Common use of Delibere Quadro Clause in Contracts

Delibere Quadro. La Capogruppo e le Società Controllate possono adottare delibere quadro che regolino una pluralità di operazioni tra loro omogenee e a carattere ricorrente con determinate Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati di Gruppo. Le delibere quadro, che non devono avere efficacia superiore a un anno, hanno a oggetto operazioni sufficientemente determinate e riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, la motivazione delle condizioni previste, i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società e/o del Gruppo. L’adozione delle delibere quadro dovrà essere assoggettata alle pertinenti regole istruttorie, deliberative e informative stabilite dal presente Regolamento per le Operazioni di minore rilevanza o di maggiore rilevanza (par. 8.1, 8.2 e 10), a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le regole istruttorie e deliberative stabilite trovano sempre applicazione anche nel caso in cui la delibera quadro regoli una pluralità di operazioni ordinarie e a condizioni di mercato. L’attuazione delle delibere quadro è oggetto di una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il Controllo sulla Gestione, in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 9. Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro che rispettino le condizioni sopra riportate non sono soggette alle regole deliberative speciali indicate rispettivamente nei paragrafi 8.1 e 8.2. Esse inoltre non sono computate ai fini del cumulo e della conseguente informativa al mercato (par. 10.2) se concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del paragrafo 10.2, ferme restando le esenzioni stabilite al paragrafo 5. Nella Sezione III del presente Regolamento sono indicate le regole specifiche che devono essere osservate in materia di obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB. Di seguito sono riportate alcune regole di coordinamento in presenza di operazioni che siano realizzate dalle banche italiane del Gruppo con controparti rilevanti sia ai fini dell’applicazione della norma bancaria che ai fini della disciplina sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati. Qualora la Capogruppo ponga in essere un’operazione con un proprio esponente ovvero con un soggetto ad esso riconducibile che sia rilevante ai fini dell’art. 136 TUB e rientri nel perimetro delle Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati di Gruppo, troveranno applicazione: • quanto alla fase deliberativa, le sole regole procedurali stabilite dalla indicata norma bancaria (delibera approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione con esclusione del voto dell’esponente interessato e voto favorevole di tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione). In tal caso, pur non dovendo essere richiesto il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, deve essere comunque trasmessa al Comitato medesimo una informativa sulla proposta prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull’operazione; • quanto alla fase istruttoria e informativa, tutte le regole sia preventive verso il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, sia successive verso gli Organi sociali e verso il mercato, stabilite dal presente Regolamento. In particolare, per le operazioni di maggiore rilevanza, resta fermo, tra l’altro, il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o di uno o più componenti dallo stesso delegati) nelle fasi dell’istruttoria e delle trattative attraverso l’attivazione di un flusso informativo completo e tempestivo, con facoltà da parte del Comitato medesimo di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell’istruttoria. Le operazioni realizzate dalle Banche italiane controllate con un proprio esponente ovvero con un soggetto ad esso riconducibile che sia rilevante ai fini dell’art. 136 TUB e rientri nel perimetro delle Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati di Gruppo sono sottoposte: • se non ricorrono situazioni di esenzione in base al paragrafo 5, al benestare preventivo di Capogruppo (parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e benestare del Consiglio di Amministrazione) • e comunque alla deliberazione unanime del consiglio di amministrazione con esclusione del voto dell’esponente interessato e al voto favorevole dei componenti il collegio sindacale della banca contraente.

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Samples: Regolamento Di Gruppo, Regolamento Di Gruppo

