Rottura lastre. La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, compreso il costo di trasporto ed installazione.
Rottura lastre. (art. 1.10)
Rottura lastre. AXA indennizza i costi necessari per il trasporto, l’installazione o il rimpiazzo, delle lastre, la cui rottura è dovuta a un evento accidentale non previsto in altre garanzie della presente sezione.
Rottura lastre. È assicurato l’Indennizzo per le rotture di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza del fabbricato e/o delle parti di fabbricato di uso comune.
Rottura lastre. Per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, limite € 5.000,00; inoltre per ogni Sinistro con Riparazione Diretta nessuna Franchigia, con Indennizzo ordinario Franchigia di € 300,00.
Rottura lastre le spese sostenute per la sostituzione di Lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche - compresi i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e Danno indiretto - la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti previsti in altra Garanzia del presente articolo.
a) alle Lastre che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche;
b) derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle Lastre o sui mobili, Infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate; non costituiscono rotture indennizzabili a termine della presente Garanzia le scheggiature e le rigature. Per i Danni derivanti da rottura di Lastre, l’Assicuratore non pagherà, per Anno assicurativo, per uno o più Sinistri, una somma superiore ad € 5.000,00. Qualora, in caso di Sinistro, l’Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA di cui all’Art. 53, la Garanzia opererà senza Franchigie né Xxxxxxxx, se invece l’Assicurato opterà per l’indennizzo
Rottura lastre. È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza del Fabbricato e/o delle parti di Fabbricato di uso comune. Sono esclusi i danni: • verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; • ai lucernari; • dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; • da Xxxxx e tentato Furto; • relativi ai primi 150 euro per Sinistro. La suddetta garanzia si deve intendere operante solo se viene assicurata la partita “Rischio locativo” o la partita “Fabbricato”. Questa garanzia viene prestata nella forma a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto sino alla concorrenza di 2.500 euro per Sinistro.
Rottura lastre. Che cosa è assicurato e come?
Rottura lastre. La garanzia comprende i danni materiali e diretti conseguenti a rottura accidentale di Lastre di pertinenza dei Fabbricati dell’Azienda assicurati con la presente polizza. P.0397.CGA - XX. 00.0000 - R. 01/24 - PAG. 27 di 131 Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori per i quali è richiesta la prestazione di personale esterno all’Azienda;
b) ai Lucernari;
c) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, rigature o scheggiature;
d) dolosi ad opera di terzi;
e) da Xxxxx e tentato Furto;
f) causati per effetto della grandine. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e prevede l’applicazione della Franchigia e del Limite di indennizzo indicati in Polizza.
Rottura lastre. È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti a se- guito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, marmo e/o simili pietre dure, insegne di cristallo e non, di pertinenza della Farmacia e/o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche nel caso in cui il Fabbricato non risulti assi- curato nel presente capitolo. - provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti” del capito- lo “Cosa e Come Assicuriamo”); La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di sur- rogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il re- sponsabile del danno purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo. Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.