Definizione del servizio. 1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione. 2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/ o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalia normativa vigente. 3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento. COPIA CLIENTE 4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.
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Definizione del servizio. 1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.
2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/ e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalia normativa vigente.
3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento. COPIA CLIENTE.
4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.
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Definizione del servizio. 1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.
2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/ o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalia normativa vigente.
3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento. COPIA CLIENTE.
4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.
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