Delibere Quadro. La Capogruppo e le Società Controllate possono adottare delibere quadro che regolino una pluralità di operazioni tra loro omogenee e a carattere ricorrente con determinate Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati di Gruppo. Le delibere quadro, che non devono avere efficacia superiore a un anno, hanno a oggetto operazioni sufficientemente determinate e riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, la motivazione delle condizioni previste, i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società e/o del Gruppo. L’adozione delle delibere quadro dovrà essere assoggettata alle pertinenti regole istruttorie, deliberative e informative stabilite dal presente Regolamento per le Operazioni di minore rilevanza o di maggiore rilevanza (par. 8.1, 8.2 e 10), a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le regole istruttorie e deliberative stabilite trovano sempre applicazione anche nel caso in cui la delibera quadro regoli una pluralità di operazioni ordinarie e a condizioni di mercato. L’attuazione delle delibere quadro è oggetto di una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il Controllo sulla Gestione, in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 9. Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro che rispettino le condizioni sopra riportate non sono soggette alle regole deliberative speciali indicate rispettivamente nei paragrafi 8.1 e 8.2. Esse inoltre non sono computate ai fini del cumulo e della conseguente informativa al mercato (par. 10.2) se concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del paragrafo 10.2, ferme restando le esenzioni stabilite al paragrafo 5. Nella Sezione III del presente Regolamento sono indicate le regole specifiche che devono essere osservate in materia di obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB. Di seguito sono riportate alcune regole di coordinamento in presenza di operazioni che siano realizzate dalle banche italiane del Gruppo con controparti rilevanti sia ai fini dell’applicazione della norma bancaria che ai fini della disciplina sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati. Qualora la Capogruppo ponga in essere un’operazione con un proprio esponente ovvero con un soggetto ad esso riconducibile che sia rilevante ai fini dell’art. 136 TUB e rientri nel perimetro delle Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati di Gruppo, troveranno applicazione: • quanto alla fase deliberativa, le sole regole procedurali stabilite dalla indicata norma bancaria (delibera approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione con esclusione del voto dell’esponente interessato e voto favorevole di tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione). In tal caso, pur non dovendo essere richiesto il parere del Comitato per le Operazioni operazioni con Parti Correlateparti correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Soggetti Collegati del Gruppo, deve essere comunque trasmessa al Comitato medesimo una informativa sulla proposta prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull’operazione; • quanto alla fase istruttoria e informativa, tutte le regole sia preventive verso il Comitato per le Operazioni operazioni con Parti CorrelateCorrelate di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Soggetti Collegati del Gruppo, sia successive verso gli Organi sociali e verso il mercato, stabilite dal presente Regolamento. In particolare, per le operazioni di maggiore rilevanza, resta fermo, tra l’altro, il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni operazioni con Parti Correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Soggetti Collegati del Gruppo (o di uno o più componenti dallo stesso delegati) nelle fasi dell’istruttoria e delle trattative attraverso l’attivazione di un flusso informativo completo e tempestivo, con facoltà da parte del Comitato medesimo di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell’istruttoria. Le operazioni realizzate dalle Banche italiane controllate con un proprio esponente ovvero con un soggetto ad esso riconducibile che sia rilevante ai fini dell’art. 136 TUB e rientri nel perimetro delle Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati di Gruppo sono sottoposte: • se non ricorrono situazioni di esenzione in base al paragrafo par. 5, al benestare preventivo di Capogruppo (parere del Comitato per le Operazioni operazioni con Parti Correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Soggetti Collegati del Gruppo e benestare del Consiglio di Amministrazione) • e comunque alla deliberazione unanime del consiglio di amministrazione con esclusione del voto dell’esponente interessato e al voto favorevole dei componenti il collegio sindacale della banca contraente.

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Samples: Regolamento Di Gruppo Per La Gestione Delle

