DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE Clausole campione

DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE. L’Emittente è denominato “Rai Way S.p.A.”.
DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE. La denominazione sociale dell’Emittente è “Crédit Agricole Italia S.p.A.”. L’Emittente è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Parma al n. 02113530345. CAI è altresì iscritta presso l’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5435 e, in qualità di capogruppo del “Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia” (il “Gruppo Crédit Agricole Italia”), all’Albo dei Gruppi Bancari al numero 6230.7. L’Emittente è inoltre iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall’IVASS, alla sezione D, n. D000027023. Il codice identificativo del soggetto giuridico (Codice LEI) dell’Emittente è 8156007D348794DB1690. L’Emittente è stata costituita, sotto la denominazione di “Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.”, in data 14 febbraio 2000, con atto a rogito del Notaio xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, repertorio n. 60722/16828 ed è stata iscritta presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Parma il 9 giugno 2000. Ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, la durata dell’Emittente è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea. Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto, il recesso è ammesso unicamente nei casi previsti dalla legge e escluso nel caso di proroga del termine di durata dell’Emittente.
DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE. La denominazione legale dell’Emittente è Azimut Holding S.p.A.
DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE. La Costituenda Banca sarà denominata “Banca di Ciampino – Credito Cooperativo – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata” o, in forma abbreviata, “BCC di Ciampino”. La registrazione avverrà dopo il completamento dell’iter costitutivo, che si concluderà con l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria da parte della Banca d’Italia (art. 14 TUB). La registrazione avverrà presso il registro delle imprese di Roma.
DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE. La SICAF è una Società di investimento a capitale fisso in forma di società per azioni (SICAF) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. i-bis) del TUF, denominata “HOPE Società di Investimento per Azioni a Capitale Fisso e Società Benefit” o, in forma abbreviata, “HOPE SICAF S.B. S.p.A.”.
DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE. La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “BPER Banca S.p.A.”, in forma abbreviata “BPER Banca”.
DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE. La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “Consulting Automotive Aerospace Railway S.p.A.”.
DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE. La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “IPI S.p.A.”.
DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE. L’EMITTENTE è denominata Illa S.p.A. ed è costituita in forma di società per azioni.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.