Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società oppure a DAS, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società oppure a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società oppure a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con DAS.
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Samples: Polizza Convenzione Responsabilità Civile Della Famiglia
Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. L’Assicurato deve tempestivamente denunciare In caso di sinistro l’Assicurato immediatamente, e comunque entro e non oltre 3 giorni dal suo verificarsi o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, dovrà notificare per iscritto il caso assicurativo alla danno allegando il Modulo di denuncia sinistro compilato e il Modulo di Adesione. S.p.A. – Ufficio Liquidazioni Sinistri – Responsabilità Civile – mediante fax al n.0000.000000/5 oppure via mail all’indirizzo: xxx@xxxxxxx.xx o in alternativa, a mezzo servizio postale, all’indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 45 37126 Verona. La Società oppure assume fino a DASquando ne ha interesse la gestione delle vertenze, trasmettendo tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a norma dell’Assicurato designato, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registroi diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato dovrà far pervenire alla è tenuto a presentare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società oppure ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunquecarico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il termine per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia limite di un importo pari al quarto del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società oppure a DAS un legale – residente massimale stabilito in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica polizza per il seguito giudizialedanno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, le spese vengono ripartite fra la Società garantirà gli onorari e l’Assicurato in proporzione del domiciliatario con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per annorispettivo interesse. La scelta del legale fatta Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di conflitto multe od ammende né delle spese di interessi con la Società o con DASgiustizia penale.
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Samples: Polizza Convenzione Responsabilità Civile Della Famiglia
Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 7 delle presenti Condizioni di Assicurazione, in caso di Sinistro l’Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 Codice Civile). L’inadempimento degli obblighi di denuncia in caso di Xxxxxxxx può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 Codice Civile). La denuncia deve contenere l’indicazione del numero di Polizza, l’esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. In ogni caso l’Assicurato, pena di decadenza dal diritto alla Copertura Assicurativa, deve far pervenire ad UBI Assicurazioni SpA, Servizio Sinistri, Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx, notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 10 giorni dalla notifica. L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società oppure è tenuto a DAS, trasmettendo fornire all’Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società oppure a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società oppure a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con DAS.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato. L’Assicurato In caso di Xxxxxxxx, il Contraente, l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo dare avviso scritto all’Intermediario alla Società quale è assegnata la Polizza oppure a DASall’Impresa entro 5 giorni, trasmettendo tutti gli atti ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. Per i Sinistri che colpiscono le coperture di cui alle Sezioni 1 e documenti occorrenti2, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali la denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’Evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di bollo e di registroaccadimento. L’Assicurato dovrà o i suoi aventi diritto devono, se richie- sto dall’Impresa, fornire ogni tipo di informazione sui Sinistri e produrre copia della Cartella Clinica o altra documentazione sanitaria relativa alla degenza conseguente all’Infortunio o alla Malattia. Il decorso delle lesioni o della Malattia, deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di Inabilità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive Scadenze. L’Assicurato o in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. In caso di sottoscrizione della Copertura Assicurativa accessoria Spese denta- rie l’Assicurato deve far pervenire alla Società oppure all’Impresa certificazione medica attestan- te la natura delle cure da effettuarsi, nonché radiografia panoramica dell’arcata dentaria interessata dalla cura, nonché a DAS la notizia cura ultimata, copie delle fatture con dettaglio delle prestazioni eseguite, regolarmente quietanzate (non sono am- messe al rimborso fatture di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo odontotecnici o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società oppure a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con DASodontoprotesisti).
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Samples: www.cargeas.it