Delibere Quadro. La Capogruppo e le Società Controllate possono adottare È possibile fare ricorso a delibere quadro che regolino una pluralità per categorie di operazioni tra loro omogenee e a carattere ricorrente sufficientemente deter- minate, da realizzare in serie con determinate Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati i soggetti appartenenti al Perimetro di Gruppo. Le delibere quadro, che in un periodo di tempo determinato (comunque non devono avere efficacia superiore a un anno), hanno a oggetto operazioni sufficientemente determinate e riportano il prevedibile per un ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimentoprestabilito, la motivazione delle condizioni previste, i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società e/o del Gruppo. L’adozione delle delibere quadro dovrà essere assoggettata alle pertinenti regole istruttorie, deliberative e informative stabilite dal presente Regolamento per le Operazioni di minore rilevanza o di maggiore rilevanza (par. 8.1, 8.2 e 10), a seconda determinato in ragione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le regole istruttorie e deliberative stabilite trovano sempre BMPS, nell’avvalersi della facoltà in questione, prevede che le delibere quadro: – non possano adottarsi per operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione anche nel caso in cui la delibera quadro regoli una pluralità dell’art. 136 TUB; – siano adottate per importi che rientrano, rispettivamente, nella soglia di operazioni ordinarie e a condizioni minore rilevanza, di mercatominore rile- vanza di importo significativo o di maggiore rilevanza, applicando il relativo iter deliberativo ed acquisendo il preventivo parere del Comitato. L’attuazione delle Il parere non è richiesto per le delibere quadro è oggetto il cui ammontare massi- mo risulta inferiore alla soglia di una completa maggiore rilevanza, ove le operazioni ricomprese in tali delibere siano a carattere ordinario e standard; – abbiano efficacia massima di un anno; – indichino l’ammontare massimo complessivo delle operazioni che si prevede di realizzare nel periodo di riferimento; – specifichino la convenienza economica delle condizioni previste e l’interesse della Banca al compimento delle operazioni; – si riferiscano ad operazioni sufficientemente determinate e riportino, a tal fine, ogni elemento informativo prevedibile delle operazioni a cui fanno riferimento (es. condizioni); – siano calcolate, nel loro importo massimo, ai fini del rispetto dei limiti prudenziali, ove comportino l’assun- zione di attività di rischio. Le singole operazioni poste in essere in attuazione della delibera quadro, escluse dall’applicazione dei pre- sidi autorizzativi (salvo diversa indicazione del Comitato, laddove coinvolto), devono comunque essere og- getto di informativa almeno trimestrale ex post al Consiglio di Amministrazione e con cadenza almeno trimestrale. Inoltre, al Comitato per fine di garantire il Controllo sulla Gestionerispetto del plafond deliberato, in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 9. Le singole operazioni concluse in attuazione occasione dell’adozione della delibera quadro che rispettino le condizioni sopra riportate non e del compi- mento delle singole operazioni, sono soggette alle regole deliberative speciali indicate rispettivamente nei paragrafi 8.1 e 8.2previsti specifici flussi informativi interni a livello di Gruppo. Esse inoltre non sono computate ai fini del cumulo e della conseguente informativa al mercato (par. 10.2) se concluse in attuazione di Ove una controllata intenda adottare una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del paragrafo 10.2quadro, ferme restando le esenzioni stabilite al paragrafo 5. Nella Sezione III del presente Regolamento sono indicate le regole specifiche che devono essere osservate in materia di obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB. Di seguito sono riportate alcune regole di coordinamento in presenza di operazioni che siano realizzate dalle banche italiane del Gruppo con controparti rilevanti sia ai fini dell’applicazione della norma bancaria che ai fini della disciplina sulle operazioni con parti correlate si applica il processo sopra descritto e soggetti collegati. Qualora la Capogruppo ponga in essere un’operazione con un proprio esponente ovvero con un soggetto ad esso riconducibile che sia rilevante ai fini dell’art. 136 TUB e rientri nel perimetro delle Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati di Gruppo, troveranno applicazione: • quanto alla fase deliberativa, le sole regole procedurali stabilite dalla indicata norma bancaria (delibera approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione con esclusione del voto dell’esponente interessato e voto favorevole di tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione). In tal caso, pur non dovendo essere richiesto il parere del Comitato l’iter deliberativo previsto per le Operazioni con Parti CorrelateControllate. Come dettagliato nel paragrafo 4.6.1 “Informativa societaria continua”, deve essere comunque trasmessa al Comitato medesimo una informativa sulla proposta prima ove l’importo massimo della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull’operazione; • quanto delibe- ra quadro sia superiore alla fase istruttoria e informativa, tutte le regole sia preventive verso il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, sia successive verso gli Organi sociali e verso il mercato, stabilite dal presente Regolamento. In particolare, per le operazioni soglia di maggiore rilevanza, resta fermo, tra l’altro, il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve essere pubblicato un Documento Informativo redatto in conformità al Regolamento Consob (o di uno o più componenti dallo stesso delegati) nelle fasi dell’istruttoria e delle trattative attraverso l’attivazione di un flusso informativo completo e tempestivo, con facoltà da parte del Comitato medesimo di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati all’Allegato 2 della conduzione delle trattative e dell’istruttoria. Le operazioni realizzate dalle Banche italiane controllate con un proprio esponente ovvero con un soggetto ad esso riconducibile che sia rilevante ai fini dell’art. 136 TUB e rientri nel perimetro delle Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati di Gruppo sono sottoposte: • se non ricorrono situazioni di esenzione in base al paragrafo 5, al benestare preventivo di Capogruppo (parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e benestare del Consiglio di Amministrazione) • e comunque alla deliberazione unanime del consiglio di amministrazione con esclusione del voto dell’esponente interessato e al voto favorevole dei componenti il collegio sindacale della banca contraentepresente Direttiva).

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Samples: www.gruppomps.it