emulare il Software o i Servizi ad esso correlati nonché aggirare od eludere alcuna misura di protezione tecnologica presente nel Software o nei Servizi o ad esso correlati; d) incorporare Software BlendIT in tutto o in parte in altri programmi software diversi dai Software BlendIT senza il preventivo consenso scritto di BlendIT; e) effettuare copie dei Software BlendIT al di fuori di quelle autorizzate dalla Legge 518/92 (copie di sicurezza o backup). f) fare o favorire usi impropri o non autorizzati dei Software BlendIT, in base alle norme di legge vigenti; g) pubblicare, duplicare, distribuire, noleggiare, concedere in locazione o in comodato il Software BlendIT; h) cedere la Licenza d’uso a terzi. Nel caso di cessione a qualsiasi titolo del computer sul quale è installato il Software BlendIT, il Cliente ha l'obbligo di rimuovere preventivamente il Software BlendIT installato; in caso di variazione, anche parziale, della ragione sociale o della partita IVA del Cliente, BlendIT potrà concedere il cambio dell’intestazione al contratto di Licenza d’uso a fronte di: invio dell’apposita documentazione richiesta dal BlendIT per la verifica dei requisiti, pagamento di un corrispettivo di volta in volta indicato dal BlendIT, sottoscrizione di un nuovo contratto di Licenza d’uso da parte del nuovo Cliente. Il contratto di Licenza d’uso autorizza l’uso del Software BlendIT nella versione corrente disponibile al momento del perfezionamento del Contratto, e nelle versioni successive per le quali sia stato pagato il corrispettivo per l’aggiornamento annuale, per un numero totale di posti di lavoro pari a quello indicato alla voce “numero utenti” e risultante nella banca dati del BlendIT.
Uso del Software. 5.1. Il Cliente può utilizzare il Software esclusivamente nei modi espressamente concessi nel presente Contratto. Nel far ciò, il Cliente deve attenersi a qualsiasi limitazione tecnica presente nel Software che gli consenta di utilizzarlo solo in determinati modi. Il Cliente non può: • aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche presenti nel Software; • decodificare, decompilare o disassemblare il Software, salvo che tali attività siano espressamente consentite da previsioni di legge e comunque nei limiti di tali previsioni; • pubblicare il Software per consentirne la duplicazione da parte di altri; • concedere in locazione, leasing, prestito, ovvero fornire hosting di servizi commerciali utilizzando il Software; utilizzare il Software in contrasto con norme di legge.
Uso del Software. Durante il periodo di licenza, l'utente potrà utilizzare il Software esclusivamente per le proprie attività aziendali interne. Inoltre, non potrà concedere in licenza né trasferire i suddetti diritti, ad eccezione di quanto espressamente previsto nell'EULA. a. L'utente può consentire ai propri dipendenti, agenti e appaltatori ("Utenti autorizzati") di utilizzare il Software per gli scopi previsti nell'EULA e nel presente Addendum. L'utente è pienamente responsabile per le azioni e le omissioni dei rispettivi Utenti Autorizzati, inclusa, a titolo esemplificativo, l'osservanza del presente Addendum. b. Clienti OEM. Qualora l'utente sia un OEM, potrà rendere disponibile il Software come parte integrante del prodotto o del servizio offerto ai propri clienti e non come un prodotto
Uso del Software. 14.1 Nella misura in cui un software è incluso nell'ambito della fornitura dell'Utensile, MIKRON TOOL concede al Cliente, nella misura in cui ne ha diritto, il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare e sfruttare il software, compreso il codice oggetto e qualsiasi documentazione fornita, (insieme il "Software concesso in licenza") esclusivamente per e in connessione con il funzionamento, l'uso dell'Utensile fornito da MIKRON TOOL. Il Software concesso in licenza non potrà essere utilizzato su più di un sistema Utensile. 14.2 Il Cliente si impegna a non rimuovere le etichette di identificazione del produttore, compresi, ma non solo, i marchi di copyright. Per quanto legalmente consentito, il Cliente non dovrà e non dovrà permettere a nessuna persona o entità di rimuovere, modificare, copiare, decodificare, unire, decompilare o disassemblare il Software concesso in licenza.
Uso del Software. 3.1 Il diritto di uso del Software ai sensi del Contratto è da intendersi temporaneo per la durata del Contratto, non esclusivo, non licenziabile a terzi, non cedibile, non utilizzabile da terzi senza alcun titolo, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
Uso del Software. (ART. 3), AGGIORNAMENTI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE (ART. 4)
Uso del Software. Qualora nell'ambito di un Piano di assistenza venga fornito un software, quest'ultimo è da considerarsi opera protetta da copyright di Apple Inc. e/o dei suoi licenzianti. L'Impresa può installare, riprodurre e utilizzare il software esclusivamente per il corretto funzionamento dei Prodotti supportati; tuttavia, fatto salvo quanto consentito dalle leggi vigenti, non può decompilare, decodificare, modificare il software, concederlo in affitto, leasing o prestito oppure creare opere derivate da tale software. Qualora il software sia soggetto ai termini di un accordo di licenza separato, tali termini regolano l'utilizzo del software. Qualsiasi software messo a disposizione del Governo degli Stati Uniti d'America in base alle presenti Condizioni generali è classificato come software soggetto a restrizioni secondo quanto enunciato nella clausola 52.227-19 della Federal Acquisition Regulation ("FAR"). I diritti del Governo degli Stati Uniti d'America sul software sono descritti nella clausola 52.227-19 della normativa FAR.

