INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Clausole campione

INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. La normativa di settore vigente distingue i clienti in 3 categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. La Banca considera i propri clienti quali clienti al dettaglio, a meno di differente classificazione (su richiesta del Cliente o di diritto), comunicata e disciplinata in una separata specifica modulistica, contenente altresì le informazioni sui conseguenti limiti che tale classificazione comporta sotto il profilo della tutela, nonché le modalità attraverso le quali il Cliente può successivamente richiedere di essere trattato con una più tutelante classificazione. In particolare, per quanto attiene ai clienti privati, sono “clienti professionali” di diritto, per tutti i servizi di investimento e i Prodotti Finanziari: (1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali: a) banche; b) imprese di investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; d) imprese di assicurazione; e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); i) altri investitori istituzionali; l) agenti di cambio; (2) le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali: (3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. Modifica della classificazione da “Cliente al dettaglio” privato a “Cliente professionale” privato Il “Cliente al dettaglio” può chiedere alla Banca di essere classificato quale “Cliente professionale”. La Banca si riserva di accogliere tale richiesta solo se – a seguito di una valutazione di carattere sostanziale della competenza, esperienza e conoscenza del Cliente e della sottoscrizione di apposita modulistica contrattuale – è possibile ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di compren...
INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela Premessa: Uno degli obiettivi principali delle disposizioni normative è la migliore protezione degli investitori mediante la creazione di distinte categorie d’investitori a cui si applicano differenti tutele, modalità d’esecuzione dei servizi finanziari ed obblighi informativi. La Banca ha provveduto a formulare una strategia di classificazione della Clientela relativamente ai servizi di investimento offerti, contenuta nel documento “Policy di classificazione della clientela” reso disponibile all’indirizzo internet della Banca xxx.xxxxxxxxx.xx. La presente sezione rappresenta una sintesi di tale policy.
INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. Classificazione per la prestazione di servizi e attività di investimento‌ Le disposizioni di recepimento delle Direttive MiFID I e II richiedono, sulla base delle informazioni disponibili, di classificare la propria Clientela secondo le categorie previste. Dalla classificazione della Clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in merito alle regole applicabili alla prestazione dei servizi e alla tutela dell’investitore. Le categorie all’interno delle quali possono essere classificati i Clienti sono le seguenti: • Clienti al Dettaglio (o “Retail”): sono tutti i soggetti che non sono classificati come Clienti Professionali o Controparti Qualificate. La classificazione nell’ambito di tale categoria comporta l’applicazione, nei confronti del Cliente, dell’intera disciplina in materia di servizi di investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori; rappresenta pertanto il massimo livello di tutela e protezione per la Clientela.
INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. La normativa di settore vigente distingue i clienti in 3 categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. La Banca considera i propri clienti quali clienti al dettaglio, a meno di differente classificazione (su richiesta del Cliente o di diritto), comunicata e disciplinata in una separata specifica modulistica, contenente altresì le informazioni sui conseguenti limiti che tale classificazione comporta sotto il profilo della tutela, nonché le modalità attraverso le quali il Cliente può successivamente richiedere di essere trattato con una più tutelante classificazione. In particolare, per quanto attiene ai clienti privati, sono “clienti professionali” di diritto, per tutti i servizi di investimento e i Prodotti Finanziari:
INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. La normativa di settore vigente distingue i Clienti in 3 categorie: Clienti al dettaglio, Clienti professionali e Controparti Qualificate. In relazione ai servizi di gestione di portafoglio individuale, è prevista, esclusivamente la sola distinzione tra Clienti al dettaglio e Clienti professionali. Alla predetta classificazione corrisponderà un diverso grado di tutela attribuito dalla normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda la valutazione di adeguatezza o appropriatezza dei servizi, strumenti finanziari o prodotti di investimento offerti o richiesti, la best execution, il contenuto dei contratti ed, in generale, alcune regole di condotta previste dalla norma- tiva vigente.
INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. Fornite ai sensi dell’at. 45 del Regolamento Delegato Come richiesto dalla normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 2004/39/CE, c.d. Direttiva “MiFID”), Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (di seguito la “Banca”) ha proceduto, sulla base delle informazioni disponibili, a classificare la propria clientela secondo le categorie previste dalla nuova normativa. Dalla classificazione della clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in termini di regole applicabili alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla tutela dell’investitore. Le categorie all’interno delle quali possono essere classificati i Clienti sono le seguenti: • Cliente al dettaglio: sono tutti i clienti che non sono classificati come clienti professionali e come controparti qualificate. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l’ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l’effettuazione delle verifiche di “adeguatezza” e di “appropriatezza” dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l’esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution). La classificazione nell’ambito di tale categoria comporta, dunque, l’applicazione, nei confronti del Cliente, dell’intera disciplina in materia di servizi ed attività di investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori;
INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. Secondo la MiFID II per “

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  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).