Caratteristiche delle autovetture Clausole campione

Caratteristiche delle autovetture. 1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa. 2. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio taxi dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli. 0.Xx fine di garantire la sicurezza del conducente, all’interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l’accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.
Caratteristiche delle autovetture. 1. Il servizio è esercitato da autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa. 2. Tutti i nuovi veicoli di servizio taxi devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap, senza aggravio di costo aggiuntivo tariffario. 3. In caso di sostituzione dell’autovettura il titolare deve comunicare all’ufficio comunale le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di taxi. L’ufficio provvede ad accertare le caratteristiche definite dalla normativa vigente e che il veicolo sia dotato dei contrassegni obbligatori ai sensi dell’art.7 del presente regolamento e della vigente normativa. 4. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all’interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l’accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.
Caratteristiche delle autovetture. 1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rispondenti alle esigenze del servizio, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione comunale di stabilire, attraverso una delibera Consiliare, diverse prescrizioni, rispetto a quelle riportate nel comma successivo, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.5 della Legge 15 gennaio 1992, n°21. 2. Le autovetture adibite al servizio devono: a) essere dotate di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale; b) essere dotate di tassametro; c) avere a bordo il tariffario, a disposizione dell'utenza, ed esposto anche sul retro del sedile anteriore destro; d) essere dotate di almeno due sportelli per fiancata; e) essere collaudate per un numero di posti compreso tra cinque e nove, incluso il tassista, fatte salve quelle adibite al trasporto dei portatori di handicap, che ne possono prevedere un numero inferiore; f) essere di colore bianco; g) avere sulla parte superiore centrale del tetto, un segnale illuminabile recante la scritta "TAXI", conforme alla vigente normativa; h) avere sulle fiancate, immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, una fascia di cm.4, policroma (rosso - gialla); i) riportare, sulle fiancate degli sportelli anteriori, un adesivo, fornito dalla Amministrazione comunale, di cm.20x30, incolore e recante la scritta, di colore nero, “TAXI”, il numero della licenza, di colore rosso, lo stemma comunale, di colore nero, la scritta "Comune di Palermo", di colore rosso (All. A); j) riportare, sul lato posteriore, un adesivo, fornito dall'Amministrazione comunale, di cm.5 di altezza per cm.20 di lunghezza, recante la scritta “Servizio Pubblico”, di colore nero, la scritta "TAXI", di colore nero, il numero della licenza, di colore rosso, e lo stemma comunale, di colore nero (All. B).
Caratteristiche delle autovetture. 1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche di cui agli articoli 85 D.Lgs. n. 285/92 e 244 del D.P.R. n. 495/92.
Caratteristiche delle autovetture. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un numero progressivo
Caratteristiche delle autovetture. 1) Il servizio deve essere svolto con autovetture aventi caratteristiche definite dal Comune ed in conformità a quanto disposto dall’art.12 della Legge n.21/92 nonché dall’art. 85 del D. L.vo n.285/92 e dall’art. 244 del D.P.R. n. 495/92.
Caratteristiche delle autovetture. 1. il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche così come definite dal D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92.
Caratteristiche delle autovetture. 1. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono: a) essere collaudati ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 "Nuovo Codice della Strada" a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione; b) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di persone diversamente abili; c) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale; d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento del bagaglio degli utenti trasportabili; e) non essere Euro 0 o Euro 1; essere munite di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, nel rispetto degli standard di qualità definiti a livello regionale. 2. Oltre alle caratteristiche di cui al comma precedente, i veicoli devono: a) essere muniti di tassametro omologato, collocato all’interno dell’autovettura in modo ben visibile agli utenti, fissato alla plancia opposta al conducente oppure in posizione centrale e, in ogni caso, mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo; b) essere sempre provvisti a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell’originale aggiornato della licenza di cui al precedente art. 3 e di copia del presente regolamento, nonché della tabella delle tariffe di cui al successivo art. 26, esposta in modo ben visibile a disposizione dell'utenza; c) possedere le caratteristiche indicate dall’art. 6 del presente regolamento.
Caratteristiche delle autovetture. 1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. 2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. 3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi". 4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente. 5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.