DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE. Per ogni Aderente/Assicurato le Coperture, rispettivamente garantite dalle Compagnie come precedentemente indicato all’art. 1 “Oggetto delle coperture e obblighi delle compagnie assicuratrici”, decorrono (ferme le Carenze stabilite ai rispettivi artt. 7B, 7C, 7D, 7E) dalle ore 24.00 della data di “decorrenza dell’assicurazione” indicata nel Modulo di Adesione, se il premio è stato pagato (altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui la/le Compagnia/e Assicuratrice/i abbia/no avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento) e cessano alle ore 24.00 del giorno di scadenza riportata nel Modulo di Adesione ovvero alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a. morte dell’ Aderente/Assicurato; b. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; x. xxxxxxxxxx anticipata totale o trasferimento del Contratto di Mutuo, ove l’Aderente/Assicurato non abbia comunicato alle Compagnie Assicuratrici la volontà di mantenere in essere le Coperture assicurative (in tal caso verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto; l’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al successivo art. 11.1). Nel caso in cui più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere la stessa durata dell’assicurazione. La durata delle garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del Posto di Lavoro è di 10 anni fermo restando che la durata di dette garanzie coincide con la durata del Contratto di Assicurazione se questa è minore di 10 anni.
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DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE. Per ogni Aderente/Assicurato le Coperture, rispettivamente garantite dalle Compagnie come precedentemente indicato all’art. 1 “Oggetto delle coperture e obblighi delle compagnie assicuratrici”, Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite ai rispettivi artt. 7B, 7C, 7D, 7E) dalle ore 24.00 della data di “decorrenza dell’assicurazione” indicata nel Modulo di Adesione, se il premio è stato pagato (altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui la/le Compagnia/e Assicuratrice/i abbia/no avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento) e cessano alle ore 24.00 del giorno di scadenza riportata nel Modulo di Adesione ovvero alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. morte dell’ Aderente/Assicurato;
b. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato;
x. xxxxxxxxxx anticipata totale o trasferimento del Contratto di Mutuo, ove l’Aderente/Assicurato non abbia comunicato alle Compagnie Assicuratrici la volontà di mantenere in essere le Coperture assicurative (in tal caso verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto; l’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al successivo art. 11.1). Nel caso in cui più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere la stessa durata dell’assicurazione. La durata delle garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del Posto di Lavoro è di 10 anni fermo restando che la durata di dette garanzie coincide con la durata del Contratto di Assicurazione se questa è minore di 10 anni.
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Samples: Assicurazione Collettiva
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE. Per ogni Aderente/Assicurato le Coperture, rispettivamente garantite dalle Compagnie come precedentemente indicato all’art. 1 “Oggetto delle coperture e obblighi delle compagnie assicuratrici”, Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite ai rispettivi artt. 7B6.A, 7C6.B, 7D6.C, 7E6.D) dalle ore 24.00 della data di “decorrenza dell’assicurazione” indicata nel Modulo di Adesione, se il premio è stato pagato (altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui la/le Compagnia/e Assicuratrice/i abbia/no la Compagnia Assicuratrice abbia avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento) e cessano alle ore 24.00 del giorno di scadenza riportata nel Modulo di Adesione ovvero alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. morte dell’ Aderente/Assicurato;
b. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato;
x. xxxxxxxxxx anticipata totale o trasferimento del Contratto di Mutuo, ove l’Aderente/Assicurato non abbia comunicato alle Compagnie Assicuratrici alla Compagnia Assicuratrice la volontà di mantenere in essere le Coperture assicurative (in tal caso verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto; l’importo da restituire sarà determinato con le modalità modialità indicate al successivo art. 11.110.1). Nel caso in cui più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere la stessa durata dell’assicurazione. La durata delle garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del Posto di Lavoro è di 10 anni fermo restando che la durata di dette garanzie coincide con la durata del Contratto di Assicurazione se questa è minore di 10 anni.
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Samples: Assicurazione Collettiva
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE. Per ogni Aderente/Assicurato le Coperture, rispettivamente garantite dalle Compagnie come precedentemente indicato all’art. 1 “Oggetto delle coperture e obblighi delle compagnie Compagnie assicuratrici”, decorrono (ferme le Carenze stabilite ai rispettivi artt. 7B, 7C, 7D, 7E) dalle ore 24.00 della data di “decorrenza dell’assicurazione” indicata nel Modulo di Adesioneerogazione del Finanziamento, se il premio è stato pagato (altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui la/le Compagnia/e Assicuratrice/i abbia/no Compagnie Assicuratrici abbiano avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento) e cessano alle ore 24.00 del giorno in cui sia trascorso l’intero periodo di scadenza durata dell’assicurazione (riportata nel Modulo di Adesione ovvero Adesione). In ogni caso, resta inteso che le coperture cessano anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. morte dell’ Aderentedell’Aderente/Assicurato;
b. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Assicuratodell’Aderente/Assicurato;
c. liquidazione dell’indennizzo previsto per Malattia Grave dell’Aderente/Assicurato se la prestazione corrisposta copre interamente il capitale assicurato (indicato nella “Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato”) relativo al periodo mensile in cui si verifica il sinistro per Malattia Grave;
x. xxxxxxxxxx anticipata totale o trasferimento del Contratto di MutuoFinanziamento, ove l’Aderente/Assicurato non abbia comunicato alle Compagnie Assicuratrici la volontà di mantenere in essere le Coperture assicurative (in tal caso verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto; l’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al successivo art. 11.1). Nel caso in cui più Aderenti/Assicurati intendano collegare le loro adesioni al medesimo Contratto di Mutuo, dovranno scegliere la stessa durata dell’assicurazione. La durata delle garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del Posto di Lavoro è di 10 anni fermo restando che la durata di dette garanzie coincide con la durata del Contratto di Assicurazione se questa è minore di 10 anni.
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Samples: Assicurazione Collettiva