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  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • MERCATO DEL LAVORO Premessa

  • Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo. 2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL. 3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza. 4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria. 2. Il Tesoriere deve trasmettere giornalmente attraverso il sistema home banking all’Ente il documento di cassa da cui risultino: - gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; - le riscossioni effettuate senza ordinativo, da cui risultino in modo chiaro, il nominativo di chi ha effettuato il versamento e la causale; - gli ordini di pagamento ricevuti, con distinzione tra gli ordini estinti e quelli da pagare; - i pagamenti effettuati senza mandato; - la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati alla medesima data; - la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale a conclusione giornata; - tutta la documentazione prevista nell’ambito del sistema SIOPE+. 3. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa, nonché tutta la restante documentazione attinente il servizio che si renda necessaria per l’importanza della gestione, o che fosse prescritta dalla legge, da speciali regolamenti o capitolati di servizio. 4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati giornalieri e periodici della gestione di cassa.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO L’Appaltatore, tramite i referenti di cui all’art. 6, all’avvio del servizio in appalto effettuerà un sopralluogo congiunto con il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) al fine di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dell’appalto. In caso di inserimento in servizio di nuovo personale, previa autorizzazione del Rup, dovrà essere effettuato un affiancamento di minimo tre ore, a carico dell’Impresa, per l’acquisizione delle informazioni inerenti il servizio. L’affiancamento dovrà essere comunicato formalmente al Rup. Il personale addetto dovrà redigere quotidianamente un Giornale delle Attività nel quale indicherà a consuntivo le attività svolte. Detto Giornale dovrà essere sottoscritto dal personale e comproverà l’esecuzione delle attività oggetto del contratto. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente al DEC qualsiasi anomalia che si dovesse verificare nell’espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, guasti, ecc). Detta segnalazione dovrà avvenire tramite immediata comunicazione telefonica, seguita entro le 24 ore, dall’invio di un Rapporto di Evento Anomalo, a mezzo Pec. Detto rapporto di evento anomalo dovrà essere redatto dal Coordinatore del Servizio al verificarsi di eventi accidentali che afferiscano alla salute di persone e alla proprietà o al possesso di cose, avvenuti all’interno delle sedi. L’ Appaltatore deve adoperarsi per raccogliere il massimo numero di elementi al fine di facilitare la ricostruzione dell’evento e le sue successive indagini. L’Appaltatore dovrà inoltre: • comunicare tempestivamente, per iscritto, al Rup dell’Università i nominativi delle persone addette all’esecuzione del servizio e la/e sede/i nelle quali opereranno; • impiegare, per l’esecuzione del servizio, personale moralmente ineccepibile, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, capace e fisicamente idoneo per lo svolgimento dei compiti oggetto del presente appalto; • evitare, per quanto compatibile con le esigenze organizzative, l’avvicendamento del personale, al fine di creare stabilità e competenza nel servizio; • sostituire tempestivamente il personale in caso di assenza al fine di garantire la continuità del servizio; • comunicare tempestivamente al Rup i nominativi del personale eventualmente utilizzato per le sostituzioni; • sostituire, sia su richiesta del Rup dell’Università che su iniziativa propria, il personale che ha creato motivo di ripetuta lamentela; • informare il personale delle modalità di esecuzione del servizio stesso; • fornire al personale idonea divisa di riconoscimento, secondo le indicazioni riportate al successivo articolo 4, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione del contratto come specificato all’art. 12 p. 13 della Parte Amministrativa del presente Capitolato. L’Università, su richiesta dell’Appaltatore, potrà fornire a detto personale il “badge” da utilizzare per registrare l’entrata e l’uscita dalle sedi universitarie, chiedendo di poter utilizzare il sistema di rilevazione presenze operante per il personale universitario. L’Appaltatore ha l’obbligo del controllo di timbratura. Qualora dovessero verificarsi scioperi o interruzioni del servizio attribuibili al personale dell’impresa appaltatrice, l’Ateneo dovrà averne notizia, mediante Pec, almeno cinque giorni prima dal verificarsi dell'evento. L’Appaltatore dovrà comunque garantire lo svolgimento dei “servizi minimi essenziali” che consistono in apertura e chiusura sedi.